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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda- C.S., riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito Presidente
Dott. ssa Carolina Elia Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1017/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello D'Amico, procuratore Parte_1 domiciliatario;
Appellante
E
rappresentati e difesi Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281-decies c.p.c. depositato il 22 luglio 2023, Parte_1 premesso che la Questura di non aveva fornito alcun riscontro alla sua richiesta di CP_1
1 rilascio del permesso di soggiorno, chiedeva al Tribunale di Lecce-Sezione specializzata in materia di Immigrazione- di “accertare e dichiarare in capo al ricorrente la sussistenza dei
c.d. motivi umanitari e, cioè, dichiarare sussistere in capo allo stesso seri motivi di carattere personale, in particolare di natura umanitaria nonché risultanti da obblighi costituzionali ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
5.6 d.lgs. 286/98 ed art. 11.c-ter d.p.r. 394/99, art.
19.1.1 e segg. TUI, formulazione ante D.L. 20/2023, ordinando alla Questura di il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Con sentenza emessa il 18 ottobre 2024, il Tribunale, ravvisato nel comportamento omissivo della P.A. un'ipotesi di silenzio-inadempimento, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e assegnava alle parti il termine di cui all'art. 59 d.lgs. n. 69/2009, per la riassunzione dinanzi al Giudice Amministrativo;
compensava integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato il 28 novembre 2024 e depositato in cancelleria il
30 novembre 2024, il difensore di ha proposto appello, articolando due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, ha lamentato “l'erronea qualificazione della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e l'erronea applicazione dell'art. 20.4 l. 241/90 e dell'art. 133
n.6 lett. a-bis) c.p.a.”, deducendo che aveva chiesto che dal Tribunale fosse Pt_1 accertata e dichiarata la sussistenza dei cd. motivi umanitari ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/98 ed art. 11 comma c-ter DPR n. 394/1999, art. 19 comma 1.1. e seg. TUI, formulazione ante D.L. 20/2023, e che fosse, quindi, ordinato al
Questore di Taranto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in suo favore;
ha quindi sostenuto, richiamando sul punto giurisprudenza amministrativa, che l'interesse ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto correlato alla tutela diritti umani fondamentali non suscettibili di degradazione ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso di rigetto della domanda da parte dell'Amministrazione, sia nel caso di sua inerzia.
Con il secondo motivo, ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore di del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando come la Pt_1 situazione personale del richiedente e quella geo-politica della Nigeria fossero profondamente mutate rispetto al 2016, anno del suo allontanamento dal paese di origine, con il quale il predetto non aveva più alcun legame da tempo. Evidenziava, in proposito, che l'originaria
2 istanza di protezione era stata proposta nel settembre del 2022, ben prima del cd. Decreto
Cutro e della Legge di conversione n. 50/2023 e che, pertanto, la richiesta doveva essere valutata secondo i parametri della normativa vigente al momento della proposizione dell'istanza.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che la Corte, previo annullamento del decreto impugnato: - in via preliminare, accertasse e dichiarasse la giurisdizione del giudice ordinario;
- nel merito, accertasse e dichiarasse in capo al ricorrente la sussistenza dei c.d. motivi umanitari, ordinando alla Questura di Taranto il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale in favore di confermando in favore del ricorrente il Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il si è costituito per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con memoria Controparte_2 depositata il 31 gennaio 2025, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello a norma dell' art. 19-ter comma 6 d.lgs. n. 150/2011 (così come modificato dal d.lgs. n.
149/2022, in vigore al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia), che esclude espressamente l'appellabilità dei provvedimenti adottati dal Tribunale nelle controversie in materia di revoca o diniego dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, assoggettandoli al solo ricorso per cassazione;
nel merito, ha dedotto la manifesta infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto;
ha chiesto, infine, la revoca dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio a norma dell'art. 74 comma 2 D.P.R. n. 115/2002.
Il 1° marzo 2025 il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, celebratasi ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
24 giugno 2025.
Di tale udienza, con decreto presidenziale, veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'esito dello spirare del termine per note, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dal è fondata. CP_2
Il comma sesto dell'art. 19 ter d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, inserito dall'art. 1 comma 5 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (da ultimo modificato dal D.Lvo. n. 149/2022) vigente al momento dell'introduzione del giudizio in primo grado, esclude espressamente l'appellabilità
3 della sentenza che definisce il giudizio nelle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 (norma richiamata dall'art. 19 comma 1.2 TU Immigrazione), prevedendone la sola ricorribilità per Cassazione.
Pertanto, essendo stata la domanda di protezione internazionale presentata il 19 ottobre
2021 e il giudizio di primo grado introdotto il 22 luglio 2023, la sentenza impugnata non è appellabile.
Infine, deve rilevarsi che, come sancito dalla Suprema Corte, qualora l'appello sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la “translatio iudicii” perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per Cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7,
Cost.), strutturalmente diverso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 ).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
L'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2 appellato, liquidate come in dispositivo.
Nel presente procedimento trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13 comma 1- quater t.u. 115/2002, introdotta dall'art. 1 Co. 17 della l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), sicché dovrà darsi atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
L'evidenziata inammissibilità della domanda costituisce elemento per ritenere che l'appellante abbia agito e resistito in questo giudizio con colpa grave e/o mala fede, sicché ricorrono le condizioni che, ai sensi degli artt. 74 e 136 comma 2 d.p.r. n° 115/02, impongono la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_2 in persona del p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce resa in data 18 ottobre CP_3
2024 così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, che si liquidano in 2000,00 euro, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura CP_2 del 15%; 4 3) Revoca, ove emesso, il provvedimento di ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
4) Dà atto che l'appello è stato dichiarato inammissibile, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 ( legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce il 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda- C.S., riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito Presidente
Dott. ssa Carolina Elia Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1017/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello D'Amico, procuratore Parte_1 domiciliatario;
Appellante
E
rappresentati e difesi Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281-decies c.p.c. depositato il 22 luglio 2023, Parte_1 premesso che la Questura di non aveva fornito alcun riscontro alla sua richiesta di CP_1
1 rilascio del permesso di soggiorno, chiedeva al Tribunale di Lecce-Sezione specializzata in materia di Immigrazione- di “accertare e dichiarare in capo al ricorrente la sussistenza dei
c.d. motivi umanitari e, cioè, dichiarare sussistere in capo allo stesso seri motivi di carattere personale, in particolare di natura umanitaria nonché risultanti da obblighi costituzionali ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
5.6 d.lgs. 286/98 ed art. 11.c-ter d.p.r. 394/99, art.
19.1.1 e segg. TUI, formulazione ante D.L. 20/2023, ordinando alla Questura di il CP_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Con sentenza emessa il 18 ottobre 2024, il Tribunale, ravvisato nel comportamento omissivo della P.A. un'ipotesi di silenzio-inadempimento, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e assegnava alle parti il termine di cui all'art. 59 d.lgs. n. 69/2009, per la riassunzione dinanzi al Giudice Amministrativo;
compensava integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato il 28 novembre 2024 e depositato in cancelleria il
30 novembre 2024, il difensore di ha proposto appello, articolando due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, ha lamentato “l'erronea qualificazione della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e l'erronea applicazione dell'art. 20.4 l. 241/90 e dell'art. 133
n.6 lett. a-bis) c.p.a.”, deducendo che aveva chiesto che dal Tribunale fosse Pt_1 accertata e dichiarata la sussistenza dei cd. motivi umanitari ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/98 ed art. 11 comma c-ter DPR n. 394/1999, art. 19 comma 1.1. e seg. TUI, formulazione ante D.L. 20/2023, e che fosse, quindi, ordinato al
Questore di Taranto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in suo favore;
ha quindi sostenuto, richiamando sul punto giurisprudenza amministrativa, che l'interesse ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto correlato alla tutela diritti umani fondamentali non suscettibili di degradazione ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, ha consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, sia nel caso di rigetto della domanda da parte dell'Amministrazione, sia nel caso di sua inerzia.
Con il secondo motivo, ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore di del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando come la Pt_1 situazione personale del richiedente e quella geo-politica della Nigeria fossero profondamente mutate rispetto al 2016, anno del suo allontanamento dal paese di origine, con il quale il predetto non aveva più alcun legame da tempo. Evidenziava, in proposito, che l'originaria
2 istanza di protezione era stata proposta nel settembre del 2022, ben prima del cd. Decreto
Cutro e della Legge di conversione n. 50/2023 e che, pertanto, la richiesta doveva essere valutata secondo i parametri della normativa vigente al momento della proposizione dell'istanza.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che la Corte, previo annullamento del decreto impugnato: - in via preliminare, accertasse e dichiarasse la giurisdizione del giudice ordinario;
- nel merito, accertasse e dichiarasse in capo al ricorrente la sussistenza dei c.d. motivi umanitari, ordinando alla Questura di Taranto il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale in favore di confermando in favore del ricorrente il Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il si è costituito per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con memoria Controparte_2 depositata il 31 gennaio 2025, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello a norma dell' art. 19-ter comma 6 d.lgs. n. 150/2011 (così come modificato dal d.lgs. n.
149/2022, in vigore al momento dell'iscrizione a ruolo della controversia), che esclude espressamente l'appellabilità dei provvedimenti adottati dal Tribunale nelle controversie in materia di revoca o diniego dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, assoggettandoli al solo ricorso per cassazione;
nel merito, ha dedotto la manifesta infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto;
ha chiesto, infine, la revoca dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio a norma dell'art. 74 comma 2 D.P.R. n. 115/2002.
Il 1° marzo 2025 il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, celebratasi ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
24 giugno 2025.
Di tale udienza, con decreto presidenziale, veniva disposta la trattazione del procedimento mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'esito dello spirare del termine per note, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dal è fondata. CP_2
Il comma sesto dell'art. 19 ter d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, inserito dall'art. 1 comma 5 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (da ultimo modificato dal D.Lvo. n. 149/2022) vigente al momento dell'introduzione del giudizio in primo grado, esclude espressamente l'appellabilità
3 della sentenza che definisce il giudizio nelle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008 (norma richiamata dall'art. 19 comma 1.2 TU Immigrazione), prevedendone la sola ricorribilità per Cassazione.
Pertanto, essendo stata la domanda di protezione internazionale presentata il 19 ottobre
2021 e il giudizio di primo grado introdotto il 22 luglio 2023, la sentenza impugnata non è appellabile.
Infine, deve rilevarsi che, come sancito dalla Suprema Corte, qualora l'appello sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la “translatio iudicii” perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per Cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7,
Cost.), strutturalmente diverso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 ).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
L'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2 appellato, liquidate come in dispositivo.
Nel presente procedimento trova applicazione la disposizione di cui all'art. 13 comma 1- quater t.u. 115/2002, introdotta dall'art. 1 Co. 17 della l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), sicché dovrà darsi atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
L'evidenziata inammissibilità della domanda costituisce elemento per ritenere che l'appellante abbia agito e resistito in questo giudizio con colpa grave e/o mala fede, sicché ricorrono le condizioni che, ai sensi degli artt. 74 e 136 comma 2 d.p.r. n° 115/02, impongono la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_2 in persona del p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce resa in data 18 ottobre CP_3
2024 così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
, che si liquidano in 2000,00 euro, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura CP_2 del 15%; 4 3) Revoca, ove emesso, il provvedimento di ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato;
4) Dà atto che l'appello è stato dichiarato inammissibile, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 ( legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce il 24 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
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