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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/11/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 14.11.2025 e da parte resistente in data
13.11.2025; pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 824/2023 promossa da
con il patrocinio dell'avv. LALLI Claudio Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio degli Avv.ti Luca CEI, Controparte_1
IN IN, ND CI e TA PI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 7.12.23 , deducendo di essere dipendente Parte_1 della , oggi dal 31/12/2007 Parte_2 Controparte_1
Per con ruolo sanitario, livello/categoria D, profilo coll. prof. . – t.s. lab, con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, per un totale di 36 settimanali, e di aver svolto il cosiddetto
“Servizio di pronta disponibilità” nella settima giornata destinata al riposo settimanale,
1 rendendo effettivamente la prestazione lavorativa nei giorni di reperibilità attiva, si rivolgeva al Giudice del Lavoro per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia dichiarare che il riconoscimento di una giornata di riposo con addebito delle relative ore verso la parte ricorrente non costituisce forma di pagamento o di riconoscimento del dovuto riposo compensativo per l'attività di pronta disponibilità attiva prestata nella 7^ giornata (di norma nella domenica);
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla precedente Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a Parte_2 pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alla precedente lettere A, e per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2010, la somma di € 453,89 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) oltre l'ulteriore interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
D. Voglia, infine, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio nel rispetto dei valori previsti nel D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato
Part Con comparsa di costituzione depositata in data 11.01.2024 si costituiva in giudizio l' sollevando preliminarmente eccezione di prescrizione dei crediti azionati e d eccezione di giudicato stante l'identità di petitum e causa petendi con il procedimento n. 614/2019, definito con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Massa, n. 119/2022 e chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza delle richieste.
Rassegnava le seguenti conclusioni: preliminarmente, dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità del ricorso proposto da controparte perché presentato in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 119 del 2022 resa da questo
Tribunale all'esito del giudizio R.G. 614/2019 , avente ad oggetto i medesimi fatti costitutivi posti a base delle conclusioni di controparte nel presente ricorso;
dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché avente ad oggetto la richiesta di monetizzazione del riposo settimanale;
- in tesi, respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto o prescritto, vinte le spese ed i compensi;
- in ogni caso, in ipotesi, respingendo la richiesta di riconoscimento della retribuzione giornaliera per l'asserito mancato riposo quando esso sia stato effettivamente goduto, ancorché senza riduzione del debito orario;
- sempre in ogni caso in ipotesi, accogliendo l'eccezione di prescrizione per quanto ritenuto ed accogliendo le difese aziendali in merito alla limitazione del riconoscimento alle sole giornate di riposo domenicale ed al calcolo del riposo settimanale da conteggiarsi
2 in un periodo non superiore a 14 giorni;
in nessun caso per l'ipotesi di cui al caso B inscritto in ricorso e mai cumulando su alcuna voce interessi e rivalutazione.
Vinte le spese ed i compensi..
La causa veniva fissata per discussione, da ultimo, all'udienza del 20.11.2025.
Preliminarmente devono essere esaminate le questioni pregiudiziali di merito sollevate da parte resistente, ossia quella di prescrizione e di giudicato, evidenziando che per giurisprudenza consolidata, il Giudice può scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga “più liquida” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 363 del 09/01/2019;
Cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Parte resistente ha eccepito sin dalla memoria di costituzione l'identità di petitum e causa petendi del presente giudizio con il 614/2019 definito con sentenza n. 119/2022 emessa dal Tribunale di Massa, passata in giudicato.
Nelle note di trattazione scritte depositate in data 14.11.2025 parte ricorrente ha contestato l'eccezione di giudicato specificando che mentre il presente giudizio aveva quale oggetto i riposi concessi con riduzione del debito orario (ossia i – 6, così come definiti dallo stesso ricorrente), il precedente, ossia quello individuato dal numero R.g.
614/2019, aveva ad oggetto i riposi non concessi.
Ciò premesso, deve osservarsi che la domanda avente ad oggetto il riposo compensativo nell'ipotesi in cui lo stesso venga concesso, ma senza riduzione del debito orario, cui consegue la necessità di recuperare il saldo negativo con l'effettuazione di ulteriore straordinario non pagato o, in difetto, la decurtazione dello stipendio, ha natura retributiva e, pertanto, la prescrizione applicabile è certamente quinquennale.
Ora, nel caso di specie, la ricorrente rivendica diritti maturati negli anni 2009 e 2010 in particolare a partire dal 9 maggio 2009 sino al 2 agosto 2010; il primo atto interruttivo della prescrizione è datata 15.02.2019 (sub doc. nr. 7 del ricorso introduttivo), ossia ben oltre il termine quinquennale di prescrizione.
I diritti oggetto della domanda sono quindi estinti per intervenuta prescrizione con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valore, nei minimi, attesa la semplicità della causa ed esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, respinge il ricorso.
Condanna a rifondere alla le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida le spese di lite in €. 258,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 20 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
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