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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/06/2024, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 468/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 468/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso DEL GIUDICE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE DELLA PACE 6 – SARZANA
attore contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Guido GALLIANO ed Edgardo DE FEO, come da procure allegate alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in VIA S. AGOSTINO 31 – LA SPEZIA
convenuti
nonché contro
Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco LICONTI ed Edgardo DE FEO, come da procure allegate alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in VIA S. AGOSTINO 31 – LA SPEZIA
convenuta
1 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 dicembre 2023:
per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti o ciascuno per la propria responsabilità per le ragioni sin qui dedotte ed accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato per la permanenza in rete internet di notizie promananti dai siti di proprietà e/o conduzione di
[...]
della , composte in epoca precedente Controparte_1 Controparte_3 all'emissione della sentenza n. 69/2019 del 13-2-2019 del Tribunale penale della Spezia per i fatti che hanno interessato detto giudizio e, poi, non tempestivamente aggiornate all'intervenuta ridetta sentenza, condannare i convenuti, in solido o disgiuntamente per quanto di propria competenza e pertinenza, al pagamento della somma di Euro 30.000,00 o della somma inferiore o superiore risultante in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore del rag.
; nonché condannare i convenuti al pagamento, in solido o Parte_1 disgiuntamente o ciacuno per le proprie responsabilità per quanto di loro pertinenza e competenza, della somma di Euro 930.497,68 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dai mancati guadagni stipendiali, maturazione pensionistica - contributiva e trattamento di fine rapporto causati dalla mancata assunzione del ricorrente quale dipendente subordinato a tempo indeterminato presso Unione per la Valorizzazione Turistica del Territorio, sedente in Fosdinovo
(MS), verificatasi per responsabilità dei convenuti in ragione della permanenza in rete internet di notizie promananti dai siti di proprietà e/o conduzione di della Controparte_1 [...]
, composte in epoca precedente all'emissione della sentenza n. 69/2019 del Controparte_3
13-2-2019 del Tribunale penale della Spezia per i fatti che hanno interessato detto giudizio, e che alla data del 12-9-2019 non erano ancora state aggiornate all'esito dell'intervenuta ridetta sentenza con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro
300.000,00 per danni patrimoniali ed euro 10.000,00 per danni non patrimoniali, per un totale di euro 310.000,00 (trecentodiecimila/00) o altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.p.c., oltre interessi come per legge dal giorno di decorrenza sino al saldo effettivo;
accertata l'intollerabilità della eventuale persistente permanenza sulla rete internet delle notizie giornalistiche redatte dalle parti convenute e riferite a parte attrice, ospitate sui portali dei convenuti o diffuse per iniziativa o responsabilità dei medesimi, e non aggiornate all'esito dell'intervenuta sentenza n. 69/2019 del 13-02-2019 del Tribunale penale della Spezia, ordinare ai convenuti, in solido o disgiuntamente per quanto di propria competenza e pertinenza, l'immediato aggiornamento o in alternativa la cancellazione o sostituzione dei dati personali del rag.
[...]
indicati nelle notizie, nei relativi titoli e sottotitoli ed anche negli Parte_1 url/link che ancora dovessero trovarsi in rete internet, ovunque allocati, ed immessi o scritti per iniziativa dei convenuti o loro incaricati, e ordinare allo stesso modo ai convenuti l'immediata segnalazione delle notizie non conformi ad attualità e/o verità, continenza e/o pertinenza, la cancellazione o sostituzione avvenuta agli altri gestori di reti e responsabili del trattamento di dati
2 sensibili in rete ed a tutti i motori di ricerca attivi nella rete internet;
in ogni caso, condannare
ed il sig. al pagamento Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura ed ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e spese delle parti convenute sui quotidiani diffusi in La Spezia da Controparte_4 Controparte_3 salvo altri;
- ordinare la comunicazione in forma sintetica della decisione e del dispositivo emanandi su almeno due testate giornalistiche radiofoniche e/o televisive con diffusione a livello locale del territorio provinciale della Spezia di residenza dell'attore, ed ordinare la collocazione, permanente
o, comunque, per un periodo non inferiore ad anni due, della sentenza emandanda per intero sul sito internet https://www.ilsecoloxix.it (pagina La Spezia), fissando una somma ed emettendo sin
d'ora condanna al pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione in caso di ritardo.
- Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili e comunque respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate da con l'atto di citazione Parte_1 notificato in data 3/3/2022 e per cui è causa. Vinte le spese”.
Per la convenuta Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere tutte le domande formulate da nei confronti di con Parte_1 Controparte_3
l'atto di citazione notificato in data 3/3/2022 e per cui è causa. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2022 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_5 [...] ed il direttore responsabile esponendo che sul Controparte_3 Controparte_2 quotidiano edizione locale di La Spezia e sul portale editoriale Controparte_6 on-line www.ilsecoloxix.it erano state pubblicate una serie di notizie giornalistiche riguardanti la vicenda giudiziaria che aveva visto l'attore imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dell Controparte_7
conclusasi con sentenza di proscioglimento n. 69 del
[...]
13.2.2019.
3 A seguito di tale pronuncia, l'attore aveva trasmesso la notizia del proprio proscioglimento ai convenuti, indicando una serie di link URL che, digitando nome e cognome dell'ex imputato sui principali motori di ricerca della rete internet, rimandavano a notizie allocate nel portale ilsecoloxix.it afferenti ai predetti fatti, notizie da ritenersi oramai superate e quindi meritevoli di cancellazione ovvero di pronto aggiornamento. Seguiva uno scambio di comunicazioni tra l'attore e la titolare del trattamento
[...]
nelle quali quest'ultima si impegnava ad attivarsi per la Controparte_1 deindicizzazione degli URL contenenti informazioni inattuali, mentre il primo continuava a lamentare il persistere sul web di una serie di link riconducibili alle solite notizie superate. Così, a distanza di un anno dalla sentenza di proscioglimento,
si vedeva costretto, nei mesi di febbraio e marzo 2020, a Parte_1 sollecitare l'ennesima rimozione di articoli ancora segnalati dai principali motori di ricerca. L'attore lamentava quindi una lesione alla propria sfera privata e lavorativa a cagione della permanenza sulla rete di tali informazioni non aggiornate, tanto che l'ente Unione per la Valorizzazione Turistica del Territorio, avuta notizia di tali vicende, aveva deciso di annullare la delibera con la quale era stata precedentemente disposta l'assunzione del con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Parte_1
Ribadito il pregiudizio subito per essere stato esposto per anni al sospetto di avere sottratto soldi ad una associazione per invalidi e richiamata la giurisprudenza relativa alla necessità di procedere all'aggiornamento, cancellazione o deindicizzazione di notizie pregiudizievoli non più attuali, quali mezzi per la tutela del c.d. diritto all'oblio, l'attore quantificava il danno non patrimoniale patito in euro 30.000,00, sulla scorta dei parametri adottati dalle Tabelle dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano, oltre al danno biologico conseguente all'insorgenza di patologia ansioso depressiva. Quanto al danno patrimoniale, veniva indicato nella misura di euro 930.497,68, pari alla sommatoria di redditi e TFR che sarebbero stati percepiti nel caso in cui l'attore avesse potuto cogliere l'opportunità lavorativa che era invece venuta meno a causa della persistente presenza sulla rete di notizie negative sul suo conto. Concludeva quindi chiedendo ordinarsi ai convenuti l'immediata cancellazione o sostituzione dei suoi dati personali indicati nelle notizie, nei relativi titoli e sottotitoli agli url/link che ancora dovessero trovarsi in rete internet, ovunque allocati, ed immessi o scritti per iniziativa dei convenuti o loro incaricati, e ordinare allo stesso modo ai convenuti l'immediata segnalazione delle notizie non conformi a verità e la cancellazione o sostituzione agli altri gestori di reti e responsabili del trattamento di dati sensibili in rete ed a tutti i motori di ricerca attivi nella rete internet, con condanna dei predetti convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati. e ritualmente intimati, si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio contestando le pretese avversarie e rilevando in primo luogo
4 l'inaccoglibilità della richiesta attorea di deindicizzazione delle pubblicazioni, non avendo controparte fornito la precisa indicazione degli URL di cui chiedeva la rimozione. I convenuti negavano in ogni caso la ricorrenza di una illecita diffusione di dati personali dell'attore, avendo il quotidiano pubblicato notizie di interesse pubblico e pienamente rispondenti al vero. A seguito delle richieste di deindicizzazione dell'attore, aveva poi provveduto a disabilitare l'accesso agli Controparte_1 articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca, mantenendoli – com'era suo diritto – nell'archivio storico del quotidiano, accessibile esclusivamente agli abbonati e soltanto attraverso una specifica ricerca. Tale soluzione, secondo la giurisprudenza dominante, rappresenterebbe un ragionevole compromesso tra la libertà di espressione ed il diritto all'identità personale, consentendo la conservazione del dato pubblicato, ma rendendolo accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca, bensì, esclusivamente, dall'archivio storico del quotidiano. Contestata infine la quantificazione avversaria dei danni, siccome non provati e comunque palesemente eccessivi, i convenuti editore e direttore responsabile concludevano per il rigetto delle domande attoree.
costituendosi in giudizio, eccepiva invece la Controparte_3
[... propria carenza di legittimazione passiva, non essendo editrice del quotidiano
”, di proprietà di altra società appartenente al medesimo gruppo. CP_6
Muovendo dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata da CP_3
, si osserva che, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., la società capogruppo
[...]
(quale è la predetta convenuta nei confronti della editrice del quotidiano,
[...]
può essere chiamata a rispondere per violazione dei principi di CP_1 corretta gestione societaria esclusivamente dai soci delle società controllate e dai creditori di queste ultime, per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale. Poiché nella presente fattispecie non si verte in alcuna delle predette ipotesi, né risulta specificamente dedotta e provata alcuna ingerenza della capo gruppo nella gestione del quotidiano on-line e, in particolare, nella gestione delle attività di aggiornamento e deindicizzazione oggetto delle istanze di parte attrice (tanto che le stesse risultano trasmesse esclusivamente all'indirizzo pec della editrice CP_1
, unica titolare del trattamento dei dati), ne consegue che le domande svolte
[...] nei confronti della società capo gruppo vanno respinte Controparte_3 per difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla predetta convenuta. Passando all'esame della posizione dei convenuti (editore Controparte_1 del quotidiano e relativo sito web) e (direttore responsabile), si Controparte_2 deve premettere che, secondo la più recente giurisprudenza, il gestore di un sito web, su richiesta dell'interessato, è tenuto a provvedere senza indugio, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa,
5 a suo tempo legittimamente pubblicato, relativo a fatti risalenti nel tempo (v. Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 6806 del 07/03/2023). Nel caso di specie, l'attore ha allegato e documentato l'invio (a far data dal 4 settembre 2019) di svariate comunicazioni ai convenuti, con espressa richiesta sia di provvedere all'aggiornamento degli articoli ancora presenti online mediante la menzione del suo proscioglimento dalla vicenda penale oggetto delle predette notizie, sia di procedere alla cancellazione o quantomeno deindicizzazione dei predetti risalenti articoli. Sotto il primo profilo, è pacifico che non ha provveduto alla CP_5 pubblicazione della notizia del proscioglimento dell'attore, di cui era a conoscenza quantomeno a far data dalla segnalazione del 4 settembre 2019 (alla quale era stata allegata la sentenza di non luogo a procedere), né mediante la redazione di un nuovo articolo, né mediante aggiornamento degli articoli precedenti. La diffusione di tale notizia, soprattutto se effettuata mediante note di aggiornamento poste in calce ai precedenti articoli giornalistici attinenti alla fase delle indagini, avrebbe consentito di neutralizzare la lesività, per l'immagine del , delle pregresse Parte_1 notizie ancora in circolazione, relative al suo coinvolgimento nel procedimento penale per appropriazione indebita aggravata. Poiché, dunque, i convenuti non hanno tenuto la condotta (alternativa) che avrebbe consentito di eliminare i danni lamentati dall'attore, “riabilitandolo” agli occhi dell'opinione pubblica, dev'essere affrontato il tema dell'allegata violazione del c.d. ”diritto all'oblio”, per non avere l'editore e titolare del trattamento dei dati provveduto, a seguito di espresse richieste dell'interessato, a cancellare o quantomeno a deindicizzare le notizie relative ad un procedimento penale in cui era stato coinvolto l'attore, notizie che, stante il notevole lasso di tempo trascorso da quei fatti, non suscitavano più alcun interesse pubblico alla loro diffusione. Il diritto all'oblio è stato efficacemente descritto come diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire. In altre parole, con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquisire l'originaria natura di fatto privato. L'appiglio normativo del diritto in esame si rinviene nell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2016/679, dove viene stabilito che l'interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. Rimane tuttavia lecita l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse
6 pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica e storica o finalità statistiche o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Secondo la Suprema Corte, “Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico- sociale e documentaristica” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9147 del 19/05/2020).
Con particolare riferimento al tema dei rapporti tra diritto alla riservatezza e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, la giurisprudenza aveva originariamente affermato che il giudice di merito ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, dovrebbe prevalere il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19681 del 22/07/2019). L'orientamento più recente (v. Cass., ord. n. 9147 del 19.5.2020) ha invece posto l'accento sulla considerazione per cui l'attività di conservazione delle raccolte delle edizioni dei giornali pubblicate risponde ad un pubblico interesse, tanto da assumere un duplice rilievo costituzionale, in quanto strumentale alla ricerca storica ed espressione del correlato diritto (art. 33 Cost.) ed in quanto espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero (artt. 21 Cost.). Contemporaneamente, si è evidenziato che ad offendere il protagonista della notizia non è tanto la sua mera permanenza in rete, ma le modalità con le quali ciò avviene, ossia tramite l'accesso generalizzato e indistinto consentito agli utenti del web ai contenuti della notizia dopo la digitazione sulla query del motore di ricerca del nominativo dell'interessato. Si è così affermato che il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice
7 utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 15160 del 31.5.2021). La deindicizzazione è un'operazione differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: non elimina quel contenuto, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova. In altre parole, esclude l'accessibilità all'articolo contenente i dati in questione con i motori generali di ricerca, così rendendo i contenuti disponibili solo tramite attivazione del motore di ricerca interno all'archivio ed estromettendo azioni di ricerca mosse da ragioni casuali quando non futili (v. Cass., n. 7559/2020). La deindicizzazione rappresenta quindi il rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria e, in tal modo, asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente sulla rete (right not to be found easily). Questo strumento vale cioè ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome della persona, portino a far conoscere ambiti della vita passata di questa che siano correlati a vicende che in sé presentino ancora un interesse (e che non possono perciò essere totalmente oscurate), evitando che l'utente di internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona nelle vicende in questione, si imbatta nelle relative notizie per ragioni casuali, o in quanto animato dalla curiosità di conoscere aspetti della trascorsa vita altrui di cui la rete ha ancora memoria (v. Cass., n. 3952/2022). Chiarito quindi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, il diritto all'oblio non giustifica la richiesta di eliminazione tout court degli articoli non più attuali, potendo trovare soddisfazione anche nella "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca, è stata ritenuta “lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7559 del 27/03/2020). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità si è domandata se la sola deindicizzazione sia sufficiente a garantire in modo adeguato il diritto all'oblio dell'interessato, o se a costui debba essere riconosciuta una tutela ancora più incisiva. In risposta a tale interrogativo, la Suprema Corte ha evidenziato che una via adeguata di contemperamento delle opposte esigenze può essere rappresentata dalla “richiesta di aggiornamento mediante la mera apposizione agli articoli, su istanza dell'interessato, di una nota informativa volta a dar conto del successivo esito dei procedimenti giudiziari con l'assoluzione degli interessati e il risarcimento del danno
8 per ingiusta detenzione. In tal modo l'identità dell'articolo, che in sé e per sé rimane intonso, è adeguatamente preservata a fini di ricerca storico-documentaristica, ma al contempo vengono rispettati i fondamentali principi di minimizzazione ed esattezza sopra illustrati. La soluzione accolta è inoltre conforme al principio di contestualizzazione e aggiornamento dell'informazione. Non paiono pertinenti rispetto a questo accorgimento le critiche sopra riassunte… : non si richiede infatti al gestore dell'archivio di attivarsi in via generale per l'aggiornamento delle informazioni alla luce degli sviluppi giudiziari successivi, che genererebbe effettivamente costi ingenti e probabilmente insostenibili, incompatibili con la persistente economicità degli archivi, ma solo di corrispondere senza ritardo a puntuali e specifiche richieste degli interessati, documentalmente suffragate, non solo con la deindicizzazione ma anche con l'apposizione di una breve nota informativa sull'esito finale della vicenda giudiziaria, in calce o a margine della pagina ove figura l'articolo. La regola fondamentale per ogni bilanciamento di diritti richiede la valutazione comparativa della gravità del sacrificio imposto agli interessi in conflitto: la normale tollerabilità di una ingerenza nel diritto altrui, secondo una risalente ma autorevolissima dottrina, va accertata anche alla luce dei costi necessari per prevenirla. E nel caso è sufficiente un costo modesto (l'inserzione di una breve nota in calce o a margine e solo su richiesta di parte, che non altera la funzione tipica dell'archivio) per la prevenzione di un pregiudizio ben più consistente per l'interessato. Tale modesto sacrificio ben può essere accollato a chi gestisce l'impresa giornalistica, in logica di profitto, quale onere accessorio all'attività imprenditoriale, che scatta solo se ed in quanto l'interessato richieda la rettifica esplicativa del dato personale e l'inesattezza del dato viene dedotta sulla base di accertamenti obiettivi e incontrovertibili quali quelli provenienti da un documentato accertamento giudiziario passato in giudicato” (Cass., sez. Sez. 1, Ordinanza n. 2893 del 31/01/2023). Ciò posto, si è visto come nella presente fattispecie l'attore lamenti la permanenza in rete delle notizie riguardanti un procedimento penale nel quale era stato coinvolto (e successivamente prosciolto), concludendo per la condanna dei convenuti alla loro cancellazione, ovvero all'aggiornamento delle stesse, con eliminazione dai motori di ricerca attivi nella rete internet.
Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, la domanda di cancellazione delle notizie lesive non può trovare accoglimento, stante la liceità della permanenza degli articoli di stampa nell'archivio informatico del quotidiano. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha opportunamente osservato che
“L'archivio di cronaca giornalistica o, più propriamente, l'attività di raccolta ed archivio delle passate edizioni di un giornale accomuna tutti gli accadimenti;
ad esso deve riconoscersi copertura costituzionale, sia in quanto strumentalmente connesso all'attività di ricerca storica, quale perimetro di un possibile suo utilizzo, sia perché comunque espressione della generale manifestazione del pensiero (artt. 33 e 21
9 Cost.). Per il necessario bilanciamento la persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verità di quest'ultima, non può ottenerne la cancellazione dall'archivio di un giornale on-line invocando il diritto ad essere dimenticata e tanto nell'assolta finalità documentaristica dell'archivio inteso, nei suoi contenuti, quale declinazione del diritto all'informazione. La creazione di una memoria collettiva calibrata sugli accadimenti di cronaca e con finalità storico-sociale non può dirsi snaturata dal carattere digitale del mezzo, sicché alla eliminazione della notizia dall'archivio on- line deve riconoscersi la stessa forza che avrebbe l'atto di strappare una pagina di un vecchio numero di un giornale custodito nell'archivio cartaceo” (v. Cass., n. 2893/2023 cit., e precedenti ivi richiamati). Quanto alla domanda volta alla deindicizzazione delle pagine web, la Suprema Corte esige che essa venga formulata specificamente, dovendo contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni processuali, poiché l'atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l'indicazione del petitum mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l'obbligo di intervento del "provider" presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di rimozione. Inoltre, è l'individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personale e interesse pubblico all'informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e sottoposti al contradittorio delle parti (in questi termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20861 del 21/07/2021). L'odierno attore, tuttavia, contravvenendo alla rilevata necessità di specificazione della domanda, non ha provveduto – neppure in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., a fronte della relativa eccezione dei convenuti – ad indicare i risultati della ricerca da rimuovere, limitandosi a chiedere la deindicizzazione di tutti i dati a lui riferibili ovunque allocati, senza precisare (ciò che invece aveva fatto nelle precedenti missive inviate all'editore) se e quali link fossero ancora attivi e reperibili nei maggiori motori di ricerca al momento dell'introduzione del giudizio. Tale condotta determina pertanto il rigetto anche della domanda volta alla deindicizzazione, sia per la mancata prova (gravante sul danneggiato) della persistente accessibilità tramite i motori di ricerca di notizie lesive al momento della proposizione della domanda, sia – in ogni caso – per l'impossibilità tecnica di provvedere alla rimozione di contenuti e collegamenti non specificamente individuati. Né possono rilevare, ai fini della prova dell'attuale esistenza di notizie lesive non rimosse dai motori di ricerca, le produzioni effettuate dall'attore in allegato alla terza memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto attinenti a vicende diverse da quella (indagine per appropriazione indebita ai danni della ) oggetto della presente causa e, CP_7 comunque, tardivamente versate in atti dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie. Appare invece fondata e meritevole di accoglimento la domanda dell'attore volta ad ottenere l'aggiornamento delle notizie giornalistiche ospitate sui portali
10 riferibili all'editore convenuto, a seguito dell'intervenuta sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale penale della Spezia. A tale proposito, si è infatti visto che, secondo il ragionamento svolto dalla giurisprudenza più recente (pienamente condiviso nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni dallo scrivente), la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, è lecita purché l'articolo sia non solamente deindicizzato (e quindi non reperibile attraverso i comuni motori di ricerca), ma anche a condizione che, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con il diritto del titolare dei dati archiviati a non subire una indebita lesione della sua immagine sociale (Cass., ord. n. 2893/2023, cit.). Conseguentemente, deve ordinarsi l'aggiornamento degli articoli relativi al coinvolgimento dell'odierno attore nel procedimento penale per appropriazione indebita ai danni della contenuti Controparte_7 nell'archivio informatico del quotidiano, mediante apposizione di una nota informativa, a margine o in calce agli articoli in questione, che dia conto dell'esito finale del procedimento penale, ossia dell'intervenuto proscioglimento dell'imputato a seguito di estinzione del reato per Parte_1 remissione di querela, come da sentenza del Tribunale della Spezia n. 69/2019. L'ordine di aggiornamento dell'archivio va emesso esclusivamente nei confronti della società editrice del quotidiano, cui competono le azioni legate alla qualità di titolare del trattamento dei dati, mentre la posizione del direttore odierno convenuto può ritenersi limitata alla responsabilità solidale per i danni derivanti dall'omesso controllo della gestione del sito web del quotidiano. Passando all'esame delle domande risarcitorie, l'attore lamenta danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della violazione del diritto all'oblio, commessa dai convenuti nel periodo successivo alle richieste da lui inviate. Sotto questo profilo, il mancato accoglimento della domanda di condanna alla deindicizzazione non può assumere alcun rilievo favorevole ai resistenti, atteso che, a fronte delle segnalazioni inviate dall'attore e delle omissioni lamentate dal medesimo, era onere della società editrice provare di avere adempiuto all'obbligo di rimuovere (ovvero comunque di attivarsi per la rimozione) dai motori di ricerca delle notizie relative all'attore contenute sul sito web del quotidiano e oramai non più attuali. Ebbene, tale prova non è stata fornita, essendosi i convenuti limitati a produrre due comunicazioni [all.ti 2 e 4 conv.] con le quali la società editrice dichiarava di avere provveduto a “disabilitare l'accesso agli articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca, mantenendoli … nell'archivio storico del quotidiano, accessibile esclusivamente agli abbonati e soltanto attraverso una specifica ricerca”.
11 Tali dichiarazioni, provenienti dalla stessa parte e non supportate da alcun altro elemento, non appaiono idonee a provare l'intervenuta deindicizzazione degli articoli segnalati dall'attore, sia perché attengono a notizie diverse da quelle oggetto della presente controversia, sia – in ogni caso – perché non dimostrano l'effettiva rimozione di quei contenuti dai motori di ricerca. D'altronde, analoga comunicazione di avvenuta rimozione era stata inviata da
[...] all'attore in data 9 ottobre 2019 [v. all. 6 bis att.], ma la relativa CP_1 attività di deindicizzazione non era stata perfezionata, tanto che , Parte_1 alcuni giorni dopo, aveva nuovamente segnalato la presenza di URL relativi ad articoli che lo riguardavano, ottenendo un rinnovato impegno della convenuta “a disabilitare l'accesso all'articolo da Lei segnalato che, effettivamente, era ancora visibile” [all. 7 att.]. Le segnalazioni erano poi proseguite anche dopo le ulteriori rassicurazioni della resistente, quantomeno sino al 4 marzo 2020 [v. all. 10 att.]. Risulta pertanto accertata una condotta illecita dell'editore, il quale, a fronte delle legittime rimostranze e segnalazioni dell'interessato, non ha tempestivamente provveduto a rendere le notizie risalenti, contenute sul proprio sito web, non più reperibili attraverso i comuni motori di ricerca. Quanto alla prova del danno, va ribadito che il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, per cui la sua violazione lede i diritti del singolo all'identità personale ed alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che lo feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. Vertendosi in ipotesi di notizie che, al momento della loro originaria diffusione, non erano connotate da natura diffamatoria (stante il rispetto dei presupposti della verità, continenza e pertinenza), è stato efficacemente osservato che ad offendere il protagonista della notizia non è tanto la sua mera permanenza in rete, ma le modalità con le quali ciò avviene, ossia tramite l'accesso generalizzato e indistinto consentito agli utenti del web ai contenuti della notizia dopo la digitazione sulla query del motore di ricerca del nominativo dell'interessato, in modo tale da ledere il suo diritto a non vedersi reiteratamente attribuita a una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (v. Cass., ord. n. 2893/2023, cit.).
Come in ogni ipotesi di pregiudizio di natura non patrimoniale, anche i danni derivati dalla lesione del diritto all'oblio non sono in re ipsa, ma richiedono che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici. Nella specie, l'attore ha soddisfatto l'onere di fornire elementi dai quali trarre presuntivamente la prova dei danni in questione, avendo specificamente allegato che la circolazione e l'agevole accessibilità in rete di notizie relative al suo coinvolgimento in un'indagine penale per fatti di una certa gravità, peraltro conclusasi con il suo proscioglimento, lo aveva esposto ad una rappresentazione non conforme alla realtà attuale e lesiva della sua reputazione, anche in considerazione
12 della sua notorietà nell'ambito territoriale di riferimento, trattandosi di soggetto coinvolto nello scenario politico e sociale ligure. In ordine alla quantificazione del danno, è parimenti consolidato l'orientamento secondo il quale la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dei diritti della personalità, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno non patrimoniale, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo. Per procedere a tale liquidazione, l'attore invoca l'applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano e, in particolare, dei parametri dettati con riferimento al danno da diffamazione a mezzo stampa. Senonché, deve evidenziarsi come nella presente fattispecie non si verta nell'ipotesi (più grave) di diffamazione, non essendo contestata la legittimità dell'originaria pubblicazione degli articoli relativi al coinvolgimento dell'attore in un procedimento penale, aventi ad oggetto notizie corrispondenti a verità e rispettose dei canoni della continenza e pertinenza. Poiché, dunque, la condotta illecita posta in essere dai convenuti (consistente nel non avere disabilitato l'accesso a notizie originariamente legittime ma non più attuali) assume contorni di minore gravità rispetto alla diffusione di articoli diffamatori, e poiché risulta correlativamente meno grave il pregiudizio subito dall'interessato a causa dell'illecito in questione (dal momento che non sono state divulgate notizie false o scadenti in attacchi denigratori), si ritiene che gli importi emergenti dalle predette tabelle vadano equitativamente ridotti, pur tenendo in considerazione le medesime caratteristiche ai fini della valutazione dell'intensità del pregiudizio. Analizzando quindi le peculiarità del caso concreto, si osserva che:
- Gli articoli di cui l'attore ha chiesto la rimozione avevano ad oggetto un procedimento penale attinente ad una vicenda particolarmente spiacevole, essendosi ipotizzata la commissione del reato di appropriazione indebita aggravata ai danni di un'associazione a tutela delle vittime civili di guerra.
- Nondimeno, come visto, la notizia originaria corrispondeva a verità, stante il pacifico coinvolgimento dell'odierno attore nelle indagini relative al ridetto procedimento penale.
- Dal momento in cui la notizia ha perso il carattere dell'attualità, la sua permanenza sul sito web del quotidiano, ancorché agevolmente rintracciabile mediante i principali motori di ricerca, ha verosimilmente generato una diffusione della stessa inferiore a quella verificatasi con l'iniziale pubblicazione degli articoli;
può infatti ritenersi notorio che chi legge un quotidiano (sia esso cartaceo oppure online) vuole tenersi informato sui fatti di cronaca del momento, che quindi esamina (con maggiore o minore approfondimento) nella loro integralità, con conseguente massima diffusione della notizia al momento della sua prima pubblicazione;
successivamente, la medesima notizia non viene più appresa da tutti i lettori del quotidiano, ma
13 solamente da chi (in numero sicuramente inferiore) svolga ricerche mirate sul web.
- Anche dal punto di vista della durata della condotta illecita, la permanenza delle notizie non più attuali sui motori di ricerca è limitata a qualche mese successivo alla prima segnalazione dell'attore (che risale al mese di settembre 2019, mentre l'ultima richiesta di rimozione in atti risulta avanzata a marzo 2020).
- Quanto infine alla gravità dei pregiudizi subiti dall'attore, va ribadito come la divulgazione originaria della notizia fosse pacificamente legittima, per cui la condotta che ha cagionato il maggiore danno alla reputazione (derivante, per l'appunto, dalla diffusione della notizia relativa al coinvolgimento nel procedimento penale per appropriazione indebita) era scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, residuando un danno morale derivante dall'esposizione dell'interessato per un certo periodo di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona. La valutazione complessiva di tali circostanze induce a ritenere equa una liquidazione del danno non patrimoniale da violazione del diritto all'oblio nell'importo complessivo di euro 5.000,00, attualizzato alla data odierna. In ordine agli accessori, su tale somma devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente liquidata in favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale – attualizzata alla data odierna – dev'essere devalutata alla data dell'illecito, ossia alla data della prima richiesta di deindicizzazione (4 settembre 2019). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Di tale danno risponde, in solido con la società editrice del quotidiano, anche il direttore responsabile, per omesso controllo della gestione delle richieste di deindicizzazione legittimamente avanzate dall'attore e rimaste per un certo periodo di tempo inevase. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del preteso danno biologico, in difetto di prova del collegamento eziologico tra la condotta illecita dei convenuti e le patologie neurologiche attestate dalla documentazione medica in atti, che pare ricondurre le stesse alle vicende giudiziarie nelle quali è rimasto coinvolto l'attore, più che alla divulgazione della notizia delle stesse (peraltro inizialmente legittima).
14 Parimenti, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non sufficientemente provata. A tale proposito, l'attore ha prodotto ed invocato:
- Un primo verbale di assemblea dell'associazione Unione per la
Valorizzazione Turistica del Territorio [all. …], datato 9 agosto 2019, con il quale sarebbe stato deliberato all'unanimità di assumere l'attore con contratto a tempo indeterminato, per seguire “l'attività commerciale dell'ente di composizione e vendita di guide, mappe e libri sulle bellezze e particolarità del territorio spezzino e vicinante”, essendo stato Parte_1 individuato quale “figura in grado di gestire le questioni amministrative di merito, di rappresentare l'organizzazione all'esterno quale addetto alle pubbliche relazioni e che sappia scrivere adeguatamente anche per partecipare alla composizione dei testi di cui c'è necessità per concretizzare l'iniziativa”.
- Un secondo verbale del 12 settembre 2019 [all. …], nel quale la socia
[...]
“chiede ed ottiene la parola per dire ciò che aveva già Pt_2 comunicato all'inizio del mese corrente a e cioè che su R_
, in internet, aveva trovato parecchie informazioni, provenienti Parte_1 da una fonte giornalistica autorevole come il quotidiano Il Secolo XIX, che non davano assolutamente conto della sentenza di cui parlava di R_ proscioglimento suo e del rag. per i gravi fatti di Parte_1 appropriazione indebita a danno dell'associazione di invalidi ANVCG provinciale della Spezia, ma che continuavano piuttosto a far ritenere che le accuse a carico dei due erano ancora in campo, aggiungendo che della vicenda parlava tutta Spezia in termini assolutamente negativi per i menzionati”. Sulla base di tali premesse, la socia “chiede, al di là di tutto di annullare in tutti i casi la delibera del 9 agosto u.s. di assunzione del rag.
, che stando così la percezione che si ha di lui sul territorio non Parte_1 può essere il volto dell'ente che tiene le pubbliche relazioni e gestisce le attività commerciali, per di più come dipendente poi difficilmente licenziabile se le cose non si risolvessero”. Veniva quindi deliberato, “con l'astensione di e nessun voto contrario”, di annullare Persona_2
l'assunzione a dipendente dell'attore e di non avviare alcuna attività commerciale. Si ritiene che tali documenti, in assenza di ulteriori elementi, non appaiano sufficienti a fornire la prova (neppure presuntiva) del dedotto danno patrimoniale, atteso che:
- In entrambi i verbali non viene indicato il numero ed il nominativo dei soci presenti all'assemblea, i quali avrebbero, nella prima occasione, deliberato all'unanimità di assumere l'attore e, nella seconda, votato (con la sola astensione del legale rappresentante coimputato Persona_2 del nel procedimento penale oggetto degli articoli per cui Parte_1
è causa) per l'annullamento dell'assunzione;
15 - Non è stato fornito alcun elemento relativo alla solidità patrimoniale dell'associazione e, dunque, a conforto della concreta possibilità per la stessa di avviare il progetto imprenditoriale di cui alla prima delibera, che avrebbe necessitato di ingenti investimenti, sia per la retribuzione dell'attore, sia per l'implementazione dell'attività editoriale, peraltro descritta in termini quantomeno generici;
- Sempre con riferimento alla necessità di prova della concretezza dell'occasione lavorativa asseritamente persa, non vi è alcun ulteriore indizio, al di là di quanto verbalizzato in assemblea, circa ulteriori attività propedeutiche all'avvio dell'attività editoriale in questione;
- Infine, appare poco verosimile che l'associazione avesse congegnato un progetto imprenditoriale di ampio respiro affidandosi solamente alla figura del , tanto da deliberare di non avviare alcuna attività a Parte_1 seguito della decisione di non assumere il predetto. Pertanto, pur non volendosi sostenere che i verbali in questione siano stati formati al fine di precostituire un danno da far valere nei confronti degli odierni convenuti, si deve tuttavia evidenziare l'insufficienza delle prove documentali esaminate al fine di dimostrare la concreta esistenza di un lucro cessante risarcibile. Ad ogni buon conto, quand'anche dovesse ritenersi provata l'iniziale volontà dell'associazione di assumere l'odierno attore, difetterebbe comunque la prova della rilevanza esclusiva ed assorbente della mancata deindicizzazione degli articoli nella successiva determinazione di annullamento della proposta di assunzione, ben potendo le criticità evidenziate dalla socia discendere anche dal coinvolgimento Pt_2 dell'attore in diverse vicende, tra le quali – come emerge dallo stesso verbale – “la questione Autorità Portuale/Grazzini-Notarangelo”, che allora risultava “ancora in corso e che nessuno ha certezza di come finirà”. Né vale a sanare le rilevate carenze la prova testimoniale offerta da parte attrice, sia perché limitata alla richiesta - rivolta al legale rappresentante dell'associazione - di conferma dei predetti verbali, di per sé soli insufficienti a fornire la prova del danno, sia perché contenuta in un capitolo comunque inammissibile, in quanto formulato in termini eccessivamente generici. La domanda in esame va pertanto respinta, per mancata prova sia della perdita di una concreta opportunità lavorativa, sia del nesso di causa con l'omissione addebitata ai convenuti. Da ultimo, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per la condanna alla pubblicazione della presente sentenza su testate giornalistiche e televisive locali. L'adempimento non pare infatti idoneo a riparare i danni subiti dall'attore; al contrario, la richiesta pubblicazione della sentenza riporterebbe agli onori delle cronache notizie che lo stesso attore, a tutela del diritto all'oblio, ha chiesto di rimuovere dalla circolazione. Le spese di lite tra attore, società editrice e direttore responsabile seguono la soccombenza dei convenuti sulle domande di aggiornamento dell'archivio e di
16 risarcimento del danno non patrimoniale e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della lite (scaglione sino ad euro 52.000,00), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Il pagamento è disposto in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le spese tra attore e seguono invece la Controparte_3 soccombenza del primo, non sussistendo ragioni per disporre la compensazione delle stesse (considerato che l'attore, anche dopo la costituzione della società capogruppo, ha insistito nel dedurre un'inesistente posizione di responsabilità della predetta), e sono liquidate secondo il medesimo valore della lite, con diminuzione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022, stante la marginalità della questione attinente alla legittimazione passiva della convenuta rispetto all'oggetto principale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara tenuta e condanna a provvedere Controparte_1 all'aggiornamento degli articoli relativi al coinvolgimento dell'odierno attore nel procedimento penale per appropriazione indebita ai danni della contenuti nell'archivio Controparte_7 informatico del quotidiano , mediante apposizione di una CP_6 nota informativa, a margine o in calce agli articoli in questione, che dia conto dell'intervenuto proscioglimento dell'imputato Parte_1
a seguito di estinzione del reato per remissione di querela,
[...] come da sentenza del Tribunale della Spezia n. 69/2019; 2) dichiara tenuti e condanna in solido tra loro e Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da P_
, quantificati nell'importo pari ad euro Parte_1
5.000,00, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del 4 settembre 2019 e via via rivalutato;
3) respinge le domande formulate dall'attore nei confronti di
[...]
Controparte_3
4) condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite dell'attore, che liquida in euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
5) condanna l'attore a rifondere delle spese di lite, Controparte_3 che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 20 giugno 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 468/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso DEL GIUDICE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIALE DELLA PACE 6 – SARZANA
attore contro
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Guido GALLIANO ed Edgardo DE FEO, come da procure allegate alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in VIA S. AGOSTINO 31 – LA SPEZIA
convenuti
nonché contro
Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco LICONTI ed Edgardo DE FEO, come da procure allegate alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in VIA S. AGOSTINO 31 – LA SPEZIA
convenuta
1 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12 dicembre 2023:
per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti o ciascuno per la propria responsabilità per le ragioni sin qui dedotte ed accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato per la permanenza in rete internet di notizie promananti dai siti di proprietà e/o conduzione di
[...]
della , composte in epoca precedente Controparte_1 Controparte_3 all'emissione della sentenza n. 69/2019 del 13-2-2019 del Tribunale penale della Spezia per i fatti che hanno interessato detto giudizio e, poi, non tempestivamente aggiornate all'intervenuta ridetta sentenza, condannare i convenuti, in solido o disgiuntamente per quanto di propria competenza e pertinenza, al pagamento della somma di Euro 30.000,00 o della somma inferiore o superiore risultante in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore del rag.
; nonché condannare i convenuti al pagamento, in solido o Parte_1 disgiuntamente o ciacuno per le proprie responsabilità per quanto di loro pertinenza e competenza, della somma di Euro 930.497,68 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dai mancati guadagni stipendiali, maturazione pensionistica - contributiva e trattamento di fine rapporto causati dalla mancata assunzione del ricorrente quale dipendente subordinato a tempo indeterminato presso Unione per la Valorizzazione Turistica del Territorio, sedente in Fosdinovo
(MS), verificatasi per responsabilità dei convenuti in ragione della permanenza in rete internet di notizie promananti dai siti di proprietà e/o conduzione di della Controparte_1 [...]
, composte in epoca precedente all'emissione della sentenza n. 69/2019 del Controparte_3
13-2-2019 del Tribunale penale della Spezia per i fatti che hanno interessato detto giudizio, e che alla data del 12-9-2019 non erano ancora state aggiornate all'esito dell'intervenuta ridetta sentenza con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro
300.000,00 per danni patrimoniali ed euro 10.000,00 per danni non patrimoniali, per un totale di euro 310.000,00 (trecentodiecimila/00) o altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.p.c., oltre interessi come per legge dal giorno di decorrenza sino al saldo effettivo;
accertata l'intollerabilità della eventuale persistente permanenza sulla rete internet delle notizie giornalistiche redatte dalle parti convenute e riferite a parte attrice, ospitate sui portali dei convenuti o diffuse per iniziativa o responsabilità dei medesimi, e non aggiornate all'esito dell'intervenuta sentenza n. 69/2019 del 13-02-2019 del Tribunale penale della Spezia, ordinare ai convenuti, in solido o disgiuntamente per quanto di propria competenza e pertinenza, l'immediato aggiornamento o in alternativa la cancellazione o sostituzione dei dati personali del rag.
[...]
indicati nelle notizie, nei relativi titoli e sottotitoli ed anche negli Parte_1 url/link che ancora dovessero trovarsi in rete internet, ovunque allocati, ed immessi o scritti per iniziativa dei convenuti o loro incaricati, e ordinare allo stesso modo ai convenuti l'immediata segnalazione delle notizie non conformi ad attualità e/o verità, continenza e/o pertinenza, la cancellazione o sostituzione avvenuta agli altri gestori di reti e responsabili del trattamento di dati
2 sensibili in rete ed a tutti i motori di ricerca attivi nella rete internet;
in ogni caso, condannare
ed il sig. al pagamento Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura ed ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attore e spese delle parti convenute sui quotidiani diffusi in La Spezia da Controparte_4 Controparte_3 salvo altri;
- ordinare la comunicazione in forma sintetica della decisione e del dispositivo emanandi su almeno due testate giornalistiche radiofoniche e/o televisive con diffusione a livello locale del territorio provinciale della Spezia di residenza dell'attore, ed ordinare la collocazione, permanente
o, comunque, per un periodo non inferiore ad anni due, della sentenza emandanda per intero sul sito internet https://www.ilsecoloxix.it (pagina La Spezia), fissando una somma ed emettendo sin
d'ora condanna al pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria, impregiudicati ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione in caso di ritardo.
- Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili e comunque respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate da con l'atto di citazione Parte_1 notificato in data 3/3/2022 e per cui è causa. Vinte le spese”.
Per la convenuta Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere tutte le domande formulate da nei confronti di con Parte_1 Controparte_3
l'atto di citazione notificato in data 3/3/2022 e per cui è causa. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2022 Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_5 [...] ed il direttore responsabile esponendo che sul Controparte_3 Controparte_2 quotidiano edizione locale di La Spezia e sul portale editoriale Controparte_6 on-line www.ilsecoloxix.it erano state pubblicate una serie di notizie giornalistiche riguardanti la vicenda giudiziaria che aveva visto l'attore imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dell Controparte_7
conclusasi con sentenza di proscioglimento n. 69 del
[...]
13.2.2019.
3 A seguito di tale pronuncia, l'attore aveva trasmesso la notizia del proprio proscioglimento ai convenuti, indicando una serie di link URL che, digitando nome e cognome dell'ex imputato sui principali motori di ricerca della rete internet, rimandavano a notizie allocate nel portale ilsecoloxix.it afferenti ai predetti fatti, notizie da ritenersi oramai superate e quindi meritevoli di cancellazione ovvero di pronto aggiornamento. Seguiva uno scambio di comunicazioni tra l'attore e la titolare del trattamento
[...]
nelle quali quest'ultima si impegnava ad attivarsi per la Controparte_1 deindicizzazione degli URL contenenti informazioni inattuali, mentre il primo continuava a lamentare il persistere sul web di una serie di link riconducibili alle solite notizie superate. Così, a distanza di un anno dalla sentenza di proscioglimento,
si vedeva costretto, nei mesi di febbraio e marzo 2020, a Parte_1 sollecitare l'ennesima rimozione di articoli ancora segnalati dai principali motori di ricerca. L'attore lamentava quindi una lesione alla propria sfera privata e lavorativa a cagione della permanenza sulla rete di tali informazioni non aggiornate, tanto che l'ente Unione per la Valorizzazione Turistica del Territorio, avuta notizia di tali vicende, aveva deciso di annullare la delibera con la quale era stata precedentemente disposta l'assunzione del con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Parte_1
Ribadito il pregiudizio subito per essere stato esposto per anni al sospetto di avere sottratto soldi ad una associazione per invalidi e richiamata la giurisprudenza relativa alla necessità di procedere all'aggiornamento, cancellazione o deindicizzazione di notizie pregiudizievoli non più attuali, quali mezzi per la tutela del c.d. diritto all'oblio, l'attore quantificava il danno non patrimoniale patito in euro 30.000,00, sulla scorta dei parametri adottati dalle Tabelle dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano, oltre al danno biologico conseguente all'insorgenza di patologia ansioso depressiva. Quanto al danno patrimoniale, veniva indicato nella misura di euro 930.497,68, pari alla sommatoria di redditi e TFR che sarebbero stati percepiti nel caso in cui l'attore avesse potuto cogliere l'opportunità lavorativa che era invece venuta meno a causa della persistente presenza sulla rete di notizie negative sul suo conto. Concludeva quindi chiedendo ordinarsi ai convenuti l'immediata cancellazione o sostituzione dei suoi dati personali indicati nelle notizie, nei relativi titoli e sottotitoli agli url/link che ancora dovessero trovarsi in rete internet, ovunque allocati, ed immessi o scritti per iniziativa dei convenuti o loro incaricati, e ordinare allo stesso modo ai convenuti l'immediata segnalazione delle notizie non conformi a verità e la cancellazione o sostituzione agli altri gestori di reti e responsabili del trattamento di dati sensibili in rete ed a tutti i motori di ricerca attivi nella rete internet, con condanna dei predetti convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati. e ritualmente intimati, si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio contestando le pretese avversarie e rilevando in primo luogo
4 l'inaccoglibilità della richiesta attorea di deindicizzazione delle pubblicazioni, non avendo controparte fornito la precisa indicazione degli URL di cui chiedeva la rimozione. I convenuti negavano in ogni caso la ricorrenza di una illecita diffusione di dati personali dell'attore, avendo il quotidiano pubblicato notizie di interesse pubblico e pienamente rispondenti al vero. A seguito delle richieste di deindicizzazione dell'attore, aveva poi provveduto a disabilitare l'accesso agli Controparte_1 articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca, mantenendoli – com'era suo diritto – nell'archivio storico del quotidiano, accessibile esclusivamente agli abbonati e soltanto attraverso una specifica ricerca. Tale soluzione, secondo la giurisprudenza dominante, rappresenterebbe un ragionevole compromesso tra la libertà di espressione ed il diritto all'identità personale, consentendo la conservazione del dato pubblicato, ma rendendolo accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca, bensì, esclusivamente, dall'archivio storico del quotidiano. Contestata infine la quantificazione avversaria dei danni, siccome non provati e comunque palesemente eccessivi, i convenuti editore e direttore responsabile concludevano per il rigetto delle domande attoree.
costituendosi in giudizio, eccepiva invece la Controparte_3
[... propria carenza di legittimazione passiva, non essendo editrice del quotidiano
”, di proprietà di altra società appartenente al medesimo gruppo. CP_6
Muovendo dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata da CP_3
, si osserva che, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., la società capogruppo
[...]
(quale è la predetta convenuta nei confronti della editrice del quotidiano,
[...]
può essere chiamata a rispondere per violazione dei principi di CP_1 corretta gestione societaria esclusivamente dai soci delle società controllate e dai creditori di queste ultime, per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale. Poiché nella presente fattispecie non si verte in alcuna delle predette ipotesi, né risulta specificamente dedotta e provata alcuna ingerenza della capo gruppo nella gestione del quotidiano on-line e, in particolare, nella gestione delle attività di aggiornamento e deindicizzazione oggetto delle istanze di parte attrice (tanto che le stesse risultano trasmesse esclusivamente all'indirizzo pec della editrice CP_1
, unica titolare del trattamento dei dati), ne consegue che le domande svolte
[...] nei confronti della società capo gruppo vanno respinte Controparte_3 per difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla predetta convenuta. Passando all'esame della posizione dei convenuti (editore Controparte_1 del quotidiano e relativo sito web) e (direttore responsabile), si Controparte_2 deve premettere che, secondo la più recente giurisprudenza, il gestore di un sito web, su richiesta dell'interessato, è tenuto a provvedere senza indugio, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa,
5 a suo tempo legittimamente pubblicato, relativo a fatti risalenti nel tempo (v. Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 6806 del 07/03/2023). Nel caso di specie, l'attore ha allegato e documentato l'invio (a far data dal 4 settembre 2019) di svariate comunicazioni ai convenuti, con espressa richiesta sia di provvedere all'aggiornamento degli articoli ancora presenti online mediante la menzione del suo proscioglimento dalla vicenda penale oggetto delle predette notizie, sia di procedere alla cancellazione o quantomeno deindicizzazione dei predetti risalenti articoli. Sotto il primo profilo, è pacifico che non ha provveduto alla CP_5 pubblicazione della notizia del proscioglimento dell'attore, di cui era a conoscenza quantomeno a far data dalla segnalazione del 4 settembre 2019 (alla quale era stata allegata la sentenza di non luogo a procedere), né mediante la redazione di un nuovo articolo, né mediante aggiornamento degli articoli precedenti. La diffusione di tale notizia, soprattutto se effettuata mediante note di aggiornamento poste in calce ai precedenti articoli giornalistici attinenti alla fase delle indagini, avrebbe consentito di neutralizzare la lesività, per l'immagine del , delle pregresse Parte_1 notizie ancora in circolazione, relative al suo coinvolgimento nel procedimento penale per appropriazione indebita aggravata. Poiché, dunque, i convenuti non hanno tenuto la condotta (alternativa) che avrebbe consentito di eliminare i danni lamentati dall'attore, “riabilitandolo” agli occhi dell'opinione pubblica, dev'essere affrontato il tema dell'allegata violazione del c.d. ”diritto all'oblio”, per non avere l'editore e titolare del trattamento dei dati provveduto, a seguito di espresse richieste dell'interessato, a cancellare o quantomeno a deindicizzare le notizie relative ad un procedimento penale in cui era stato coinvolto l'attore, notizie che, stante il notevole lasso di tempo trascorso da quei fatti, non suscitavano più alcun interesse pubblico alla loro diffusione. Il diritto all'oblio è stato efficacemente descritto come diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire. In altre parole, con il trascorrere del tempo il fatto cessa di essere oggetto di cronaca per riacquisire l'originaria natura di fatto privato. L'appiglio normativo del diritto in esame si rinviene nell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2016/679, dove viene stabilito che l'interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. Rimane tuttavia lecita l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse
6 pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica e storica o finalità statistiche o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Secondo la Suprema Corte, “Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico- sociale e documentaristica” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9147 del 19/05/2020).
Con particolare riferimento al tema dei rapporti tra diritto alla riservatezza e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, la giurisprudenza aveva originariamente affermato che il giudice di merito ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, dovrebbe prevalere il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 19681 del 22/07/2019). L'orientamento più recente (v. Cass., ord. n. 9147 del 19.5.2020) ha invece posto l'accento sulla considerazione per cui l'attività di conservazione delle raccolte delle edizioni dei giornali pubblicate risponde ad un pubblico interesse, tanto da assumere un duplice rilievo costituzionale, in quanto strumentale alla ricerca storica ed espressione del correlato diritto (art. 33 Cost.) ed in quanto espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero (artt. 21 Cost.). Contemporaneamente, si è evidenziato che ad offendere il protagonista della notizia non è tanto la sua mera permanenza in rete, ma le modalità con le quali ciò avviene, ossia tramite l'accesso generalizzato e indistinto consentito agli utenti del web ai contenuti della notizia dopo la digitazione sulla query del motore di ricerca del nominativo dell'interessato. Si è così affermato che il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice
7 utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 15160 del 31.5.2021). La deindicizzazione è un'operazione differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: non elimina quel contenuto, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova. In altre parole, esclude l'accessibilità all'articolo contenente i dati in questione con i motori generali di ricerca, così rendendo i contenuti disponibili solo tramite attivazione del motore di ricerca interno all'archivio ed estromettendo azioni di ricerca mosse da ragioni casuali quando non futili (v. Cass., n. 7559/2020). La deindicizzazione rappresenta quindi il rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria e, in tal modo, asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente sulla rete (right not to be found easily). Questo strumento vale cioè ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome della persona, portino a far conoscere ambiti della vita passata di questa che siano correlati a vicende che in sé presentino ancora un interesse (e che non possono perciò essere totalmente oscurate), evitando che l'utente di internet, il quale ignori il coinvolgimento della persona nelle vicende in questione, si imbatta nelle relative notizie per ragioni casuali, o in quanto animato dalla curiosità di conoscere aspetti della trascorsa vita altrui di cui la rete ha ancora memoria (v. Cass., n. 3952/2022). Chiarito quindi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, il diritto all'oblio non giustifica la richiesta di eliminazione tout court degli articoli non più attuali, potendo trovare soddisfazione anche nella "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca, è stata ritenuta “lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7559 del 27/03/2020). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità si è domandata se la sola deindicizzazione sia sufficiente a garantire in modo adeguato il diritto all'oblio dell'interessato, o se a costui debba essere riconosciuta una tutela ancora più incisiva. In risposta a tale interrogativo, la Suprema Corte ha evidenziato che una via adeguata di contemperamento delle opposte esigenze può essere rappresentata dalla “richiesta di aggiornamento mediante la mera apposizione agli articoli, su istanza dell'interessato, di una nota informativa volta a dar conto del successivo esito dei procedimenti giudiziari con l'assoluzione degli interessati e il risarcimento del danno
8 per ingiusta detenzione. In tal modo l'identità dell'articolo, che in sé e per sé rimane intonso, è adeguatamente preservata a fini di ricerca storico-documentaristica, ma al contempo vengono rispettati i fondamentali principi di minimizzazione ed esattezza sopra illustrati. La soluzione accolta è inoltre conforme al principio di contestualizzazione e aggiornamento dell'informazione. Non paiono pertinenti rispetto a questo accorgimento le critiche sopra riassunte… : non si richiede infatti al gestore dell'archivio di attivarsi in via generale per l'aggiornamento delle informazioni alla luce degli sviluppi giudiziari successivi, che genererebbe effettivamente costi ingenti e probabilmente insostenibili, incompatibili con la persistente economicità degli archivi, ma solo di corrispondere senza ritardo a puntuali e specifiche richieste degli interessati, documentalmente suffragate, non solo con la deindicizzazione ma anche con l'apposizione di una breve nota informativa sull'esito finale della vicenda giudiziaria, in calce o a margine della pagina ove figura l'articolo. La regola fondamentale per ogni bilanciamento di diritti richiede la valutazione comparativa della gravità del sacrificio imposto agli interessi in conflitto: la normale tollerabilità di una ingerenza nel diritto altrui, secondo una risalente ma autorevolissima dottrina, va accertata anche alla luce dei costi necessari per prevenirla. E nel caso è sufficiente un costo modesto (l'inserzione di una breve nota in calce o a margine e solo su richiesta di parte, che non altera la funzione tipica dell'archivio) per la prevenzione di un pregiudizio ben più consistente per l'interessato. Tale modesto sacrificio ben può essere accollato a chi gestisce l'impresa giornalistica, in logica di profitto, quale onere accessorio all'attività imprenditoriale, che scatta solo se ed in quanto l'interessato richieda la rettifica esplicativa del dato personale e l'inesattezza del dato viene dedotta sulla base di accertamenti obiettivi e incontrovertibili quali quelli provenienti da un documentato accertamento giudiziario passato in giudicato” (Cass., sez. Sez. 1, Ordinanza n. 2893 del 31/01/2023). Ciò posto, si è visto come nella presente fattispecie l'attore lamenti la permanenza in rete delle notizie riguardanti un procedimento penale nel quale era stato coinvolto (e successivamente prosciolto), concludendo per la condanna dei convenuti alla loro cancellazione, ovvero all'aggiornamento delle stesse, con eliminazione dai motori di ricerca attivi nella rete internet.
Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso di specie, la domanda di cancellazione delle notizie lesive non può trovare accoglimento, stante la liceità della permanenza degli articoli di stampa nell'archivio informatico del quotidiano. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha opportunamente osservato che
“L'archivio di cronaca giornalistica o, più propriamente, l'attività di raccolta ed archivio delle passate edizioni di un giornale accomuna tutti gli accadimenti;
ad esso deve riconoscersi copertura costituzionale, sia in quanto strumentalmente connesso all'attività di ricerca storica, quale perimetro di un possibile suo utilizzo, sia perché comunque espressione della generale manifestazione del pensiero (artt. 33 e 21
9 Cost.). Per il necessario bilanciamento la persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verità di quest'ultima, non può ottenerne la cancellazione dall'archivio di un giornale on-line invocando il diritto ad essere dimenticata e tanto nell'assolta finalità documentaristica dell'archivio inteso, nei suoi contenuti, quale declinazione del diritto all'informazione. La creazione di una memoria collettiva calibrata sugli accadimenti di cronaca e con finalità storico-sociale non può dirsi snaturata dal carattere digitale del mezzo, sicché alla eliminazione della notizia dall'archivio on- line deve riconoscersi la stessa forza che avrebbe l'atto di strappare una pagina di un vecchio numero di un giornale custodito nell'archivio cartaceo” (v. Cass., n. 2893/2023 cit., e precedenti ivi richiamati). Quanto alla domanda volta alla deindicizzazione delle pagine web, la Suprema Corte esige che essa venga formulata specificamente, dovendo contenere la precisa individuazione dei risultati della ricerca da rimuovere, sia per ragioni processuali, poiché l'atto introduttivo del giudizio esige, a pena di nullità, l'indicazione del petitum mediato, sia per ragioni sostanziali, poiché l'obbligo di intervento del "provider" presuppone la conoscenza da parte di quest'ultimo dell'esistenza di contenuti suscettibili di rimozione. Inoltre, è l'individuazione di detti risultati che consente al giudice di effettuare, nella singola fattispecie, il fondamentale bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personale e interesse pubblico all'informazione, in base ad elementi di fatto acquisiti al processo e sottoposti al contradittorio delle parti (in questi termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20861 del 21/07/2021). L'odierno attore, tuttavia, contravvenendo alla rilevata necessità di specificazione della domanda, non ha provveduto – neppure in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., a fronte della relativa eccezione dei convenuti – ad indicare i risultati della ricerca da rimuovere, limitandosi a chiedere la deindicizzazione di tutti i dati a lui riferibili ovunque allocati, senza precisare (ciò che invece aveva fatto nelle precedenti missive inviate all'editore) se e quali link fossero ancora attivi e reperibili nei maggiori motori di ricerca al momento dell'introduzione del giudizio. Tale condotta determina pertanto il rigetto anche della domanda volta alla deindicizzazione, sia per la mancata prova (gravante sul danneggiato) della persistente accessibilità tramite i motori di ricerca di notizie lesive al momento della proposizione della domanda, sia – in ogni caso – per l'impossibilità tecnica di provvedere alla rimozione di contenuti e collegamenti non specificamente individuati. Né possono rilevare, ai fini della prova dell'attuale esistenza di notizie lesive non rimosse dai motori di ricerca, le produzioni effettuate dall'attore in allegato alla terza memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto attinenti a vicende diverse da quella (indagine per appropriazione indebita ai danni della ) oggetto della presente causa e, CP_7 comunque, tardivamente versate in atti dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie. Appare invece fondata e meritevole di accoglimento la domanda dell'attore volta ad ottenere l'aggiornamento delle notizie giornalistiche ospitate sui portali
10 riferibili all'editore convenuto, a seguito dell'intervenuta sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale penale della Spezia. A tale proposito, si è infatti visto che, secondo il ragionamento svolto dalla giurisprudenza più recente (pienamente condiviso nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni dallo scrivente), la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, è lecita purché l'articolo sia non solamente deindicizzato (e quindi non reperibile attraverso i comuni motori di ricerca), ma anche a condizione che, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con il diritto del titolare dei dati archiviati a non subire una indebita lesione della sua immagine sociale (Cass., ord. n. 2893/2023, cit.). Conseguentemente, deve ordinarsi l'aggiornamento degli articoli relativi al coinvolgimento dell'odierno attore nel procedimento penale per appropriazione indebita ai danni della contenuti Controparte_7 nell'archivio informatico del quotidiano, mediante apposizione di una nota informativa, a margine o in calce agli articoli in questione, che dia conto dell'esito finale del procedimento penale, ossia dell'intervenuto proscioglimento dell'imputato a seguito di estinzione del reato per Parte_1 remissione di querela, come da sentenza del Tribunale della Spezia n. 69/2019. L'ordine di aggiornamento dell'archivio va emesso esclusivamente nei confronti della società editrice del quotidiano, cui competono le azioni legate alla qualità di titolare del trattamento dei dati, mentre la posizione del direttore odierno convenuto può ritenersi limitata alla responsabilità solidale per i danni derivanti dall'omesso controllo della gestione del sito web del quotidiano. Passando all'esame delle domande risarcitorie, l'attore lamenta danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della violazione del diritto all'oblio, commessa dai convenuti nel periodo successivo alle richieste da lui inviate. Sotto questo profilo, il mancato accoglimento della domanda di condanna alla deindicizzazione non può assumere alcun rilievo favorevole ai resistenti, atteso che, a fronte delle segnalazioni inviate dall'attore e delle omissioni lamentate dal medesimo, era onere della società editrice provare di avere adempiuto all'obbligo di rimuovere (ovvero comunque di attivarsi per la rimozione) dai motori di ricerca delle notizie relative all'attore contenute sul sito web del quotidiano e oramai non più attuali. Ebbene, tale prova non è stata fornita, essendosi i convenuti limitati a produrre due comunicazioni [all.ti 2 e 4 conv.] con le quali la società editrice dichiarava di avere provveduto a “disabilitare l'accesso agli articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca, mantenendoli … nell'archivio storico del quotidiano, accessibile esclusivamente agli abbonati e soltanto attraverso una specifica ricerca”.
11 Tali dichiarazioni, provenienti dalla stessa parte e non supportate da alcun altro elemento, non appaiono idonee a provare l'intervenuta deindicizzazione degli articoli segnalati dall'attore, sia perché attengono a notizie diverse da quelle oggetto della presente controversia, sia – in ogni caso – perché non dimostrano l'effettiva rimozione di quei contenuti dai motori di ricerca. D'altronde, analoga comunicazione di avvenuta rimozione era stata inviata da
[...] all'attore in data 9 ottobre 2019 [v. all. 6 bis att.], ma la relativa CP_1 attività di deindicizzazione non era stata perfezionata, tanto che , Parte_1 alcuni giorni dopo, aveva nuovamente segnalato la presenza di URL relativi ad articoli che lo riguardavano, ottenendo un rinnovato impegno della convenuta “a disabilitare l'accesso all'articolo da Lei segnalato che, effettivamente, era ancora visibile” [all. 7 att.]. Le segnalazioni erano poi proseguite anche dopo le ulteriori rassicurazioni della resistente, quantomeno sino al 4 marzo 2020 [v. all. 10 att.]. Risulta pertanto accertata una condotta illecita dell'editore, il quale, a fronte delle legittime rimostranze e segnalazioni dell'interessato, non ha tempestivamente provveduto a rendere le notizie risalenti, contenute sul proprio sito web, non più reperibili attraverso i comuni motori di ricerca. Quanto alla prova del danno, va ribadito che il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, per cui la sua violazione lede i diritti del singolo all'identità personale ed alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che lo feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. Vertendosi in ipotesi di notizie che, al momento della loro originaria diffusione, non erano connotate da natura diffamatoria (stante il rispetto dei presupposti della verità, continenza e pertinenza), è stato efficacemente osservato che ad offendere il protagonista della notizia non è tanto la sua mera permanenza in rete, ma le modalità con le quali ciò avviene, ossia tramite l'accesso generalizzato e indistinto consentito agli utenti del web ai contenuti della notizia dopo la digitazione sulla query del motore di ricerca del nominativo dell'interessato, in modo tale da ledere il suo diritto a non vedersi reiteratamente attribuita a una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (v. Cass., ord. n. 2893/2023, cit.).
Come in ogni ipotesi di pregiudizio di natura non patrimoniale, anche i danni derivati dalla lesione del diritto all'oblio non sono in re ipsa, ma richiedono che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici. Nella specie, l'attore ha soddisfatto l'onere di fornire elementi dai quali trarre presuntivamente la prova dei danni in questione, avendo specificamente allegato che la circolazione e l'agevole accessibilità in rete di notizie relative al suo coinvolgimento in un'indagine penale per fatti di una certa gravità, peraltro conclusasi con il suo proscioglimento, lo aveva esposto ad una rappresentazione non conforme alla realtà attuale e lesiva della sua reputazione, anche in considerazione
12 della sua notorietà nell'ambito territoriale di riferimento, trattandosi di soggetto coinvolto nello scenario politico e sociale ligure. In ordine alla quantificazione del danno, è parimenti consolidato l'orientamento secondo il quale la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dei diritti della personalità, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno non patrimoniale, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo. Per procedere a tale liquidazione, l'attore invoca l'applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano e, in particolare, dei parametri dettati con riferimento al danno da diffamazione a mezzo stampa. Senonché, deve evidenziarsi come nella presente fattispecie non si verta nell'ipotesi (più grave) di diffamazione, non essendo contestata la legittimità dell'originaria pubblicazione degli articoli relativi al coinvolgimento dell'attore in un procedimento penale, aventi ad oggetto notizie corrispondenti a verità e rispettose dei canoni della continenza e pertinenza. Poiché, dunque, la condotta illecita posta in essere dai convenuti (consistente nel non avere disabilitato l'accesso a notizie originariamente legittime ma non più attuali) assume contorni di minore gravità rispetto alla diffusione di articoli diffamatori, e poiché risulta correlativamente meno grave il pregiudizio subito dall'interessato a causa dell'illecito in questione (dal momento che non sono state divulgate notizie false o scadenti in attacchi denigratori), si ritiene che gli importi emergenti dalle predette tabelle vadano equitativamente ridotti, pur tenendo in considerazione le medesime caratteristiche ai fini della valutazione dell'intensità del pregiudizio. Analizzando quindi le peculiarità del caso concreto, si osserva che:
- Gli articoli di cui l'attore ha chiesto la rimozione avevano ad oggetto un procedimento penale attinente ad una vicenda particolarmente spiacevole, essendosi ipotizzata la commissione del reato di appropriazione indebita aggravata ai danni di un'associazione a tutela delle vittime civili di guerra.
- Nondimeno, come visto, la notizia originaria corrispondeva a verità, stante il pacifico coinvolgimento dell'odierno attore nelle indagini relative al ridetto procedimento penale.
- Dal momento in cui la notizia ha perso il carattere dell'attualità, la sua permanenza sul sito web del quotidiano, ancorché agevolmente rintracciabile mediante i principali motori di ricerca, ha verosimilmente generato una diffusione della stessa inferiore a quella verificatasi con l'iniziale pubblicazione degli articoli;
può infatti ritenersi notorio che chi legge un quotidiano (sia esso cartaceo oppure online) vuole tenersi informato sui fatti di cronaca del momento, che quindi esamina (con maggiore o minore approfondimento) nella loro integralità, con conseguente massima diffusione della notizia al momento della sua prima pubblicazione;
successivamente, la medesima notizia non viene più appresa da tutti i lettori del quotidiano, ma
13 solamente da chi (in numero sicuramente inferiore) svolga ricerche mirate sul web.
- Anche dal punto di vista della durata della condotta illecita, la permanenza delle notizie non più attuali sui motori di ricerca è limitata a qualche mese successivo alla prima segnalazione dell'attore (che risale al mese di settembre 2019, mentre l'ultima richiesta di rimozione in atti risulta avanzata a marzo 2020).
- Quanto infine alla gravità dei pregiudizi subiti dall'attore, va ribadito come la divulgazione originaria della notizia fosse pacificamente legittima, per cui la condotta che ha cagionato il maggiore danno alla reputazione (derivante, per l'appunto, dalla diffusione della notizia relativa al coinvolgimento nel procedimento penale per appropriazione indebita) era scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, residuando un danno morale derivante dall'esposizione dell'interessato per un certo periodo di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona. La valutazione complessiva di tali circostanze induce a ritenere equa una liquidazione del danno non patrimoniale da violazione del diritto all'oblio nell'importo complessivo di euro 5.000,00, attualizzato alla data odierna. In ordine agli accessori, su tale somma devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente liquidata in favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale – attualizzata alla data odierna – dev'essere devalutata alla data dell'illecito, ossia alla data della prima richiesta di deindicizzazione (4 settembre 2019). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Di tale danno risponde, in solido con la società editrice del quotidiano, anche il direttore responsabile, per omesso controllo della gestione delle richieste di deindicizzazione legittimamente avanzate dall'attore e rimaste per un certo periodo di tempo inevase. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del preteso danno biologico, in difetto di prova del collegamento eziologico tra la condotta illecita dei convenuti e le patologie neurologiche attestate dalla documentazione medica in atti, che pare ricondurre le stesse alle vicende giudiziarie nelle quali è rimasto coinvolto l'attore, più che alla divulgazione della notizia delle stesse (peraltro inizialmente legittima).
14 Parimenti, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non sufficientemente provata. A tale proposito, l'attore ha prodotto ed invocato:
- Un primo verbale di assemblea dell'associazione Unione per la
Valorizzazione Turistica del Territorio [all. …], datato 9 agosto 2019, con il quale sarebbe stato deliberato all'unanimità di assumere l'attore con contratto a tempo indeterminato, per seguire “l'attività commerciale dell'ente di composizione e vendita di guide, mappe e libri sulle bellezze e particolarità del territorio spezzino e vicinante”, essendo stato Parte_1 individuato quale “figura in grado di gestire le questioni amministrative di merito, di rappresentare l'organizzazione all'esterno quale addetto alle pubbliche relazioni e che sappia scrivere adeguatamente anche per partecipare alla composizione dei testi di cui c'è necessità per concretizzare l'iniziativa”.
- Un secondo verbale del 12 settembre 2019 [all. …], nel quale la socia
[...]
“chiede ed ottiene la parola per dire ciò che aveva già Pt_2 comunicato all'inizio del mese corrente a e cioè che su R_
, in internet, aveva trovato parecchie informazioni, provenienti Parte_1 da una fonte giornalistica autorevole come il quotidiano Il Secolo XIX, che non davano assolutamente conto della sentenza di cui parlava di R_ proscioglimento suo e del rag. per i gravi fatti di Parte_1 appropriazione indebita a danno dell'associazione di invalidi ANVCG provinciale della Spezia, ma che continuavano piuttosto a far ritenere che le accuse a carico dei due erano ancora in campo, aggiungendo che della vicenda parlava tutta Spezia in termini assolutamente negativi per i menzionati”. Sulla base di tali premesse, la socia “chiede, al di là di tutto di annullare in tutti i casi la delibera del 9 agosto u.s. di assunzione del rag.
, che stando così la percezione che si ha di lui sul territorio non Parte_1 può essere il volto dell'ente che tiene le pubbliche relazioni e gestisce le attività commerciali, per di più come dipendente poi difficilmente licenziabile se le cose non si risolvessero”. Veniva quindi deliberato, “con l'astensione di e nessun voto contrario”, di annullare Persona_2
l'assunzione a dipendente dell'attore e di non avviare alcuna attività commerciale. Si ritiene che tali documenti, in assenza di ulteriori elementi, non appaiano sufficienti a fornire la prova (neppure presuntiva) del dedotto danno patrimoniale, atteso che:
- In entrambi i verbali non viene indicato il numero ed il nominativo dei soci presenti all'assemblea, i quali avrebbero, nella prima occasione, deliberato all'unanimità di assumere l'attore e, nella seconda, votato (con la sola astensione del legale rappresentante coimputato Persona_2 del nel procedimento penale oggetto degli articoli per cui Parte_1
è causa) per l'annullamento dell'assunzione;
15 - Non è stato fornito alcun elemento relativo alla solidità patrimoniale dell'associazione e, dunque, a conforto della concreta possibilità per la stessa di avviare il progetto imprenditoriale di cui alla prima delibera, che avrebbe necessitato di ingenti investimenti, sia per la retribuzione dell'attore, sia per l'implementazione dell'attività editoriale, peraltro descritta in termini quantomeno generici;
- Sempre con riferimento alla necessità di prova della concretezza dell'occasione lavorativa asseritamente persa, non vi è alcun ulteriore indizio, al di là di quanto verbalizzato in assemblea, circa ulteriori attività propedeutiche all'avvio dell'attività editoriale in questione;
- Infine, appare poco verosimile che l'associazione avesse congegnato un progetto imprenditoriale di ampio respiro affidandosi solamente alla figura del , tanto da deliberare di non avviare alcuna attività a Parte_1 seguito della decisione di non assumere il predetto. Pertanto, pur non volendosi sostenere che i verbali in questione siano stati formati al fine di precostituire un danno da far valere nei confronti degli odierni convenuti, si deve tuttavia evidenziare l'insufficienza delle prove documentali esaminate al fine di dimostrare la concreta esistenza di un lucro cessante risarcibile. Ad ogni buon conto, quand'anche dovesse ritenersi provata l'iniziale volontà dell'associazione di assumere l'odierno attore, difetterebbe comunque la prova della rilevanza esclusiva ed assorbente della mancata deindicizzazione degli articoli nella successiva determinazione di annullamento della proposta di assunzione, ben potendo le criticità evidenziate dalla socia discendere anche dal coinvolgimento Pt_2 dell'attore in diverse vicende, tra le quali – come emerge dallo stesso verbale – “la questione Autorità Portuale/Grazzini-Notarangelo”, che allora risultava “ancora in corso e che nessuno ha certezza di come finirà”. Né vale a sanare le rilevate carenze la prova testimoniale offerta da parte attrice, sia perché limitata alla richiesta - rivolta al legale rappresentante dell'associazione - di conferma dei predetti verbali, di per sé soli insufficienti a fornire la prova del danno, sia perché contenuta in un capitolo comunque inammissibile, in quanto formulato in termini eccessivamente generici. La domanda in esame va pertanto respinta, per mancata prova sia della perdita di una concreta opportunità lavorativa, sia del nesso di causa con l'omissione addebitata ai convenuti. Da ultimo, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per la condanna alla pubblicazione della presente sentenza su testate giornalistiche e televisive locali. L'adempimento non pare infatti idoneo a riparare i danni subiti dall'attore; al contrario, la richiesta pubblicazione della sentenza riporterebbe agli onori delle cronache notizie che lo stesso attore, a tutela del diritto all'oblio, ha chiesto di rimuovere dalla circolazione. Le spese di lite tra attore, società editrice e direttore responsabile seguono la soccombenza dei convenuti sulle domande di aggiornamento dell'archivio e di
16 risarcimento del danno non patrimoniale e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della lite (scaglione sino ad euro 52.000,00), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022. Il pagamento è disposto in favore dell'Erario, ex art. 133 DPR n. 115/2002, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le spese tra attore e seguono invece la Controparte_3 soccombenza del primo, non sussistendo ragioni per disporre la compensazione delle stesse (considerato che l'attore, anche dopo la costituzione della società capogruppo, ha insistito nel dedurre un'inesistente posizione di responsabilità della predetta), e sono liquidate secondo il medesimo valore della lite, con diminuzione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022, stante la marginalità della questione attinente alla legittimazione passiva della convenuta rispetto all'oggetto principale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara tenuta e condanna a provvedere Controparte_1 all'aggiornamento degli articoli relativi al coinvolgimento dell'odierno attore nel procedimento penale per appropriazione indebita ai danni della contenuti nell'archivio Controparte_7 informatico del quotidiano , mediante apposizione di una CP_6 nota informativa, a margine o in calce agli articoli in questione, che dia conto dell'intervenuto proscioglimento dell'imputato Parte_1
a seguito di estinzione del reato per remissione di querela,
[...] come da sentenza del Tribunale della Spezia n. 69/2019; 2) dichiara tenuti e condanna in solido tra loro e Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da P_
, quantificati nell'importo pari ad euro Parte_1
5.000,00, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del 4 settembre 2019 e via via rivalutato;
3) respinge le domande formulate dall'attore nei confronti di
[...]
Controparte_3
4) condanna e in solido tra loro Controparte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese di lite dell'attore, che liquida in euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
5) condanna l'attore a rifondere delle spese di lite, Controparte_3 che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 20 giugno 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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