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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente - indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6400260420240129780 RIT PREV E ASS 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.02.2025(rgr.n.125/2025),il sign. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.6400260420240129780 dell'INPS di Potenza,per i seguenti motivi: difetto di notifica eccesso di potere e violazione di legge;
nullità della pretesa creditoria per maturata prescrizione ed estinzione delle somme dovute per violazione ed errata applicazione da parte dell'ufficio delle entrate-riscossione degi artt.2935,2946,2948,2953 e 2962del codice civile,insussistenza del credito per estinzione delle cartelle.
Eccesso di potere per errata applicazione dell'art. 20 del d.lgs.18.12.1997 n.472;eccesso di potere per violazione degli artt.2,3,28,97,111,c.6 della Costituzione .Nullità del provvedimento per mancata indicazione del ruolo delle cartelle. Nullità del provvedimento impugnato sulla chiarezza e trasparenza delle somme ivi indicate;
eccesso di potere e palese violazione della legge n. 212/2000;nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
pretesa creditoria illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori,art. 30,dpr n.602/73;vizio di travisamento-violazione di legge.
Nullità ed inefficacia del provvedimento di pignoramento per difetto di delega,nullità dell'accertamento per eccesso di delega del dirigente,violazione art.42 dpr n. 600/73 e ss. Modifiche;
eccesso di poter per illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con condanna alle spese di lite. Si costituisce in giudizio l'INPS di Potenza al solo fine di eccepire l'assoluto difetto di giurisdizione della Corte adita. Chiede la dichiarazione di difetto di giurisdizione e la condanna alle spese anche per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la normativa e gli atti, rigetta i l ricorso.
Infatti nel caso che ci occupa,come correttamente afferma parte resistente, si tratta di una sanzione amministrativa irrogata dall'INPS per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12.9.1983 n. 463,convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n.
638,come sostituito dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15.1.2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del d.
l. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3.7.2023 n. 85).Per cui il giudice che avrebbe dovuto adire parte ricorrente è il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art.35 della legge
689/1981. Peraltro anche nelle avvertenze finali dell'ordinanza opposta,si legge:”RICORSO: Contro questa ordinanza ingiunzione può presentare ricorso al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica del presente atto”.Da rigettare è pertanto il ricorso che ci occupa, per palese difetto di giurisdizione di questa Corte. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Non ricorrono gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. mentre vi sono motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Potenza il 24/10/2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il
Presidente: Dott. Filomena Egidia Cervino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente - indirizzo_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6400260420240129780 RIT PREV E ASS 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.02.2025(rgr.n.125/2025),il sign. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n.6400260420240129780 dell'INPS di Potenza,per i seguenti motivi: difetto di notifica eccesso di potere e violazione di legge;
nullità della pretesa creditoria per maturata prescrizione ed estinzione delle somme dovute per violazione ed errata applicazione da parte dell'ufficio delle entrate-riscossione degi artt.2935,2946,2948,2953 e 2962del codice civile,insussistenza del credito per estinzione delle cartelle.
Eccesso di potere per errata applicazione dell'art. 20 del d.lgs.18.12.1997 n.472;eccesso di potere per violazione degli artt.2,3,28,97,111,c.6 della Costituzione .Nullità del provvedimento per mancata indicazione del ruolo delle cartelle. Nullità del provvedimento impugnato sulla chiarezza e trasparenza delle somme ivi indicate;
eccesso di potere e palese violazione della legge n. 212/2000;nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
pretesa creditoria illegittima per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori,art. 30,dpr n.602/73;vizio di travisamento-violazione di legge.
Nullità ed inefficacia del provvedimento di pignoramento per difetto di delega,nullità dell'accertamento per eccesso di delega del dirigente,violazione art.42 dpr n. 600/73 e ss. Modifiche;
eccesso di poter per illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con condanna alle spese di lite. Si costituisce in giudizio l'INPS di Potenza al solo fine di eccepire l'assoluto difetto di giurisdizione della Corte adita. Chiede la dichiarazione di difetto di giurisdizione e la condanna alle spese anche per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la normativa e gli atti, rigetta i l ricorso.
Infatti nel caso che ci occupa,come correttamente afferma parte resistente, si tratta di una sanzione amministrativa irrogata dall'INPS per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12.9.1983 n. 463,convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n.
638,come sostituito dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15.1.2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del d.
l. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3.7.2023 n. 85).Per cui il giudice che avrebbe dovuto adire parte ricorrente è il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art.35 della legge
689/1981. Peraltro anche nelle avvertenze finali dell'ordinanza opposta,si legge:”RICORSO: Contro questa ordinanza ingiunzione può presentare ricorso al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica del presente atto”.Da rigettare è pertanto il ricorso che ci occupa, per palese difetto di giurisdizione di questa Corte. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Non ricorrono gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c. mentre vi sono motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Potenza il 24/10/2025 Il Relatore: Dott. Gaetano Savino Il
Presidente: Dott. Filomena Egidia Cervino