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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA monetizzazione ferie non godute dopo la cessazione di rapporto di pubblico
In nome del Popolo italiano impiego
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 986/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Gloria Cangi) Parte_1
- ricorrente –
contro
(avv. Cristian Brutti) Controparte_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
10.10.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con atto depositato in data 6.8.2024, Parte_1
per sentire dichiarare il diritto di percepire “…l'indennità sostitutiva di complessivi 180
giorni di ferie maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, per gli
effetti, condannare il al pagamento della relativa indennità pari alla Controparte_2
somma complessiva lorda di € 13.460,40 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, il
tutto oltre rivalutazione e interessi come per legge dal dovuto al saldo….”. Ha premesso di avere lavorato alle dipendenze del resistente come agente di Polizia CP_1
Municipale dal 29.11.1982 al 1.7.2022 (recte, 1.7.2020 cfr doc. 1 fasc. ric.), data di cessazione della relazione per inidoneità assoluta e permanente al servizio dichiarata all'esito di valutazione espressa dalla Commissione medica di verifica di Perugia con il verbale n. 10231 del 24.06.2020, ha riferito che il resistente gli ha liquidato l'importo di € 6.132,12 lordi per 80 giorni di ferie maturate e non godute (n. 16 gg. per l'anno 2020,
n. 32 gg. per l'anno 2019 e n. 32 gg. per l'anno 2018) e per 2 giornate di festività
soppresse relative all'anno 2020 e che, all'esito di istanza di accesso agli atti, è emerso che egli aveva maturato, alla data di cessazione del rapporto, n. 260 giorni di ferie maturate e non godute. Ha dato atto di avere diffidato il al Controparte_2
pagamento dell'importo di € 13.460,40 a titolo di indennità sostitutiva di 180 giorni di ferie residue non liquidate spiegando che la sopravvenuta malattia nell'ultima fase del rapporto lavorativo gli aveva impedito la programmazione e la fruizione delle ferie arretrate e che l'ente aveva replicato di avere già corrisposto l'indennità ritenuta dovuta per il periodo in cui la mancata fruizione delle ferie era effettivamente dovuta alla sospensione del rapporto, non ritenendo di potere monetizzare il residuo per effetto del divieto posto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif.
nella legge n. 135/2012. Ha sostenuto che il lungo periodo di malattia non gli ha permesso di smaltire le ferie accumulate negli anni evidenziando che una situazione analoga aveva riguardato altri colleghi a dimostrazione dell'incapacità organizzativa del resistente. Ha rammentato che già la circolare 40033 dell'8.10.12 del Dipartimento
della Funzione Pubblica ha reputato che dovessero considerarsi escluse dall'ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, le ipotesi in cui la mancata fruizione era originata da cessazioni del rapporto conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, nel respingere le censure di legittimità costituzionale della norma riguardante il divieto di monetizzazione, ne ha limitato l'applicazione a “fattispecie in cui la cessazione del rapporto
di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni,
risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che
comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario
contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal
lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie" e che, da ultimo, la sentenza n. 218
del 18.10.2024 della CGUE ha stabilito che la normativa europea osta al divieto di monetizzazione delle ferie non godute a meno che l'omessa fruizione non sia dovuta
22 ad una scelta del lavoratore e che in tale direzione si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità.
Costituitosi con memoria del 26.9.2025, il ha confutato il Controparte_2
fondamento della pretesa, evidenziando che il si è assentato dal servizio dal Pt_1
29.7.2019 alla cessazione del rapporto decorrente dal 1.7.2020, sicché l'ente, sulla base dell'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, gli ha liquidato l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nell'anno 2018 “riportate” all'anno successivo, nel 2019 e nel 2020, mentre ha ribadito di non potere procedere in tal senso per quelle maturate nelle annualità
precedenti pena determinare un danno erariale. Ha sostenuto che il non Pt_1
aveva fruito delle ferie più risalenti nonostante l'amministrazione avesse rivolto un invito in tal senso al personale nel gennaio 2019 e che, con disposizione adottata nel mese di marzo 2019, aveva chiesto di predisporre il piano ferie entro il 30.4.2019 sicché
v'era il tempo, a suo dire, entro il 29.7.2019 per lo smaltimento necessario. Da ultimo,
ha affermato che l'omessa produzione in giudizio del testo del CCNL di settore da parte del ricorrente determinerebbe una carenza di prova della corretta quantificazione dell'importo dovuto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di fatto, sono dati incontroversi tra le parti e riscontrati dalla documentazione in atti:
- il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
, quale agente del corpo di Polizia Municipale, dal 29.11.1982 al
[...]
30.6.2020;
- a decorrere dal 1.7.2020 il rapporto di lavoro è stato risolto a seguito di dichiarata inidoneità permanente al servizio ai sensi degli artt. 55 octies del d.lgs. 165/2001 e 8 del d.p.r. 171/2011;
- nel periodo compreso dal 29.7.2019 in avanti il rapporto è stato sospeso per malattia del dipendente;
- alla data di cessazione del rapporto il aveva maturato n. 260 giornate Pt_1
di ferie non fruite, il valore economico delle quali (doc. 4 fasc. ric.) è stato
33 certificato dalla determinazione dirigenziale n. 1190 del 18.12.2020 in € 74,78 per ciascuna giornata;
- sulla base della determinazione appena sopra indicata, eseguita nel mese di
Marzo 2021, al ricorrente è stato erogato l'importo di € 6.131,12 ad estinzione del credito per indennità sostitutiva delle ferie maturate per 80 giorni nelle annualità 2018, 2019 e 2020;
- nel periodo precedente all'inizio dell'assenza continuativa del non Pt_1
risulta che il suddetto sia stato specificamente invitato a fruire almeno parte delle ferie arretrate ed anzi, al contrario, dalla disposizione di servizio del
4.1.2019 emessa dal dirigente p.t. dell'Area servizi demografici e Polizia
Municipale si evince, da una parte, un generico invito al personale a smaltire le ferie maturate nel 2018 entro il 30.6.2019 (di alcun interesse anche perché non oggetto del presente contenzioso) e, dall'altra parte, che con il personale (il fra questi per ragioni aritmetiche) che aveva maturato un saldo attuale Pt_1
di oltre 70 giorni di ferie, “dovranno essere effettuati e concordati in futuro” appositi e mirati piani di rientro “adeguatamente dilazionati per non gravare sul regolare
svolgimento dei servizi”, piani, che, tuttavia non risultano adottati né proposti;
- dal doc. 6 fasc. res. si apprende che il dirigente p.t. ha prescritto, il 30.4.2019,
l'elaborazione di un piano ferie estive stabilendo che ciascun dipendente avrebbe dovuto fruire di tre settimane di ferie di cui due consecutive e perciò di un periodo non superiore al numero di giorni maturati nell'ultimo anno, senza adottare alcuna misura di smaltimento.
In questo quadro fattuale, va rammentato che, in punto di diritto:
- l'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n.
135/2012 e successivamente modificato dalla legge 228/12 stabilisce che: “Le
ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
44 sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente
disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto
fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire
delle ferie…”;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, ha respinto le censure di legittimità costituzionale sollevate ai sensi degli artt. 36 e 117 Cost.
(quest'ultimo per violazione della disciplina sovraordinata europea di settore)
non senza chiarire l'erroneità dell'interpretazione della norma offerta nell'ordinanza di rimessione nella parte in cui prospettava un divieto di monetizzazione delle ferie imposto anche nelle situazioni di omessa fruizione non imputabile al dipendente (le enfasi sono apposte dallo scrivente in questa fase): “…Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il
divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non
godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle
ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio
che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto
interpretativo. 3.1.– Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore
correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione
del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei
55 limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e
di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro
con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
3.2.– Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge
di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a
riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una
razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle
parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza
arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. 4.– Questa Corte, con riferimento al
contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina
impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del
danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del
Considerato in diritto). Su questa linea si attestano le prime applicazioni che
l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio
2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012;
Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e
l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei
conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n.
249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12
novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle
d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per
Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77). La prassi amministrativa e la
magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del
divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la
volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa
interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il
diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non
66 imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che
consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto
di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19
ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre
2010, n. 7360). 5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non
pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma
terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva
con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE
del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi
confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto
alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del
1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo
svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato
«contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza
n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha
rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la
natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e
della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-
173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-
282/10, . La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo Per_1
prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e
n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione,
sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, OF e
ST ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal
servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento
delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al
lavoratore. 6.– Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta
77 al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga
in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Da
qui, dunque, la non fondatezza della questione….”;
- la CGUE, con sentenza n. 18.1.2024, pronunciata nella causa n. C-218/22, è
andata anche oltre statuendo che “…L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che
ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento
della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico,
prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni
di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli
anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro,
qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia
dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro
per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”, chiarendo, in tal modo, che anche
al dipendente che abbia, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame,
liberamente scelto di porre fine al rapporto di lavoro non possa essere negata la monetizzazione delle ferie se l'omessa fruizione è dovuta a ragioni estranee alla sua volontà.
Incrociando i dati di fatto con le premesse in diritto sin qui esposte emerge inequivocabilmente che il è cessato dal servizio sulla base di un Pt_1
provvedimento unilaterale adottato dal suo datore di lavoro a decorrere dal 1.7.2020 e che si è trovato, già a decorrere dal 29.7.2019, nell'impossibilità di fruire delle ferie precedentemente maturate perché il rapporto è stato sospeso per malattia. In
mancanza di un provvedimento del datore di lavoro che lo abbia invitato alla fruizione delle ferie maturate deve ritenersi, dunque, che il ha maturato il diritto Pt_1
previsto dalle fonti del diritto interne ed europee, alla corresponsione dell'indennità
sostitutiva di tutte le ferie maturate e non godute per ragioni che, in assenza di prova del contrario che il resistente non ha fornito (inammissibili ed irrilevanti per il carattere
88 generico e valutativo che li contraddistingue sono i capitoli di prova testimoniale articolati dal resistente), devono essere ritenute imputabili a fattori di organizzazione o di servizio del datore di lavoro. Del resto, è insostenibile anche dal punto di vista logico che in un contesto problematico il potesse smaltire più di duecento Pt_1
giorni di ferie in un arco temporale, inferiore al semestre corrente da gennaio a luglio
2019.
In definitiva, la tesi, esposta dal resistente ancora in questa sede, secondo cui al ricorrente spetterebbe l'indennità sostitutiva solamente per le ferie maturate nel periodo più recente, in cui la relazione è stata sospesa e non era quindi materialmente possibile alcuno smaltimento non tiene in conto i pronunciamenti della Corte
Costituzionale e della CGUE e del principio, in essi affermato, secondo cui l'indennità
può essere negata soltanto nei casi in cui l'omesso godimento delle ferie sia imputabile ad una responsabilità del dipendente, fatto impeditivo del diritto vantato che deve essere dimostrato dal datore di lavoro.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie residue maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto che – sulla base dei dati forniti come s'è detto dallo stesso resistente (cfr doc. 4 fasc. ric.)1 – è pari all'importo lordo € 13.460,40 (74,78, x 180 = €
13.460,40). Il resistente va quindi condannato a pagare al ricorrente detto importo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994, maturato dal 1.7.2020, data di cessazione del rapporto in cui il diritto è sorto, al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
99 definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie residue maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto pari a 180
giorni e, per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 13.460,40, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994,
maturato dal 1.7.2020 al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano unitariamente e complessivamente nell'importo di € 118,50 per C.U.
versato ed € 2.250,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 10.10.2025
Il Giudice
Marco ME
1100 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A ciò va aggiunto che l'eccezione di omessa produzione del CCNL sollevata dal non ha alcun rilievo non CP_1 solo perché l'esattezza del dato contabile non è stata contestata (e del resto è stata certificata proprio dal resistente), ma anche perché è noto che i CCNL del settore pubblico, a differenza di quelli del settore privato sono atti che rientrano nel principio iura novit Curia e sono, perciò, conoscibili d'ufficio (cfr, ex multis, Cass., sez. VI-lavoro, 6394/2019, 19507/2014).
In nome del Popolo italiano impiego
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 986/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Gloria Cangi) Parte_1
- ricorrente –
contro
(avv. Cristian Brutti) Controparte_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
10.10.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con atto depositato in data 6.8.2024, Parte_1
per sentire dichiarare il diritto di percepire “…l'indennità sostitutiva di complessivi 180
giorni di ferie maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, per gli
effetti, condannare il al pagamento della relativa indennità pari alla Controparte_2
somma complessiva lorda di € 13.460,40 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, il
tutto oltre rivalutazione e interessi come per legge dal dovuto al saldo….”. Ha premesso di avere lavorato alle dipendenze del resistente come agente di Polizia CP_1
Municipale dal 29.11.1982 al 1.7.2022 (recte, 1.7.2020 cfr doc. 1 fasc. ric.), data di cessazione della relazione per inidoneità assoluta e permanente al servizio dichiarata all'esito di valutazione espressa dalla Commissione medica di verifica di Perugia con il verbale n. 10231 del 24.06.2020, ha riferito che il resistente gli ha liquidato l'importo di € 6.132,12 lordi per 80 giorni di ferie maturate e non godute (n. 16 gg. per l'anno 2020,
n. 32 gg. per l'anno 2019 e n. 32 gg. per l'anno 2018) e per 2 giornate di festività
soppresse relative all'anno 2020 e che, all'esito di istanza di accesso agli atti, è emerso che egli aveva maturato, alla data di cessazione del rapporto, n. 260 giorni di ferie maturate e non godute. Ha dato atto di avere diffidato il al Controparte_2
pagamento dell'importo di € 13.460,40 a titolo di indennità sostitutiva di 180 giorni di ferie residue non liquidate spiegando che la sopravvenuta malattia nell'ultima fase del rapporto lavorativo gli aveva impedito la programmazione e la fruizione delle ferie arretrate e che l'ente aveva replicato di avere già corrisposto l'indennità ritenuta dovuta per il periodo in cui la mancata fruizione delle ferie era effettivamente dovuta alla sospensione del rapporto, non ritenendo di potere monetizzare il residuo per effetto del divieto posto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif.
nella legge n. 135/2012. Ha sostenuto che il lungo periodo di malattia non gli ha permesso di smaltire le ferie accumulate negli anni evidenziando che una situazione analoga aveva riguardato altri colleghi a dimostrazione dell'incapacità organizzativa del resistente. Ha rammentato che già la circolare 40033 dell'8.10.12 del Dipartimento
della Funzione Pubblica ha reputato che dovessero considerarsi escluse dall'ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, le ipotesi in cui la mancata fruizione era originata da cessazioni del rapporto conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, nel respingere le censure di legittimità costituzionale della norma riguardante il divieto di monetizzazione, ne ha limitato l'applicazione a “fattispecie in cui la cessazione del rapporto
di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni,
risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che
comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario
contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal
lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie" e che, da ultimo, la sentenza n. 218
del 18.10.2024 della CGUE ha stabilito che la normativa europea osta al divieto di monetizzazione delle ferie non godute a meno che l'omessa fruizione non sia dovuta
22 ad una scelta del lavoratore e che in tale direzione si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità.
Costituitosi con memoria del 26.9.2025, il ha confutato il Controparte_2
fondamento della pretesa, evidenziando che il si è assentato dal servizio dal Pt_1
29.7.2019 alla cessazione del rapporto decorrente dal 1.7.2020, sicché l'ente, sulla base dell'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, gli ha liquidato l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nell'anno 2018 “riportate” all'anno successivo, nel 2019 e nel 2020, mentre ha ribadito di non potere procedere in tal senso per quelle maturate nelle annualità
precedenti pena determinare un danno erariale. Ha sostenuto che il non Pt_1
aveva fruito delle ferie più risalenti nonostante l'amministrazione avesse rivolto un invito in tal senso al personale nel gennaio 2019 e che, con disposizione adottata nel mese di marzo 2019, aveva chiesto di predisporre il piano ferie entro il 30.4.2019 sicché
v'era il tempo, a suo dire, entro il 29.7.2019 per lo smaltimento necessario. Da ultimo,
ha affermato che l'omessa produzione in giudizio del testo del CCNL di settore da parte del ricorrente determinerebbe una carenza di prova della corretta quantificazione dell'importo dovuto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di fatto, sono dati incontroversi tra le parti e riscontrati dalla documentazione in atti:
- il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
, quale agente del corpo di Polizia Municipale, dal 29.11.1982 al
[...]
30.6.2020;
- a decorrere dal 1.7.2020 il rapporto di lavoro è stato risolto a seguito di dichiarata inidoneità permanente al servizio ai sensi degli artt. 55 octies del d.lgs. 165/2001 e 8 del d.p.r. 171/2011;
- nel periodo compreso dal 29.7.2019 in avanti il rapporto è stato sospeso per malattia del dipendente;
- alla data di cessazione del rapporto il aveva maturato n. 260 giornate Pt_1
di ferie non fruite, il valore economico delle quali (doc. 4 fasc. ric.) è stato
33 certificato dalla determinazione dirigenziale n. 1190 del 18.12.2020 in € 74,78 per ciascuna giornata;
- sulla base della determinazione appena sopra indicata, eseguita nel mese di
Marzo 2021, al ricorrente è stato erogato l'importo di € 6.131,12 ad estinzione del credito per indennità sostitutiva delle ferie maturate per 80 giorni nelle annualità 2018, 2019 e 2020;
- nel periodo precedente all'inizio dell'assenza continuativa del non Pt_1
risulta che il suddetto sia stato specificamente invitato a fruire almeno parte delle ferie arretrate ed anzi, al contrario, dalla disposizione di servizio del
4.1.2019 emessa dal dirigente p.t. dell'Area servizi demografici e Polizia
Municipale si evince, da una parte, un generico invito al personale a smaltire le ferie maturate nel 2018 entro il 30.6.2019 (di alcun interesse anche perché non oggetto del presente contenzioso) e, dall'altra parte, che con il personale (il fra questi per ragioni aritmetiche) che aveva maturato un saldo attuale Pt_1
di oltre 70 giorni di ferie, “dovranno essere effettuati e concordati in futuro” appositi e mirati piani di rientro “adeguatamente dilazionati per non gravare sul regolare
svolgimento dei servizi”, piani, che, tuttavia non risultano adottati né proposti;
- dal doc. 6 fasc. res. si apprende che il dirigente p.t. ha prescritto, il 30.4.2019,
l'elaborazione di un piano ferie estive stabilendo che ciascun dipendente avrebbe dovuto fruire di tre settimane di ferie di cui due consecutive e perciò di un periodo non superiore al numero di giorni maturati nell'ultimo anno, senza adottare alcuna misura di smaltimento.
In questo quadro fattuale, va rammentato che, in punto di diritto:
- l'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n.
135/2012 e successivamente modificato dalla legge 228/12 stabilisce che: “Le
ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
44 sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente
disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto
fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i
giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire
delle ferie…”;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, ha respinto le censure di legittimità costituzionale sollevate ai sensi degli artt. 36 e 117 Cost.
(quest'ultimo per violazione della disciplina sovraordinata europea di settore)
non senza chiarire l'erroneità dell'interpretazione della norma offerta nell'ordinanza di rimessione nella parte in cui prospettava un divieto di monetizzazione delle ferie imposto anche nelle situazioni di omessa fruizione non imputabile al dipendente (le enfasi sono apposte dallo scrivente in questa fase): “…Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il
divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non
godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle
ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio
che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto
interpretativo. 3.1.– Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore
correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione
del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei
55 limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e
di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro
con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
3.2.– Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge
di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a
riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una
razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle
parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza
arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. 4.– Questa Corte, con riferimento al
contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina
impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del
danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del
Considerato in diritto). Su questa linea si attestano le prime applicazioni che
l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio
2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012;
Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e
l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei
conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n.
249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12
novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle
d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per
Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77). La prassi amministrativa e la
magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del
divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la
volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa
interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il
diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non
66 imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che
consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto
di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19
ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre
2010, n. 7360). 5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non
pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma
terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva
con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE
del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi
confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto
alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del
1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo
svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato
«contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza
n. 66 del 1963). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha
rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la
natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e
della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-
173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-
282/10, . La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo Per_1
prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e
n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione,
sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, OF e
ST ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal
servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento
delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al
lavoratore. 6.– Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta
77 al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga
in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Da
qui, dunque, la non fondatezza della questione….”;
- la CGUE, con sentenza n. 18.1.2024, pronunciata nella causa n. C-218/22, è
andata anche oltre statuendo che “…L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che
ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento
della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico,
prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni
di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli
anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro,
qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia
dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro
per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”, chiarendo, in tal modo, che anche
al dipendente che abbia, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame,
liberamente scelto di porre fine al rapporto di lavoro non possa essere negata la monetizzazione delle ferie se l'omessa fruizione è dovuta a ragioni estranee alla sua volontà.
Incrociando i dati di fatto con le premesse in diritto sin qui esposte emerge inequivocabilmente che il è cessato dal servizio sulla base di un Pt_1
provvedimento unilaterale adottato dal suo datore di lavoro a decorrere dal 1.7.2020 e che si è trovato, già a decorrere dal 29.7.2019, nell'impossibilità di fruire delle ferie precedentemente maturate perché il rapporto è stato sospeso per malattia. In
mancanza di un provvedimento del datore di lavoro che lo abbia invitato alla fruizione delle ferie maturate deve ritenersi, dunque, che il ha maturato il diritto Pt_1
previsto dalle fonti del diritto interne ed europee, alla corresponsione dell'indennità
sostitutiva di tutte le ferie maturate e non godute per ragioni che, in assenza di prova del contrario che il resistente non ha fornito (inammissibili ed irrilevanti per il carattere
88 generico e valutativo che li contraddistingue sono i capitoli di prova testimoniale articolati dal resistente), devono essere ritenute imputabili a fattori di organizzazione o di servizio del datore di lavoro. Del resto, è insostenibile anche dal punto di vista logico che in un contesto problematico il potesse smaltire più di duecento Pt_1
giorni di ferie in un arco temporale, inferiore al semestre corrente da gennaio a luglio
2019.
In definitiva, la tesi, esposta dal resistente ancora in questa sede, secondo cui al ricorrente spetterebbe l'indennità sostitutiva solamente per le ferie maturate nel periodo più recente, in cui la relazione è stata sospesa e non era quindi materialmente possibile alcuno smaltimento non tiene in conto i pronunciamenti della Corte
Costituzionale e della CGUE e del principio, in essi affermato, secondo cui l'indennità
può essere negata soltanto nei casi in cui l'omesso godimento delle ferie sia imputabile ad una responsabilità del dipendente, fatto impeditivo del diritto vantato che deve essere dimostrato dal datore di lavoro.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie residue maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto che – sulla base dei dati forniti come s'è detto dallo stesso resistente (cfr doc. 4 fasc. ric.)1 – è pari all'importo lordo € 13.460,40 (74,78, x 180 = €
13.460,40). Il resistente va quindi condannato a pagare al ricorrente detto importo, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994, maturato dal 1.7.2020, data di cessazione del rapporto in cui il diritto è sorto, al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
99 definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennità sostitutiva delle ferie residue maturate e non godute alla data di cessazione del rapporto pari a 180
giorni e, per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 13.460,40, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994,
maturato dal 1.7.2020 al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano unitariamente e complessivamente nell'importo di € 118,50 per C.U.
versato ed € 2.250,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 10.10.2025
Il Giudice
Marco ME
1100 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A ciò va aggiunto che l'eccezione di omessa produzione del CCNL sollevata dal non ha alcun rilievo non CP_1 solo perché l'esattezza del dato contabile non è stata contestata (e del resto è stata certificata proprio dal resistente), ma anche perché è noto che i CCNL del settore pubblico, a differenza di quelli del settore privato sono atti che rientrano nel principio iura novit Curia e sono, perciò, conoscibili d'ufficio (cfr, ex multis, Cass., sez. VI-lavoro, 6394/2019, 19507/2014).