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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16237 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE CA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 34582 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe Gallo, presso il cui studio professionale in
Roma, alla piazza del Viminale n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
nata a [...] il 1° agosto 1972 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 Motivi della decisione
ha agito in giudizio deducendo che: dal matrimonio celebrato Parte_1
con rito civile in Roma, il 1° luglio 1994, con è nato un Controparte_1
figlio, (classe 1994) maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
le Per_1
parti si sono separate nell'anno 2002 con decreto di omologa delle condizioni di separazione congiuntamente rassegnate dalle parti ed emesso dal Tribunale di
Roma in data 3 maggio 2002, nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g.
15697/2002; con tale decreto è stato previsto, a carico del , il pagamento Pt_1
dell'assegno mensile di mantenimento per il coniuge in euro 516,44 e del mantenimento per il figlio all'epoca minorenne, in euro 774,70, oltre Per_1
all'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della madre dell'odierno ricorrente) alla sig.ra in qualità di genitore dimorante col Controparte_1
figlio Sulla base di tali premessi fattuali ha chiesto di Per_1 Parte_1
dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio, disponendo la revoca degli assegni di mantenimento così come stabiliti in sede di separazione e dell'assegnazione della casa coniugale, oltre a prevedere che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
All'udienza del 29 febbraio 2024 è comparso il solo ricorrente mentre la resistente, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e non è comparsa ed è
stata dichiarata contumace.
Alla predetta udienza parte ricorrente nel riportarsi al ricorso introduttivo ha insistito nell'accoglimento della domanda proposta.
2 In sede di provvedimenti provvisori e urgenti il Giudice relatore ha revocato l'obbligo posto in capo al ricorrente in sede di separazione di versare l'assegno previsto quale contributo al mantenimento del coniuge e dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre a revocare l'assegnazione a Per_1
favore della resistente della casa familiare sita in Roma via Manlio Capitolino 11,
prevedendo che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Con sentenza non definitiva n. 4127/2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti del giudizio in Roma il 1° luglio 2004 e la causa è stata rinviata all'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473bis .28
c.p.c.
In ordine alle domande di parte ricorrente circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e degli assegni di mantenimento posti a suo carico in sede di separazione, il Collegio ritiene che debbano essere integralmente confermati e recepiti nella presente sentenza i provvedimenti assunti all'udienza del 29 febbraio
2024 in quanto il ricorrente ha dimostrato l'indipendenza economica del figlio ormai trentenne, il quale lavora come giornalista con regolare contratto Per_1
come si evince dalle allegazioni versate in atti.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti economici del divorzio non essendo stata promossa domanda di assegno divorzile da parte della rimasta Controparte_1
3 contumace, occorre confermare che ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Spese irripetibili, vista la materia e l'assenza di opposizione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 18 luglio 2023, così Controparte_1
provvede:
- dà atto che con sentenza n. 4127/2024 di questo Tribunale è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti;
- conferma i provvedimenti già assunti, nel corso del presente giudizio, all'udienza del
29 febbraio 2024;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Roma, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore
TE CA
Il Presidente
RT NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE CA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 34582 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Giuseppe Gallo, presso il cui studio professionale in
Roma, alla piazza del Viminale n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
nata a [...] il 1° agosto 1972 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1 Motivi della decisione
ha agito in giudizio deducendo che: dal matrimonio celebrato Parte_1
con rito civile in Roma, il 1° luglio 1994, con è nato un Controparte_1
figlio, (classe 1994) maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
le Per_1
parti si sono separate nell'anno 2002 con decreto di omologa delle condizioni di separazione congiuntamente rassegnate dalle parti ed emesso dal Tribunale di
Roma in data 3 maggio 2002, nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g.
15697/2002; con tale decreto è stato previsto, a carico del , il pagamento Pt_1
dell'assegno mensile di mantenimento per il coniuge in euro 516,44 e del mantenimento per il figlio all'epoca minorenne, in euro 774,70, oltre Per_1
all'assegnazione della casa coniugale (di proprietà della madre dell'odierno ricorrente) alla sig.ra in qualità di genitore dimorante col Controparte_1
figlio Sulla base di tali premessi fattuali ha chiesto di Per_1 Parte_1
dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio, disponendo la revoca degli assegni di mantenimento così come stabiliti in sede di separazione e dell'assegnazione della casa coniugale, oltre a prevedere che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
All'udienza del 29 febbraio 2024 è comparso il solo ricorrente mentre la resistente, sebbene regolarmente citata, non si è costituita e non è comparsa ed è
stata dichiarata contumace.
Alla predetta udienza parte ricorrente nel riportarsi al ricorso introduttivo ha insistito nell'accoglimento della domanda proposta.
2 In sede di provvedimenti provvisori e urgenti il Giudice relatore ha revocato l'obbligo posto in capo al ricorrente in sede di separazione di versare l'assegno previsto quale contributo al mantenimento del coniuge e dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre a revocare l'assegnazione a Per_1
favore della resistente della casa familiare sita in Roma via Manlio Capitolino 11,
prevedendo che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Con sentenza non definitiva n. 4127/2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le odierne parti del giudizio in Roma il 1° luglio 2004 e la causa è stata rinviata all'udienza del 18 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 473bis .28
c.p.c.
In ordine alle domande di parte ricorrente circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e degli assegni di mantenimento posti a suo carico in sede di separazione, il Collegio ritiene che debbano essere integralmente confermati e recepiti nella presente sentenza i provvedimenti assunti all'udienza del 29 febbraio
2024 in quanto il ricorrente ha dimostrato l'indipendenza economica del figlio ormai trentenne, il quale lavora come giornalista con regolare contratto Per_1
come si evince dalle allegazioni versate in atti.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti economici del divorzio non essendo stata promossa domanda di assegno divorzile da parte della rimasta Controparte_1
3 contumace, occorre confermare che ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Spese irripetibili, vista la materia e l'assenza di opposizione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 18 luglio 2023, così Controparte_1
provvede:
- dà atto che con sentenza n. 4127/2024 di questo Tribunale è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti;
- conferma i provvedimenti già assunti, nel corso del presente giudizio, all'udienza del
29 febbraio 2024;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Roma, 10 novembre 2025
Il Giudice relatore
TE CA
Il Presidente
RT NZ
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