Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2695 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO MATTEO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO MATTEO, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 16.05.1992 in Vado Ligure (SV), trascritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di Vado Ligure al numero 3, parte I, anno 1992, alle condizioni di seguito esposte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, con l'obbligo di comunicarsi ogni variazione di residenza, domicilio e/o dimora;
2. il SI. continuerà a risiedere presso l'abitazione in Via XXV Aprile n. 80 sito Parte_1
in Quiliano, mentre la SI.ra risiederà presso l'immobile sito in Via Antonio Controparte_1
Gramsci n. 37/5 sito in Vado Ligure;
3. la SI.ra ed il SI. s'impegnano ad assumere e mantenere Controparte_1 Parte_1
un reciproco comportamento di rispetto e solidarietà, astenendosi da condotte volte a screditare la figura dell'altro;
4. la SI.ra si obbliga a trasferire al SI. , mediante successivo Controparte_1 Parte_1
atto notarile nanti il notaio di Vado Ligure: la propria quota pari ad un mezzo Persona_1 della piena proprietà degli immobili siti in Quiliano alla Via XXV Aprile n. 80, censiti al Catasto
Fabbricati di detto comune come segue:
- foglio 51, p.lla 902, sub. 13, cat. A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie 62 mq (totale escluse aree scoperte 61 mq), rendita € 468,68;
- foglio 51, p.lla 902, sub. 39, cat. C/6, classe unica, consistenza 15 mq, rendita € 80,57;
5. contestualmente al trasferimento di detta quota della piena proprietà il SI. Parte_1
pagherà il residuo netto del mutuo ancora da rimborsare a mediante accollo, Controparte_2
da intendersi liberatorio nei confronti della SI.ra ; Controparte_1
6. la garanzia ipotecaria a favore dell'istituto bancario, iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Savona in data 13/05/2020 reg. part. 437, verrà mantenuta valida ed efficace in conformità alle previsioni di cui all'art. 1275 c.c.;
7. il pagamento di detto mutuo dovrà quindi rimanere a totale carico del SI. Parte_1
fino all'integrale estinzione del debito;
8. in dipendenza di tale accollo liberatorio che si perfezionerà in sede di rogito notarile, il SI.
[...]
edotto di tutti i patti, clausole e condizioni che regolano l'avanti del citato mutuo, Parte_1
li accetterà e ne assumerà i relativi oneri nei quali subentrerà manlevando e garantendo la SI.ra da ogni responsabilità, onere e spesa;
Controparte_1
9. La con missiva datata 26 settembre 2024 ha espresso parere Controparte_3
favorevole all'operazione di accollo liberatorio sopra descritta;
10. in sede di atto notarile le parti chiederanno l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19
della L. n. 74/87, così come estesa dalla sentenza della Corte Costituzionale in data 10 maggio 1999
n. 154 pubblicata in G.U. 20 del 19/05/1999 ai procedimenti di separazione personale dei coniugi con conseguente esenzione di tutte imposte indirette relative al trasferimento della quota di comproprietà su detti immobili essendo tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
11. le eventuali spese per la redazione ed invio dell'attestazione di prestazione energetica, pratiche urbanistiche e/o catastali necessari per il rogito notarile nonché l'onorario del notaio rogante, sono poste ad esclusivo carico del SI. ; Parte_1
12. i debiti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del di cui fanno parte le CP_4
unità immobiliari che saranno trasferite, in base ai rendiconti predisposti dall'amministratore p.t.
del condominio, sorti anteriormente alla data di stipula dell'atto notarile di trasferimento, resteranno ad esclusivo carico del SI. ; Parte_1
13. in ragione dell'auto sufficienza economica dei SI.ri e – Controparte_1 Parte_1
come da dichiarazioni dei redditi allegate – ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
14. i SI.ri e prestano il loro reciproco consenso al Controparte_1 Parte_1
rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti.”;
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)