Art. 1.
Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 , e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.
Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 , e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.