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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Centonze Salvatore Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Graziuso CP_1
e Roberta Lezzi
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale ricorso ex art 414 c.p.c. depositato il 25.01.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto un provvedimento emesso il 3.10.2022, con cui l' richiedeva la restituzione della somma di € 14.693,79 erogata a titolo di Reddito di CP_1
Cittadinanza nel periodo da gennaio 2020 a marzo 2021, non dovuta in conseguenza alla revoca/decadenza dal predetto beneficio comunicata con nota del 26.04.2021 a seguito di
“Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”.
Ritenendo infondata tale richiesta restitutoria, la ricorrente chiedeva, in via cautelare di sospendere l'efficacia dell'avviso di restituzione delle somme indebitamente pagate e, nel merito, l'irripetibilità delle somme in questione, con conseguente annullamento del provvedimento di recupero del
3.10.2022, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 28.03.2023, il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 700 cpc.
Con memoria del'11.03.2024, l' si costituiva in giudizio e richiamata la normativa in materia, CP_1 deduceva che nel caso di specie a seguito di verifiche da parte del Comune di Guagnano (comune di residenza della ricorrente al momento della presentazione della domanda di RDC) era emersa una discordanza tra il nucleo familiare dichiarato nella DSU e la famiglia anagrafica. La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 14.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
In forza dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28.01.2019, come convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019, il Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Nello specifico, a norma di tale articolo: “
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.”
Ed ancora, l'articolo 3 comma 12 del D.L. cit. prevede che “In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di
Rdc”.
Infine, l'art. 7 del d.l. 4/2019, nel disciplinare il trattamento sanzionatorio, dispone che: “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno
a tre anni. …”.
In particolare, la stessa disposizione al comma 4 stabilisce che “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ebbene nel caso di specie, l' contesta alla ricorrente che a seguito di verifiche effettuate dal CP_1
Comune di Guagnano (comune di residenza della ricorrente al momento della presentazione della domanda di RDC dell'4.12.2019), relative alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della prestazione assistenziale, era emersa una discordanza tra il nucleo familiare dichiarato nella DSU del 4.12.2019 e la famiglia anagrafica risultante dall'ANPR (Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente) alla data di presentazione della domanda del 4.12.2019.
In particolare, dai controlli effettuati alla data del 23.01.20 il nucleo familiare della sig.ra Pt_2 risultava costituito di fatto soltanto dalla stessa e dal figlio minore e Persona_1 non anche da e . Controparte_2 Persona_2
Ebbene nel caso di specie, dal confronto tra le dichiarazioni rese in sede di DSU del 4.12.2019 e quanto risultante dall' emerge una discrepanza: in particolare nella DSU la ricorrente ha CP_3 dichiarato che il proprio nucleo familiare è composto da: Parte_1 Controparte_2
e (cfr. doc. 1 della memoria), Persona_2 Persona_1 invece dalla consultazione dei dati registrati nell'ANPR risulta che la famiglia anagrafica della ricorrente è costituita solo dalla stessa e dal figlio minore mentre gli Persona_1 altri due componenti risultavano “soggetti non presenti in ANPR” (cfr. doc. 2, 3 e 4 della memoria).
Il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Monteroni di Lecce, dove probabilmente il nucleo familiare ha poi spostato la residenza (prodotto come doc. 2 del ricorso) reca una data successiva alla proposizione della domanda di reddito di cittadinanza (4.12.2019) e pertanto non è idoneo a provare che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio” la ricorrente possedeva i requisiti previsti come richiesto dall'art. 2 co. 1 del D.L. n. 4 del
28.01.2019.
Né la ricorrente ha fornito la prova della corrispondenza tra quanto da lei dichiarato nella DSU e la residenza effettiva del proprio nucleo familiare al momento della proposizione della domanda di
RdC. Al riguardo, va fatto presente come la stessa parte ricorrente non ha contestato la difformità tra il nucleo familiare da ella dichiarato nella DSU e la famiglia anagrafica, né ha eccepito la sussistenza di alcun errore ovvero addotto alcuna ragione giustificativa per spiegare la discrepanza tra le dichiarazioni rese. Nel ricorso adduce come giustificazione che “la residenza effettiva prevale sulle risultanze anagrafiche, le quali hanno una valenza meramente presuntiva”.
Con riferimento poi alla ripetizione delle somme indebitamente versate, in ragione della revoca intervenuta, nel periodo da gennaio 2020 a marzo 2021 appare inconferente, nel caso di specie, il richiamo ai presupposti di ripetibilità in materia di indebito assistenziale effettuata da parte ricorrente.
Difatti, l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” in materia di Reddito di
Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 co. 4 del D.L. n 4/2019 su esposto il quale dispone che” “A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale norma consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni patrimoniali, familiari o reddituali, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc, nonché alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso previdenziale o assistenziale.
Alla luce del quadro normativo innanzi richiamato e della ricostruzione in fatto della vicenda così come attestata dai documenti versati in atti, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova previste dall'art. 2697 c.c., il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lecce, 14.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa