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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/08/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2258/2024, promossa da:
(C.F: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CIRO DI VUOLO del Foro di Torre Annunziata;
ATTORE contro
(C.F: ), residente in Controparte_1 C.F._2
Vigevano (PV), Via Enrico Toti n. 22;
(C.F: ), residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(PV), Corso Vittorio Veneto n. 47/B;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertati i fatti di causa e dichiarato il buon diritto dell'attrice, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita rep. N.200.001 raccolta
n.22199 stipulato dal Notaio in data 16.02.2022 registrato il 7.03.2022 tra il Sig Persona_1
, il sig. Signori e Controparte_1 Controparte_3
dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di Controparte_1 disposizione del patrimonio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.”.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione del 17.05.2024, ha adito l'intestato Parte_1 Parte_1
Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti dell'atto dispositivo del 16.02.2022 a rogito del Notaio con il quale Persona_1 [...]
ha venduto e trasferito a la proprietà di due Controparte_1 Controparte_2 unità immobiliari site a ZA (MI) in Via Fiume n. 10, e precisamente due locali deposito al piano primo con annessi accessori, censiti al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 70, mapp. 137, sub. 709, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, e foglio 70, mapp. 137, sub. 711, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, nonché di una porzione di fabbricato sita ad NA (PV), Corso Vittorio Veneto n. 45
(catastalmente n. 23/25), censite al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 5, mapp. 193, sub.
4 e mapp. 1230 sub. 5 (graffati), Corso Vittorio Veneto n. 23/25, piano T-1-2.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- di avere stipulato con un contratto preliminare di Controparte_1 compravendita in data 15.09.2018, registrato il 28.09.2018, avente ad oggetto l'immobile sito in
ZA (MI), Via Fiume n. 10, catastalmente identificato al foglio 70, mapp. 137, sub. 703, cat. C/2, al prezzo pattuito di € 50.000,00 (doc. 1);
- che nonostante avesse versato al convenuto, promittente venditore, la somma di € 41.600,00, questi si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte nel preliminare, in particolare rifiutandosi di modificare la destinazione d'uso dell'immobile da locale deposito ad unità abitativa;
- che con ricorso del 09.03.2021, regolarmente notificato al convenuto in data 20.03.2021, instaurava un procedimento di arbitrato (in base alla clausola arbitrale prevista nel contratto) innanzi al Collegio arbitrale con sede a Milano, chiedendo, in via principale, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto definitivo di compravendita non concluso, previo cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, ed in via subordinata, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto preliminare con restituzione delle somme versate a titolo di caparra e di acconto prezzo;
- che nel procedimento arbitrale si costituiva (tardivamente) il convenuto
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande;
Controparte_1
- che con lodo definitivo emesso in data 07.07.2022, il Collegio arbitrale di Milano, definitivamente pronunciando, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 15.09.2018 per inadempimento imputabile al promittente alienante e, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannava il convenuto alla pagina 2 di 11 restituzione della somma accertata in corso di causa, pari a complessivi € 34.800,00, oltre interessi e con rimborso delle spese di lite liquidate in € 7.250,00, oltre accessori;
venivano poste interamente a carico del convenuto soccombente anche le spese del funzionamento del collegio arbitrale, liquidate in € 6.000,00, oltre accessori (doc. 2);
- che nelle more di quel giudizio, con atto a rogito del Notaio del 16.02.2022 - rep. n. Persona_1
200.001, racc. n. 22199 - registrato il 07.03.2022, aveva Controparte_1 venduto e trasferito la proprietà degli immobili sopra indicati a Controparte_2
spogliandosi di tutti i suoi beni;
[...]
- che la vendita aveva avuto luogo tra parenti e ad un prezzo irrisorio, rispettivamente di €
16.500,00 per i due immobili di ZA (MI) ed € 1.500,00 per l'immobile di NA (PV), dichiarati come interamente versati dall'acquirente prima del rogito;
- che dalle ricerche telematiche dei beni da pignorare, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., non risultavano somme versate sui conti postali ed anche i terzi pignorati avevano reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.
L'attrice ha, dunque, agito in questa sede per tutelare il suo credito chiedendo la revocatoria di tali trasferimenti immobiliari, compiuti dai convenuti allo scopo di eludere la garanzia patrimoniale della creditrice.
I convenuti e , pur regolarmente Controparte_1 Controparte_2 evocati in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (notifiche esitate per “compiuta giacenza”), non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con decreti ex art. 171-bis c.p.c. del 18.09.2024 e del
20.12.2024, assunti in sede di verifiche preliminari.
Ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, all'udienza del 17.07.2025 il
Giudice ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e discutere oralmente, riservando all'esito il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
1.1 L'art. 2901, comma 1 c.c. subordina la dichiarazione d'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio alle ragioni del creditore alle seguenti condizioni: 1) pagina 3 di 11 che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
1.2 Dunque, secondo i principi generali, la parte che agisce in giudizio esperendo l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni di tale azione e precisamente:
a) la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore;
b) il presupposto oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, sia a titolo oneroso che gratuito, effettuato dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni);
c) il presupposto soggettivo, costituito dalla consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni); e, nel caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, anche la consapevolezza, in capo al terzo, di tale pregiudizio
(c.d. consilium fraudis), la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
cc) quando, invece, l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, è richiesta, oltre al
“consilium fraudis” del debitore, anche la “participatio fraudis” del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro.
1.3 Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di essere creditore di , Controparte_1 vantando un credito restitutorio delle somme versate a titolo di caparra e acconto prezzo, a fronte dell'inadempimento del convenuto, promittente alienante, alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare di compravendita stipulato in data 15.09.2018 (cfr. doc. 1 fasc.att.).
Ha dedotto, al riguardo, di avere promosso, nel marzo 2021, un procedimento arbitrale davanti ad un
Collegio di tre arbitri con sede a Milano (nel rispetto della clausola di arbitrato prevista nel contratto), al fine di ottenere il riconoscimento delle sue ragioni nei confronti del convenuto, il quale era rimasto inadempiente all'impegno assunto di modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto del preliminare entro il termine pattuito (cfr. doc. 1, pag. 3).
Ha ritenuto che alla data della stipula dell'atto notarile per cui è causa, il convenuto era certamente a conoscenza della pendenza del procedimento arbitrale, avendo già ricevuto la notifica del ricorso;
procedimento nel quale, poi, dopo essersi spogliato dei suoi beni con l'atto revocando, si era anche costituito (v. a pag. 3 e 4, lett. “l., n., o.” del lodo arbitrale, sub. doc. 2 fasc. att.).
Con lodo definitivo n. 32/2022, emesso il 07.07.2022, il Collegio arbitrale di Milano ha accolto, per quanto di ragione, le domande avanzate dall'attrice, dichiarando risolto il contratto preliminare per pagina 4 di 11 inadempimento di non scarsa importanza del promittente alienante e condannando il convenuto alla restituzione delle somme stabilite ed al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice vittoriosa, oltre al pagamento delle spese di funzionamento del collegio (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Tuttavia, il convenuto nulla ha versato all'attrice (la quale si è vista costretta anche a farsi carico anche delle spese del procedimento, stante la solidarietà passiva) ed infruttuoso si è rivelato il tentativo di mettere in esecuzione il lodo arbitrale - dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano con decreto n. cron.
1999/2022 del 09.11.2022, proc. R.G. n. 14572/2022 (cfr. doc. 3 fasc.att., pag. 29) - in quanto, dalle ricerche dei beni da pignorare e presso terzi, il debitore è risultato nullatenente (cfr. doc. 3 e 4 fasc. att.).
1.4 Tanto premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Nel caso in esame risultano, innanzitutto, pienamente dimostrati i primi due presupposti, come sopra indicati alle lett. a) e b), avendo l'attrice offerto documentazione utile e sufficiente a comprovare sia l'esistenza di un diritto di credito nei confronti di sia l'atto Controparte_1 dispositivo del patrimonio posto in essere dal debitore in data 16.02.2022.
1.5 Il credito dell'odierna attrice era, peraltro, anteriore all'atto oggetto di revoca.
È principio consolidato quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione “lata” di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., Sez. Un., n. 9440/2004; conf. tra le tante, Cass. n. 5619/2016).
Va in tal senso rammentato che, secondo fermo indirizzo, “per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. ex multis, Cass. n. 11121/2020; Cass. n.
22161/2019; Cass. n. 1968/2009; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 8013/1996). In particolare, “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale,
o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr. Cass. n. 11121/2020; conf. Cass. n. 30385/2024; Cass. n. 10876/2025; Cass. n. 19099/2025).
Orbene, dall'esame del compendio documentale (cfr. doc. 1 e 2 fasc.att.) si desume che, al momento dell'atto dispositivo impugnato, l'attrice vantava già ragioni di credito nei confronti del convenuto, pagina 5 di 11 avendolo evocato nel procedimento arbitrale domandando, in via subordinata, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento del promittente venditore e la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione in suo favore di tutte le somme versate a titolo di caparra ed acconto prezzo.
Poco rileva che alla data delle compravendite non era stato ancora pronunciato il lodo arbitrale, atteso che il diritto alla restituzione delle somme versate dalla promissaria acquirente derivava dal pregresso definitivo inadempimento alle obbligazioni assunte dal convenuto, promittente alienante, questione litigiosa ampiamente sottoposta all'accertamento degli arbitri. Peraltro, anche considerando le motivazioni del lodo (v. pag. 14), l'effetto restitutorio pare essere stato riconosciuto in ragione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, siccome prevista espressamente dai contraenti per il caso della mancata modifica della destinazione d'uso (abitativa) dell'immobile promesso in vendita, entro il termine pattuito, per fatto e colpa del promittente venditore.
1.6 Risulta, inoltre, provato che l'alienazione di tutti i beni immobili del debitore, successivamente alla nascita delle ragioni di credito dell'odierna attrice, costituisse un atto dispositivo pregiudizievole integrante il requisito oggettivo dell'“eventus damni”, richiesto dall'art. 2901 c.c., per la sussistenza del quale si richiede “non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” (cfr. tra le tante, Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 9461/2016; Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 16843/2025).
1.7 A ben vedere, dalla lettura del medesimo documento appare che, con lo stesso atto a rogito del Notaio in data 16.02.2022 (cfr. doc. 6 fasc.att.), il debitore Persona_1 Controparte_1 abbia attuato due distinte compravendite:
- con il primo contratto (“in primo luogo”) ha venduto a , “in Controparte_2 proprio e quale procuratore di , per quote di ½ ciascuno pro Controparte_3 indiviso e complessivamente per l'intero”, la proprietà delle due unità immobiliari poste in
Comune di ZA (MI), Via Fiume n. 10, al prezzo pattuito in complessivi € 16.500,00, che dichiarava di avere in precedenza già ricevuto dall'acquirente a mezzo vaglia postali e postagiro intestati ad entrambi i venditori;
- con il secondo contratto (“in secondo luogo”) ha venduto a Controparte_2 il diritto di “piena proprietà” dell'immobile sito nel Comune di NA (PV), Via Corso Vittorio
Veneto n. 45 (catastalmente n. 23/25), al prezzo pattuito in € 1.500,00, che dichiarava di avere in precedenza già ricevuto dall'acquirente a mezzo postagiro.
1.8 Ora, premesso che la contestualità delle varie manifestazioni di volontà rese dai contraenti nel medesimo documento ben può dar luogo a negozi fra loro autonomi e distinti (cfr. Cass. 10142/2004; pagina 6 di 11 Cass. n. 23343/2008), è evidente che la stipula di due atti di compravendita immobiliare, nello stesso contesto temporale ed in favore del medesimo acquirente, aventi ad oggetto gli unici beni immobili di proprietà - esclusiva e condivisa - del debitore, rendeva quantomeno più difficile ed incerta la soddisfazione del credito dell'attrice. Queste difficoltà, poi, si sono palesate con l'infruttuosità delle ricerche dei beni da pignorare e delle azioni esecutive tentate dall'attrice all'esito del procedimento arbitrale, non apparendo il debitore titolare di beni immobili o mobili registrati, né risultando somme di denaro o altri titoli e disponibilità sui suoi conti correnti (cfr. doc. 3 e 4 fasc.att.).
Particolarmente significativa è la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di resa in data Controparte_4
11.04.2023, nella quale si evidenzia una modestissima disponibilità sul conto bancoposta intestato al debitore di appena € 5,64, dunque senza nemmeno traccia delle somme che, davanti al Notaio, il venditore dichiarava di avere ricevuto prima dall'acquirente (a mezzo vaglia postali e postagiro) a titolo di corrispettivo delle due compravendite. Anche il Banco BPM con la nota del 30.03.2023 ha attestato che nessuno dei rapporti intestati al debitore presentava un saldo attivo.
1.9 Attesa l'impossibilità di procedere con l'esecuzione, il pregiudizio alle ragioni creditorie risulta pienamente integrato, spettando a questo punto al debitore convenuto dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali, in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (cfr. Cass. n.
11471/2003; Cass. n. 15257/2004; Cass. n. 19963/2005; Cass. n. 21492/2011; Cass. n. 1902/2015; Cass.
n. 9461/2016; Cass. n. 18207/2018; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 6384/2019; Cass. n. 23907/2019; Cass.
n. 15257/2022; Cass. n. 6517/2024).
La prova liberatoria dell'insussistenza di tale rischio non è stata in alcun modo fornita dal convenuto, non avendo svolto attività difensiva.
1.10 Sotto il profilo soggettivo, in tema di azione revocatoria ordinaria, va osservato che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito - come nel caso di specie - unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Non si richiede, invece, anche la dimostrazione di una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie.
Ebbene, va in primo luogo richiamato quanto sopra detto circa la conoscenza in capo al venditore delle ragioni di credito vantate dall'attrice anteriormente all'atto dispositivo del 16.02.2022.
Fermo restando che la prova dell'elemento soggettivo, investendo la sfera psichica del debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 17867/2007), in questo caso il requisito soggettivo pagina 7 di 11 resta integrato dalla semplice conoscenza (cui va equiparata la agevole conoscibilità) in capo al debitore del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, non potendo certo ignorarsi, a quel tempo, che la dismissione di tutti i beni immobili del patrimonio (peraltro attuate nel medesimo contesto e ad un prezzo notevolmente basso) andava a compromettere la sua garanzia patrimoniale generica.
1.11 Dovendosi ritenere essere innanzi ad atti dispositivi a titolo oneroso (in quanto i contratti di compravendita non sono stati, in questa sede, espressamente impugnati dall'attrice per simulazione, assoluta o relativa), occorre accertare l'esistenza di analoga consapevolezza anche in capo alla parte acquirente, . Controparte_2
La prova del “consulium fraudis” del terzo non debitore, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa “la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. n. 13404/2008, nel caso di vendita contestuale di una pluralità di beni e di esiguità del prezzo;
conf. Cass. n. 5359/2009, con riferimento al vincolo parentale;
tra le tante altre, v. Cass. n. 4467/2011; Cass. n. 27546/2014; Cass. n.
5618/2016; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 30486/2023; Cass. n. 10874/2025; Cass.
n. 17496/2025). Inoltre, “quando l'attribuzione patrimoniale si caratterizzi per i connotati dell'onerosità, ai fini dell'art. 2901 c.c., per l'integrazione del fattore della “scientia fraudis” non si rende invero necessaria in capo al terzo acquirente la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche” (cfr. Cass. n. 5741/2004; Cass. n. 22365/2007; Cass. n. 10623/2010).
1.12 Sul punto, non possono non evidenziarsi i seguenti elementi:
- le anormali condizioni delle compravendite, disposte nel medesimo contesto, aventi ad oggetto tutti i beni immobili di proprietà (esclusiva e condivisa) del debitore, il quale partecipava alla prima compravendita anche quale “procuratore” del terzo condividente;
- il rapporto di parentela tra venditori ed acquirente, come risulta dalle “dichiarazioni per il registro” riportate nel rogito notarile (cfr. doc. 6 cit., pag. 4, art. 6), dove CP_1 [...]
dichiarava di essere il fratello della parte acquirente, mentre Controparte_1 [...]
, sempre per il tramite del suo procuratore, di essere un “parente oltre il Controparte_3 sesto grado” di;
Controparte_2
- la residenza dichiarata dalle parti contraenti nel medesimo stabile sito in Corso Vittorio Veneto
n. 47 nel Comune di NA (PV);
- il prezzo notevolmente basso delle due compravendite: la prima ha avuto ad oggetto la proprietà indivisa di due locali deposito (foglio 70, mapp. 137, sub. 709, cat. C/2, mq. 46 e foglio 70, mapp. pagina 8 di 11 137, sub. 11, cat. C/2, mq. 61) con annessi accessori, posti al primo piano di uno stabile sito in
Via Fiume n. 10 nel Comune di ZA (MI), al prezzo complessivo di € 16.500,00, quando un solo immobile della stessa categoria catastale (foglio 70, mapp. 137, sub. 703, cat. C/2, in corso di trasformazione) nel medesimo fabbricato era stato promesso in vendita nel 2018 dal convenuto proprio all'odierna attrice per € 50.000,00 (cfr. doc. 1 cit.); la seconda ha avuto ad oggetto una porzione di fabbricato su tre piani fuori terra nel centro storico del Comune di NA
(PV), Corso Vittorio Veneto n. 45 (catastalmente n. 23/25), connotata da un prezzo fortemente basso (appena € 1.500,00) anche per la categoria catastale di “unità collabenti” e del “pessimo stato di manutenzione” dichiarato in contratto;
- la mancata prova della corresponsione del prezzo delle due vendite, non essendo a tal fine opponibile al terzo creditore la dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile.
1.13 Tali elementi, inseriti - in modo sinergico e combinato - nel contesto storico di riferimento, si reputano muniti della idoneità a rappresentare, per inferenza normalmente possibile, il “factum probandum”, e cioè la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzo acquirente, il quale verosimilmente conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la consistenza patrimoniale e l'esposizione debitoria dell'alienante.
1.14 Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, accertata la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, accogliendo la domanda proposta da va Parte_1 dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di compravendita posti in essere con l'unico atto rogato dal Notaio in data 16.02.2022, rep. n. 200.001, racc. n. 22199, tra Persona_1 [...]
(in proprio) e . Controparte_1 Controparte_2
1.15 Si precisa, per completezza, che la circostanza che il primo atto di vendita abbia ad oggetto un immobile in proprietà indivisa tra il debitore disponente ed un terzo, non citato in giudizio, rimane priva di rilievo, sia sul piano processuale (litisconsorzio) che su quello sostanziale (inefficacia relativa dell'atto impugnato).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2901 c.c., comma 1, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti),
“non prescrive che tali atti debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore”. Anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento di un'azione revocatoria. “E se soltanto alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, è evidente che questa potrà pagina 9 di 11 essere esperita soltanto per la quota parte già spettante al condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell'istante.” (cfr. Cass. n. 1804/2000).
1.16 L'annotazione della presente sentenza (dichiarativa dell'inefficacia) a margine dell'atto notarile oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 2655 c.c., può essere chiesta dalla parte interessata ai competenti
Uffici dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare, i quali provvederanno sulla base della mera presentazione del titolo ottenuto, come disposto dagli artt. 2656 e 2658 c.c., senza che sia necessario un apposito ordine del giudice.
§2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei convenuti contumaci e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022.
2.1 Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, “il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare
l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass n. 10089/2014; Cass. n. 3697/2020; Cass. n. 2632/2021; Cass. n.
25913/2023; Cass. n. 12391/2025; Cass. n. 17510/2025); ne consegue che il valore della causa deve farsi rientrare nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
2.2 Si applicano i valori medi delle fasi di studio e introduttiva, mentre, tenuto conto della natura documentale ed in proporzione all'attività processuale e difensiva effettivamente prestata, in contumacia dei convenuti, oltre che delle modalità semplificate di decisione, si adottano i valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del creditore (C.F: ) Parte_1 C.F._1 gli atti di compravendita del 16.02.2022 stipulati tra il debitore venditore
[...]
in proprio (C.F: ) ed il terzo acquirente Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F: con unico atto a rogito del Notaio Controparte_2 C.F._3
rep. n. 200.001, racc. n. 22199, aventi ad oggetto: il primo, la proprietà pro-quota Persona_1 indivisa di un mezzo (1/2) di due unità immobiliari in un fabbricato posto nel Comune di
ZA (MI), avente accesso da Via Fiume n. 10, e precisamente due locali deposito al piano pagina 10 di 11 primo con annessi accessori, censiti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 70, mapp. 137, sub. 709, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, cl. 8, mq. 46, sup. cat. tot. mq. 53, rendita euro 123,54 ed al foglio 70, mapp. 137, sub. 711, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, cl. 8, mq.
61, sup. cat. tot. mq. 70, rendita euro 163,82; il secondo, la piena proprietà di un immobile nel
Comune di NA (PV), Corso Vittorio Veneto n. 45 (catastalmente n. 23/25) e precisamente di una porzione di fabbricato posto su tre piani fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5, mapp. 193, sub. 4 e mapp. 1230 sub. 5 (graffati), Corso Vittorio
Veneto n. 23/25, piano T-1-2, categoria unità collabenti;
• condanna le parti convenute soccombenti al rimborso in favore della parte attrice vittoriosa delle spese del giudizio, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 5.261,00 per compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase intr.; € 903,00 fase istr./tratt.; € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• dichiara la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., titolo per l'annotazione nei registri immobiliari a margine della trascrizione dell'atto revocato di cui al primo punto che precede.
Così è deciso in Pavia, lì 06 agosto 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2258/2024, promossa da:
(C.F: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CIRO DI VUOLO del Foro di Torre Annunziata;
ATTORE contro
(C.F: ), residente in Controparte_1 C.F._2
Vigevano (PV), Via Enrico Toti n. 22;
(C.F: ), residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(PV), Corso Vittorio Veneto n. 47/B;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertati i fatti di causa e dichiarato il buon diritto dell'attrice, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita rep. N.200.001 raccolta
n.22199 stipulato dal Notaio in data 16.02.2022 registrato il 7.03.2022 tra il Sig Persona_1
, il sig. Signori e Controparte_1 Controparte_3
dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di Controparte_1 disposizione del patrimonio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.”.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione del 17.05.2024, ha adito l'intestato Parte_1 Parte_1
Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti dell'atto dispositivo del 16.02.2022 a rogito del Notaio con il quale Persona_1 [...]
ha venduto e trasferito a la proprietà di due Controparte_1 Controparte_2 unità immobiliari site a ZA (MI) in Via Fiume n. 10, e precisamente due locali deposito al piano primo con annessi accessori, censiti al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 70, mapp. 137, sub. 709, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, e foglio 70, mapp. 137, sub. 711, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, nonché di una porzione di fabbricato sita ad NA (PV), Corso Vittorio Veneto n. 45
(catastalmente n. 23/25), censite al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 5, mapp. 193, sub.
4 e mapp. 1230 sub. 5 (graffati), Corso Vittorio Veneto n. 23/25, piano T-1-2.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- di avere stipulato con un contratto preliminare di Controparte_1 compravendita in data 15.09.2018, registrato il 28.09.2018, avente ad oggetto l'immobile sito in
ZA (MI), Via Fiume n. 10, catastalmente identificato al foglio 70, mapp. 137, sub. 703, cat. C/2, al prezzo pattuito di € 50.000,00 (doc. 1);
- che nonostante avesse versato al convenuto, promittente venditore, la somma di € 41.600,00, questi si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte nel preliminare, in particolare rifiutandosi di modificare la destinazione d'uso dell'immobile da locale deposito ad unità abitativa;
- che con ricorso del 09.03.2021, regolarmente notificato al convenuto in data 20.03.2021, instaurava un procedimento di arbitrato (in base alla clausola arbitrale prevista nel contratto) innanzi al Collegio arbitrale con sede a Milano, chiedendo, in via principale, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto definitivo di compravendita non concluso, previo cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, ed in via subordinata, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto preliminare con restituzione delle somme versate a titolo di caparra e di acconto prezzo;
- che nel procedimento arbitrale si costituiva (tardivamente) il convenuto
[...]
, chiedendo il rigetto delle domande;
Controparte_1
- che con lodo definitivo emesso in data 07.07.2022, il Collegio arbitrale di Milano, definitivamente pronunciando, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 15.09.2018 per inadempimento imputabile al promittente alienante e, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannava il convenuto alla pagina 2 di 11 restituzione della somma accertata in corso di causa, pari a complessivi € 34.800,00, oltre interessi e con rimborso delle spese di lite liquidate in € 7.250,00, oltre accessori;
venivano poste interamente a carico del convenuto soccombente anche le spese del funzionamento del collegio arbitrale, liquidate in € 6.000,00, oltre accessori (doc. 2);
- che nelle more di quel giudizio, con atto a rogito del Notaio del 16.02.2022 - rep. n. Persona_1
200.001, racc. n. 22199 - registrato il 07.03.2022, aveva Controparte_1 venduto e trasferito la proprietà degli immobili sopra indicati a Controparte_2
spogliandosi di tutti i suoi beni;
[...]
- che la vendita aveva avuto luogo tra parenti e ad un prezzo irrisorio, rispettivamente di €
16.500,00 per i due immobili di ZA (MI) ed € 1.500,00 per l'immobile di NA (PV), dichiarati come interamente versati dall'acquirente prima del rogito;
- che dalle ricerche telematiche dei beni da pignorare, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., non risultavano somme versate sui conti postali ed anche i terzi pignorati avevano reso dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.
L'attrice ha, dunque, agito in questa sede per tutelare il suo credito chiedendo la revocatoria di tali trasferimenti immobiliari, compiuti dai convenuti allo scopo di eludere la garanzia patrimoniale della creditrice.
I convenuti e , pur regolarmente Controparte_1 Controparte_2 evocati in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (notifiche esitate per “compiuta giacenza”), non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con decreti ex art. 171-bis c.p.c. del 18.09.2024 e del
20.12.2024, assunti in sede di verifiche preliminari.
Ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, all'udienza del 17.07.2025 il
Giudice ha invitato parte attrice a precisare le conclusioni e discutere oralmente, riservando all'esito il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
1.1 L'art. 2901, comma 1 c.c. subordina la dichiarazione d'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio alle ragioni del creditore alle seguenti condizioni: 1) pagina 3 di 11 che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
1.2 Dunque, secondo i principi generali, la parte che agisce in giudizio esperendo l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare la sussistenza delle condizioni di tale azione e precisamente:
a) la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore;
b) il presupposto oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, sia a titolo oneroso che gratuito, effettuato dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni);
c) il presupposto soggettivo, costituito dalla consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni); e, nel caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, anche la consapevolezza, in capo al terzo, di tale pregiudizio
(c.d. consilium fraudis), la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
cc) quando, invece, l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, è richiesta, oltre al
“consilium fraudis” del debitore, anche la “participatio fraudis” del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro.
1.3 Nel caso di specie, l'attrice ha allegato di essere creditore di , Controparte_1 vantando un credito restitutorio delle somme versate a titolo di caparra e acconto prezzo, a fronte dell'inadempimento del convenuto, promittente alienante, alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare di compravendita stipulato in data 15.09.2018 (cfr. doc. 1 fasc.att.).
Ha dedotto, al riguardo, di avere promosso, nel marzo 2021, un procedimento arbitrale davanti ad un
Collegio di tre arbitri con sede a Milano (nel rispetto della clausola di arbitrato prevista nel contratto), al fine di ottenere il riconoscimento delle sue ragioni nei confronti del convenuto, il quale era rimasto inadempiente all'impegno assunto di modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto del preliminare entro il termine pattuito (cfr. doc. 1, pag. 3).
Ha ritenuto che alla data della stipula dell'atto notarile per cui è causa, il convenuto era certamente a conoscenza della pendenza del procedimento arbitrale, avendo già ricevuto la notifica del ricorso;
procedimento nel quale, poi, dopo essersi spogliato dei suoi beni con l'atto revocando, si era anche costituito (v. a pag. 3 e 4, lett. “l., n., o.” del lodo arbitrale, sub. doc. 2 fasc. att.).
Con lodo definitivo n. 32/2022, emesso il 07.07.2022, il Collegio arbitrale di Milano ha accolto, per quanto di ragione, le domande avanzate dall'attrice, dichiarando risolto il contratto preliminare per pagina 4 di 11 inadempimento di non scarsa importanza del promittente alienante e condannando il convenuto alla restituzione delle somme stabilite ed al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice vittoriosa, oltre al pagamento delle spese di funzionamento del collegio (cfr. doc. 2 fasc. att.).
Tuttavia, il convenuto nulla ha versato all'attrice (la quale si è vista costretta anche a farsi carico anche delle spese del procedimento, stante la solidarietà passiva) ed infruttuoso si è rivelato il tentativo di mettere in esecuzione il lodo arbitrale - dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano con decreto n. cron.
1999/2022 del 09.11.2022, proc. R.G. n. 14572/2022 (cfr. doc. 3 fasc.att., pag. 29) - in quanto, dalle ricerche dei beni da pignorare e presso terzi, il debitore è risultato nullatenente (cfr. doc. 3 e 4 fasc. att.).
1.4 Tanto premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Nel caso in esame risultano, innanzitutto, pienamente dimostrati i primi due presupposti, come sopra indicati alle lett. a) e b), avendo l'attrice offerto documentazione utile e sufficiente a comprovare sia l'esistenza di un diritto di credito nei confronti di sia l'atto Controparte_1 dispositivo del patrimonio posto in essere dal debitore in data 16.02.2022.
1.5 Il credito dell'odierna attrice era, peraltro, anteriore all'atto oggetto di revoca.
È principio consolidato quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione “lata” di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., Sez. Un., n. 9440/2004; conf. tra le tante, Cass. n. 5619/2016).
Va in tal senso rammentato che, secondo fermo indirizzo, “per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. ex multis, Cass. n. 11121/2020; Cass. n.
22161/2019; Cass. n. 1968/2009; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 8013/1996). In particolare, “nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale,
o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr. Cass. n. 11121/2020; conf. Cass. n. 30385/2024; Cass. n. 10876/2025; Cass. n. 19099/2025).
Orbene, dall'esame del compendio documentale (cfr. doc. 1 e 2 fasc.att.) si desume che, al momento dell'atto dispositivo impugnato, l'attrice vantava già ragioni di credito nei confronti del convenuto, pagina 5 di 11 avendolo evocato nel procedimento arbitrale domandando, in via subordinata, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per grave inadempimento del promittente venditore e la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione in suo favore di tutte le somme versate a titolo di caparra ed acconto prezzo.
Poco rileva che alla data delle compravendite non era stato ancora pronunciato il lodo arbitrale, atteso che il diritto alla restituzione delle somme versate dalla promissaria acquirente derivava dal pregresso definitivo inadempimento alle obbligazioni assunte dal convenuto, promittente alienante, questione litigiosa ampiamente sottoposta all'accertamento degli arbitri. Peraltro, anche considerando le motivazioni del lodo (v. pag. 14), l'effetto restitutorio pare essere stato riconosciuto in ragione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, siccome prevista espressamente dai contraenti per il caso della mancata modifica della destinazione d'uso (abitativa) dell'immobile promesso in vendita, entro il termine pattuito, per fatto e colpa del promittente venditore.
1.6 Risulta, inoltre, provato che l'alienazione di tutti i beni immobili del debitore, successivamente alla nascita delle ragioni di credito dell'odierna attrice, costituisse un atto dispositivo pregiudizievole integrante il requisito oggettivo dell'“eventus damni”, richiesto dall'art. 2901 c.c., per la sussistenza del quale si richiede “non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” (cfr. tra le tante, Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 9461/2016; Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 16843/2025).
1.7 A ben vedere, dalla lettura del medesimo documento appare che, con lo stesso atto a rogito del Notaio in data 16.02.2022 (cfr. doc. 6 fasc.att.), il debitore Persona_1 Controparte_1 abbia attuato due distinte compravendite:
- con il primo contratto (“in primo luogo”) ha venduto a , “in Controparte_2 proprio e quale procuratore di , per quote di ½ ciascuno pro Controparte_3 indiviso e complessivamente per l'intero”, la proprietà delle due unità immobiliari poste in
Comune di ZA (MI), Via Fiume n. 10, al prezzo pattuito in complessivi € 16.500,00, che dichiarava di avere in precedenza già ricevuto dall'acquirente a mezzo vaglia postali e postagiro intestati ad entrambi i venditori;
- con il secondo contratto (“in secondo luogo”) ha venduto a Controparte_2 il diritto di “piena proprietà” dell'immobile sito nel Comune di NA (PV), Via Corso Vittorio
Veneto n. 45 (catastalmente n. 23/25), al prezzo pattuito in € 1.500,00, che dichiarava di avere in precedenza già ricevuto dall'acquirente a mezzo postagiro.
1.8 Ora, premesso che la contestualità delle varie manifestazioni di volontà rese dai contraenti nel medesimo documento ben può dar luogo a negozi fra loro autonomi e distinti (cfr. Cass. 10142/2004; pagina 6 di 11 Cass. n. 23343/2008), è evidente che la stipula di due atti di compravendita immobiliare, nello stesso contesto temporale ed in favore del medesimo acquirente, aventi ad oggetto gli unici beni immobili di proprietà - esclusiva e condivisa - del debitore, rendeva quantomeno più difficile ed incerta la soddisfazione del credito dell'attrice. Queste difficoltà, poi, si sono palesate con l'infruttuosità delle ricerche dei beni da pignorare e delle azioni esecutive tentate dall'attrice all'esito del procedimento arbitrale, non apparendo il debitore titolare di beni immobili o mobili registrati, né risultando somme di denaro o altri titoli e disponibilità sui suoi conti correnti (cfr. doc. 3 e 4 fasc.att.).
Particolarmente significativa è la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di resa in data Controparte_4
11.04.2023, nella quale si evidenzia una modestissima disponibilità sul conto bancoposta intestato al debitore di appena € 5,64, dunque senza nemmeno traccia delle somme che, davanti al Notaio, il venditore dichiarava di avere ricevuto prima dall'acquirente (a mezzo vaglia postali e postagiro) a titolo di corrispettivo delle due compravendite. Anche il Banco BPM con la nota del 30.03.2023 ha attestato che nessuno dei rapporti intestati al debitore presentava un saldo attivo.
1.9 Attesa l'impossibilità di procedere con l'esecuzione, il pregiudizio alle ragioni creditorie risulta pienamente integrato, spettando a questo punto al debitore convenuto dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali, in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (cfr. Cass. n.
11471/2003; Cass. n. 15257/2004; Cass. n. 19963/2005; Cass. n. 21492/2011; Cass. n. 1902/2015; Cass.
n. 9461/2016; Cass. n. 18207/2018; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 6384/2019; Cass. n. 23907/2019; Cass.
n. 15257/2022; Cass. n. 6517/2024).
La prova liberatoria dell'insussistenza di tale rischio non è stata in alcun modo fornita dal convenuto, non avendo svolto attività difensiva.
1.10 Sotto il profilo soggettivo, in tema di azione revocatoria ordinaria, va osservato che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito - come nel caso di specie - unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Non si richiede, invece, anche la dimostrazione di una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie.
Ebbene, va in primo luogo richiamato quanto sopra detto circa la conoscenza in capo al venditore delle ragioni di credito vantate dall'attrice anteriormente all'atto dispositivo del 16.02.2022.
Fermo restando che la prova dell'elemento soggettivo, investendo la sfera psichica del debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 17867/2007), in questo caso il requisito soggettivo pagina 7 di 11 resta integrato dalla semplice conoscenza (cui va equiparata la agevole conoscibilità) in capo al debitore del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, non potendo certo ignorarsi, a quel tempo, che la dismissione di tutti i beni immobili del patrimonio (peraltro attuate nel medesimo contesto e ad un prezzo notevolmente basso) andava a compromettere la sua garanzia patrimoniale generica.
1.11 Dovendosi ritenere essere innanzi ad atti dispositivi a titolo oneroso (in quanto i contratti di compravendita non sono stati, in questa sede, espressamente impugnati dall'attrice per simulazione, assoluta o relativa), occorre accertare l'esistenza di analoga consapevolezza anche in capo alla parte acquirente, . Controparte_2
La prova del “consulium fraudis” del terzo non debitore, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa “la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. n. 13404/2008, nel caso di vendita contestuale di una pluralità di beni e di esiguità del prezzo;
conf. Cass. n. 5359/2009, con riferimento al vincolo parentale;
tra le tante altre, v. Cass. n. 4467/2011; Cass. n. 27546/2014; Cass. n.
5618/2016; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 30486/2023; Cass. n. 10874/2025; Cass.
n. 17496/2025). Inoltre, “quando l'attribuzione patrimoniale si caratterizzi per i connotati dell'onerosità, ai fini dell'art. 2901 c.c., per l'integrazione del fattore della “scientia fraudis” non si rende invero necessaria in capo al terzo acquirente la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche” (cfr. Cass. n. 5741/2004; Cass. n. 22365/2007; Cass. n. 10623/2010).
1.12 Sul punto, non possono non evidenziarsi i seguenti elementi:
- le anormali condizioni delle compravendite, disposte nel medesimo contesto, aventi ad oggetto tutti i beni immobili di proprietà (esclusiva e condivisa) del debitore, il quale partecipava alla prima compravendita anche quale “procuratore” del terzo condividente;
- il rapporto di parentela tra venditori ed acquirente, come risulta dalle “dichiarazioni per il registro” riportate nel rogito notarile (cfr. doc. 6 cit., pag. 4, art. 6), dove CP_1 [...]
dichiarava di essere il fratello della parte acquirente, mentre Controparte_1 [...]
, sempre per il tramite del suo procuratore, di essere un “parente oltre il Controparte_3 sesto grado” di;
Controparte_2
- la residenza dichiarata dalle parti contraenti nel medesimo stabile sito in Corso Vittorio Veneto
n. 47 nel Comune di NA (PV);
- il prezzo notevolmente basso delle due compravendite: la prima ha avuto ad oggetto la proprietà indivisa di due locali deposito (foglio 70, mapp. 137, sub. 709, cat. C/2, mq. 46 e foglio 70, mapp. pagina 8 di 11 137, sub. 11, cat. C/2, mq. 61) con annessi accessori, posti al primo piano di uno stabile sito in
Via Fiume n. 10 nel Comune di ZA (MI), al prezzo complessivo di € 16.500,00, quando un solo immobile della stessa categoria catastale (foglio 70, mapp. 137, sub. 703, cat. C/2, in corso di trasformazione) nel medesimo fabbricato era stato promesso in vendita nel 2018 dal convenuto proprio all'odierna attrice per € 50.000,00 (cfr. doc. 1 cit.); la seconda ha avuto ad oggetto una porzione di fabbricato su tre piani fuori terra nel centro storico del Comune di NA
(PV), Corso Vittorio Veneto n. 45 (catastalmente n. 23/25), connotata da un prezzo fortemente basso (appena € 1.500,00) anche per la categoria catastale di “unità collabenti” e del “pessimo stato di manutenzione” dichiarato in contratto;
- la mancata prova della corresponsione del prezzo delle due vendite, non essendo a tal fine opponibile al terzo creditore la dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile.
1.13 Tali elementi, inseriti - in modo sinergico e combinato - nel contesto storico di riferimento, si reputano muniti della idoneità a rappresentare, per inferenza normalmente possibile, il “factum probandum”, e cioè la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzo acquirente, il quale verosimilmente conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la consistenza patrimoniale e l'esposizione debitoria dell'alienante.
1.14 Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, accertata la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, accogliendo la domanda proposta da va Parte_1 dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di compravendita posti in essere con l'unico atto rogato dal Notaio in data 16.02.2022, rep. n. 200.001, racc. n. 22199, tra Persona_1 [...]
(in proprio) e . Controparte_1 Controparte_2
1.15 Si precisa, per completezza, che la circostanza che il primo atto di vendita abbia ad oggetto un immobile in proprietà indivisa tra il debitore disponente ed un terzo, non citato in giudizio, rimane priva di rilievo, sia sul piano processuale (litisconsorzio) che su quello sostanziale (inefficacia relativa dell'atto impugnato).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2901 c.c., comma 1, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti),
“non prescrive che tali atti debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore”. Anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento di un'azione revocatoria. “E se soltanto alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, è evidente che questa potrà pagina 9 di 11 essere esperita soltanto per la quota parte già spettante al condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell'istante.” (cfr. Cass. n. 1804/2000).
1.16 L'annotazione della presente sentenza (dichiarativa dell'inefficacia) a margine dell'atto notarile oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 2655 c.c., può essere chiesta dalla parte interessata ai competenti
Uffici dell'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità immobiliare, i quali provvederanno sulla base della mera presentazione del titolo ottenuto, come disposto dagli artt. 2656 e 2658 c.c., senza che sia necessario un apposito ordine del giudice.
§2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dei convenuti contumaci e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022.
2.1 Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, “il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare
l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass n. 10089/2014; Cass. n. 3697/2020; Cass. n. 2632/2021; Cass. n.
25913/2023; Cass. n. 12391/2025; Cass. n. 17510/2025); ne consegue che il valore della causa deve farsi rientrare nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
2.2 Si applicano i valori medi delle fasi di studio e introduttiva, mentre, tenuto conto della natura documentale ed in proporzione all'attività processuale e difensiva effettivamente prestata, in contumacia dei convenuti, oltre che delle modalità semplificate di decisione, si adottano i valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del creditore (C.F: ) Parte_1 C.F._1 gli atti di compravendita del 16.02.2022 stipulati tra il debitore venditore
[...]
in proprio (C.F: ) ed il terzo acquirente Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F: con unico atto a rogito del Notaio Controparte_2 C.F._3
rep. n. 200.001, racc. n. 22199, aventi ad oggetto: il primo, la proprietà pro-quota Persona_1 indivisa di un mezzo (1/2) di due unità immobiliari in un fabbricato posto nel Comune di
ZA (MI), avente accesso da Via Fiume n. 10, e precisamente due locali deposito al piano pagina 10 di 11 primo con annessi accessori, censiti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 70, mapp. 137, sub. 709, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, cl. 8, mq. 46, sup. cat. tot. mq. 53, rendita euro 123,54 ed al foglio 70, mapp. 137, sub. 711, Via Fiume n. 10, piano 1, cat. C/2, cl. 8, mq.
61, sup. cat. tot. mq. 70, rendita euro 163,82; il secondo, la piena proprietà di un immobile nel
Comune di NA (PV), Corso Vittorio Veneto n. 45 (catastalmente n. 23/25) e precisamente di una porzione di fabbricato posto su tre piani fuori terra, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5, mapp. 193, sub. 4 e mapp. 1230 sub. 5 (graffati), Corso Vittorio
Veneto n. 23/25, piano T-1-2, categoria unità collabenti;
• condanna le parti convenute soccombenti al rimborso in favore della parte attrice vittoriosa delle spese del giudizio, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 5.261,00 per compensi (così determinati: € 1.701,00 fase studio;
€ 1.204,00 fase intr.; € 903,00 fase istr./tratt.; € 1.453,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
• dichiara la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., titolo per l'annotazione nei registri immobiliari a margine della trascrizione dell'atto revocato di cui al primo punto che precede.
Così è deciso in Pavia, lì 06 agosto 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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