Articolo 10 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1985
Art. 10.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, puo' prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in piu' serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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