Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1229
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per sei mesi

    La Corte ha ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 02/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 425/2025, passata in giudicato.

  • Accolto
    Esclusione della possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale

    Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Condizioni concordate dalle parti

    Ritenuta l'equità delle condizioni concordate, ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1229
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1229
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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