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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3758/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3758/2025, promossa con ricorso depositato il 23/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Donatella Cicognani
e
2) Parte_2
Nato a Locarno (Svizzera) il 31 maggio 1980 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Donatella Cicognani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Collina d'Oro (Svizzera) in data 13 settembre 2019 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Locate Varesino in data 23.09.2019 (anno
2019 atto n. 34 parte II serie C)
1 senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di mensa, letto ed abitazione con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Venegono Superiore alla Via F.lli Cervi nr. 5 (meglio identificata al catasto urbano al foglio 7, particella 6088, subalterno 503) di proprietà di entrambi i coniugi verrà venduta (e all'uopo le parti conferiranno entro 15 giorni dal deposito del ricorso congiunto per la loro separazione personale incarico alla agenzia immobiliare Domus Tua in Tradate al Corso
Bernacchi nr. 91 o ad altra agenzia congiuntamente individuata) e il ricavato, previa estinzione dei mutui fondiari accesi dal Sig. per l'acquisto della predetta abitazione e attualmente in Parte_2
corso con (rapporti nrr. 1465161 e 1293489) e contestuale liberazione Controparte_1
della garante Sig.ra verrà diviso in proporzione delle quote di titolarità delle parti, mentre Pt_1 ogni onere connesso, derivato occasionato dalla vendita del bene comune e dall'estinzione del relativo mutuo verrà sostenuto dalle parti in misura corrispondente alla quota di proprietà;
3) gli arredi e corredi presenti nella casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti, verranno divisi tra le stesse secondo le modalità di cui all'accordo separato del 28 agosto 2025;
4) le parti lasceranno la casa comune entro e non oltre la data della relativa vendita (e, al riguardo, la Sig.ra si farà carico di far rilasciare l'abitazione anche da parte dei figli – maggiorenni Pt_1
ed autosufficienti - nati dal precedente matrimonio della stessa Sig.ra con il Sig. Pt_1 [...]
, rimanendo in ogni caso le parti libere entrambe di trasferirsi altrove sin dalla data di CP_2
deposito del ricorso congiunto per la loro separazione coniugale;
in ogni caso, nulla sarà dovuto da una parte all'altra a titolo di indennità di occupazione sino alla vendita del bene (e ciò valendo anche per i figli avuti dalla Sig.ra dal precedente matrimonio), mentre rimangono e Pt_1
rimarranno in capo alle parti in misura corrispondente alla quota di proprietà gli oneri e le spese derivati e/o connessi alla vendita della casa comune (anche in caso di uscita dall'immobile prima della vendita);
2 5) con riguardo alla vendita della casa coniugale, la stessa - nel termine di cui al punto 2 che precede
- verrà messa in vendita al prezzo iniziale di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila); laddove la vendita dell'abitazione coniugale non venisse realizzata al prezzo prefato entro 3 mesi dalla data del primo conferimento di incarico all'agenzia immobiliare individuata dalle parti, queste ultime,
a decorrere dal quarto mese successivo al deposito del ricorso per separazione, saranno tenute ad abbassare il prezzo di vendita della casa familiare di euro 15.000,00 (quindicimila) e così ogni due mesi, ciò sino alla vendita del bene, il tutto salvo diverso accordo scritto;
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di prestito infruttifero ed all'atto della Parte_2 Pt_1 vendita della casa familiare, una somma pari alla differenza tra l'importo di euro 90.000,00 e il corrispettivo ricavato dalla Sig.ra dalla vendita della propria quota della casa familiare;
Pt_1
7) le operazioni di cui sopra costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (circolare Agenzia delle Entrate nr. 27/E del 21.06.2012);
8) le parti danno atto che nulla viene disposto in ordine alla prole in quanto non sono nati figli dalla loro unione e i figli della Sig.ra (all'attualità maggiorenni ed autosufficienti) sono quelli Pt_1
avuti dalla medesima nel precedente matrimonio contratto con il Sig. Controparte_2
9) il Sig. sino alla vendita della casa coniugale, sosterrà integralmente ogni relativo Parte_2
onere per le utenze di luce, gas e acqua;
10) Il Sig. , sino alla vendita della casa coniugale, sosterrà integralmente ogni onere per Parte_2
i mutui fondiari accesi per l'acquisto della casa coniugale (e segnatamente, sino al giugno 2026, gli oneri per soli interessi e, dal luglio 2026, gli oneri per capitale ed interessi);
11) il Sig. , a decorrere dal 10 settembre 2025 e sino alla vendita della casa coniugale, Parte_2
corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 600,00 mensili (da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici Istat/Foi) a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge (già preso atto le parti del fatto che da ottobre 2025 la Sig.ra non è più percettrice del reddito relativo al Pt_1
fabbricato sito in Locate Varesino alla Via Garibaldi nr. 43), con le eccezioni che seguono quali compensazioni su un debito della Sig.ra nei confronti del Sig. per l'acquisto di Pt_1 Parte_2
due telefoni cellulari (che rimangono nella disponibilità della Sig.ra per la somma di euro Pt_1
1.300,00:
-mantenimento di ottobre 2025, dovuto nella minor somma di euro 250,00;
-mantenimento di novembre 2025, dovuto nella minor somma di euro 350,00;
-mantenimento di dicembre 2025, dovuto nella minor somma di euro 350,00;
3 -mantenimento di gennaio 2026, dovuto nella minor somma di euro 350,00;
-mantenimento di febbraio 2026, dovuto nella minor somma di euro 400,00;
12) la vettura tg. FC096KB, già di proprietà della Sig.ra rimane di proprietà della stessa;
Pt_1
13) reciproco assenso al rilascio dei passaporti delle parti ai fini della validità per l'espatrio;
14) le spese legali del procedimento congiunto di separazione e divorzio rimangono integralmente a carico del Sig. . Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13 settembre 2019 in Svizzera, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Locate Varesino (anno 2019 atto n. 34 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3758/2025, promossa con ricorso depositato il 23/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Donatella Cicognani
e
2) Parte_2
Nato a Locarno (Svizzera) il 31 maggio 1980 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Donatella Cicognani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Collina d'Oro (Svizzera) in data 13 settembre 2019 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Locate Varesino in data 23.09.2019 (anno
2019 atto n. 34 parte II serie C)
1 senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati di mensa, letto ed abitazione con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Venegono Superiore alla Via F.lli Cervi nr. 5 (meglio identificata al catasto urbano al foglio 7, particella 6088, subalterno 503) di proprietà di entrambi i coniugi verrà venduta (e all'uopo le parti conferiranno entro 15 giorni dal deposito del ricorso congiunto per la loro separazione personale incarico alla agenzia immobiliare Domus Tua in Tradate al Corso
Bernacchi nr. 91 o ad altra agenzia congiuntamente individuata) e il ricavato, previa estinzione dei mutui fondiari accesi dal Sig. per l'acquisto della predetta abitazione e attualmente in Parte_2
corso con (rapporti nrr. 1465161 e 1293489) e contestuale liberazione Controparte_1
della garante Sig.ra verrà diviso in proporzione delle quote di titolarità delle parti, mentre Pt_1 ogni onere connesso, derivato occasionato dalla vendita del bene comune e dall'estinzione del relativo mutuo verrà sostenuto dalle parti in misura corrispondente alla quota di proprietà;
3) gli arredi e corredi presenti nella casa coniugale, di proprietà di entrambe le parti, verranno divisi tra le stesse secondo le modalità di cui all'accordo separato del 28 agosto 2025;
4) le parti lasceranno la casa comune entro e non oltre la data della relativa vendita (e, al riguardo, la Sig.ra si farà carico di far rilasciare l'abitazione anche da parte dei figli – maggiorenni Pt_1
ed autosufficienti - nati dal precedente matrimonio della stessa Sig.ra con il Sig. Pt_1 [...]
, rimanendo in ogni caso le parti libere entrambe di trasferirsi altrove sin dalla data di CP_2
deposito del ricorso congiunto per la loro separazione coniugale;
in ogni caso, nulla sarà dovuto da una parte all'altra a titolo di indennità di occupazione sino alla vendita del bene (e ciò valendo anche per i figli avuti dalla Sig.ra dal precedente matrimonio), mentre rimangono e Pt_1
rimarranno in capo alle parti in misura corrispondente alla quota di proprietà gli oneri e le spese derivati e/o connessi alla vendita della casa comune (anche in caso di uscita dall'immobile prima della vendita);
2 5) con riguardo alla vendita della casa coniugale, la stessa - nel termine di cui al punto 2 che precede
- verrà messa in vendita al prezzo iniziale di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila); laddove la vendita dell'abitazione coniugale non venisse realizzata al prezzo prefato entro 3 mesi dalla data del primo conferimento di incarico all'agenzia immobiliare individuata dalle parti, queste ultime,
a decorrere dal quarto mese successivo al deposito del ricorso per separazione, saranno tenute ad abbassare il prezzo di vendita della casa familiare di euro 15.000,00 (quindicimila) e così ogni due mesi, ciò sino alla vendita del bene, il tutto salvo diverso accordo scritto;
6) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di prestito infruttifero ed all'atto della Parte_2 Pt_1 vendita della casa familiare, una somma pari alla differenza tra l'importo di euro 90.000,00 e il corrispettivo ricavato dalla Sig.ra dalla vendita della propria quota della casa familiare;
Pt_1
7) le operazioni di cui sopra costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (circolare Agenzia delle Entrate nr. 27/E del 21.06.2012);
8) le parti danno atto che nulla viene disposto in ordine alla prole in quanto non sono nati figli dalla loro unione e i figli della Sig.ra (all'attualità maggiorenni ed autosufficienti) sono quelli Pt_1
avuti dalla medesima nel precedente matrimonio contratto con il Sig. Controparte_2
9) il Sig. sino alla vendita della casa coniugale, sosterrà integralmente ogni relativo Parte_2
onere per le utenze di luce, gas e acqua;
10) Il Sig. , sino alla vendita della casa coniugale, sosterrà integralmente ogni onere per Parte_2
i mutui fondiari accesi per l'acquisto della casa coniugale (e segnatamente, sino al giugno 2026, gli oneri per soli interessi e, dal luglio 2026, gli oneri per capitale ed interessi);
11) il Sig. , a decorrere dal 10 settembre 2025 e sino alla vendita della casa coniugale, Parte_2
corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 600,00 mensili (da rivalutarsi annualmente Pt_1
secondo gli indici Istat/Foi) a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge (già preso atto le parti del fatto che da ottobre 2025 la Sig.ra non è più percettrice del reddito relativo al Pt_1
fabbricato sito in Locate Varesino alla Via Garibaldi nr. 43), con le eccezioni che seguono quali compensazioni su un debito della Sig.ra nei confronti del Sig. per l'acquisto di Pt_1 Parte_2
due telefoni cellulari (che rimangono nella disponibilità della Sig.ra per la somma di euro Pt_1
1.300,00:
-mantenimento di ottobre 2025, dovuto nella minor somma di euro 250,00;
-mantenimento di novembre 2025, dovuto nella minor somma di euro 350,00;
-mantenimento di dicembre 2025, dovuto nella minor somma di euro 350,00;
3 -mantenimento di gennaio 2026, dovuto nella minor somma di euro 350,00;
-mantenimento di febbraio 2026, dovuto nella minor somma di euro 400,00;
12) la vettura tg. FC096KB, già di proprietà della Sig.ra rimane di proprietà della stessa;
Pt_1
13) reciproco assenso al rilascio dei passaporti delle parti ai fini della validità per l'espatrio;
14) le spese legali del procedimento congiunto di separazione e divorzio rimangono integralmente a carico del Sig. . Parte_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13 settembre 2019 in Svizzera, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Locate Varesino (anno 2019 atto n. 34 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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