Versione
1 gennaio 1985
1 gennaio 1985
Art. 10.
Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, puo' prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in piu' serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.
Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, puo' prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in piu' serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 4181Provvedimento: […] I bandi dei concorsi pubblici nel pubblico impiego statale sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in virtù della regola generale di cui all'art. 3 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed in specie nella quarta serie speciale, dedicata a “ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni”, pubblicata con cadenza bisettimanale, secondo gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro di grazia e giustizia (ora della giustizia) 8 luglio 1989, n. 299, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 (recante “ Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ”).Leggi di più...
- termine decadenziale per l'impugnativa·
- pubblicazione su G.U.R.I.·
- riparto di giurisdizione·
- scorrimento di graduatoria·
- giurisdizione amministrativa·
- annullamento di concorso pubblico·
- art. 21 comma 1 legge n. 1034/1971·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- art. 24 comma 1 bis legge n. 4/2001