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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2418/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. GRECO Parte_1 C.F._1
IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia P.zza della Vittoria 17
nei confronti di
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RN AL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Piazza Della
Vittoria, 17
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ a) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e che ebbero a contrarre Pt_1 CP_1 matrimonio in Tirana, il 30.07.2014;
b) Disporre che a cura della Cancelleria l'emananda sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa all'ufficio di stato civile del , per le dovute annotazioni ed incombenti;
Parte_2 c) Disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocazione degli stessi presso la ricorrente, a cui si assegnerà la casa coniugale;
d) Disporre che il padre potrà vedere i figli presso lo spazio neutro, solo al termine del periodo di detenzione e solo dopo aver avuto certezza della sua disintossicazione dall'alcool e dalle sostanze stupefacenti (cocaina), in uno spazio neutro che verrà attivato su interesse dello stesso padre, al verificarsi delle suindicate condizioni;
e) Disporre un concorso del ricorrente al mantenimento dei figli di € 600,00 mensili con rivalutazione
Istat annuale, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del tribunale di Pavia.”
Il punto E veniva concordemente modificato in sede d'udienza come segue:
“Le parti acconsentono ad un mantenimento che ad oggi viene previsto in € 200,00 a figlio sospeso sino allo stato detentivo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 26.11.2025, hanno raggiunto un accordo.
In particolare, il padre ha aderito alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con le note del
28.11.2025 ad eccezione del punto relativo al mantenimento della prole, rispetto al quale raggiungevano un accordo in sede d'udienza.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle
Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce: 1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposatisi in Tirana (Albania) il 30.07.2014, atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Pavia all'anno 2014, atto n.240, Parte II serie C, in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 23/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 2418/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. GRECO Parte_1 C.F._1
IC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia P.zza della Vittoria 17
nei confronti di
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RN AL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, Piazza Della
Vittoria, 17
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ a) Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e che ebbero a contrarre Pt_1 CP_1 matrimonio in Tirana, il 30.07.2014;
b) Disporre che a cura della Cancelleria l'emananda sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa all'ufficio di stato civile del , per le dovute annotazioni ed incombenti;
Parte_2 c) Disporre l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocazione degli stessi presso la ricorrente, a cui si assegnerà la casa coniugale;
d) Disporre che il padre potrà vedere i figli presso lo spazio neutro, solo al termine del periodo di detenzione e solo dopo aver avuto certezza della sua disintossicazione dall'alcool e dalle sostanze stupefacenti (cocaina), in uno spazio neutro che verrà attivato su interesse dello stesso padre, al verificarsi delle suindicate condizioni;
e) Disporre un concorso del ricorrente al mantenimento dei figli di € 600,00 mensili con rivalutazione
Istat annuale, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo del tribunale di Pavia.”
Il punto E veniva concordemente modificato in sede d'udienza come segue:
“Le parti acconsentono ad un mantenimento che ad oggi viene previsto in € 200,00 a figlio sospeso sino allo stato detentivo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio dà atto che le parti, all'udienza del 26.11.2025, hanno raggiunto un accordo.
In particolare, il padre ha aderito alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con le note del
28.11.2025 ad eccezione del punto relativo al mantenimento della prole, rispetto al quale raggiungevano un accordo in sede d'udienza.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle
Parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce: 1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposatisi in Tirana (Albania) il 30.07.2014, atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Pavia all'anno 2014, atto n.240, Parte II serie C, in conformità alle condizioni da loro concordate;
2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 23/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi