TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dr.ssa Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4203/2025 promossa da:
, nato ad [...] in data [...], cittadino togolese (CF Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ernesto Maria Savio, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di del 30.1.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del nulla osta per il CP_1
ricongiungimento familiare con la moglie, Sig.ra nata in [...] il [...], e con il CP_3
figlio , nato in [...] in data [...]. Persona_1
Conclusioni parte attrice: come da verbale dell'udienza del l'11.6.2025 “insiste nell'accoglimento del ricorso limitatamente all'accertamento del diritto al rilascio del nulla osta”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e Parte_1 ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie, Sig.ra nata in [...] il [...], e con il figlio , nato in CP_3 Persona_1
Togo in data 1.1.2015, deducendo di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (doc. 1); la sussistenza dei requisiti abitativi, relativamente all'alloggio di via Perotti
14, a Chieri (doc. 11), nonché di quelli reddituali (docc. 12 e 13).
Si è costituita la parte convenuta, allegando che il ricorrente aveva comprovato i requisiti reddituali, ma non quelli alloggiativi, poiché da apposite verifiche emergeva che nell'appartamento di via Perotti
14, a Chieri, risultavano già residenti cinque persone, che insieme al ricorrente, alla moglie e al figlio sarebbero diventate otto, a fronte di una certificazione di idoneità abitativa per tre persone.
All'udienza del 23.5.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto e ottenuto i termini ex art 281 duodecies c. 4 cpc e in data 29.5.2025 ha depositato documentazione relativa alla effettiva situazione dell'immobile in questione.
All'udienza dell'11.6.2025, la difesa del ricorrente ha insistito nel riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare.
**********************************
La PA, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, non ritenendo integrato il presupposto reddituale e alloggiativo di cui all'art 29 TUI.
Co Costituendosi in giudizio, la ha contestato solo il requisito alloggiativo, unica questione che verrà presa in considerazione nel presente giudizio.
Come risulta dalla documentazione depositata con la memoria del 29.5.2025, l'immobile di via
Perotti 15, a Chieri, è costituito da tre piani (pino terra, piano primo, sottotetto); la porzione dell'immobile relativa al ricorrente è costituito dal sottotetto che, come da certificazione del competente ufficio comunale (cfr. doc. 11), risulta idoneo ad ospitare tre persone (il ricorrente, nonché la moglie e il figlio di cui chiede il ricongiungimento); l'intero immobile, invece, è idoneo a ospitare nove persone, un numero maggiore rispetto alle otto persone, indicate nella comparsa di costituzione e risposta (cinque residenti, il ricorrente e i due familiari di cui chiede il ricongiungimento).
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda e accerta il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento
Familiare con la moglie e il figlio, mandando allo Sportello Unico per Immigrazione di per il CP_1
relativo rilascio.
Compensa le spese di liete.
Torino, 20.6.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il giudice
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dr.ssa Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4203/2025 promossa da:
, nato ad [...] in data [...], cittadino togolese (CF Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ernesto Maria Savio, presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di del 30.1.2025 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del nulla osta per il CP_1
ricongiungimento familiare con la moglie, Sig.ra nata in [...] il [...], e con il CP_3
figlio , nato in [...] in data [...]. Persona_1
Conclusioni parte attrice: come da verbale dell'udienza del l'11.6.2025 “insiste nell'accoglimento del ricorso limitatamente all'accertamento del diritto al rilascio del nulla osta”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe e Parte_1 ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la moglie, Sig.ra nata in [...] il [...], e con il figlio , nato in CP_3 Persona_1
Togo in data 1.1.2015, deducendo di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (doc. 1); la sussistenza dei requisiti abitativi, relativamente all'alloggio di via Perotti
14, a Chieri (doc. 11), nonché di quelli reddituali (docc. 12 e 13).
Si è costituita la parte convenuta, allegando che il ricorrente aveva comprovato i requisiti reddituali, ma non quelli alloggiativi, poiché da apposite verifiche emergeva che nell'appartamento di via Perotti
14, a Chieri, risultavano già residenti cinque persone, che insieme al ricorrente, alla moglie e al figlio sarebbero diventate otto, a fronte di una certificazione di idoneità abitativa per tre persone.
All'udienza del 23.5.2025 la difesa del ricorrente ha chiesto e ottenuto i termini ex art 281 duodecies c. 4 cpc e in data 29.5.2025 ha depositato documentazione relativa alla effettiva situazione dell'immobile in questione.
All'udienza dell'11.6.2025, la difesa del ricorrente ha insistito nel riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare.
**********************************
La PA, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, non ritenendo integrato il presupposto reddituale e alloggiativo di cui all'art 29 TUI.
Co Costituendosi in giudizio, la ha contestato solo il requisito alloggiativo, unica questione che verrà presa in considerazione nel presente giudizio.
Come risulta dalla documentazione depositata con la memoria del 29.5.2025, l'immobile di via
Perotti 15, a Chieri, è costituito da tre piani (pino terra, piano primo, sottotetto); la porzione dell'immobile relativa al ricorrente è costituito dal sottotetto che, come da certificazione del competente ufficio comunale (cfr. doc. 11), risulta idoneo ad ospitare tre persone (il ricorrente, nonché la moglie e il figlio di cui chiede il ricongiungimento); l'intero immobile, invece, è idoneo a ospitare nove persone, un numero maggiore rispetto alle otto persone, indicate nella comparsa di costituzione e risposta (cinque residenti, il ricorrente e i due familiari di cui chiede il ricongiungimento).
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda e accerta il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento
Familiare con la moglie e il figlio, mandando allo Sportello Unico per Immigrazione di per il CP_1
relativo rilascio.
Compensa le spese di liete.
Torino, 20.6.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il giudice
Tiziana Vita De Fazio