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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 20/02/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01380 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00812/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 812 del 2026, proposto da Hassan Ez_Zaytouny, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario
Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
nei confronti
del sig. EN PU, non costituito in giudizio, N. 00812/2026 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
Seconda, n. 1894/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. ZI DU
e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
L'odierno appellante, avente cittadinanza marocchina, ha impugnato dinanzi al
T.A.R. per la Toscana il provvedimento con il quale la Prefettura di Firenze – Sportello
Unico per l'Immigrazione, alla luce del parere negativo dell'Ispettorato territoriale del
Lavoro, ha respinto l'istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico da lui intrattenuto con il sig. PU EN, presentata in data 5 agosto 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n 77/2020, in ragione sia della carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 (pari ad € 27.000,00 nel caso di nucleo familiare composto da più persone), sia in ragione della inferiorità della retribuzione mensile prevista rispetto all'assegno sociale, nonché il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame, ai fini del rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione, sulla scorta della carenza ab origine dei requisiti e della mancata instaurazione del rapporto di lavoro. N. 00812/2026 REG.RIC.
Il T.A.R. adito, con la sentenza qui appellata, ha respinto il ricorso, rilevando, con particolare riguardo al vizio derivante a carico del provvedimento impugnato dalla omissione della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 nei confronti del lavoratore irregolare, che “la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la norma procedimentale di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, nelle richieste di emersione che la P.A. ritiene di respingere per ragioni attinenti alle condizioni del datore di lavoro, deve ritenersi assolta con comunicazione del preavviso di diniego indirizzata in favore del solo datore, che integra in effetti l'unico soggetto che con la propria istanza ha dato impulso all'avvio del procedimento”, altresì rilevando,
“quanto al reddito della figlia del datore di lavoro”, che “lo stesso non può essere considerato in quanto la circostanza dedotta rimane priva anche di un mero principio di prova”.
L'appellante contesta la suddetta statuizione reiettiva, richiamando in primo luogo la giurisprudenza più recente di questa Sezione (n. 5210 del 16 giugno 2025) che, proprio con riferimento ad un caso di mancata documentazione del reddito necessario per l'emersione, ha ritenuto il provvedimento di diniego viziato dalla mancata comunicazione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore.
Deduce altresì l'appellante che solo in sede di istanza di riesame ha potuto rappresentare l'impossibilità di integrare la documentazione fiscale del datore di lavoro attraverso la dichiarazione dei redditi della figlia, trasmettendo il certificato di stato di famiglia del datore di lavoro e sollecitando la “Prefettura di Firenze a verificare di ufficio il reddito percepito nel 2019 dalla figlia del datore di lavoro e, una volta confermato l'esistenza di un reddito integrato superiore a € 27.000, ritenere ammissibile l'istanza e, in accoglimento della istanza di riesame, convocare il lavoratore per il rilascio del permesso per attesa occupazione”.
Aggiunge l'appellante che l'omessa notifica del preavviso di rigetto non gli ha consentito di sollecitare - prima dell'adozione del provvedimento finale - l'attivazione N. 00812/2026 REG.RIC.
dei poteri istruttori d'ufficio, attraverso la verifica del reddito della figlia del richiedente sul portale internet dell'Agenzia della Entrate e dell'I.N.P.S., in vista del rilascio, previa verifica del requisito reddituale previsto per la regolarizzazione, del permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro (dimostrata dal pagamento dei contributi previdenziali) e la sua sopravvenuta cessazione per causa non imputabile al lavoratore.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente, con i proposti motivi di appello, non contesta i provvedimenti impugnati nella parte in cui subordinano la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della presupposta istanza di regolarizzazione.
Deve altresì premettersi che il tema della rilevanza viziante dell'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione può ritenersi superato dallo svolgimento del procedimento di riesame, nell'ambito del quale il ricorrente ha potuto esplicare le sue prerogative difensive, anche attraverso l'effettuata integrazione documentale.
Permane tuttavia, pur a seguito del rinnovato esercizio del potere che ha avuto luogo nell'ambito del procedimento di riesame, il vulnus alla adeguatezza istruttoria del provvedimento conclusivo derivante dal mancato compimento da parte dell'Amministrazione, nonostante le sollecitazioni alla stessa rivolte in tal senso dal ricorrente, degli approfondimenti necessari a verificare se il reddito della figlia del richiedente datore di lavoro fosse idoneo a colmare l'insufficienza di quello imputabile a quest'ultimo.
Sebbene infatti, come rilevato dall'Amministrazione e condiviso dal T.A.R., il ricorrente non avesse fornito la prova piena della sussistenza del requisito reddituale, nella misura prevista dall'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, tale lacuna probatoria N. 00812/2026 REG.RIC.
non era imputabile al suddetto, il quale, attraverso la produzione del certificato di stato di famiglia del richiedente la regolarizzazione, aveva quantomeno fornito un principio di prova in ordine alla presenza della figlia nel nucleo familiare del sig. PU, non avendo il medesimo evidentemente accesso, a differenza dell'Amministrazione, alle banche dati fiscali e previdenziali da cui attingere notizie in ordine alla posizione reddituale della predetta.
Deve altresì evidenziarsi che il ricorrente ha efficacemente dimostrato, attraverso la produzione dei bollettini per il versamento dei contributi, che tra il medesimo ed il sig.
PU, fino all'inizio della detenzione di quest'ultimo, era effettivamente intercorso un rapporto di lavoro.
Infine, deve osservarsi che non assume rilievo ostativo all'accoglimento del ricorso la mancata formulazione di censure avverso l'ulteriore profilo motivazionale dell'originario provvedimento di diniego, relativo alla inferiorità della retribuzione pattuita rispetto all'assegno sociale, non avendo l'Amministrazione fatto ad esso alcun cenno nel provvedimento di riesame, atto a sostituire integralmente, sia dal punto di vista motivazionale che dispositivo, il provvedimento originario di diniego.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, al fine di consentire all'Amministrazione di emendare il provvedimento impugnato dal rilevato vizio istruttorio e rilasciare al ricorrente, sussistendone i presupposti, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L'Amministrazione deve essere infine condannata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di €
2.000,00, oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del N. 00812/2026 REG.RIC.
giudizio di primo grado ed annulla i provvedimenti ivi impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Condanna il Ministero dell'Interno alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL D'LO, Presidente F/F
ZI DU, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI DU OL D'LO N. 00812/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/02/2026
N. 01380 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00812/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 812 del 2026, proposto da Hassan Ez_Zaytouny, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario
Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
nei confronti
del sig. EN PU, non costituito in giudizio, N. 00812/2026 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
Seconda, n. 1894/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. ZI DU
e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
L'odierno appellante, avente cittadinanza marocchina, ha impugnato dinanzi al
T.A.R. per la Toscana il provvedimento con il quale la Prefettura di Firenze – Sportello
Unico per l'Immigrazione, alla luce del parere negativo dell'Ispettorato territoriale del
Lavoro, ha respinto l'istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico da lui intrattenuto con il sig. PU EN, presentata in data 5 agosto 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n 77/2020, in ragione sia della carenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 (pari ad € 27.000,00 nel caso di nucleo familiare composto da più persone), sia in ragione della inferiorità della retribuzione mensile prevista rispetto all'assegno sociale, nonché il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame, ai fini del rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione, sulla scorta della carenza ab origine dei requisiti e della mancata instaurazione del rapporto di lavoro. N. 00812/2026 REG.RIC.
Il T.A.R. adito, con la sentenza qui appellata, ha respinto il ricorso, rilevando, con particolare riguardo al vizio derivante a carico del provvedimento impugnato dalla omissione della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 nei confronti del lavoratore irregolare, che “la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la norma procedimentale di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, nelle richieste di emersione che la P.A. ritiene di respingere per ragioni attinenti alle condizioni del datore di lavoro, deve ritenersi assolta con comunicazione del preavviso di diniego indirizzata in favore del solo datore, che integra in effetti l'unico soggetto che con la propria istanza ha dato impulso all'avvio del procedimento”, altresì rilevando,
“quanto al reddito della figlia del datore di lavoro”, che “lo stesso non può essere considerato in quanto la circostanza dedotta rimane priva anche di un mero principio di prova”.
L'appellante contesta la suddetta statuizione reiettiva, richiamando in primo luogo la giurisprudenza più recente di questa Sezione (n. 5210 del 16 giugno 2025) che, proprio con riferimento ad un caso di mancata documentazione del reddito necessario per l'emersione, ha ritenuto il provvedimento di diniego viziato dalla mancata comunicazione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore.
Deduce altresì l'appellante che solo in sede di istanza di riesame ha potuto rappresentare l'impossibilità di integrare la documentazione fiscale del datore di lavoro attraverso la dichiarazione dei redditi della figlia, trasmettendo il certificato di stato di famiglia del datore di lavoro e sollecitando la “Prefettura di Firenze a verificare di ufficio il reddito percepito nel 2019 dalla figlia del datore di lavoro e, una volta confermato l'esistenza di un reddito integrato superiore a € 27.000, ritenere ammissibile l'istanza e, in accoglimento della istanza di riesame, convocare il lavoratore per il rilascio del permesso per attesa occupazione”.
Aggiunge l'appellante che l'omessa notifica del preavviso di rigetto non gli ha consentito di sollecitare - prima dell'adozione del provvedimento finale - l'attivazione N. 00812/2026 REG.RIC.
dei poteri istruttori d'ufficio, attraverso la verifica del reddito della figlia del richiedente sul portale internet dell'Agenzia della Entrate e dell'I.N.P.S., in vista del rilascio, previa verifica del requisito reddituale previsto per la regolarizzazione, del permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro (dimostrata dal pagamento dei contributi previdenziali) e la sua sopravvenuta cessazione per causa non imputabile al lavoratore.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente, con i proposti motivi di appello, non contesta i provvedimenti impugnati nella parte in cui subordinano la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della presupposta istanza di regolarizzazione.
Deve altresì premettersi che il tema della rilevanza viziante dell'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione può ritenersi superato dallo svolgimento del procedimento di riesame, nell'ambito del quale il ricorrente ha potuto esplicare le sue prerogative difensive, anche attraverso l'effettuata integrazione documentale.
Permane tuttavia, pur a seguito del rinnovato esercizio del potere che ha avuto luogo nell'ambito del procedimento di riesame, il vulnus alla adeguatezza istruttoria del provvedimento conclusivo derivante dal mancato compimento da parte dell'Amministrazione, nonostante le sollecitazioni alla stessa rivolte in tal senso dal ricorrente, degli approfondimenti necessari a verificare se il reddito della figlia del richiedente datore di lavoro fosse idoneo a colmare l'insufficienza di quello imputabile a quest'ultimo.
Sebbene infatti, come rilevato dall'Amministrazione e condiviso dal T.A.R., il ricorrente non avesse fornito la prova piena della sussistenza del requisito reddituale, nella misura prevista dall'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, tale lacuna probatoria N. 00812/2026 REG.RIC.
non era imputabile al suddetto, il quale, attraverso la produzione del certificato di stato di famiglia del richiedente la regolarizzazione, aveva quantomeno fornito un principio di prova in ordine alla presenza della figlia nel nucleo familiare del sig. PU, non avendo il medesimo evidentemente accesso, a differenza dell'Amministrazione, alle banche dati fiscali e previdenziali da cui attingere notizie in ordine alla posizione reddituale della predetta.
Deve altresì evidenziarsi che il ricorrente ha efficacemente dimostrato, attraverso la produzione dei bollettini per il versamento dei contributi, che tra il medesimo ed il sig.
PU, fino all'inizio della detenzione di quest'ultimo, era effettivamente intercorso un rapporto di lavoro.
Infine, deve osservarsi che non assume rilievo ostativo all'accoglimento del ricorso la mancata formulazione di censure avverso l'ulteriore profilo motivazionale dell'originario provvedimento di diniego, relativo alla inferiorità della retribuzione pattuita rispetto all'assegno sociale, non avendo l'Amministrazione fatto ad esso alcun cenno nel provvedimento di riesame, atto a sostituire integralmente, sia dal punto di vista motivazionale che dispositivo, il provvedimento originario di diniego.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, al fine di consentire all'Amministrazione di emendare il provvedimento impugnato dal rilevato vizio istruttorio e rilasciare al ricorrente, sussistendone i presupposti, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L'Amministrazione deve essere infine condannata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di €
2.000,00, oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del N. 00812/2026 REG.RIC.
giudizio di primo grado ed annulla i provvedimenti ivi impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Condanna il Ministero dell'Interno alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL D'LO, Presidente F/F
ZI DU, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI DU OL D'LO N. 00812/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO