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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, composta dai magistrati: dott. Michele Ancona Presidente dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel. dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunziato nel procedimento nr. 550/22 R.G. la seguente
SENTENZA sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 642/22 del 3-7.3.2022, proposto da:
(avv. Deborah Di Bitonto) Parte_1
APPELLANTE
nei confronti di
(avv. Raffaele Rutigliano) CP_1
s.p.a. (avv. Maria Teresa Cavalli) Controparte_2
APPELLATI
nonché
già dom. c/o avv. Francesco Ventarola CP_3
, già dom. c/o avv. Donatella Ventarola CP_4
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 17.3.2010, proprietario di un immobile in CP_1
, convenne in giudizio , e Controparte_5 CP_3 CP_4 Parte_1
rispettivamente committente, costruttore e progettista-direttore di lavori di escavazione-
sbancamento eseguiti a confine con la sua proprietà, nonché il , Controparte_5
per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati.
pagina 1 di 6 Mentre il Comune rimase contumace, si costituirono (che chiese e ottenne di CP_3
chiamare in causa l'assicurazione, attualmente denominata ), e Org_1 CP_4 [...]
tutti opponendosi alla domanda. Pt_1
Con sentenza non definitiva, confermata con sentenza nr. 1689/21 di questa Corte passata in giudicato, il giudice adito rigettò le eccezioni di prescrizione.
2. Con la sentenza in epigrafe, il giudice adito ritenne la responsabilità dei e di CP_3 Pt_1
per avere effettuato un massiccio sbancamento ai piedi di un pendio in prossimità della proprietà senza un'adeguata struttura di sostegno e nonostante la natura argillosa e CP_1
quindi cedevole del fondale.
Quantificò il danno emergente per l'abbattimento e la ricostruzione del fabbricato di in CP_1
€ 144.226,00 e il lucro cessante per il mancato godimento da settembre 2000 a febbraio 2022
nel valore locativo di mercato di € 64.457,00.
Ritenuto il concorso di colpa nella misura del 30 %, avendo eretto il fabbricato con CP_1
fondazioni superficiali e senza una preventiva indagine geologica sul sottosuolo, condannò i convenuti in solido a pagare il 70 % del danno, pari a € 146.078,10 oltre a interessi legali dalla sentenza e a due terzi delle spese legali, liquidate in € 8.000,00 per compensi e € 560,00 per esborsi, oltre ad accessori. Condannò inoltre a tenere indenne di Org_1 CP_3
quanto dovuto fino a concorrenza di € 51.645,69.
3. ha proposto tempestivo appello, contestando la propria responsabilità nonché la Pt_1
quantificazione del danno.
Il e i due sono stati dichiarati contumaci. Controparte_5 CP_3
si è costituita, rilevando l'assenza di domande nei suoi confronti. Org_1
si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. Ha poi dichiarato, nelle note di udienza CP_1
datate 31.10.2022, di aver richiesto con PEC dopo il deposito della sentenza “il pagamento di
pagina 2 di 6 quanto statuito e solo e hanno inteso provvedere, mentre CP_4 CP_3 [...]
ha inteso impugnare la sentenza (…) Le azioni di recupero che verranno intraprese in Pt_1
danno di saranno riferite esclusivamente al terzo dell'intero statuito nella sentenza, Pt_1
specificamente quantificato in € 52.770,35”.
4. Con ordinanza 30.11.2022, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva affermato la responsabilità di sulla base di CTU svolta in procedimento civile nr. 1292/00 R.G. Pt_1
Trib. Lucera al quale il progettista non aveva partecipato, nonché di una peculiare interpretazione della perizia svolta nel procedimento penale nr. 3978/06 R.G.N.R. Procura di
Lucera, concluso col proscioglimento degli imputati ( compreso) e riguardante non la Pt_1
responsabilità civile per il cedimento del fabbricato bensì la sussistenza del reato di crollo colposo.
Ha quindi disposto “autonoma CTU, avente ad oggetto la sola eventuale responsabilità del
progettista e direttore nei lavori di scavo che produssero i danni definitivamente accertati
nell'an, nonché la quantificazione di tali danni (…) verrà svolta alla stregua degli atti
processuali, dei rilievi svolti o da svolgere e anche della CTU e della perizia sopra
menzionate”, incaricando l'ing. . Parte_2
Espletata CTU, le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta e depositato memorie finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La sentenza impugnata è passata in giudicato nei confronti di e CP_4 CP_3
, condebitori solidali e non litisconsorti necessari, nonché dell'assicurazione, citata in
[...]
appello per mera litis denuntiatio, la quale ha depositato memorie ma non può esigere il rimborso delle spese processuali, attesa la superfluità ai sensi dell'art. 92 co. 1° c.p.c.
Si è poi formato il giudicato interno sull'assenza di responsabilità del sul concorso di CP_5
pagina 3 di 6 colpa di nella misura del 30 % e sull'operatività della polizza stipulata da CP_1 CP_3
nei confronti di “ .
[...] Org_1
Lo stesso infine, ha attestato, nella dichiarazione del difensore riportata al punto 3., di CP_1
aver ricevuto dai due , nelle more dell'appello, € 105.540,70 pari a due terzi di quanto CP_3
stabilito dal Tribunale per capitale, accessori e spese legali.
6. Con ampia e articolata motivazione, nella bozza di relazione del maggio 2023 il CTU ing.
ha ritenuto la responsabilità di e quantificato: Parte_2 Pt_1
in € 98.752,50 il danno all'immobile, stabilito calcolando la differenza tra il suo valore ordinario e quello residuato al danneggiamento;
in € 67.343,13 il danno da mancata locazione negli anni 2000-2023;
in € 21.725,55 i costi per manutenzione ordinaria e imposte a detrarsi dal lucro cessante.
6.1. A seguito di osservazioni del solo con la relazione del luglio 2023 il CTU ha Pt_1
confermato il giudizio di responsabilità e la quantificazione del danno all'immobile, ma ha ridotto a € 56.014,40 il danno da mancata locazione e aumentato a € 46.342,27 i costi per manutenzione e imposte da detrarre. Operata sui primi due importi la riduzione del 30 % per il concorso di colpa, ha detratto interamente i costi per manutenzione ordinaria e imposte, che avrebbe dovuto sostenere anche in caso di mancato smottamento. CP_1
Ha così quantificato in € 62.123,17 la quota di risarcimento a carico dei danneggianti e CP_3
Pt_1
6.2. Solo con le note di udienza del 19.9.2023 ha contestato le valutazioni del CTU, CP_1
chiedendo chiarimenti ad amplissimo raggio attraverso i quali ottenere, in contrasto con la sua inerzia durante le operazioni peritali, una totale riscrittura della relazione in senso a lui favorevole. La richiesta è evidentemente defatigatoria ed esplorativa.
7. La Corte ritiene accertata la responsabilità di per avere redatto un progetto che non Pt_1
pagina 4 di 6 prevedeva in modo espresso l'effettuazione dello scavo solo in presenza di un'adeguata struttura di sostegno e tenendo conto della natura argillosa del fondale.
L'appellante non è quindi estraneo al compimento a sua insaputa dell'attività dannosa a metà
agosto del 2000, quando si trovava in ferie, perché una più adeguata redazione del progetto avrebbe precluso l'improvvida iniziativa dei , oppure ristretto al loro campo la CP_3
responsabilità.
8. Nonostante il giudizio espresso sulla responsabilità, la Corte deve rilevare che non Pt_1
deve pagare alcuna somma, perché, come attestato dal difensore di il danno stimato CP_1
dall'ing. è stato già ampiamente risarcito dagli appellati . Parte_2 CP_3
Tanto si afferma alla luce della relazione finale del CTU di cui al punto 6.1.
8.1. Anche a voler considerare la bozza di relazione (cfr. punto 6.), non contestata a suo tempo da si perverrebbe alla medesima conclusione. CP_1
Facendo infatti riferimento a tale elaborato, e sommando il danno all'immobile e quello da mancata locazione (€ 98.752,50 + € 67.343,13 = € 166.095,63), abbattuto poi del 30 % per il concorso di Villani, si perviene a un importo di € 116.266.94 dal quale detrarre € 21.725,55
per costi di manutenzione e imposte.
La differenza di € 94.541,39, che costituirebbe il danno totale secondo la bozza di relazione di
CTU (ma, alla luce della relazione finale, il danno reale è minore), rappresenta un importo nettamente inferiore a quello pagato dai due nelle more dell'appello. CP_3
Deve pertanto concludersi che, in siffatta situazione, il pagamento di ulteriore somma da parte dell'appellante andrebbe non a reintegrare il patrimonio anteriore del danneggiato, già
reintegrato di quanto aliunde perceptum dai due , ma ad arricchirlo. CP_3
Essendo già stato integralmente risarcito dai , quindi, non ha titolo per ricevere CP_3 CP_1
ulteriori pagamenti da Pt_1
pagina 5 di 6 9. L'appello va quindi accolto, con spese di CTU a carico di CP_1
Avuto riguardo alla responsabilità sull'an e al sopravvenire dell'aliunde perceptum nelle more dell'appello, la Corte ritiene di compensare per due terzi le spese del giudizio, che per il resto sono a carico di e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 642/22 del 3-7.3.2022, proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_6 Controparte_2 CP_3 [...]
e , così provvede: CP_4 Controparte_5
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta nei confronti di e pone a carico di le spese di CTU, compensando per due Parte_1 CP_1
terzi le spese processuali del doppio grado tra dette parti;
2) condanna a rifondere a il restante terzo delle spese processuali, terzo che CP_1 Pt_1
quantifica per il primo grado in un importo di € 3.500,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %, e per il secondo grado in un importo di € 380,00 per compensi e
4.900,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %;
3) nulla per ogni altra spesa processuale.
Così deciso nella C.d.C. del 31.1.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, composta dai magistrati: dott. Michele Ancona Presidente dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel. dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunziato nel procedimento nr. 550/22 R.G. la seguente
SENTENZA sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 642/22 del 3-7.3.2022, proposto da:
(avv. Deborah Di Bitonto) Parte_1
APPELLANTE
nei confronti di
(avv. Raffaele Rutigliano) CP_1
s.p.a. (avv. Maria Teresa Cavalli) Controparte_2
APPELLATI
nonché
già dom. c/o avv. Francesco Ventarola CP_3
, già dom. c/o avv. Donatella Ventarola CP_4
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata il 17.3.2010, proprietario di un immobile in CP_1
, convenne in giudizio , e Controparte_5 CP_3 CP_4 Parte_1
rispettivamente committente, costruttore e progettista-direttore di lavori di escavazione-
sbancamento eseguiti a confine con la sua proprietà, nonché il , Controparte_5
per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati.
pagina 1 di 6 Mentre il Comune rimase contumace, si costituirono (che chiese e ottenne di CP_3
chiamare in causa l'assicurazione, attualmente denominata ), e Org_1 CP_4 [...]
tutti opponendosi alla domanda. Pt_1
Con sentenza non definitiva, confermata con sentenza nr. 1689/21 di questa Corte passata in giudicato, il giudice adito rigettò le eccezioni di prescrizione.
2. Con la sentenza in epigrafe, il giudice adito ritenne la responsabilità dei e di CP_3 Pt_1
per avere effettuato un massiccio sbancamento ai piedi di un pendio in prossimità della proprietà senza un'adeguata struttura di sostegno e nonostante la natura argillosa e CP_1
quindi cedevole del fondale.
Quantificò il danno emergente per l'abbattimento e la ricostruzione del fabbricato di in CP_1
€ 144.226,00 e il lucro cessante per il mancato godimento da settembre 2000 a febbraio 2022
nel valore locativo di mercato di € 64.457,00.
Ritenuto il concorso di colpa nella misura del 30 %, avendo eretto il fabbricato con CP_1
fondazioni superficiali e senza una preventiva indagine geologica sul sottosuolo, condannò i convenuti in solido a pagare il 70 % del danno, pari a € 146.078,10 oltre a interessi legali dalla sentenza e a due terzi delle spese legali, liquidate in € 8.000,00 per compensi e € 560,00 per esborsi, oltre ad accessori. Condannò inoltre a tenere indenne di Org_1 CP_3
quanto dovuto fino a concorrenza di € 51.645,69.
3. ha proposto tempestivo appello, contestando la propria responsabilità nonché la Pt_1
quantificazione del danno.
Il e i due sono stati dichiarati contumaci. Controparte_5 CP_3
si è costituita, rilevando l'assenza di domande nei suoi confronti. Org_1
si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello. Ha poi dichiarato, nelle note di udienza CP_1
datate 31.10.2022, di aver richiesto con PEC dopo il deposito della sentenza “il pagamento di
pagina 2 di 6 quanto statuito e solo e hanno inteso provvedere, mentre CP_4 CP_3 [...]
ha inteso impugnare la sentenza (…) Le azioni di recupero che verranno intraprese in Pt_1
danno di saranno riferite esclusivamente al terzo dell'intero statuito nella sentenza, Pt_1
specificamente quantificato in € 52.770,35”.
4. Con ordinanza 30.11.2022, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva affermato la responsabilità di sulla base di CTU svolta in procedimento civile nr. 1292/00 R.G. Pt_1
Trib. Lucera al quale il progettista non aveva partecipato, nonché di una peculiare interpretazione della perizia svolta nel procedimento penale nr. 3978/06 R.G.N.R. Procura di
Lucera, concluso col proscioglimento degli imputati ( compreso) e riguardante non la Pt_1
responsabilità civile per il cedimento del fabbricato bensì la sussistenza del reato di crollo colposo.
Ha quindi disposto “autonoma CTU, avente ad oggetto la sola eventuale responsabilità del
progettista e direttore nei lavori di scavo che produssero i danni definitivamente accertati
nell'an, nonché la quantificazione di tali danni (…) verrà svolta alla stregua degli atti
processuali, dei rilievi svolti o da svolgere e anche della CTU e della perizia sopra
menzionate”, incaricando l'ing. . Parte_2
Espletata CTU, le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta e depositato memorie finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La sentenza impugnata è passata in giudicato nei confronti di e CP_4 CP_3
, condebitori solidali e non litisconsorti necessari, nonché dell'assicurazione, citata in
[...]
appello per mera litis denuntiatio, la quale ha depositato memorie ma non può esigere il rimborso delle spese processuali, attesa la superfluità ai sensi dell'art. 92 co. 1° c.p.c.
Si è poi formato il giudicato interno sull'assenza di responsabilità del sul concorso di CP_5
pagina 3 di 6 colpa di nella misura del 30 % e sull'operatività della polizza stipulata da CP_1 CP_3
nei confronti di “ .
[...] Org_1
Lo stesso infine, ha attestato, nella dichiarazione del difensore riportata al punto 3., di CP_1
aver ricevuto dai due , nelle more dell'appello, € 105.540,70 pari a due terzi di quanto CP_3
stabilito dal Tribunale per capitale, accessori e spese legali.
6. Con ampia e articolata motivazione, nella bozza di relazione del maggio 2023 il CTU ing.
ha ritenuto la responsabilità di e quantificato: Parte_2 Pt_1
in € 98.752,50 il danno all'immobile, stabilito calcolando la differenza tra il suo valore ordinario e quello residuato al danneggiamento;
in € 67.343,13 il danno da mancata locazione negli anni 2000-2023;
in € 21.725,55 i costi per manutenzione ordinaria e imposte a detrarsi dal lucro cessante.
6.1. A seguito di osservazioni del solo con la relazione del luglio 2023 il CTU ha Pt_1
confermato il giudizio di responsabilità e la quantificazione del danno all'immobile, ma ha ridotto a € 56.014,40 il danno da mancata locazione e aumentato a € 46.342,27 i costi per manutenzione e imposte da detrarre. Operata sui primi due importi la riduzione del 30 % per il concorso di colpa, ha detratto interamente i costi per manutenzione ordinaria e imposte, che avrebbe dovuto sostenere anche in caso di mancato smottamento. CP_1
Ha così quantificato in € 62.123,17 la quota di risarcimento a carico dei danneggianti e CP_3
Pt_1
6.2. Solo con le note di udienza del 19.9.2023 ha contestato le valutazioni del CTU, CP_1
chiedendo chiarimenti ad amplissimo raggio attraverso i quali ottenere, in contrasto con la sua inerzia durante le operazioni peritali, una totale riscrittura della relazione in senso a lui favorevole. La richiesta è evidentemente defatigatoria ed esplorativa.
7. La Corte ritiene accertata la responsabilità di per avere redatto un progetto che non Pt_1
pagina 4 di 6 prevedeva in modo espresso l'effettuazione dello scavo solo in presenza di un'adeguata struttura di sostegno e tenendo conto della natura argillosa del fondale.
L'appellante non è quindi estraneo al compimento a sua insaputa dell'attività dannosa a metà
agosto del 2000, quando si trovava in ferie, perché una più adeguata redazione del progetto avrebbe precluso l'improvvida iniziativa dei , oppure ristretto al loro campo la CP_3
responsabilità.
8. Nonostante il giudizio espresso sulla responsabilità, la Corte deve rilevare che non Pt_1
deve pagare alcuna somma, perché, come attestato dal difensore di il danno stimato CP_1
dall'ing. è stato già ampiamente risarcito dagli appellati . Parte_2 CP_3
Tanto si afferma alla luce della relazione finale del CTU di cui al punto 6.1.
8.1. Anche a voler considerare la bozza di relazione (cfr. punto 6.), non contestata a suo tempo da si perverrebbe alla medesima conclusione. CP_1
Facendo infatti riferimento a tale elaborato, e sommando il danno all'immobile e quello da mancata locazione (€ 98.752,50 + € 67.343,13 = € 166.095,63), abbattuto poi del 30 % per il concorso di Villani, si perviene a un importo di € 116.266.94 dal quale detrarre € 21.725,55
per costi di manutenzione e imposte.
La differenza di € 94.541,39, che costituirebbe il danno totale secondo la bozza di relazione di
CTU (ma, alla luce della relazione finale, il danno reale è minore), rappresenta un importo nettamente inferiore a quello pagato dai due nelle more dell'appello. CP_3
Deve pertanto concludersi che, in siffatta situazione, il pagamento di ulteriore somma da parte dell'appellante andrebbe non a reintegrare il patrimonio anteriore del danneggiato, già
reintegrato di quanto aliunde perceptum dai due , ma ad arricchirlo. CP_3
Essendo già stato integralmente risarcito dai , quindi, non ha titolo per ricevere CP_3 CP_1
ulteriori pagamenti da Pt_1
pagina 5 di 6 9. L'appello va quindi accolto, con spese di CTU a carico di CP_1
Avuto riguardo alla responsabilità sull'an e al sopravvenire dell'aliunde perceptum nelle more dell'appello, la Corte ritiene di compensare per due terzi le spese del giudizio, che per il resto sono a carico di e si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 642/22 del 3-7.3.2022, proposto da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_6 Controparte_2 CP_3 [...]
e , così provvede: CP_4 Controparte_5
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta nei confronti di e pone a carico di le spese di CTU, compensando per due Parte_1 CP_1
terzi le spese processuali del doppio grado tra dette parti;
2) condanna a rifondere a il restante terzo delle spese processuali, terzo che CP_1 Pt_1
quantifica per il primo grado in un importo di € 3.500,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %, e per il secondo grado in un importo di € 380,00 per compensi e
4.900,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %;
3) nulla per ogni altra spesa processuale.
Così deciso nella C.d.C. del 31.1.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
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