CASS
Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 40263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40263 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA CH UN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di RO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
e/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di NA HE UN conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. A Penale Sent. Sez. 1 Num. 40263 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14 novembre 2023 questa Corte rigettava - fra gli altri - il ricorso proposto da PO HE NU avverso la sentenz ern IEssa dalla Corte di Appello di Napoli in data 11 aprile 2023, con cui Nap litan D veniva condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per il reatu di falso materiale ed ideologico di un ordine di servizio e di un verbal di -ifiuto di intervento. La Corte riteneva infondati tutti i rilievi critici attinenti la ec epita omessa indicazione della condotta partecipativa dei concorrenti nel reat di falso, e, conseguentemente, incidenti sulla declaratoria di penale responsab lità. Premetteva la Corte che esula dal giudizio di legittimità la revisione del compendio probatorio utilizzato per addivenire alla decisione impugnata La impugnata sentenza aveva evidenziato gli elementi in ragione :lei quali l'incidente era da ritenersi falso e, inoltre, aveva descritto i contributi ine luivoci e concreti che ciascuno dei concorrenti aveva offerto alla commissione del .eato, ivi compreso il PO. Il falso, inoltre, non poteva ritenersi innocuo, poiché l'innocuità del lalso non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fat -o, bensì avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede ›ubblica. Altrettanto infondati erano ritenuti i motivi attinenti il trattamento sanzionatorio, sia in punto alla mancata concessione delle attenuanti gE neriche, sia con riguardo all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cd. 2. Avverso detta decisione proponeva ricorso straordinario ex art. 62 bis cod. proc. pen. PO HE NU, denunciando plurimi errori peroAtivi che traduceva in cinque motivi di ricorso. 3. Il primo errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte è ostit, ito dalla affermazione che il PO avrebbe concorso nel reato attraverso l'in: icazione delle generalità e dei dati necessari alla formazione dell'atto, ma tale mndotta sarebbe stata afferente unicamente al verbale di rifiuto di interventi) e ncn anche all' ordine di servizio, pertanto la decisione si sarebbe appalesata errata il i quanto avrebbe dovuto annullarsi la condanna per il concorso nella falsificazione di tale atto. 4. Il secondo errore di percezione in cui è incorsa la Corte è Costituito dalla omessa indicazione del tipo di contributo morale offerto dal N pont: mo alla falsificazione morale ed ideologica dell'ordine di servizio del 14 dice bre 2015. Nella impugnata decisione, infatti, si afferma che il Ruta avreb e in erito un rigo nell'ordine di servizio e avrebbe redatto il verbale di rifiuto di in ervento in un 1 secondo momento, apponendovi le sottoscrizioni di D'RO CO ON, ricevendo le generalità da PO. 5. Il terzo errore percettivo consisterebbe nella assenza di prov: circa la io, l'ascan e consapevolezza in capo al ricorrente della formazione da parte del I.uta li un atto falso, cioè l'annotazione di servizio, atto interno e non conoscibile da terzi, precedente il verbale di rifiuto di intervento. La condotta del fornire le generalità, contestata al PO, non avrebbe avuto incidenza alcuna sulla redazione dell'annotazione di servizio. 6. Il quarto errore percettivo consiste nel non avere eviden iato a lacuna motivazionale nelle sentenze di merito circa la consapevolezz in capo al PO che le generalità da lui fornite al Ruta avrebbero dovuto esser , inserite nell'atto falso. 5. Il quinto errore percettivo afferisce all'omessa verifica circa a ad mdibilità delle dichiarazioni del teste Ruta, il quale, contrariamente a quanto ffern -lato nella sentenza di appello, non avrebbe reso ampia confessione. 6. Disposta la trattazione orale del ricorso, il Sostituto Procuràtore 3enerale CA AM chiedeva il rigetto del medesimo. Con memoria del 5 settembre 2024 il ricorrente replicava alle concl. sioni del procuratore generale, insistendo per la revoca della impugnata serienza CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II ricorso straordinario per errore materiale o di fatto .2 (verso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travi :;amento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i viz di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento tv. , di ultimo, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286048 - 01). Giova premettere che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio cii legi timità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in i. n errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di (tassa . ione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'i lfluenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesata percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione divErsa a quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa ente -ore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione erceltiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabil un i rrore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017 Rv. ?.71145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Nella stessa linea di pensiero, si colloca la precisazione seco do la quale il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. non è amm'ssibi i? quando viene dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del com fattuale, essendo in tal caso prospettato un errore non di fatto, b giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Rv. 260817 — 01). Si tratta di una scelta normativa coerente con la natura e endi: storico- nsì a )punto di ccezil male del rimedio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 2212$0 — 01) che rappresenta un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di certez za so:tese alla disciplina dell'irrevocabilità della sentenza, che presuppone l'insen sibili là di tale esito a diverse valutazioni della regiudicanda, e la doverosità di un intervento modificativo in favore del condannato, quando la decisione sia vizila da in errore percettivo. 2. Quanto al primo errore percettivo circa la impossibilità che la condotta contestata all'imputato avesse contribuito alla formazione dell'ordine di servizio, la Corte di Cassazione ha richiamato il contenuto delle sentenze di mi rito e la circostanza che nell'ordine di servizio fosse stato aggiunto un rigo rnanoEcritto tra due riferiti ad altro intervento, rilevando come non fosse quelli la;
ede per rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici ci merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca a fidabilità delle dichiarazioni rese (e tanto vale per quello che viene indicatò corr e quinto errore percettivo), o la complessiva ricostruzione del dato fattuale ancora l'interpretazione del linguaggio adoperato nel corso delle intercettaioni. L'impugnato provvedimento ha richiamato l'impianto motivezionale delle sentenze di merito che hanno tratteggiato l'apporto fattuale che ciascun concorrente ha dato alla realizzazione dei reati, tenuto conto del solostante interesse economico che muoveva tali condotte e che ha conferito zi tutte le circostanze un significato inequivoco. Di fatto ciò che il ricorrente lamenta non è un errore percettivo, ma n errore di giudizio. 3. Analogamente, quanto al secondo errore percettivo, e cioè la omessa indicazione - già peraltro asseritamente contenuta nei giudizi di merito circa il concreto contributo alla formazione dell'ordine di servizio dato dal Napo itano, si tratta, per come astrattamente presentata di un errore di giudizio, cli vali itazione, oltretutto si tratta di un motivo di doglianza già proposto in sede di i 'corso e ritenuto infondato dalla Corte. La Corte ha sottolineato, infatti, come la falsificazione di entra bi gl atti era strumentale a consentire nel giudizio civile di ritenere accertato, fin a cierela di falso, il verificarsi del sinistro e il coinvolgimento delle persone id ntific ite;
uno 3 dei fruitori del risarcimento per il sinistro in oggetto sarebbe stat dunque, il criterio del cui prodest ben poteva e doveva avere una s 4. Quanto, poi, alla consapevolezza del PO circa la parte del Ruta dell'ordine di servizio falso, indicata come terzo err i ovvero dell'utilizzo che Ruta avrebbe fatto delle generalità fornite percettivo), ovvero - da ultimo - della ritenuta attendibilità del Ruta percettivo), si tratta con ogni evidenza, ancora una volta, di ec valutazione che nulla hanno a che vedere con l'errore materiale ovve percettivo che sono gli unici emendabili con il proposto ricorso. Ancora una volta il ricorrente, come già accaduto nel giudizio PO, e a rilevanza. orm,!zione da re p Tcettivo, :qua rto errore (quinto errore epiti errori di ro cc) -1 l'errore di lejittimità, sollecita una rilettura degli elementi probatori su cui entrambe l ser tenze di merito hanno fondato la declaratoria di penale responsabilità: valutazio le che è preclusa nel giudizio di legittimità e ancor più preclusa nel giudizi stra )rdinario per errore di fatto;
proprio perché le ragioni di doglianza sono sempr le rr edesime e attengono al merito delle decisione e al processo di valutazione delle prove, è evidente che non si tratta di denunciati errori percettivi. Di fatto il ricorrente, definendo le proprie doglianze come errori percettivi cerca di incardinare un quarto giudizio di merito, del tutto inammissibile, In ogni caso, le affermazioni della sentenza sono oggetto di contesti: zione da parte del ricorrente essenzialmente nel loro aspetto valutativo, pur non essendo in ogni caso censurabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né i travi ".;amento del fatto né il travisamento della prova (ex plurimis, Sez. 2, k. 2: 450 del 08/05/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Rv. ;:s6293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell' stitui o, che è stato introdotto nel sistema per eliminare i vizi di percezione e non nche quelli di ragionamento. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente dev2 essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della scHmi: di euro 3000 alla cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paannerito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cas 3a delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore
e/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di NA HE UN conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. A Penale Sent. Sez. 1 Num. 40263 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 14 novembre 2023 questa Corte rigettava - fra gli altri - il ricorso proposto da PO HE NU avverso la sentenz ern IEssa dalla Corte di Appello di Napoli in data 11 aprile 2023, con cui Nap litan D veniva condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per il reatu di falso materiale ed ideologico di un ordine di servizio e di un verbal di -ifiuto di intervento. La Corte riteneva infondati tutti i rilievi critici attinenti la ec epita omessa indicazione della condotta partecipativa dei concorrenti nel reat di falso, e, conseguentemente, incidenti sulla declaratoria di penale responsab lità. Premetteva la Corte che esula dal giudizio di legittimità la revisione del compendio probatorio utilizzato per addivenire alla decisione impugnata La impugnata sentenza aveva evidenziato gli elementi in ragione :lei quali l'incidente era da ritenersi falso e, inoltre, aveva descritto i contributi ine luivoci e concreti che ciascuno dei concorrenti aveva offerto alla commissione del .eato, ivi compreso il PO. Il falso, inoltre, non poteva ritenersi innocuo, poiché l'innocuità del lalso non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fat -o, bensì avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede ›ubblica. Altrettanto infondati erano ritenuti i motivi attinenti il trattamento sanzionatorio, sia in punto alla mancata concessione delle attenuanti gE neriche, sia con riguardo all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cd. 2. Avverso detta decisione proponeva ricorso straordinario ex art. 62 bis cod. proc. pen. PO HE NU, denunciando plurimi errori peroAtivi che traduceva in cinque motivi di ricorso. 3. Il primo errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte è ostit, ito dalla affermazione che il PO avrebbe concorso nel reato attraverso l'in: icazione delle generalità e dei dati necessari alla formazione dell'atto, ma tale mndotta sarebbe stata afferente unicamente al verbale di rifiuto di interventi) e ncn anche all' ordine di servizio, pertanto la decisione si sarebbe appalesata errata il i quanto avrebbe dovuto annullarsi la condanna per il concorso nella falsificazione di tale atto. 4. Il secondo errore di percezione in cui è incorsa la Corte è Costituito dalla omessa indicazione del tipo di contributo morale offerto dal N pont: mo alla falsificazione morale ed ideologica dell'ordine di servizio del 14 dice bre 2015. Nella impugnata decisione, infatti, si afferma che il Ruta avreb e in erito un rigo nell'ordine di servizio e avrebbe redatto il verbale di rifiuto di in ervento in un 1 secondo momento, apponendovi le sottoscrizioni di D'RO CO ON, ricevendo le generalità da PO. 5. Il terzo errore percettivo consisterebbe nella assenza di prov: circa la io, l'ascan e consapevolezza in capo al ricorrente della formazione da parte del I.uta li un atto falso, cioè l'annotazione di servizio, atto interno e non conoscibile da terzi, precedente il verbale di rifiuto di intervento. La condotta del fornire le generalità, contestata al PO, non avrebbe avuto incidenza alcuna sulla redazione dell'annotazione di servizio. 6. Il quarto errore percettivo consiste nel non avere eviden iato a lacuna motivazionale nelle sentenze di merito circa la consapevolezz in capo al PO che le generalità da lui fornite al Ruta avrebbero dovuto esser , inserite nell'atto falso. 5. Il quinto errore percettivo afferisce all'omessa verifica circa a ad mdibilità delle dichiarazioni del teste Ruta, il quale, contrariamente a quanto ffern -lato nella sentenza di appello, non avrebbe reso ampia confessione. 6. Disposta la trattazione orale del ricorso, il Sostituto Procuràtore 3enerale CA AM chiedeva il rigetto del medesimo. Con memoria del 5 settembre 2024 il ricorrente replicava alle concl. sioni del procuratore generale, insistendo per la revoca della impugnata serienza CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II ricorso straordinario per errore materiale o di fatto .2 (verso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travi :;amento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i viz di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento tv. , di ultimo, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 286048 - 01). Giova premettere che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio cii legi timità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in i. n errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di (tassa . ione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'i lfluenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesata percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione divErsa a quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa ente -ore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione erceltiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabil un i rrore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017 Rv. ?.71145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Nella stessa linea di pensiero, si colloca la precisazione seco do la quale il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. non è amm'ssibi i? quando viene dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del com fattuale, essendo in tal caso prospettato un errore non di fatto, b giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Rv. 260817 — 01). Si tratta di una scelta normativa coerente con la natura e endi: storico- nsì a )punto di ccezil male del rimedio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 2212$0 — 01) che rappresenta un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di certez za so:tese alla disciplina dell'irrevocabilità della sentenza, che presuppone l'insen sibili là di tale esito a diverse valutazioni della regiudicanda, e la doverosità di un intervento modificativo in favore del condannato, quando la decisione sia vizila da in errore percettivo. 2. Quanto al primo errore percettivo circa la impossibilità che la condotta contestata all'imputato avesse contribuito alla formazione dell'ordine di servizio, la Corte di Cassazione ha richiamato il contenuto delle sentenze di mi rito e la circostanza che nell'ordine di servizio fosse stato aggiunto un rigo rnanoEcritto tra due riferiti ad altro intervento, rilevando come non fosse quelli la;
ede per rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici ci merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca a fidabilità delle dichiarazioni rese (e tanto vale per quello che viene indicatò corr e quinto errore percettivo), o la complessiva ricostruzione del dato fattuale ancora l'interpretazione del linguaggio adoperato nel corso delle intercettaioni. L'impugnato provvedimento ha richiamato l'impianto motivezionale delle sentenze di merito che hanno tratteggiato l'apporto fattuale che ciascun concorrente ha dato alla realizzazione dei reati, tenuto conto del solostante interesse economico che muoveva tali condotte e che ha conferito zi tutte le circostanze un significato inequivoco. Di fatto ciò che il ricorrente lamenta non è un errore percettivo, ma n errore di giudizio. 3. Analogamente, quanto al secondo errore percettivo, e cioè la omessa indicazione - già peraltro asseritamente contenuta nei giudizi di merito circa il concreto contributo alla formazione dell'ordine di servizio dato dal Napo itano, si tratta, per come astrattamente presentata di un errore di giudizio, cli vali itazione, oltretutto si tratta di un motivo di doglianza già proposto in sede di i 'corso e ritenuto infondato dalla Corte. La Corte ha sottolineato, infatti, come la falsificazione di entra bi gl atti era strumentale a consentire nel giudizio civile di ritenere accertato, fin a cierela di falso, il verificarsi del sinistro e il coinvolgimento delle persone id ntific ite;
uno 3 dei fruitori del risarcimento per il sinistro in oggetto sarebbe stat dunque, il criterio del cui prodest ben poteva e doveva avere una s 4. Quanto, poi, alla consapevolezza del PO circa la parte del Ruta dell'ordine di servizio falso, indicata come terzo err i ovvero dell'utilizzo che Ruta avrebbe fatto delle generalità fornite percettivo), ovvero - da ultimo - della ritenuta attendibilità del Ruta percettivo), si tratta con ogni evidenza, ancora una volta, di ec valutazione che nulla hanno a che vedere con l'errore materiale ovve percettivo che sono gli unici emendabili con il proposto ricorso. Ancora una volta il ricorrente, come già accaduto nel giudizio PO, e a rilevanza. orm,!zione da re p Tcettivo, :qua rto errore (quinto errore epiti errori di ro cc) -1 l'errore di lejittimità, sollecita una rilettura degli elementi probatori su cui entrambe l ser tenze di merito hanno fondato la declaratoria di penale responsabilità: valutazio le che è preclusa nel giudizio di legittimità e ancor più preclusa nel giudizi stra )rdinario per errore di fatto;
proprio perché le ragioni di doglianza sono sempr le rr edesime e attengono al merito delle decisione e al processo di valutazione delle prove, è evidente che non si tratta di denunciati errori percettivi. Di fatto il ricorrente, definendo le proprie doglianze come errori percettivi cerca di incardinare un quarto giudizio di merito, del tutto inammissibile, In ogni caso, le affermazioni della sentenza sono oggetto di contesti: zione da parte del ricorrente essenzialmente nel loro aspetto valutativo, pur non essendo in ogni caso censurabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né i travi ".;amento del fatto né il travisamento della prova (ex plurimis, Sez. 2, k. 2: 450 del 08/05/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Rv. ;:s6293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell' stitui o, che è stato introdotto nel sistema per eliminare i vizi di percezione e non nche quelli di ragionamento. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente dev2 essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della scHmi: di euro 3000 alla cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paannerito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell cas 3a delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore