TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2661/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Controparte_1
Gemma Alfieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Vico III Raffaelli n.
10, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
E
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. e presidente del C.D.A., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Domenico
Lasalvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, Vico S. Barbara n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica e
Santa Durante, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del , sito in Parte_2
Catanzaro, Via Jannoni, Palazzo De Nobili, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTI-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento n.00000284306 del
18.04.19, notificata tramite pec il 29.04.2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al Giudice Istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona dell'amministratore p.t., ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la e il al fine di far accertare la non Controparte_2 Parte_2 dovutezza della somma richiesta a titolo di pagamento di canoni idrici per l'anno 2005 e per l'anno 2010 di cui all'intimazione di pagamento n. 00000284306 del 18.04.19 ivi opposta per un importo complessivo di € 7.101,73.
1 A fondamento dell'opposizione spiegata, il opponente ha dedotto: a) in via preliminare, la Parte_1 nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato poiché emesso da società priva CP_2 del potere di emettere l'ingiunzione fiscale riconosciuto dalla legge soltanto alla Pubblica
Amministrazione in senso stretto;
b) sempre in via preliminare e assorbente, la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito richiesto non riportando l'atto ivi impugnato alcuna utile indicazione circa il contratto di fornitura stipulato tra le parti nonché le fatture di riferimento;
c) la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato in relazione a somme richieste e non dovute poiché l'atto in contestazione non conteneva alcuna descrizione analitica delle modalità di calcolo degli interessi richiesti oltre ad indicare, invece, spese di notifica non dovute tenuto conto che la notifica dell'intimazione di pagamento in oggetto è avvenuta tramite pec;
d) nel merito, la prescrizione quinquennale del credito vantato ai sensi dell'art. 2948, IV comma c.c. per non aver mai ricevuto alcuna notifica e/o comunicazione di alcun atto prodromico, venendo a conoscenza di tale obbligazione di pagamento solo tramite la notifica dell'intimazione oggi opposta. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, e nel merito, l'accertamento nonché la declaratoria della non dovutezza delle somme richieste con l'intimazione de qua con condanna in solido delle parti convenute alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art 93 c.p.c..
Si è costituita in giudizio la quale contestando le pretese avversarie, ha eccepito in Controparte_2 particolare la correttezza della procedura eseguita ai sensi del d.lgs. n. 446/97, secondo cui è ammessa la c.d. “riscossione indiretta” degli Enti Locali attraverso Società Concessionarie iscritte nell'apposito Albo Ministeriale di cui all'art. 52 e ss. del predetto decreto legislativo, riscossione che può avvenire solo ed esclusivamente attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale o di pagamento di cui al R.D.
636/1910; la sussistenza dei requisiti di certezza e di liquidità delle somme richieste tenuto conto che l'avviso di intimazione contestato conteneva indicazioni utili al riconoscimento del debito e che ad ogni modo essa è successiva agli avvisi di pagamento n. 90020150057653765 del 4/11/2015, n.
90020160066179643 del 23/12/2015 ed alle ingiunzioni di pagamento n. 0090777 del 18 marzo 2016 e n. 0121725 del 22 aprile 2016, tutti regolarmente notificati, che il non ha inteso Parte_1 impugnare, i quali atti riportavano l'indicazione degli estremi del contratto di fornitura e delle rispettive fatture;
in ultimo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito de quo considerato che “In seguito all'invio delle pertinenti fatture e persistendo la morosità, il attivava la Parte_2 procedura coattiva di riscossione trasmettendo alla Concessionaria le liste di carico n° 11 e CP_2
17 del 24/09/205 e del 24/11/2015 (all. n° 1), rese esecutive il 29/10/2015 ed il 22/12/2015, contenenti anche i crediti vantato nei confronti del 2005 e 2010, in Controparte_3 conseguenza della quale notificava gli avvisi di pagamento n° 90020160066179643 del 23/12/2015
(all. n° 2), a mezzo della raccomandata a.r. n° 614058138321 postalizzata il 30/12/2016, n°
90020150057653765 del 4/11/2015 (all. n° 3), notificata il 18/11/2015 a cui seguivano le ingiunzioni di pagamento n° 0121725 del 22/04/2016 (all. n° 4); notificata il 5 maggio 2016, e la n° 0090777 del
18/03/2016 (all. n° 5), notificata l'1/04/2016. Persistendo la morosità ed essendo decorso oltre un anno dalla ricezione di entrambe le ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73 la Concessionaria notificava l'intimazione di pagamento n° 284306/2019 del 18/04/2019 (all. n° 6), oggi impugnata”.
2 ha chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto ed in Controparte_2 diritto con conferma dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 01.10.2019 il Giudice Istruttore ha rilevato la nullità della citazione nei confronti del per aver effettuato la relativa notificazione ad un indirizzo pec non presente nei Parte_2 pubblici registri, concedendo all'opponente un termine entro cui poter procedere alla sua rinnovazione.
La successiva notifica nei confronti del andava a buon fine in data 09.10.19 Parte_2 tramite notificazione telematica.
A questo punto si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa attorea anche il Parte_2
, il quale impugnando e contestando tutti gli assunti dell'opposizione, ha eccepito, nello
[...] specifico, in via preliminare il difetto di competenza funzionale in favore del Giudice dell'Esecuzione nonché la tardività dell'opposizione ivi azionata per essere sottoposta la stessa al termine di decadenza di 20 giorni della notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; nel merito assumeva la legittimità della procedura di riscossione affidata a sulla base del mutato assetto normativo e giurisprudenziale di Controparte_2 riferimento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente poiché l'intimazione oggetto del giudizio è stata regolarmente preceduta, per tutti i canoni richiesti, dalla notifica di atti prodromici, idonei ad interrompere il termine prescrizionale, quali: per il canone idrico dell'anno 2005, l'invio della rispettiva fattura avvenuta con posta semplice nel corso dell'anno 2007, il Con successivo sollecito di pagamento n. 04492 del 20.11.10 notificato con il 04.02.11, l'avviso di pagamento tramite n. 90020150066179643 del 23.12.15 notificato il 07.01.16 e la successiva CP_2 ingiunzione di pagamento n. 121725 del 22.04.16 notificata il 5 maggio 2016; per il canone idrico dell'anno 2010, invece, invio della relativa fattura nell'anno 2012 tramite posta semplice, successivo avviso di pagamento n. 90020150057653765 del 04.11.15 notificato il 18.11.15 da incaricata CP_2 alla riscossione e successiva ingiunzione di pagamento n. 90777 del 18.03.16 regolarmente notificata .
L'ente comunale convenuto ha chiesto, dunque, in via preliminare la declaratoria di incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice dell'Esecuzione; nel merito il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di giudizio. All'udienza del 20.05.21, il G.I. rigettava la richiesta di sospensiva avanzata dall'opponente rilevando che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, e concedendo i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti essendo di natura prettamente documentale.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ciò premesso, l'opposizione spiegata è infondata e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le ragioni di seguito illustrate.
2.1. In via preliminare, è priva di pregio l'eccezione sollevata dal , parte Parte_2 convenuta nell'odierno giudizio, in ordine al difetto di competenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice dell'Esecuzione, trattandosi in ogni caso di una questione di distribuzione interna
3 degli affari civili che non incide affatto sulla competenza del Giudice adito.
2.2. Passando al vaglio dell'eccezione, sollevata sempre in via preliminare da parte dell'amministrazione comunale opposta, concernente la tardività dell'opposizione azionata dal poiché parte attrice avrebbe dovuto esperire un'opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 617 c.p.c. nei termini di legge (ovvero nel termine di venti giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento) in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., si rileva che la predetta doglianza risulta infondata in relazione a tutti i motivi di opposizione ivi spiegati.
Difatti, in ordine ai motivi di opposizione relativi alla carenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito vantato nonché alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi vero è che la domanda attorea andrebbe qualificata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. posto che con le suddette rimostranze parte opponente ha inteso far valere vizi formali propri dell'atto ivi impugnato.
Tuttavia, nel caso di specie, anche qualificando la domanda attorea come opposizione agli atti esecutivi, i termini di legge sono stati comunque rispettati sia nei confronti di che nei Controparte_2 confronti del . Parte_2
Rispetto alla società di riscossione, giova rammentare che l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. introduttivo del giudizio è stato notificato tramite pec in data 09.05.19, dunque, nel pieno rispetto del termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta tramite pec in data 29.04.19 come dimostrato documentalmente in atti.
In ordine, poi, alla tempestività della notifica dell'opposizione. nei confronti del , Parte_2 vero è che all'udienza del 01.10.2019 il GI rilevava la nullità della notifica della citazione assegnando un termine per la sua rinnovazione, tuttavia per costante giurisprudenza la rinnovazione della notifica della citazione è idonea a sanare la predetta nullità con efficacia retroattiva. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Difatti, ritiene la giurisprudenza che la riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente cha ha operato una prima notifica nulla produce gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio: ove conclusa con esito positivo, sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre
2014, n. 6008; sez. V, 13 settembre 2013, n. 4530; sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6908; sez. V, 9 ottobre
2007, n. 5263; sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5311).
Pertanto, l'opposizione de qua, per tutte le considerazioni testè illustrate, risulta essere stata notificata nei termini di legge anche nei confronti del in relazione ai motivi di opposizione Parte_2 costituenti vizi proprio dell'atto impugnato da dover far valere mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge. L'eccezione di tardività che si sta scrutinando è, poi, destituita di ogni fondamento giuridico anche con specifico riferimento agli altri motivi residui di opposizione contenuti nel libello introduttivo di parte opponente tenuto conto che gli stessi attengono, invece, all'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata da parte dei convenuti ed all'intervenuta prescrizione del credito vantato. Dunque, nei limiti suesposti la domanda dell'opponente va qualificata correttamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza essendo proponibile fino all'esaurimento della procedura.
4 Ne deriva che la domanda attorea è stata ad ogni modo instaurata correttamente con la conseguenza che tutti i motivi di opposizione contenuti nel libello introduttivo dell'opponente devono essere esaminati da questo Giudicante.
2.3. Nel merito la pretesa attorea è infondata per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Va certamente respinto il motivo di opposizione relativo alla nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato per carenza di potere in quanto, secondo l'opponente, il potere di emettere l'ingiunzione è riconosciuto dalla legge alla sola Pubblica Amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica.
In altri termini, secondo la tesi difensiva dell'opponente, il non poteva avvalersi Parte_2 dell'attività di riscossione affidata alla società in quanto società di capitali di diritto Controparte_2 privato, non legittimata ad emettere l'atto oggetto della presente opposizione.
A tal riguardo giova precisare che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari, iscritti all'albo di cui al D. Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (cfr. Cass. n. 26308 del 29 settembre
2021; Cass. n. 4501 del 20 febbraio 2020).
Dunque, è esteso anche ai crediti di diritto privato non aventi natura tributaria, sorti - come nel caso di specie - quale corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio idrico, proprio in ragione della rilevanza pubblica del servizio, il potere di riscossione anche coattiva a società di natura privata, che risultino essere iscritte nell'apposito Albo ministeriale previsto dall'art. 53 co 1 e ss. D.lgs. 446/1997, come la CP_2
Ne deriva la piena legittimità della procedura di riscossione attivata dal , il quale Parte_2 mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ispirata al modello europeo, ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie del a Parte_2 CP_2
tra cui anche la riscossione dei canoni idrici.
[...]
Procedendo, a questo punto, all'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato dall'Ente impositore per non aver mai ricevuto il opponente, prima dell'intimazione di Parte_1 pagamento ivi opposta notificata il 29.04.19, alcun atto prodromico interruttivo del termine prescrizionale, è da rilevare che la predetta censura risulta del tutto infondata.
Difatti, tale contestazione risulta tardiva poiché l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento versata in atti, regolarmente notificata, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d. Lgs. 150/11, ma non l'ha fatto e ciò ha reso gli atti d'ingiunzione definitivi.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha ripetutamente affermato che chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento) e non l'impugna, non potrà far valere vizi ad essa riferibili in nessun'altra sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nel giudizio di opposizione avverso atti successivi dell'esecuzione (v. Cass. ordinanze n. 28509 del 30/09/2022 e n. 16743 del 17/06/2024).
Traslati i suddetti principi di diritto nel caso di specie è doveroso evidenziare che nel corso del giudizio
5 è stato provato che il è stato destinatario di atti prodromici rispetto Parte_1 all'intimazione di pagamento ivi impugnata, tra cui anche l'ingiunzione di pagamento per entrambi i canoni idrici annui contestati, la quale ingiunzione andava impugnata nei termini di legge al fine di far valere l'eccezione di prescrizione.
A tal proposito, giova anche evidenziare che gli atti prodromici trasmessi dal Parte_2 sono stati indirizzati correttamente nei confronti del opponente anche se intestati al Parte_1
, tenuto conto che si tratta della precedente denominazione del medesimo condominio CP_5 oggi istante come risulta plasticamente dalla visura versata in atti.
Segnatamente, per il canone idrico relativo all'anno 2005, dalla documentazione versata in atti, risulta un primo sollecito di pagamento n. 04492 del 29.11.2010 notificato in data 04.02.11 da parte dell'ente comunale, seguito dall'avviso di pagamento n. 9002015 0066179643 del 23.12.15, notificato in data
07.01.16, emesso da giusta lista di carico n. 2015 0017 resa esecutiva il 22.12.15, nonché CP_2 dall'ingiunzione di pagamento n. 121725 del 22.04.16 notificata in data 05.05.2016 e non impugnata.
Poi, per il canone idrico relativo all'anno 2010, agli atti risulta l'avviso di pagamento n.
90020150057653765 del 04.11.15, notificato in data 18.11.15, emesso da giusta lista di carico CP_2
n. 2015 0011 resa esecutiva il 27.10.15, nonché l'ingiunzione di pagamento n. 90777 del 18.03.16, regolarmente notificata l'01.04.16. Pertanto, nella fattispecie esaminanda non sussiste alcuna prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore tenuto conto che la rispettiva eccezione di prescrizione quinquennale doveva essere fatta valere dall'opponente impugnando il primo atto prodromico della procedura regolarmente notificato, non potendo più far valere tale pretesa nelle fasi successive, essendo tali atti divenuti oramai definitivi.
Dalla documentazione prodotta dalle parti convenute, notificata regolarmente a parte attrice opponente, emerge l'infondatezza dell'eccezione di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per difetto di certezza e liquidità del credito, dal momento che l'atto impositivo è stato preceduto da vari solleciti di pagamento e dalle ingiunzioni di pagamento, dalle quali emergono con chiarezza sia il riferimento al contratto di fornitura che alle fatture riferite ai canoni idrici.
Va infine disattesa l'eccezione di omessa specifica indicazione del calcolo degli interessi nell'atto opposto in quanto, poiché il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta (arg. da Cass. n. 6812 dell'8 marzo
2019).
Altrettanto infondato è il rilievo riguardante l'eccezione di illegittimità dell'ammontare di euro 39,47 non essendo tale voce di spesa riferita alle sole spese di notifica – invero non sostenute essendo stato l'atto notificato via p.e.c. – ma anche a quelle di esecuzione.
3. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni fin qui svolte, la domanda avanzata dall'opponente nei confronti delle parti convenute risulta infondata in relazione a tutti i motivi di opposizione spiegati con l'atto introduttivo di giudizio. Ne consegue, dunque, la conferma dell'intimazione di pagamento ivi opposta.
4. In ultima analisi, resta da regolamentare le spese di lite che seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147 del 2022 (scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00) secondo i valori minimi (v. Cass.
6 n. 14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta dal nei confronti del , in Parte_1 Parte_2 persona del Sindaco p.t. e nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., con conseguente Controparte_2 conferma dell'intimazione di pagamento n.00000284306 del 18.04.19 notificata in data 29.04.19;
- condanna il al pagamento, in favore delle parti convenute opposte, delle spese Parte_1 di lite, liquidate per ciascuna di esse in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2661/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Controparte_1
Gemma Alfieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Vico III Raffaelli n.
10, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
E
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. e presidente del C.D.A., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Domenico
Lasalvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, Vico S. Barbara n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Saverio Molica e
Santa Durante, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del , sito in Parte_2
Catanzaro, Via Jannoni, Palazzo De Nobili, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTI-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento n.00000284306 del
18.04.19, notificata tramite pec il 29.04.2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al Giudice Istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il , in persona dell'amministratore p.t., ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, la e il al fine di far accertare la non Controparte_2 Parte_2 dovutezza della somma richiesta a titolo di pagamento di canoni idrici per l'anno 2005 e per l'anno 2010 di cui all'intimazione di pagamento n. 00000284306 del 18.04.19 ivi opposta per un importo complessivo di € 7.101,73.
1 A fondamento dell'opposizione spiegata, il opponente ha dedotto: a) in via preliminare, la Parte_1 nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato poiché emesso da società priva CP_2 del potere di emettere l'ingiunzione fiscale riconosciuto dalla legge soltanto alla Pubblica
Amministrazione in senso stretto;
b) sempre in via preliminare e assorbente, la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito richiesto non riportando l'atto ivi impugnato alcuna utile indicazione circa il contratto di fornitura stipulato tra le parti nonché le fatture di riferimento;
c) la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato in relazione a somme richieste e non dovute poiché l'atto in contestazione non conteneva alcuna descrizione analitica delle modalità di calcolo degli interessi richiesti oltre ad indicare, invece, spese di notifica non dovute tenuto conto che la notifica dell'intimazione di pagamento in oggetto è avvenuta tramite pec;
d) nel merito, la prescrizione quinquennale del credito vantato ai sensi dell'art. 2948, IV comma c.c. per non aver mai ricevuto alcuna notifica e/o comunicazione di alcun atto prodromico, venendo a conoscenza di tale obbligazione di pagamento solo tramite la notifica dell'intimazione oggi opposta. Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, e nel merito, l'accertamento nonché la declaratoria della non dovutezza delle somme richieste con l'intimazione de qua con condanna in solido delle parti convenute alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art 93 c.p.c..
Si è costituita in giudizio la quale contestando le pretese avversarie, ha eccepito in Controparte_2 particolare la correttezza della procedura eseguita ai sensi del d.lgs. n. 446/97, secondo cui è ammessa la c.d. “riscossione indiretta” degli Enti Locali attraverso Società Concessionarie iscritte nell'apposito Albo Ministeriale di cui all'art. 52 e ss. del predetto decreto legislativo, riscossione che può avvenire solo ed esclusivamente attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale o di pagamento di cui al R.D.
636/1910; la sussistenza dei requisiti di certezza e di liquidità delle somme richieste tenuto conto che l'avviso di intimazione contestato conteneva indicazioni utili al riconoscimento del debito e che ad ogni modo essa è successiva agli avvisi di pagamento n. 90020150057653765 del 4/11/2015, n.
90020160066179643 del 23/12/2015 ed alle ingiunzioni di pagamento n. 0090777 del 18 marzo 2016 e n. 0121725 del 22 aprile 2016, tutti regolarmente notificati, che il non ha inteso Parte_1 impugnare, i quali atti riportavano l'indicazione degli estremi del contratto di fornitura e delle rispettive fatture;
in ultimo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito de quo considerato che “In seguito all'invio delle pertinenti fatture e persistendo la morosità, il attivava la Parte_2 procedura coattiva di riscossione trasmettendo alla Concessionaria le liste di carico n° 11 e CP_2
17 del 24/09/205 e del 24/11/2015 (all. n° 1), rese esecutive il 29/10/2015 ed il 22/12/2015, contenenti anche i crediti vantato nei confronti del 2005 e 2010, in Controparte_3 conseguenza della quale notificava gli avvisi di pagamento n° 90020160066179643 del 23/12/2015
(all. n° 2), a mezzo della raccomandata a.r. n° 614058138321 postalizzata il 30/12/2016, n°
90020150057653765 del 4/11/2015 (all. n° 3), notificata il 18/11/2015 a cui seguivano le ingiunzioni di pagamento n° 0121725 del 22/04/2016 (all. n° 4); notificata il 5 maggio 2016, e la n° 0090777 del
18/03/2016 (all. n° 5), notificata l'1/04/2016. Persistendo la morosità ed essendo decorso oltre un anno dalla ricezione di entrambe le ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art. 50 del DPR 602/73 la Concessionaria notificava l'intimazione di pagamento n° 284306/2019 del 18/04/2019 (all. n° 6), oggi impugnata”.
2 ha chiesto, dunque, il rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto ed in Controparte_2 diritto con conferma dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 01.10.2019 il Giudice Istruttore ha rilevato la nullità della citazione nei confronti del per aver effettuato la relativa notificazione ad un indirizzo pec non presente nei Parte_2 pubblici registri, concedendo all'opponente un termine entro cui poter procedere alla sua rinnovazione.
La successiva notifica nei confronti del andava a buon fine in data 09.10.19 Parte_2 tramite notificazione telematica.
A questo punto si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa attorea anche il Parte_2
, il quale impugnando e contestando tutti gli assunti dell'opposizione, ha eccepito, nello
[...] specifico, in via preliminare il difetto di competenza funzionale in favore del Giudice dell'Esecuzione nonché la tardività dell'opposizione ivi azionata per essere sottoposta la stessa al termine di decadenza di 20 giorni della notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; nel merito assumeva la legittimità della procedura di riscossione affidata a sulla base del mutato assetto normativo e giurisprudenziale di Controparte_2 riferimento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente poiché l'intimazione oggetto del giudizio è stata regolarmente preceduta, per tutti i canoni richiesti, dalla notifica di atti prodromici, idonei ad interrompere il termine prescrizionale, quali: per il canone idrico dell'anno 2005, l'invio della rispettiva fattura avvenuta con posta semplice nel corso dell'anno 2007, il Con successivo sollecito di pagamento n. 04492 del 20.11.10 notificato con il 04.02.11, l'avviso di pagamento tramite n. 90020150066179643 del 23.12.15 notificato il 07.01.16 e la successiva CP_2 ingiunzione di pagamento n. 121725 del 22.04.16 notificata il 5 maggio 2016; per il canone idrico dell'anno 2010, invece, invio della relativa fattura nell'anno 2012 tramite posta semplice, successivo avviso di pagamento n. 90020150057653765 del 04.11.15 notificato il 18.11.15 da incaricata CP_2 alla riscossione e successiva ingiunzione di pagamento n. 90777 del 18.03.16 regolarmente notificata .
L'ente comunale convenuto ha chiesto, dunque, in via preliminare la declaratoria di incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice dell'Esecuzione; nel merito il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di giudizio. All'udienza del 20.05.21, il G.I. rigettava la richiesta di sospensiva avanzata dall'opponente rilevando che la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, e concedendo i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti essendo di natura prettamente documentale.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Ciò premesso, l'opposizione spiegata è infondata e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le ragioni di seguito illustrate.
2.1. In via preliminare, è priva di pregio l'eccezione sollevata dal , parte Parte_2 convenuta nell'odierno giudizio, in ordine al difetto di competenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice dell'Esecuzione, trattandosi in ogni caso di una questione di distribuzione interna
3 degli affari civili che non incide affatto sulla competenza del Giudice adito.
2.2. Passando al vaglio dell'eccezione, sollevata sempre in via preliminare da parte dell'amministrazione comunale opposta, concernente la tardività dell'opposizione azionata dal poiché parte attrice avrebbe dovuto esperire un'opposizione agli atti esecutivi ex Parte_1 art. 617 c.p.c. nei termini di legge (ovvero nel termine di venti giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento) in luogo dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., si rileva che la predetta doglianza risulta infondata in relazione a tutti i motivi di opposizione ivi spiegati.
Difatti, in ordine ai motivi di opposizione relativi alla carenza dei presupposti di certezza e liquidità del credito vantato nonché alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi vero è che la domanda attorea andrebbe qualificata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. posto che con le suddette rimostranze parte opponente ha inteso far valere vizi formali propri dell'atto ivi impugnato.
Tuttavia, nel caso di specie, anche qualificando la domanda attorea come opposizione agli atti esecutivi, i termini di legge sono stati comunque rispettati sia nei confronti di che nei Controparte_2 confronti del . Parte_2
Rispetto alla società di riscossione, giova rammentare che l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. introduttivo del giudizio è stato notificato tramite pec in data 09.05.19, dunque, nel pieno rispetto del termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta tramite pec in data 29.04.19 come dimostrato documentalmente in atti.
In ordine, poi, alla tempestività della notifica dell'opposizione. nei confronti del , Parte_2 vero è che all'udienza del 01.10.2019 il GI rilevava la nullità della notifica della citazione assegnando un termine per la sua rinnovazione, tuttavia per costante giurisprudenza la rinnovazione della notifica della citazione è idonea a sanare la predetta nullità con efficacia retroattiva. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Difatti, ritiene la giurisprudenza che la riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente cha ha operato una prima notifica nulla produce gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio: ove conclusa con esito positivo, sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre
2014, n. 6008; sez. V, 13 settembre 2013, n. 4530; sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6908; sez. V, 9 ottobre
2007, n. 5263; sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5311).
Pertanto, l'opposizione de qua, per tutte le considerazioni testè illustrate, risulta essere stata notificata nei termini di legge anche nei confronti del in relazione ai motivi di opposizione Parte_2 costituenti vizi proprio dell'atto impugnato da dover far valere mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge. L'eccezione di tardività che si sta scrutinando è, poi, destituita di ogni fondamento giuridico anche con specifico riferimento agli altri motivi residui di opposizione contenuti nel libello introduttivo di parte opponente tenuto conto che gli stessi attengono, invece, all'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata da parte dei convenuti ed all'intervenuta prescrizione del credito vantato. Dunque, nei limiti suesposti la domanda dell'opponente va qualificata correttamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza essendo proponibile fino all'esaurimento della procedura.
4 Ne deriva che la domanda attorea è stata ad ogni modo instaurata correttamente con la conseguenza che tutti i motivi di opposizione contenuti nel libello introduttivo dell'opponente devono essere esaminati da questo Giudicante.
2.3. Nel merito la pretesa attorea è infondata per tutte le ragioni di seguito illustrate.
Va certamente respinto il motivo di opposizione relativo alla nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato per carenza di potere in quanto, secondo l'opponente, il potere di emettere l'ingiunzione è riconosciuto dalla legge alla sola Pubblica Amministrazione in senso stretto, intesa come ente amministrativo pubblico, dotato di soggettività pubblicistica.
In altri termini, secondo la tesi difensiva dell'opponente, il non poteva avvalersi Parte_2 dell'attività di riscossione affidata alla società in quanto società di capitali di diritto Controparte_2 privato, non legittimata ad emettere l'atto oggetto della presente opposizione.
A tal riguardo giova precisare che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari, iscritti all'albo di cui al D. Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (cfr. Cass. n. 26308 del 29 settembre
2021; Cass. n. 4501 del 20 febbraio 2020).
Dunque, è esteso anche ai crediti di diritto privato non aventi natura tributaria, sorti - come nel caso di specie - quale corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio idrico, proprio in ragione della rilevanza pubblica del servizio, il potere di riscossione anche coattiva a società di natura privata, che risultino essere iscritte nell'apposito Albo ministeriale previsto dall'art. 53 co 1 e ss. D.lgs. 446/1997, come la CP_2
Ne deriva la piena legittimità della procedura di riscossione attivata dal , il quale Parte_2 mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ispirata al modello europeo, ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie del a Parte_2 CP_2
tra cui anche la riscossione dei canoni idrici.
[...]
Procedendo, a questo punto, all'esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato dall'Ente impositore per non aver mai ricevuto il opponente, prima dell'intimazione di Parte_1 pagamento ivi opposta notificata il 29.04.19, alcun atto prodromico interruttivo del termine prescrizionale, è da rilevare che la predetta censura risulta del tutto infondata.
Difatti, tale contestazione risulta tardiva poiché l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento versata in atti, regolarmente notificata, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d. Lgs. 150/11, ma non l'ha fatto e ciò ha reso gli atti d'ingiunzione definitivi.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha ripetutamente affermato che chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento) e non l'impugna, non potrà far valere vizi ad essa riferibili in nessun'altra sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nel giudizio di opposizione avverso atti successivi dell'esecuzione (v. Cass. ordinanze n. 28509 del 30/09/2022 e n. 16743 del 17/06/2024).
Traslati i suddetti principi di diritto nel caso di specie è doveroso evidenziare che nel corso del giudizio
5 è stato provato che il è stato destinatario di atti prodromici rispetto Parte_1 all'intimazione di pagamento ivi impugnata, tra cui anche l'ingiunzione di pagamento per entrambi i canoni idrici annui contestati, la quale ingiunzione andava impugnata nei termini di legge al fine di far valere l'eccezione di prescrizione.
A tal proposito, giova anche evidenziare che gli atti prodromici trasmessi dal Parte_2 sono stati indirizzati correttamente nei confronti del opponente anche se intestati al Parte_1
, tenuto conto che si tratta della precedente denominazione del medesimo condominio CP_5 oggi istante come risulta plasticamente dalla visura versata in atti.
Segnatamente, per il canone idrico relativo all'anno 2005, dalla documentazione versata in atti, risulta un primo sollecito di pagamento n. 04492 del 29.11.2010 notificato in data 04.02.11 da parte dell'ente comunale, seguito dall'avviso di pagamento n. 9002015 0066179643 del 23.12.15, notificato in data
07.01.16, emesso da giusta lista di carico n. 2015 0017 resa esecutiva il 22.12.15, nonché CP_2 dall'ingiunzione di pagamento n. 121725 del 22.04.16 notificata in data 05.05.2016 e non impugnata.
Poi, per il canone idrico relativo all'anno 2010, agli atti risulta l'avviso di pagamento n.
90020150057653765 del 04.11.15, notificato in data 18.11.15, emesso da giusta lista di carico CP_2
n. 2015 0011 resa esecutiva il 27.10.15, nonché l'ingiunzione di pagamento n. 90777 del 18.03.16, regolarmente notificata l'01.04.16. Pertanto, nella fattispecie esaminanda non sussiste alcuna prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore tenuto conto che la rispettiva eccezione di prescrizione quinquennale doveva essere fatta valere dall'opponente impugnando il primo atto prodromico della procedura regolarmente notificato, non potendo più far valere tale pretesa nelle fasi successive, essendo tali atti divenuti oramai definitivi.
Dalla documentazione prodotta dalle parti convenute, notificata regolarmente a parte attrice opponente, emerge l'infondatezza dell'eccezione di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per difetto di certezza e liquidità del credito, dal momento che l'atto impositivo è stato preceduto da vari solleciti di pagamento e dalle ingiunzioni di pagamento, dalle quali emergono con chiarezza sia il riferimento al contratto di fornitura che alle fatture riferite ai canoni idrici.
Va infine disattesa l'eccezione di omessa specifica indicazione del calcolo degli interessi nell'atto opposto in quanto, poiché il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta (arg. da Cass. n. 6812 dell'8 marzo
2019).
Altrettanto infondato è il rilievo riguardante l'eccezione di illegittimità dell'ammontare di euro 39,47 non essendo tale voce di spesa riferita alle sole spese di notifica – invero non sostenute essendo stato l'atto notificato via p.e.c. – ma anche a quelle di esecuzione.
3. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni fin qui svolte, la domanda avanzata dall'opponente nei confronti delle parti convenute risulta infondata in relazione a tutti i motivi di opposizione spiegati con l'atto introduttivo di giudizio. Ne consegue, dunque, la conferma dell'intimazione di pagamento ivi opposta.
4. In ultima analisi, resta da regolamentare le spese di lite che seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147 del 2022 (scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00) secondo i valori minimi (v. Cass.
6 n. 14198 del 05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta dal nei confronti del , in Parte_1 Parte_2 persona del Sindaco p.t. e nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., con conseguente Controparte_2 conferma dell'intimazione di pagamento n.00000284306 del 18.04.19 notificata in data 29.04.19;
- condanna il al pagamento, in favore delle parti convenute opposte, delle spese Parte_1 di lite, liquidate per ciascuna di esse in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
7