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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano, ha pronunziato all'udienza del 01.10.2025, nei termini di cui all'art. 127-ter comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 1675/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. D'Arienzo Anna Maria Parte_1
RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, in data 6 marzo 2024, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nonché della L. 104/92 art. 3 comma
3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ex art. 127 ter c.p.c.
In data 30.07.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. , Persona_1
e con note depositate per l'udienza del 01.10.2025, il procuratore della parte ricorrente si riportava integralmente all'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
01.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano. La domanda è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui di seguito si illustra.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…)
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi all'integrazione della consulenza medico-legale, onerando all'uopo il Dott. . Persona_1
Orbene, il Dott. nel corso dell'accesso peritale del 27.06.2025 ha riscontrato una Persona_1 significativa variazione del quadro clinico della ricorrente determinata, soprattutto, dalla sopravvenuta compromissione delle infermità posturali e motorie e, allo stato, affetta da: “1) Severo deficit motorio -posturale da mielopatia tetraparetica in obesa affetta da poliartrosi a prevalente interessamento vertebrale, discopatia multipla del rachide ed esiti di discectomia ed artrodesi a livello C5 -C6; 2) Encefalopatia vascolare cronica con incontinenza sfinterica e deterioramento cognitivo -comportamentale, in soggetto con riferiti pregressi episodi di perdita di coscienza.” (cfr. pg. 19 della CTU).
In particolare, il CTU, sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e dell'ulteriore documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio ha appurato che: 'b) A causa delle patologie all'epoca già in atto, al momento di inoltro della domanda amministrativa del 24.04.2021, la periziata presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'84%
(ottantaquattro per cento) , mentre, a causa di successivo marcato aggravamento della disabilità motorio -posturale, a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024 la riduzione permanente della capacità lavorativa risulta pari al 100 % (centopercento) . c) Allo stato, inoltre, la ricorrente NON risulta più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, per cui a decorrere dall'inizio del mese di dicembre 2024 necessita di assistenza continua. d) Sempre a causa delle stesse patologie, sin dall'epoca della domanda amministrativa del 24.04.2021, la periziata è altresì da considerare soggetto con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui all'art. 3, comma
1°, della legge nr. 104/92. e) Oltre a ciò, a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024, la situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge 104/92, in quanto da tale epoca la minorazione riscontrata riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' (cfr. pg. 9 della CTU in atti).
Quanto alla decorrenza dei benefici, il CTU ha condivisibilmente ritenuto di retrodatare - considerando la data dell'inizio delle operazioni peritali - il riconoscimento delle prestazioni in oggetto dall'inizio del mese di dicembre 2024, epoca in cui è stato rilevato in capo alla ricorrente, a seguito e, a causa di successivo marcato peggioramento della disabilità motorio - posturale,
l'aggravamento delle condizioni di salute della stessa.
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza dei seguenti requisiti sanitari: a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024 la riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 %, l'indennità di accompagnamento, in quanto non più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, nonché la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3° L. 104/92.
Quanto al regime delle spese di lite di entrambi i giudizi le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara la sussistenza dei seguenti requisiti sanitari: la riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 %, l'indennità di accompagnamento nonché la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3° L. 104/92 a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i giudizi;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 1675/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. D'Arienzo Anna Maria Parte_1
RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, in data 6 marzo 2024, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nonché della L. 104/92 art. 3 comma
3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, la causa veniva decisa con la presente sentenza ex art. 127 ter c.p.c.
In data 30.07.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. , Persona_1
e con note depositate per l'udienza del 01.10.2025, il procuratore della parte ricorrente si riportava integralmente all'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
01.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano. La domanda è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti di cui di seguito si illustra.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…)
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi all'integrazione della consulenza medico-legale, onerando all'uopo il Dott. . Persona_1
Orbene, il Dott. nel corso dell'accesso peritale del 27.06.2025 ha riscontrato una Persona_1 significativa variazione del quadro clinico della ricorrente determinata, soprattutto, dalla sopravvenuta compromissione delle infermità posturali e motorie e, allo stato, affetta da: “1) Severo deficit motorio -posturale da mielopatia tetraparetica in obesa affetta da poliartrosi a prevalente interessamento vertebrale, discopatia multipla del rachide ed esiti di discectomia ed artrodesi a livello C5 -C6; 2) Encefalopatia vascolare cronica con incontinenza sfinterica e deterioramento cognitivo -comportamentale, in soggetto con riferiti pregressi episodi di perdita di coscienza.” (cfr. pg. 19 della CTU).
In particolare, il CTU, sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e dell'ulteriore documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio ha appurato che: 'b) A causa delle patologie all'epoca già in atto, al momento di inoltro della domanda amministrativa del 24.04.2021, la periziata presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'84%
(ottantaquattro per cento) , mentre, a causa di successivo marcato aggravamento della disabilità motorio -posturale, a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024 la riduzione permanente della capacità lavorativa risulta pari al 100 % (centopercento) . c) Allo stato, inoltre, la ricorrente NON risulta più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, per cui a decorrere dall'inizio del mese di dicembre 2024 necessita di assistenza continua. d) Sempre a causa delle stesse patologie, sin dall'epoca della domanda amministrativa del 24.04.2021, la periziata è altresì da considerare soggetto con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui all'art. 3, comma
1°, della legge nr. 104/92. e) Oltre a ciò, a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024, la situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge 104/92, in quanto da tale epoca la minorazione riscontrata riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' (cfr. pg. 9 della CTU in atti).
Quanto alla decorrenza dei benefici, il CTU ha condivisibilmente ritenuto di retrodatare - considerando la data dell'inizio delle operazioni peritali - il riconoscimento delle prestazioni in oggetto dall'inizio del mese di dicembre 2024, epoca in cui è stato rilevato in capo alla ricorrente, a seguito e, a causa di successivo marcato peggioramento della disabilità motorio - posturale,
l'aggravamento delle condizioni di salute della stessa.
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza dei seguenti requisiti sanitari: a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024 la riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 %, l'indennità di accompagnamento, in quanto non più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, nonché la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3° L. 104/92.
Quanto al regime delle spese di lite di entrambi i giudizi le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara la sussistenza dei seguenti requisiti sanitari: la riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 %, l'indennità di accompagnamento nonché la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3° L. 104/92 a far data dall'inizio del mese di dicembre 2024
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i giudizi;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano