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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa IA ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di Parte_1
mandato depositato nel fascicolo telematico dagli Avv.ti Nadia Giambirtone e Carlo
LD
Ricorrente
contro
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Rognoni, in forza di Controparte_2
mandato depositato nel fascicolo telematico
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2023 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio e esponendo: Controparte_1 Controparte_3
1 - di essere stata assunta in data 18.08.2022 da quale legale Persona_1
rappresentante della con mansioni di cameriera, orario Controparte_1
lavorativo full-time, presso il ristorante, unità locale Ge/1 in Piazza Henry Dunant
4/20 (sito all'interno del complesso sportivo “Stadio del Nuoto di Albaro – Piscine di
Albaro”);
- che il rapporto di lavoro già in essere era stato formalizzato in data 06.09.2022 con la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time, con decorrenza dal 07.09.2022 e termine al 06.09.2023, con l'inquadramento al livello 5°
CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi, con la qualifica di operaio, mansioni di cameriera;
- che la sede di lavoro è stata contrattualmente stabilita nel ristorante sito in Genova,
Piazza Henry Dunant 20A, unità locale Ge/1;
- di essere stata inviata in distacco per brevi periodi presso RI MB Sas, società
esercente la ristorazione e di cui era legale rappresentante;
Persona_1
- di aver lavorato alle dipendenze di come cameriera sino all' Controparte_1
01.01.2023, senza soluzione di continuità, allorché la lavoratrice è stata collocata in ferie dapprima sino al 17.1.2023 e quindi sino a fine gennaio 2023;
- che a fine gennaio 2023 il datore di lavoro le ha ulteriormente prolungato le ferie sino a nuova chiamata in servizio;
- di aver lavorato per l'intero periodo suindicato e senza soluzione di continuità, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.00 alle ore 02.00 di notte, con riposo la domenica, e senza pausa pranzo;
- di aver lavorato nella festività dell'8 dicembre e di non aver mai fruito di ferie o permessi salvo la collocazione in ferie forzate dall'1.1.2023, e di essersi assentata dal lavoro per malattia dal 29.12.2022 all' 01.1.2023;
2 - di avere ricevuto le sole buste paga di settembre e ottobre 2022 e percepito la complessiva somma di euro 4.432,58, di cui euro 500,00 per il mese “in nero” di agosto 2022;
- di essere creditrice al 31.01.2023 di differenze retributive per retribuzione ordinaria,
festività, straordinario, 13ma e 14ma per la complessiva somma di euro 9.748,86;
- quanto all'epilogo del rapporto di lavoro, di avere appreso in data 27.02.2023, da verifica su C2 storico, richiesto a fronte dell'inerzia datoriale nella progressiva istruzione di “restare in ferie” su indicata, dell'annotazione di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.01.2023 per cessazione attività;
- che con atto notarile dell'8.3.2023 – Notaio Dr. – Rep. n. 6477 – Raccolta n. Per_2
5600, di cui al doc. allegato sub 8), ha ceduto l'azienda con patto Controparte_1
di riservato dominio a e, segnatamente, l'azienda esercente l'attività Controparte_3
di somministrazione alimenti e bevande corrente in Genova Piazza Henry Dunant
civico numero 20A, con impegno a esercitare l'attività di Ristorazione;
- che risulta costituita il 3.2.2023 ed attiva dal 24.3.2023, proseguendo Controparte_3
l'attività commerciale della cedente con i suoi stessi mezzi di produzione, con n. 2
dipendenti rilevati in visura camerale al 31.3.2023;
- che con lettera r.a.r. datata 07.04.2023, anticipata a a mezzo pec Controparte_1
con accettazione e consegna in data 07.04.2023, e trasmessa alla stessa via posta il
12.04.2023, con ricezione il 13.4.2023, la ricorrente ha impugnato il contratto a termine, il licenziamento verbale e/o per fatti concludenti nonché messo a disposizione le energie lavorative;
- che dal 15.06.2023 lavora alle dipendenze di con contratto Controparte_4
di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (36 h settimanali), con scadenza al 30.09.2023, inquadrata quale operaio livello F, “addetta all'informazione e all'assistenza dei clienti”, CCNL dipendenti da istituti e imprese di vigilanza e servizi fiduciari, con retribuzione base contrattuale di euro 797,14.
3 La ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, previe eventuali ed opportune declaratorie, ogni contraria istanza
disattesa, viste le norme di legge e di contratto e di CCNL tutte applicabili, visto anche il D.lgs
81/2015, art. 19 e ss, il D.lgs. 23/2015, l'art. 2112 c.c., le norme tutte richiamate e richiamabili
nella fattispecie, nonché l' art. 36 Cost.:
- previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro in causa con le caratteristiche e
modalità di cui in narrativa, nonché delle circostanze tutte dedotte in narrativa,
conseguentemente:
- previo accertamento e declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza e, comunque,
dell'illegittimità del termine apposto al contratto di cui al rapporto avviato in data 18.08.2022,
nonché per l'effetto accertata e dichiarata la trasformazione del contratto di lavoro a termine tra la
ricorrente e in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero Controparte_5
la sussistenza dello stesso alle dipendenze della suddetta convenuta ab origine con effetto dal
18.08.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista:
- previo accertamento e declaratoria della nullità e/o invalidità e/o inefficacia e, comunque,
dell'illegittimità del licenziamento in causa comminato solo per fatti concludenti e/o comunque
adottato in frode alla legge in violazione degli artt. 2 D. Lgs 23/2015 in combinato disposto con
l'art. 2112 c.c., conseguentemente:
In via principale: previo accertamento e declaratoria del trasferimento e/o cessione d'azienda
(ovvero di ramo d'azienda) de quo da a con effetto dall' Controparte_1 Controparte_3
08.03.2023 ovvero dalla data meglio vista:
- previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro in causa giusta la nullità e/o
comunque inefficacia del licenziamento de quo e/o del diritto della ricorrente al ripristino del
rapporto stesso de iure in capo alla cedente, visto il combinato disposto dell'art. 2 D.Lgs 23/2015
e dell'art. 2112 c.c., previa declaratoria del diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di
lavoro con automatico passaggio ope legis del rapporto di lavoro medesimo alle dipendenze della
cessionaria convenuta con effetto dalla data di trasferimento o come meglio: Controparte_3
4 1) accertato e dichiarato ripristinato de iure il rapporto di lavoro in causa e l'avvenuto suo
automatico trasferimento con continuazione alle dipendenze della cessionaria Controparte_3
ex art. 2112 c.c., con conservazione delle condizioni economiche e normative maturate, per
l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a reintegrare e/o a riammettere la ricorrente nel posto di lavoro, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, con inquadramento al 5° livello operai,
mansione di cameriera, CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi ovvero CCNL in sostituzione
ex art. 2112 comma 3 c.c., con effetto dalla data del trasferimento o come meglio;
2) dichiarare tenute e conseguentemente condannare, in solido tra loro o come meglio,
[...]
suo legale rappresentante, e suo legale rappresentante, a Controparte_1 Controparte_3
pagare alla ricorrente il risarcimento del danno con versamento di un'indennità, commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.478,43 ovvero alla
somma maggiore o minore emergenda in corso di causa), corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento, ovvero con la decorrenza meglio vista, sino a quello dell'effettiva reintegrazione
e/o riammissione nel posto di lavoro, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo, nonché accertare
e dichiarare l'obbligo del pagamento in solido delle convenute, loro legali rappresentanti,
dell'indennità ex art. 2 comma 3 D.Lgs 23/2015 in caso di esercizio della facoltà di opzione;
3) dichiarare tenute e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rapprentante pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
in solido tra loro ex art. 2112 c.c. o come meglio, a pagare alla ricorrente per i titoli di cui sub 20)
della narrativa la complessiva somma di euro 9.748,86 ovvero quella maggiore o minore meglio
vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
In via di subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi non si ritenga applicabile nella fattispecie
l'art. 2112 c.c., accertata e dichiarata la invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del
licenziamento in causa:
5 1) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a reintegrare, ex art. 2 D.Lgs 23/2015, la ricorrente nel posto di
lavoro, salvo facoltà di opzione ex art. 2 comma 3 stesso decreto, nonché a risarcirle il danno con
pagamento di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
tfr (pari ad euro 1.478,43 ovvero alla somma maggiore o minore emergenda in corso di causa),
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo;
in ulteriore subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi sia ritenuta la sussistenza nella
fattispecie di un licenziamento scritto, accertata e dichiarata la sua invalidità e/o illegittimità, per
l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, suo legale
rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente ex art. 9 del D.Lgs 23/2015, un'indennità
non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (ut supra liquidata), ovvero a pagarle la minore o
maggiore indennità meglio vista, comunque non inferiore a 3 mensilità, oltre al tfr ed alle
competenze di fine rapporto, pari ad euro 682,61, ovvero pari alla somma maggiore o minore
meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
.
2) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rapprentante pro tempore, a pagare alla ricorrente per i titoli di cui sub 20) della narrativa la
complessiva somma di euro 9.748,86 ovvero quella maggiore o minore meglio vista in corso di
causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
In ulteriore subordine, salvo gravame: in ipotesi sia ritenuta la validità e/o legittimità del
contratto a termine, accertata e dichiarata l'invalidità e/o inefficacia e/o l'illegittimità del recesso
e/o licenziamento in causa per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare
[...]
suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il Controparte_1
risarcimento del danno in misura parametrabile e/o pari a tutte le mensilità di retribuzione e/o
differenze di retribuzione perse per effetto della illegittima risoluzione anticipata del rapporto di
6 lavoro, nella somma di euro 8.816,90 ovvero come determinata dal Giudice con valutazione
equitativa ex art. 1226 c.c., liquidabile con riferimento al periodo dall' 01.02.2023 sino al
06.09.2023;
2) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente per i titoli di cui sub 20) della narrativa, a
titolo di differenze retributive tutte maturate con riferimento all'effettivo svolgimento del
rapporto di lavoro, sua quantità e qualità, anche ex art. 36 Cost, la complessiva somma di euro
8.116,51 ovvero quella maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU
contabile, riservata la nomina di CTP, oltre al tfr ed alle competenze di fine rapporto per somma
pari ad euro 682,61, ovvero pari alla somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa,
previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
In ulteriore estremo subordine: in denegata ipotesi in cui sia ritenuta tanto la validità e
legittimità del termine apposto quanto del licenziamento in causa, dichiarare tenuta e
conseguentemente condannare in persona del legale rapprentante pro Controparte_1
tempore, a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui sub 20) della narrativa, a titolo di differenze
retributive tutte maturate con riferimento all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, sua
quantità e qualità, anche ex art. 36 Cost, la complessiva somma di euro 8.116,51 ovvero quella
maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la
nomina di CTP, oltre al tfr ed alle competenze di fine rapporto per somma pari ad euro 682,61,
ovvero pari alla somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU
contabile, riservata la nomina di CTP;
In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dal dovuto
al saldo.
Vinte le spese di lite. Sentenza immediatamente esecutiva.”
In data 13.11.2023 si è costituita in giudizio contestando in Controparte_1
fatto e in diritto il ricorso avversario e rassegnando le seguenti conclusioni:
7 -rigettare ogni e qualsivoglia domanda avversaria perché inammissibile e/o infondata e/o non
provata per tutte le difese e le eccezioni, di cui sopra e/o per quelle meglio viste, per la intervenuta
decadenza delle domande e dei diritti proposti e per quanto sopra contestato, mandando esente la
convenuta da ogni avversaria domanda e pretesa;
-vinte le spese e gli onorari di lite.
In data 13.11.2023 si è, altresì, costituita contestando in fatto e Controparte_3
in diritto il ricorso avversario e proponendo domanda di manleva nei confronti di
[...]
CP_1
La causa così introdotta è stata istruita mediante assunzione di prove per testi.
All'udienza del 22.05.2025, rilevata l'apertura della liquidazione controllata di con sentenza n. 83/2025 emessa dal Tribunale di Genova, è stata Controparte_3
dichiarata l'interruzione del giudizio limitatamente alle domande proposte nei confronti di e alla domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 Controparte_6 [...]
CP_1
All'udienza del 31.10.2025, discussa la causa, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni limitandosi a chiedere l'accoglimento delle domande proposte in via subordinata contro in ipotesi di ritenuta validità del contratto a Controparte_1
termine. Parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle domande di cui alla memoria di costituzione.
Al termine della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
************
Le domande sono parzialmente fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
1. Stante l'intervenuta rinuncia della ricorrente alle domande proposte in via principale occorre passare direttamente all'esame della domanda proposta in via subordinata avente ad oggetto l'accertamento “dell'invalidità e/o inefficacia e/o
8 l'illegittimità” del recesso dal contratto a tempo determinato e la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Sul punto, la convenuta si è difesa eccependo in via preliminare la decadenza ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010 e dell'art. 6 della L. 604/1966 per avere la ricorrente impugnato in via extragiudiziale il licenziamento oltre il termine di 60 giorni previsto dalla norma.
L'eccezione è infondata, in quanto la normativa sopra richiamata non si applica al recesso dai contratti a tempo determinato, regolato, invece, dal Codice civile.
Infatti, nel caso di recesso del datore da un contratto di lavoro a tempo determinato non può propriamente parlarsi di licenziamento né farsi applicazione della relativa normativa.
La fonte regolatrice della materia va cercata al di fuori della L. 604/66 e dello Statuto dei Lavoratori, dovendosi fare applicazione esclusivamente dell'art. 2119
c.c. nonché delle varie ipotesi di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e ss.
c.c. (Cass. n. 3276/2009).
Pertanto, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, è inconferente il richiamo alla normativa in tema di decadenza dall'impugnativa di licenziamento, ispirata ad esigenze di certezza e di celerità nella stabilizzazione di conseguenze reintegratorie previste a carico del datore di lavoro.
Nel merito, la convenuta sostiene che sia stata la sig.ra a non Parte_1
presentarsi più al lavoro nel mese di gennaio, deducendo un inadempimento della lavoratrice.
Tale ricostruzione è smentita dall'estratto dei messaggi Whatsapp prodotti dalla stessa convenuta dove si evince come sia stato il sig. a tenere in un primo Per_1
momento il locale chiuso e a comunicare poi alla dipendente in data 23.01.2023 il recesso dal contratto a tempo determinato per cessione dell'attività.
9 A fronte di tale comunicazione, la sig.ra dopo aver rimarcato la Parte_1
vigenza di un contratto di durata annuale, ha offerto la propria prestazione lavorativa alla società, ricevendo, tuttavia, in risposta un diniego. L'offerta di continuare a lavorare per la società è stata poi rinnovata nella lettera del 07.04.2023.
Ritenuta, dunque, l'esistenza del recesso datoriale, occorre fare applicazione della disciplina dettata dall'art. 2119 c.c. che prevede che il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa.
Nel caso di specie, come visto sopra, il recesso non risulta sorretto da giusta causa.
Va, quindi, affermata l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro intimato da prima della scadenza del termine. Controparte_1
Da ciò deriva il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate fino alla naturale scadenza del contratto stabilita per il 06.09.2023, dedotto quanto la stessa ha percepito lavorando presso la società
Meridiana Multiservizi S.r.l. nel periodo considerato (cfr. Cassazione civile , sez. lav. ,
01/07/2004 , n. 12092: “In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da
rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va
commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del
recesso fino alla prevista scadenza del contratto”).
Va, quindi, accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi nelle retribuzioni non percepite sino al termine di scadenza del contratto ammontanti a:
- euro 5.913,72 per il periodo da febbraio 2023 a maggio 2023 (1.478,43 x 4);
- euro 4.435,29 per il periodo da giugno 2023 ad agosto 2023 (1.478,43 x 3);
- euro 284,31 sino alla scadenza del contratto avvenuta il 06.09.2023 (1478,43/26 x 5
giorni lavorati);
10 - totale euro 10.633,32.
Da tale somma va dedotta, in base al principio della compensatio lucri cum damno
desumibile dall'art. 1223 c.c. (C.Cass. S.U. 12565/2018), quale aliunde perceptum la retribuzione percepita dalla sig.ra alle dipendenze di Parte_1 Controparte_4
pari ad euro 2.043,87. Non devono, invece, essere dedotti gli importi eventualmente
[...]
percepiti dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. lav., n. 7024/2025).
L'importo dovuto alla ricorrente a titolo risarcitorio ammonta, pertanto, a euro
8.589,45.
2. Venendo alle differenze retributive richieste da parte ricorrente per il periodo lavorato, la domanda di condanna è accolta nei limiti della retribuzione ordinaria non pagata nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, rateo di 13° e 14° mensilità e TFR,
rigettata per le restanti voci.
Nello specifico:
- nulla è dovuto a titolo di lavoro straordinario in quanto non provato.
La ricorrente in ricorso ha dedotto di aver lavorato dalle 17.00 alle 02.00 tutti i giorni tranne la domenica. In sede di discussione ha poi sostenuto che dall'istruttoria è emerso che la giornata lavorativa si concludesse quantomeno non prima di mezzanotte.
La domanda è, comunque, infondata.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., 14 agosto 1998, n. 8006; Cass., 22 settembre
1997, n. 8924; Cass., 1 settembre 1995 n. 9231; Cass., 21 aprile 1993 n. 4668, Cass., 7
novembre 1991 n. 11876).
Nel caso di specie, nessun teste ha saputo riferire con precisione, certezza ed attendibilità al riguardo.
11 Il sig. cuoco del ristornate RI MB dell'Arena Albaro nell'anno Controparte_7
2022 e collega della sig.ra pur dichiarando di non conoscere l'orario della Parte_1
ricorrente, ha detto di ricordarsi che la ricorrente arrivava alle ore 18.00 (io nel ristorante
lavoravo come cuoco, dalle 17:00 alle 23:00….la ricorrente faceva la cameriera. Non so che orario
svolgesse…io arrivavo prima degli altri e aprivo il locale. La ricorrente, se non ricordo bene,
arrivava alle 18, ma non so quale orario le fosse stato indicato…). Il teste è apparso in seguito poco chiaro dichiarando “quando io arrivavo alle 17:00 la ricorrente mi chiedeva di aiutarla
per sistemare i tavoli fuori. In due impiegavamo circa 10 minuti.” Il teste comunque ha ricordato il suo orario di lavoro e di essere il primo ad arrivare sul luogo di lavoro alle ore 17:00.
Il sig. presente solo saltuariamente nel ristorante, ha Persona_3
effettivamente dichiarato che la ricorrente potesse prendere servizio alle ore 17:00 ma ha anche precisato che, le volte che si recava al ristorante, lo faceva alle ore 19:00, quando la ricorrente aveva già preso servizio (vedasi dichiarazioni sig. “Sono il padre di Per_1
Io frequentavo saltuariamente il delle piscine di Albaro. Controparte_2 CP_1
Quindi mi chiamavano ogni tanto se avevano bisogno di una mano oppure andavo io 1-2 volte
alla settimana…Ho conosciuto la ricorrente che serviva i tavoli come cameriera. Non ricordo che
orari avesse, io andavo al ristorante verso le 19.00 e la ricorrente c'era già. Stavo lì 3 ore al
massimo e la ricorrente si fermava…Non ricordo quale fosse l'orario di lavoro della ricorrente, mi
pare che prendesse servizio dalle ore 17.00. Non so a che ora chiudesse il ristorante”).
Peraltro, il fatto che la ricorrente potesse - talvolta - svolgere 7 ore lavorative dalle 17
alle 24 non è incompatibile con l'osservanza del normale orario di lavoro settimanale.
Pertanto, non si ritiene che, in assenza di altri riscontri, tale testimonianza sia di per sé
idonea a provare che la sig.ra abbia svolto la propria prestazione lavorativa Parte_1
oltre le 40 ore settimanali contrattualmente previste;
- nulla è dovuto a titolo di lavoro festivo in quanto nessun teste ha saputo riferire a riguardo;
12 - nulla è dovuto per il mese di settembre in quanto la retribuzione che la ricorrente dichiara di avere percepito corrisponde a quella dovuta per il numero di giorni lavorati nel mese (il contratto di lavoro aveva, infatti, decorrenza 07.09.2022);
- nulla è dovuto per il mese di ottobre in quanto in quanto la retribuzione che la ricorrente dichiara di avere percepito corrisponde a quella dovuta;
- dagli importi dovuti per i mesi di novembre, dicembre, gennaio (euro 1.478,34 x 3)
vanno dedotti gli importi che la ricorrente nel conteggio in atti ha dichiarato di avere percepito, ossia 600 euro nel mese di novembre e 650 euro nel mese di dicembre, per un totale dovuto di euro 3.185,02;
- il rateo di tredicesima maturato ammonta a euro 609,31, come da conteggio di parte ricorrente non specificamente contestato;
- il rateo di quattordicesima maturato ammonta a euro 609,31 come da conteggio della ricorrente non specificamente contestato;
- il TFR maturato ammonta a euro 682,61, come da conteggio della ricorrente non specificamente contestato:
Pertanto, il totale dovuto per differenze retributive e TFR ammonta a euro 5.086,25.
Sui crediti della ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (avuto riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”
ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014), in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, scaglione compreso fra 5.201 e 26.000 euro, diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi in considerazione della limitata attività processuale svolta e della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
13 - dichiara l'illegittimità del recesso dal contratto a tempo determinato esercitato da
[...]
e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore della ricorrente, di Controparte_1
euro 8.589,45 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, di euro Controparte_1
5.086,25, ltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a rifondere alla sig.ra le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova, 31.10.2025
Il Giudice
IA ID OT
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Gabriele Salvi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa IA ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di Parte_1
mandato depositato nel fascicolo telematico dagli Avv.ti Nadia Giambirtone e Carlo
LD
Ricorrente
contro
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Rognoni, in forza di Controparte_2
mandato depositato nel fascicolo telematico
Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2023 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio e esponendo: Controparte_1 Controparte_3
1 - di essere stata assunta in data 18.08.2022 da quale legale Persona_1
rappresentante della con mansioni di cameriera, orario Controparte_1
lavorativo full-time, presso il ristorante, unità locale Ge/1 in Piazza Henry Dunant
4/20 (sito all'interno del complesso sportivo “Stadio del Nuoto di Albaro – Piscine di
Albaro”);
- che il rapporto di lavoro già in essere era stato formalizzato in data 06.09.2022 con la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time, con decorrenza dal 07.09.2022 e termine al 06.09.2023, con l'inquadramento al livello 5°
CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi, con la qualifica di operaio, mansioni di cameriera;
- che la sede di lavoro è stata contrattualmente stabilita nel ristorante sito in Genova,
Piazza Henry Dunant 20A, unità locale Ge/1;
- di essere stata inviata in distacco per brevi periodi presso RI MB Sas, società
esercente la ristorazione e di cui era legale rappresentante;
Persona_1
- di aver lavorato alle dipendenze di come cameriera sino all' Controparte_1
01.01.2023, senza soluzione di continuità, allorché la lavoratrice è stata collocata in ferie dapprima sino al 17.1.2023 e quindi sino a fine gennaio 2023;
- che a fine gennaio 2023 il datore di lavoro le ha ulteriormente prolungato le ferie sino a nuova chiamata in servizio;
- di aver lavorato per l'intero periodo suindicato e senza soluzione di continuità, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.00 alle ore 02.00 di notte, con riposo la domenica, e senza pausa pranzo;
- di aver lavorato nella festività dell'8 dicembre e di non aver mai fruito di ferie o permessi salvo la collocazione in ferie forzate dall'1.1.2023, e di essersi assentata dal lavoro per malattia dal 29.12.2022 all' 01.1.2023;
2 - di avere ricevuto le sole buste paga di settembre e ottobre 2022 e percepito la complessiva somma di euro 4.432,58, di cui euro 500,00 per il mese “in nero” di agosto 2022;
- di essere creditrice al 31.01.2023 di differenze retributive per retribuzione ordinaria,
festività, straordinario, 13ma e 14ma per la complessiva somma di euro 9.748,86;
- quanto all'epilogo del rapporto di lavoro, di avere appreso in data 27.02.2023, da verifica su C2 storico, richiesto a fronte dell'inerzia datoriale nella progressiva istruzione di “restare in ferie” su indicata, dell'annotazione di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.01.2023 per cessazione attività;
- che con atto notarile dell'8.3.2023 – Notaio Dr. – Rep. n. 6477 – Raccolta n. Per_2
5600, di cui al doc. allegato sub 8), ha ceduto l'azienda con patto Controparte_1
di riservato dominio a e, segnatamente, l'azienda esercente l'attività Controparte_3
di somministrazione alimenti e bevande corrente in Genova Piazza Henry Dunant
civico numero 20A, con impegno a esercitare l'attività di Ristorazione;
- che risulta costituita il 3.2.2023 ed attiva dal 24.3.2023, proseguendo Controparte_3
l'attività commerciale della cedente con i suoi stessi mezzi di produzione, con n. 2
dipendenti rilevati in visura camerale al 31.3.2023;
- che con lettera r.a.r. datata 07.04.2023, anticipata a a mezzo pec Controparte_1
con accettazione e consegna in data 07.04.2023, e trasmessa alla stessa via posta il
12.04.2023, con ricezione il 13.4.2023, la ricorrente ha impugnato il contratto a termine, il licenziamento verbale e/o per fatti concludenti nonché messo a disposizione le energie lavorative;
- che dal 15.06.2023 lavora alle dipendenze di con contratto Controparte_4
di lavoro subordinato a tempo determinato part-time (36 h settimanali), con scadenza al 30.09.2023, inquadrata quale operaio livello F, “addetta all'informazione e all'assistenza dei clienti”, CCNL dipendenti da istituti e imprese di vigilanza e servizi fiduciari, con retribuzione base contrattuale di euro 797,14.
3 La ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, previe eventuali ed opportune declaratorie, ogni contraria istanza
disattesa, viste le norme di legge e di contratto e di CCNL tutte applicabili, visto anche il D.lgs
81/2015, art. 19 e ss, il D.lgs. 23/2015, l'art. 2112 c.c., le norme tutte richiamate e richiamabili
nella fattispecie, nonché l' art. 36 Cost.:
- previo accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro in causa con le caratteristiche e
modalità di cui in narrativa, nonché delle circostanze tutte dedotte in narrativa,
conseguentemente:
- previo accertamento e declaratoria dell'invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza e, comunque,
dell'illegittimità del termine apposto al contratto di cui al rapporto avviato in data 18.08.2022,
nonché per l'effetto accertata e dichiarata la trasformazione del contratto di lavoro a termine tra la
ricorrente e in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero Controparte_5
la sussistenza dello stesso alle dipendenze della suddetta convenuta ab origine con effetto dal
18.08.2022, ovvero con la decorrenza meglio vista:
- previo accertamento e declaratoria della nullità e/o invalidità e/o inefficacia e, comunque,
dell'illegittimità del licenziamento in causa comminato solo per fatti concludenti e/o comunque
adottato in frode alla legge in violazione degli artt. 2 D. Lgs 23/2015 in combinato disposto con
l'art. 2112 c.c., conseguentemente:
In via principale: previo accertamento e declaratoria del trasferimento e/o cessione d'azienda
(ovvero di ramo d'azienda) de quo da a con effetto dall' Controparte_1 Controparte_3
08.03.2023 ovvero dalla data meglio vista:
- previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro in causa giusta la nullità e/o
comunque inefficacia del licenziamento de quo e/o del diritto della ricorrente al ripristino del
rapporto stesso de iure in capo alla cedente, visto il combinato disposto dell'art. 2 D.Lgs 23/2015
e dell'art. 2112 c.c., previa declaratoria del diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di
lavoro con automatico passaggio ope legis del rapporto di lavoro medesimo alle dipendenze della
cessionaria convenuta con effetto dalla data di trasferimento o come meglio: Controparte_3
4 1) accertato e dichiarato ripristinato de iure il rapporto di lavoro in causa e l'avvenuto suo
automatico trasferimento con continuazione alle dipendenze della cessionaria Controparte_3
ex art. 2112 c.c., con conservazione delle condizioni economiche e normative maturate, per
l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, a reintegrare e/o a riammettere la ricorrente nel posto di lavoro, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, con inquadramento al 5° livello operai,
mansione di cameriera, CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi ovvero CCNL in sostituzione
ex art. 2112 comma 3 c.c., con effetto dalla data del trasferimento o come meglio;
2) dichiarare tenute e conseguentemente condannare, in solido tra loro o come meglio,
[...]
suo legale rappresentante, e suo legale rappresentante, a Controparte_1 Controparte_3
pagare alla ricorrente il risarcimento del danno con versamento di un'indennità, commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (pari ad euro 1.478,43 ovvero alla
somma maggiore o minore emergenda in corso di causa), corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento, ovvero con la decorrenza meglio vista, sino a quello dell'effettiva reintegrazione
e/o riammissione nel posto di lavoro, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo, nonché accertare
e dichiarare l'obbligo del pagamento in solido delle convenute, loro legali rappresentanti,
dell'indennità ex art. 2 comma 3 D.Lgs 23/2015 in caso di esercizio della facoltà di opzione;
3) dichiarare tenute e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rapprentante pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
in solido tra loro ex art. 2112 c.c. o come meglio, a pagare alla ricorrente per i titoli di cui sub 20)
della narrativa la complessiva somma di euro 9.748,86 ovvero quella maggiore o minore meglio
vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
In via di subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi non si ritenga applicabile nella fattispecie
l'art. 2112 c.c., accertata e dichiarata la invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del
licenziamento in causa:
5 1) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a reintegrare, ex art. 2 D.Lgs 23/2015, la ricorrente nel posto di
lavoro, salvo facoltà di opzione ex art. 2 comma 3 stesso decreto, nonché a risarcirle il danno con
pagamento di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
tfr (pari ad euro 1.478,43 ovvero alla somma maggiore o minore emergenda in corso di causa),
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per il periodo medesimo;
in ulteriore subordine, salvo gravame: in denegata ipotesi sia ritenuta la sussistenza nella
fattispecie di un licenziamento scritto, accertata e dichiarata la sua invalidità e/o illegittimità, per
l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, suo legale
rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente ex art. 9 del D.Lgs 23/2015, un'indennità
non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr (ut supra liquidata), ovvero a pagarle la minore o
maggiore indennità meglio vista, comunque non inferiore a 3 mensilità, oltre al tfr ed alle
competenze di fine rapporto, pari ad euro 682,61, ovvero pari alla somma maggiore o minore
meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
.
2) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rapprentante pro tempore, a pagare alla ricorrente per i titoli di cui sub 20) della narrativa la
complessiva somma di euro 9.748,86 ovvero quella maggiore o minore meglio vista in corso di
causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
In ulteriore subordine, salvo gravame: in ipotesi sia ritenuta la validità e/o legittimità del
contratto a termine, accertata e dichiarata l'invalidità e/o inefficacia e/o l'illegittimità del recesso
e/o licenziamento in causa per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare
[...]
suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il Controparte_1
risarcimento del danno in misura parametrabile e/o pari a tutte le mensilità di retribuzione e/o
differenze di retribuzione perse per effetto della illegittima risoluzione anticipata del rapporto di
6 lavoro, nella somma di euro 8.816,90 ovvero come determinata dal Giudice con valutazione
equitativa ex art. 1226 c.c., liquidabile con riferimento al periodo dall' 01.02.2023 sino al
06.09.2023;
2) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente per i titoli di cui sub 20) della narrativa, a
titolo di differenze retributive tutte maturate con riferimento all'effettivo svolgimento del
rapporto di lavoro, sua quantità e qualità, anche ex art. 36 Cost, la complessiva somma di euro
8.116,51 ovvero quella maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU
contabile, riservata la nomina di CTP, oltre al tfr ed alle competenze di fine rapporto per somma
pari ad euro 682,61, ovvero pari alla somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa,
previa occorrendo CTU contabile, riservata la nomina di CTP;
In ulteriore estremo subordine: in denegata ipotesi in cui sia ritenuta tanto la validità e
legittimità del termine apposto quanto del licenziamento in causa, dichiarare tenuta e
conseguentemente condannare in persona del legale rapprentante pro Controparte_1
tempore, a pagare alla ricorrente, per i titoli di cui sub 20) della narrativa, a titolo di differenze
retributive tutte maturate con riferimento all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, sua
quantità e qualità, anche ex art. 36 Cost, la complessiva somma di euro 8.116,51 ovvero quella
maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, riservata la
nomina di CTP, oltre al tfr ed alle competenze di fine rapporto per somma pari ad euro 682,61,
ovvero pari alla somma maggiore o minore meglio vista in corso di causa, previa occorrendo CTU
contabile, riservata la nomina di CTP;
In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dal dovuto
al saldo.
Vinte le spese di lite. Sentenza immediatamente esecutiva.”
In data 13.11.2023 si è costituita in giudizio contestando in Controparte_1
fatto e in diritto il ricorso avversario e rassegnando le seguenti conclusioni:
7 -rigettare ogni e qualsivoglia domanda avversaria perché inammissibile e/o infondata e/o non
provata per tutte le difese e le eccezioni, di cui sopra e/o per quelle meglio viste, per la intervenuta
decadenza delle domande e dei diritti proposti e per quanto sopra contestato, mandando esente la
convenuta da ogni avversaria domanda e pretesa;
-vinte le spese e gli onorari di lite.
In data 13.11.2023 si è, altresì, costituita contestando in fatto e Controparte_3
in diritto il ricorso avversario e proponendo domanda di manleva nei confronti di
[...]
CP_1
La causa così introdotta è stata istruita mediante assunzione di prove per testi.
All'udienza del 22.05.2025, rilevata l'apertura della liquidazione controllata di con sentenza n. 83/2025 emessa dal Tribunale di Genova, è stata Controparte_3
dichiarata l'interruzione del giudizio limitatamente alle domande proposte nei confronti di e alla domanda proposta da nei confronti di Controparte_6 Controparte_6 [...]
CP_1
All'udienza del 31.10.2025, discussa la causa, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni limitandosi a chiedere l'accoglimento delle domande proposte in via subordinata contro in ipotesi di ritenuta validità del contratto a Controparte_1
termine. Parte convenuta ha chiesto l'accoglimento delle domande di cui alla memoria di costituzione.
Al termine della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
************
Le domande sono parzialmente fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
1. Stante l'intervenuta rinuncia della ricorrente alle domande proposte in via principale occorre passare direttamente all'esame della domanda proposta in via subordinata avente ad oggetto l'accertamento “dell'invalidità e/o inefficacia e/o
8 l'illegittimità” del recesso dal contratto a tempo determinato e la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Sul punto, la convenuta si è difesa eccependo in via preliminare la decadenza ai sensi dell'art. 32 della L. 183/2010 e dell'art. 6 della L. 604/1966 per avere la ricorrente impugnato in via extragiudiziale il licenziamento oltre il termine di 60 giorni previsto dalla norma.
L'eccezione è infondata, in quanto la normativa sopra richiamata non si applica al recesso dai contratti a tempo determinato, regolato, invece, dal Codice civile.
Infatti, nel caso di recesso del datore da un contratto di lavoro a tempo determinato non può propriamente parlarsi di licenziamento né farsi applicazione della relativa normativa.
La fonte regolatrice della materia va cercata al di fuori della L. 604/66 e dello Statuto dei Lavoratori, dovendosi fare applicazione esclusivamente dell'art. 2119
c.c. nonché delle varie ipotesi di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e ss.
c.c. (Cass. n. 3276/2009).
Pertanto, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, è inconferente il richiamo alla normativa in tema di decadenza dall'impugnativa di licenziamento, ispirata ad esigenze di certezza e di celerità nella stabilizzazione di conseguenze reintegratorie previste a carico del datore di lavoro.
Nel merito, la convenuta sostiene che sia stata la sig.ra a non Parte_1
presentarsi più al lavoro nel mese di gennaio, deducendo un inadempimento della lavoratrice.
Tale ricostruzione è smentita dall'estratto dei messaggi Whatsapp prodotti dalla stessa convenuta dove si evince come sia stato il sig. a tenere in un primo Per_1
momento il locale chiuso e a comunicare poi alla dipendente in data 23.01.2023 il recesso dal contratto a tempo determinato per cessione dell'attività.
9 A fronte di tale comunicazione, la sig.ra dopo aver rimarcato la Parte_1
vigenza di un contratto di durata annuale, ha offerto la propria prestazione lavorativa alla società, ricevendo, tuttavia, in risposta un diniego. L'offerta di continuare a lavorare per la società è stata poi rinnovata nella lettera del 07.04.2023.
Ritenuta, dunque, l'esistenza del recesso datoriale, occorre fare applicazione della disciplina dettata dall'art. 2119 c.c. che prevede che il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa.
Nel caso di specie, come visto sopra, il recesso non risulta sorretto da giusta causa.
Va, quindi, affermata l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro intimato da prima della scadenza del termine. Controparte_1
Da ciò deriva il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate fino alla naturale scadenza del contratto stabilita per il 06.09.2023, dedotto quanto la stessa ha percepito lavorando presso la società
Meridiana Multiservizi S.r.l. nel periodo considerato (cfr. Cassazione civile , sez. lav. ,
01/07/2004 , n. 12092: “In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da
rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va
commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del
recesso fino alla prevista scadenza del contratto”).
Va, quindi, accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi nelle retribuzioni non percepite sino al termine di scadenza del contratto ammontanti a:
- euro 5.913,72 per il periodo da febbraio 2023 a maggio 2023 (1.478,43 x 4);
- euro 4.435,29 per il periodo da giugno 2023 ad agosto 2023 (1.478,43 x 3);
- euro 284,31 sino alla scadenza del contratto avvenuta il 06.09.2023 (1478,43/26 x 5
giorni lavorati);
10 - totale euro 10.633,32.
Da tale somma va dedotta, in base al principio della compensatio lucri cum damno
desumibile dall'art. 1223 c.c. (C.Cass. S.U. 12565/2018), quale aliunde perceptum la retribuzione percepita dalla sig.ra alle dipendenze di Parte_1 Controparte_4
pari ad euro 2.043,87. Non devono, invece, essere dedotti gli importi eventualmente
[...]
percepiti dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. lav., n. 7024/2025).
L'importo dovuto alla ricorrente a titolo risarcitorio ammonta, pertanto, a euro
8.589,45.
2. Venendo alle differenze retributive richieste da parte ricorrente per il periodo lavorato, la domanda di condanna è accolta nei limiti della retribuzione ordinaria non pagata nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, rateo di 13° e 14° mensilità e TFR,
rigettata per le restanti voci.
Nello specifico:
- nulla è dovuto a titolo di lavoro straordinario in quanto non provato.
La ricorrente in ricorso ha dedotto di aver lavorato dalle 17.00 alle 02.00 tutti i giorni tranne la domenica. In sede di discussione ha poi sostenuto che dall'istruttoria è emerso che la giornata lavorativa si concludesse quantomeno non prima di mezzanotte.
La domanda è, comunque, infondata.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., 14 agosto 1998, n. 8006; Cass., 22 settembre
1997, n. 8924; Cass., 1 settembre 1995 n. 9231; Cass., 21 aprile 1993 n. 4668, Cass., 7
novembre 1991 n. 11876).
Nel caso di specie, nessun teste ha saputo riferire con precisione, certezza ed attendibilità al riguardo.
11 Il sig. cuoco del ristornate RI MB dell'Arena Albaro nell'anno Controparte_7
2022 e collega della sig.ra pur dichiarando di non conoscere l'orario della Parte_1
ricorrente, ha detto di ricordarsi che la ricorrente arrivava alle ore 18.00 (io nel ristorante
lavoravo come cuoco, dalle 17:00 alle 23:00….la ricorrente faceva la cameriera. Non so che orario
svolgesse…io arrivavo prima degli altri e aprivo il locale. La ricorrente, se non ricordo bene,
arrivava alle 18, ma non so quale orario le fosse stato indicato…). Il teste è apparso in seguito poco chiaro dichiarando “quando io arrivavo alle 17:00 la ricorrente mi chiedeva di aiutarla
per sistemare i tavoli fuori. In due impiegavamo circa 10 minuti.” Il teste comunque ha ricordato il suo orario di lavoro e di essere il primo ad arrivare sul luogo di lavoro alle ore 17:00.
Il sig. presente solo saltuariamente nel ristorante, ha Persona_3
effettivamente dichiarato che la ricorrente potesse prendere servizio alle ore 17:00 ma ha anche precisato che, le volte che si recava al ristorante, lo faceva alle ore 19:00, quando la ricorrente aveva già preso servizio (vedasi dichiarazioni sig. “Sono il padre di Per_1
Io frequentavo saltuariamente il delle piscine di Albaro. Controparte_2 CP_1
Quindi mi chiamavano ogni tanto se avevano bisogno di una mano oppure andavo io 1-2 volte
alla settimana…Ho conosciuto la ricorrente che serviva i tavoli come cameriera. Non ricordo che
orari avesse, io andavo al ristorante verso le 19.00 e la ricorrente c'era già. Stavo lì 3 ore al
massimo e la ricorrente si fermava…Non ricordo quale fosse l'orario di lavoro della ricorrente, mi
pare che prendesse servizio dalle ore 17.00. Non so a che ora chiudesse il ristorante”).
Peraltro, il fatto che la ricorrente potesse - talvolta - svolgere 7 ore lavorative dalle 17
alle 24 non è incompatibile con l'osservanza del normale orario di lavoro settimanale.
Pertanto, non si ritiene che, in assenza di altri riscontri, tale testimonianza sia di per sé
idonea a provare che la sig.ra abbia svolto la propria prestazione lavorativa Parte_1
oltre le 40 ore settimanali contrattualmente previste;
- nulla è dovuto a titolo di lavoro festivo in quanto nessun teste ha saputo riferire a riguardo;
12 - nulla è dovuto per il mese di settembre in quanto la retribuzione che la ricorrente dichiara di avere percepito corrisponde a quella dovuta per il numero di giorni lavorati nel mese (il contratto di lavoro aveva, infatti, decorrenza 07.09.2022);
- nulla è dovuto per il mese di ottobre in quanto in quanto la retribuzione che la ricorrente dichiara di avere percepito corrisponde a quella dovuta;
- dagli importi dovuti per i mesi di novembre, dicembre, gennaio (euro 1.478,34 x 3)
vanno dedotti gli importi che la ricorrente nel conteggio in atti ha dichiarato di avere percepito, ossia 600 euro nel mese di novembre e 650 euro nel mese di dicembre, per un totale dovuto di euro 3.185,02;
- il rateo di tredicesima maturato ammonta a euro 609,31, come da conteggio di parte ricorrente non specificamente contestato;
- il rateo di quattordicesima maturato ammonta a euro 609,31 come da conteggio della ricorrente non specificamente contestato;
- il TFR maturato ammonta a euro 682,61, come da conteggio della ricorrente non specificamente contestato:
Pertanto, il totale dovuto per differenze retributive e TFR ammonta a euro 5.086,25.
Sui crediti della ricorrente spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (avuto riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”
ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014), in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, scaglione compreso fra 5.201 e 26.000 euro, diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi in considerazione della limitata attività processuale svolta e della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
13 - dichiara l'illegittimità del recesso dal contratto a tempo determinato esercitato da
[...]
e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore della ricorrente, di Controparte_1
euro 8.589,45 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, di euro Controparte_1
5.086,25, ltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a rifondere alla sig.ra le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in complessivi euro 2.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova, 31.10.2025
Il Giudice
IA ID OT
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Gabriele Salvi.
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