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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1119/2023 depositato il 26/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004420939 DOGANE-ALTRO 1993
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e nella istanza di liquidazione delle spese dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 29620229004420939 notificato il 01/09/2022 per
€ 3.533,95, relativo a cartella del 2001 per sanzioni doganali risalenti all'anno 1981.
Motivi di ricorso:
Prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 e Cass. SS.UU. n. 23397/2016: il credito è prescritto, non essendo intervenuti atti interruttivi validi.
Errore di persona: l'intimazione riporta un codice fiscale diverso da quello del ricorrente, quindi l'atto è stato inviato a soggetto erroneo.
Chiede l' annullamento dell'intimazione, con condanna alle spese.
Con Memoria illustrativa ribadisce gli stessi motivi: prescrizione e errore di persona, richiamando Cass. SS.
UU. n. 23397/2016.
ADER non si costituiva in giudizio
Con ordinanza 895/25 il Collegio onerava parte ricorrente di depositare, tramite il S.I.Gi.T., la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della ordinanza. Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
La parte ricorrente ottemperava all'ordinanza depositando la documentazione richiesta dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 29620229004420939 per € 3.533,95, deducendo la prescrizione delle somme richieste e l'errore di persona. La causa è stata discussa in pubblica udienza il
23.9.25. La parte resistente non si è costituita.
La mancata costituzione della parte resistente comporta che i fatti dedotti dal ricorrente non sono stati contestati, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., richiamato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992( “ I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile") Dalla documentazione prodotta emerge che:
1 - l'atto impugnato - pur riportando un codice fiscale diverso da quello del ricorrente CF._2 anzichè . CF_Ricorrente_1 è riconducibile a un mero errore materiale e nonintacca l'identità del contribuente.
2- Tuttavia, le somme richieste si riferiscono a sanzioni risalenti all'anno 1981;
l'intimazione è stata notificata nel 2022, oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 L.
689/1981 e non risultano atti interruttivi idonei per effetto della mancata costituzione in giudio di ADER, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Con riferimento alla istanza di liquidazione per patrocinio a spese dello stato non risulta prodotto il decreto di ammissione emesso da parte della apposita commissione.
Le spese (anche in assenza di costituzione della parte convenuta – c.d. “ principio di causalità –
Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; Annulla l'avviso di intimazione n. 29620229004420939;
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1119/2023 depositato il 26/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229004420939 DOGANE-ALTRO 1993
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e nella istanza di liquidazione delle spese dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 29620229004420939 notificato il 01/09/2022 per
€ 3.533,95, relativo a cartella del 2001 per sanzioni doganali risalenti all'anno 1981.
Motivi di ricorso:
Prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 e Cass. SS.UU. n. 23397/2016: il credito è prescritto, non essendo intervenuti atti interruttivi validi.
Errore di persona: l'intimazione riporta un codice fiscale diverso da quello del ricorrente, quindi l'atto è stato inviato a soggetto erroneo.
Chiede l' annullamento dell'intimazione, con condanna alle spese.
Con Memoria illustrativa ribadisce gli stessi motivi: prescrizione e errore di persona, richiamando Cass. SS.
UU. n. 23397/2016.
ADER non si costituiva in giudizio
Con ordinanza 895/25 il Collegio onerava parte ricorrente di depositare, tramite il S.I.Gi.T., la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della ordinanza. Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
La parte ricorrente ottemperava all'ordinanza depositando la documentazione richiesta dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 29620229004420939 per € 3.533,95, deducendo la prescrizione delle somme richieste e l'errore di persona. La causa è stata discussa in pubblica udienza il
23.9.25. La parte resistente non si è costituita.
La mancata costituzione della parte resistente comporta che i fatti dedotti dal ricorrente non sono stati contestati, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., richiamato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992( “ I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile") Dalla documentazione prodotta emerge che:
1 - l'atto impugnato - pur riportando un codice fiscale diverso da quello del ricorrente CF._2 anzichè . CF_Ricorrente_1 è riconducibile a un mero errore materiale e nonintacca l'identità del contribuente.
2- Tuttavia, le somme richieste si riferiscono a sanzioni risalenti all'anno 1981;
l'intimazione è stata notificata nel 2022, oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 L.
689/1981 e non risultano atti interruttivi idonei per effetto della mancata costituzione in giudio di ADER, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Con riferimento alla istanza di liquidazione per patrocinio a spese dello stato non risulta prodotto il decreto di ammissione emesso da parte della apposita commissione.
Le spese (anche in assenza di costituzione della parte convenuta – c.d. “ principio di causalità –
Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; Annulla l'avviso di intimazione n. 29620229004420939;
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE