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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 366/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CASSANELLI STAMI FRANCESCO
E
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. IANNELLI GIUSEPPINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
pagina 1 di 8 Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B)
della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 425/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 8 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. confermare l'assegnazione dell'abitazione ex familiare, costituita da appartamento sito in Fiorano Modenese (MO) in via
G.Deledda n. 56, in comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, dei coniugi, a favore della GN , unitamente ai mobili ed CP_1
arredi ivi contenuti, in ragione della collocazione prevalente di Per_1
presso di lei e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
2. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 3 di 8 3. confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna;
4. In riferimento all'esercizio del diritto di visita tra padre e figlio si conviene che il signor potrà avere con sé , con le seguenti Pt_1 Per_1
modalità:
- settimanalmente nei due giorni di riposo dal lavoro, secondo i suoi turni lavorativi, curandone il ritiro all'uscita da scuola e riaccompagnandolo, a scuola o presso il domicilio materno;
- il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlio con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, di concordare ulteriori giorni di visita, al fine di garantire una maggiore frequentazione tra il minore e il padre, secondo la disponibilità di quest'ultimo ed il desiderio di;
Per_1
4.1. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà avere con sé
per tre settimane, anche non consecutive;
a tal fine, i periodi di Per_1
permanenza protratta presso i genitori dovranno essere concordati preventivamente, non oltre il 30 aprile di ogni anno;
inoltre, ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
le spese per le vacanze estive del figlio saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
qualora entrambi i genitori intendano pagina 4 di 8 trascorrere con il figlio lo stesso periodo di vacanza e ne abbiano manifestato l'un l'altro l'intenzione entro il 30/04, si conviene che sia preferito il padre se l'anno di riferimento è pari, la madre se l'anno di riferimento è dispari;
4.2. durante le vacanze scolastiche: per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà - ad anni alterni - con un genitore i giorni dal 23 al 30 dicembre - ad eccezione della vigilia di Natale e del
Natale che trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore - e con l'altro i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, trascorrerà - ad anni alterni - con un Per_1
genitore i primi tre giorni di vacanza e con l'altro i successivi tre giorni;
4.3. per quanto concerne le altre festività annuali (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, festa del patrono, etc...) le trascorrerà - ad anni alterni - con il padre e Per_1
con la madre;
in caso di disaccordo tra i genitori, negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre;
- resta in ogni caso inteso che il diritto-dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé dovrà essere esercitato nel Per_1
massimo rispetto del suo diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente all'età e condizioni di salute e nel rispetto dei loro impegni scolastici e formativi;
pagina 5 di 8 5. confermare che l'assegno unico universale per il figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla GN CP_1
6. confermare il contributo ordinario al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 che il signor verserà entro il Per_1 Pt_1
giorno 18 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
000101234239 presso UnicreditBanca spa, filiale di Fiorano
Modenese, intestato alla GN;
tale importo sarà CP_1
rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT;
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
ciascuno, secondo lo schema del protocollo concordato tra il Tribunale
e l'Ordine degli Avvocati di Modena;
qualora non sostenute contemporaneamente dai genitori, le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate, entro
7 giorni e previa esibizione della relativa documentazione fiscale;
8. confermare che la documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50%;
9. Spese di procedura compensate.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle pagina 6 di 8 posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FIORANO MODENESE (MO) il 23/09/2000 fra
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE (MO) di procedere all'annotazione della presente pagina 7 di 8 sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2000 Atto n. 65 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 366/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CASSANELLI STAMI FRANCESCO
E
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. IANNELLI GIUSEPPINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
pagina 1 di 8 Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B)
della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 425/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 8 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. confermare l'assegnazione dell'abitazione ex familiare, costituita da appartamento sito in Fiorano Modenese (MO) in via
G.Deledda n. 56, in comproprietà, nella misura del 50% ciascuno, dei coniugi, a favore della GN , unitamente ai mobili ed CP_1
arredi ivi contenuti, in ragione della collocazione prevalente di Per_1
presso di lei e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
2. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 3 di 8 3. confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna;
4. In riferimento all'esercizio del diritto di visita tra padre e figlio si conviene che il signor potrà avere con sé , con le seguenti Pt_1 Per_1
modalità:
- settimanalmente nei due giorni di riposo dal lavoro, secondo i suoi turni lavorativi, curandone il ritiro all'uscita da scuola e riaccompagnandolo, a scuola o presso il domicilio materno;
- il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlio con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, di concordare ulteriori giorni di visita, al fine di garantire una maggiore frequentazione tra il minore e il padre, secondo la disponibilità di quest'ultimo ed il desiderio di;
Per_1
4.1. durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà avere con sé
per tre settimane, anche non consecutive;
a tal fine, i periodi di Per_1
permanenza protratta presso i genitori dovranno essere concordati preventivamente, non oltre il 30 aprile di ogni anno;
inoltre, ciascun genitore dovrà sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione;
le spese per le vacanze estive del figlio saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
qualora entrambi i genitori intendano pagina 4 di 8 trascorrere con il figlio lo stesso periodo di vacanza e ne abbiano manifestato l'un l'altro l'intenzione entro il 30/04, si conviene che sia preferito il padre se l'anno di riferimento è pari, la madre se l'anno di riferimento è dispari;
4.2. durante le vacanze scolastiche: per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà - ad anni alterni - con un genitore i giorni dal 23 al 30 dicembre - ad eccezione della vigilia di Natale e del
Natale che trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore - e con l'altro i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, trascorrerà - ad anni alterni - con un Per_1
genitore i primi tre giorni di vacanza e con l'altro i successivi tre giorni;
4.3. per quanto concerne le altre festività annuali (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, festa del patrono, etc...) le trascorrerà - ad anni alterni - con il padre e Per_1
con la madre;
in caso di disaccordo tra i genitori, negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre;
- resta in ogni caso inteso che il diritto-dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé dovrà essere esercitato nel Per_1
massimo rispetto del suo diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente all'età e condizioni di salute e nel rispetto dei loro impegni scolastici e formativi;
pagina 5 di 8 5. confermare che l'assegno unico universale per il figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla GN CP_1
6. confermare il contributo ordinario al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 che il signor verserà entro il Per_1 Pt_1
giorno 18 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
000101234239 presso UnicreditBanca spa, filiale di Fiorano
Modenese, intestato alla GN;
tale importo sarà CP_1
rivalutabile annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT;
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
ciascuno, secondo lo schema del protocollo concordato tra il Tribunale
e l'Ordine degli Avvocati di Modena;
qualora non sostenute contemporaneamente dai genitori, le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate, entro
7 giorni e previa esibizione della relativa documentazione fiscale;
8. confermare che la documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50%;
9. Spese di procedura compensate.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle pagina 6 di 8 posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FIORANO MODENESE (MO) il 23/09/2000 fra
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO
MODENESE (MO) di procedere all'annotazione della presente pagina 7 di 8 sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 2000 Atto n. 65 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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