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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2024, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 396 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] CF: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandra
Macis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
pronuncia del divorzio senza statuizioni di carattere economico, non sussistendo i presupposti per l'assegno divorzile”.
Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha domandato a Parte_1 questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
22.06.1977 a Lecce con trascritto nel predetto Comune Controparte_1 al n. 233, parte 2, Serie A, anno 1977.
Ha precisato: che dall'unione coniugale sono nati tre figli (nata a Per_1
Udine il 21.12.1978), (nato a [...] il [...]) ed Per_2 [...]
(nato a [...] il [...]), tutti maggiorenni, Persona_3 economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori;
che i coniugi si erano separati a seguito di decreto di omologa emesso in data
08.06.2023 senza riprendere la convivenza non si è costituita in giudizio malgrado regolare Controparte_1 notifica e all'udienza del 22.05.2024, sentito il solo ricorrente, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e Parte_1 hanno contratto matrimonio a Lecce il 22.06.1977, Controparte_1 trascritto presso il predetto Comune al n.233, Parte 2, Serie A, anno 1977.
I coniugi si sono separati a seguito di decreto di omologa dell'08.06.2023
e da questa data, come affermato dal ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Pagina 2 • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lecce il 22.06.1977 tra nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto negli Controparte_1 atti dello stato civile del Comune di Lecce, anno 1977, parte II, serie A, n. 233;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Lecce le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi) Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 396 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] CF: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandra
Macis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
pronuncia del divorzio senza statuizioni di carattere economico, non sussistendo i presupposti per l'assegno divorzile”.
Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha domandato a Parte_1 questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
22.06.1977 a Lecce con trascritto nel predetto Comune Controparte_1 al n. 233, parte 2, Serie A, anno 1977.
Ha precisato: che dall'unione coniugale sono nati tre figli (nata a Per_1
Udine il 21.12.1978), (nato a [...] il [...]) ed Per_2 [...]
(nato a [...] il [...]), tutti maggiorenni, Persona_3 economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori;
che i coniugi si erano separati a seguito di decreto di omologa emesso in data
08.06.2023 senza riprendere la convivenza non si è costituita in giudizio malgrado regolare Controparte_1 notifica e all'udienza del 22.05.2024, sentito il solo ricorrente, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e Parte_1 hanno contratto matrimonio a Lecce il 22.06.1977, Controparte_1 trascritto presso il predetto Comune al n.233, Parte 2, Serie A, anno 1977.
I coniugi si sono separati a seguito di decreto di omologa dell'08.06.2023
e da questa data, come affermato dal ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 Controparte_1
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Pagina 2 • Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lecce il 22.06.1977 tra nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto negli Controparte_1 atti dello stato civile del Comune di Lecce, anno 1977, parte II, serie A, n. 233;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Lecce le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 24.10.2024.
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi) Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Pagina 3