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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1190/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 04/02/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
FERRANTI ROBERTO;
E
(ROMA (RM), 03/09/1977), con il patrocinio dell'avv. CP 1
CIAVARDINI LIZA;
-ricorrenti-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1 e CP_1 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/02/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. dispone che la casa coniugale in Roma (00121), Via delle Gondole n. 35
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig.
IA NN nell'interesse dei figli ivi residenti e stabilmente conviventi, poiché la Sig.ra AM RA se ne è già allontanata;
3. dispone che la madre AM RA versi per il mantenimento del minore AN NN, tramite accredito sul conto corrente intestato al Sig. IA NN, entro e non oltre il giorno dieci di ciascun mese anticipato, l'assegno di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma che sarà automaticamente aggiornata di anno in anno secondo il
100% della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
4. dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio AN
NN siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le previsioni di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale con il
Foro del 17 dicembre 2014;
5. prende atto che i coniugi richiederanno entrambi l'assegno unico per il 5 figlio minore AN, e che lo stesso potrà essere tra loro suddiviso e devoluto come per legge;
6. dispone che la madre AM RA possa vedere e tenere con sé
liberamente il figlio minore AN, tenendo tuttavia conto della età e maturità del giovane, delle libere aspirazioni da quegli opportunamente manifestate, e degli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore;
7. prende atto che la Sig.ra AM RA ha già provveduto a trasferire la propria residenza presso indirizzo diverso dalla ex casa coniugale;
8. dà atto che i coniugi si sono prestati il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti od altro documento di identità valido per l'espatrio, anche con annotato il nome del figlio minore. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (ROMA
(ROMA (RM), 03/09/1977), che hanno (RM), 04/02/1976) e CP 1 contratto matrimonio in ROMA in data 05/02/2000, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00040, Parte 2, Serie A03, Anno 2000, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/04/2025
Il Presidente rel.
Marta Tenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1190/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 04/02/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
FERRANTI ROBERTO;
E
(ROMA (RM), 03/09/1977), con il patrocinio dell'avv. CP 1
CIAVARDINI LIZA;
-ricorrenti-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1 e CP_1 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/02/2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. dispone che la casa coniugale in Roma (00121), Via delle Gondole n. 35
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig.
IA NN nell'interesse dei figli ivi residenti e stabilmente conviventi, poiché la Sig.ra AM RA se ne è già allontanata;
3. dispone che la madre AM RA versi per il mantenimento del minore AN NN, tramite accredito sul conto corrente intestato al Sig. IA NN, entro e non oltre il giorno dieci di ciascun mese anticipato, l'assegno di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma che sarà automaticamente aggiornata di anno in anno secondo il
100% della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal mese di gennaio 2026;
4. dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio AN
NN siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le previsioni di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale con il
Foro del 17 dicembre 2014;
5. prende atto che i coniugi richiederanno entrambi l'assegno unico per il 5 figlio minore AN, e che lo stesso potrà essere tra loro suddiviso e devoluto come per legge;
6. dispone che la madre AM RA possa vedere e tenere con sé
liberamente il figlio minore AN, tenendo tuttavia conto della età e maturità del giovane, delle libere aspirazioni da quegli opportunamente manifestate, e degli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore;
7. prende atto che la Sig.ra AM RA ha già provveduto a trasferire la propria residenza presso indirizzo diverso dalla ex casa coniugale;
8. dà atto che i coniugi si sono prestati il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti od altro documento di identità valido per l'espatrio, anche con annotato il nome del figlio minore. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (ROMA
(ROMA (RM), 03/09/1977), che hanno (RM), 04/02/1976) e CP 1 contratto matrimonio in ROMA in data 05/02/2000, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00040, Parte 2, Serie A03, Anno 2000, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/04/2025
Il Presidente rel.
Marta Tenzi