Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5819/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5819/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Cristina Postal
e
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'avv. Laura Casari ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio
- nato a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale e Per_1 riconosciuto dal padre -, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1
collocato in via principale presso la madre con la quale manterrà la residenza anagrafica ed alla quale viene assegnata la casa familiare già concessa e goduta dalla stessa in locazione.
2) Il padre terrà il figlio con sé secondo il seguente protocollo: -a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
-nella medesima settimana in cui il bambino è con il padre nel weekend, il padre terrà con sé il figlio anche il mercoledì, pernotto incluso, dall'uscita dalla scuola materna fino alla mattina del giovedì quando il padre porterà alla scuola materna o a casa della madre Per_1
che, recandosi al lavoro, porterà il figlio alla scuola materna, o alla fermata dello scuolabus dedicata che si trova in Piazza a Gardolo. -Nelle settimane in cui Per_1
trascorre il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé il bambino per tre giorni infrasettimanali pernotto incluso (martedì, mercoledì e venerdì) con le seguenti precisazioni: il martedì dall'uscita dalla scuola materna fino alla mattina del mercoledì quando il padre porterà a casa della madre che, recandosi Per_1 al lavoro, porterà il figlio alla scuola materna, o alla fermata dell'autobus dedicata che si trova in Piazza a Gardolo;
il mercoledì sempre dall'uscita dalla scuola materna fino alla mattina del giovedì quando il padre porterà alla scuola Per_1
materna o a casa della madre che, recandosi al lavoro, porterà il figlio alla scuola materna, o alla fermata dell'autobus dedicata che si trova in Piazza a Gardolo;
il venerdì quando il padre prenderà il figlio alla scuola materna fino al sabato mattina quando poi lo riporterà a casa della madre. -Le festività infrasettimanali verranno divise a metà tra i genitori, con la previsione che, se cadranno a ridosso del fine settimana del padre, vi verranno inglobate e se cadranno a ridosso del fine settimana della madre, vi verranno inglobate;
se invece cadranno in un giorno comunque di spettanza del padre, la visita decorrerà dalla mattina e non dall'orario scolastico. -Le vacanze scolastiche natalizie verranno divise a metà tra i genitori, alternando i periodi di anno in anno (il primo periodo, tenendo conto dell'esigenza di entrambi i genitori di effettuare il viaggio verso le regioni di origine di ciascuno per le festività del Natale e del Capodanno, andrà dal 22 dicembre sera alle ore
19.00 circa sino al 29 dicembre sera alle ore 19.00 circa ed il secondo periodo dal
29 dicembre sera alle ore 19.00 circa fino al 6 gennaio alle 12.00 quando il genitore
2 che ha il figlio con sé lo consegnerà all'altro genitore consentendo allo stesso di festeggiare insieme al figlio la festività dell'Epifania); se entrambi i genitori saranno in Trentino, gli stessi si impegnano a consentire una visita con il figlio a
Natale o Santo Stefano. Per cercare di evitare che entrambi i genitori stiano a lungo nel periodo natalizio senza vedere il figlio, si stabilisce di invertire i fine settimana di pertinenza di ognuno nel caso in cui detto fine settimana spetti allo stesso genitore con cui starà il figlio nel primo periodo delle vacanze natalizie. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. -Le vacanze di Carnevale e Pasquali verranno divise a metà tra i genitori alternando, in relazione a queste ultime, di anno in anno i giorni di
Pasqua e Pasquetta;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. -Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane – anche non consecutive – con ciascun genitore da comunicare e concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, per evitare sovrapposizioni. -Durante la giornata del compleanno di ciascun genitore, questi avrà diritto di stare con il figlio, anche qualora non fosse il giorno di competenza del genitore che compie gli anni. - Durante la giornata della festa della mamma quest'ultima avrà diritto di stare con il figlio, anche qualora non fosse il giorno di sua competenza;
durante la giornata della festa del papà quest'ultimo avrà diritto di stare con il figlio, anche qualora non fosse il giorno di sua competenza. - Il compleanno di se possibile, verrà festeggiato insieme da Per_1
entrambi i genitori o, se ciò non fosse possibile, entrambi i genitori potranno stare il bambino durante tale giornata. In particolare, se il compleanno cadrà in un giorno infrasettimanale, il pomeriggio verrà suddiviso in due tra i genitori in modo da consentire ad entrambi di festeggiare con il figlio;
se il compleanno dovesse cadere di sabato, il genitore che ha con sé festeggerà durante la prima Per_1
mezza giornata e consentirà all'altro genitore di tenerlo con sé dalle 15.00 fino alle
19.00 quando lo riporterà al genitore a cui spetta la giornata;
se il compleanno dovesse cadere di domenica, il genitore che ha con sé esteggerà durante la Per_1
prima mezza giornata e consentirà all'altro genitore di tenerlo con sé dalle 15.00 in poi;
- I genitori si impegnano, durante le visite ed anche durante le vacanze, a garantire il contatto telefonico tra il minore e l'altro genitore. - In caso di malattia del bambino, considerata la tipologia di lavoro dei genitori (lavoratrice dipendente la madre e libero professionista/personal trainer il padre), nell'impossibilità da
3 parte dei genitori di organizzarsi con il lavoro per tenere il bambino nel rispetto delle esigenze di lavoro di entrambi - ed in particolare la madre non riesca ad usufruire della malattia, dei permessi o a lavorare da casa - gli stessi si rivolgeranno ad una baby sitter e divideranno la spesa al 50%;
3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute (anche per la prenotazione di visite mediche/pediatriche/dentistiche), allo sport ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, impegnandosi i genitori a tenersi reciprocamente informati sulle problematiche del figlio.
4) Visto il protocollo concordato tra i genitori , nessun assegno di mantenimento ordinario a favore del minore verrà stabilito e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di sua spettanza (vitto e spese dell'abitazione utenze incluse). La madre si farà carico delle spese ordinarie indicate nelle Linee Guida del C.N.F. ovvero saranno a carico della stessa abbigliamento (di cui fornirà almeno due cambi in settimana al padre), materiale scolastico di cancelleria nel corso dell'anno, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali). Saranno invece divise a metà tra i genitori le spese della scuola materna, della mensa scolastica, dell'anticipo e del posticipo della scuola, del materiale scolastico di inizio anno e delle ricariche del telefono.
5) Le spese straordinarie necessarie per saranno ripartite al 50% tra i Per_1
genitori, intendendo quelle elencate nelle Linee Guida del C.N.F., anche sulla modalità di concertazione, di rimborso e di deduzione fiscale.
-In particolare, vi sarà obbligo di rimborso reciproco, senza necessità di preventivo accordo fino ad un importo di 50,00 euro e da concordare previamente se di importo superiore, per le spese mediche (spese sanitarie indifferibili e urgenti, spese sanitarie ticket per esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico curante, spese per acquisto di farmaci e medicinali prescritti dal pediatra/medico
4 curante ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche), per le spese scolastiche (libri di testo, gite scolastiche o uscite formative predisposte dalla scuola, corsi integrativi suggeriti dalla scuola e rientranti nel percorso scolastico e comunque tutte le iniziative attinenti i programmi scolastici).
-Vi sarà obbligo di previamente concordare le ulteriori spese medico-sanitarie
(spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, visite specialistiche ed esami diagnostici in regime libero-professionale, cicli di psicoterapia e logopedia), le spese scolastiche
(iscrizioni e rette di scuola privata, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o di concorsi con relativo acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere), extrascolastiche e sportive (corsi di attività artistiche come musica con acquisto del relativo strumento, disegno, pittura;
corsi di informatica;
iscrizione e frequenza di campeggi e/o colonie estive anche diurne;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
corsi sportivi a qualsiasi livello comprensivi dell'attrezzatura tecnica ed abbigliamento sportivo e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica), spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
-Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
5 -Viene precisato, in relazione alle spese straordinarie da concordare, che la manifestazione del reciproco consenso e il rimborso al genitore anticipatario avverranno secondo le seguenti modalità: - a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un genitore (a mezzo sms, email….), l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- il rimborso pro quota genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro 20 giorni a decorrere dalla richiesta.
6) L'assegno nazionale universale unico, l'assegno provinciale e regionale e qualsiasi emolumento sociale per il minore verrà percepito interamente dalla signora ed il sig. nulla potrà richiedere su tali erogazioni. CP_1 Pt_1
7) Le detrazioni delle spese straordinarie del figlio verranno effettuate al 100% dalla signora con la previsione di cui al punto 8 in relazione ai relativi CP_1
rimborsi. Nel momento in cui il signor cambierà regime fiscale (attualmente Pt_1
beneficia del regime forfettario agevolato), previa obbligata comunicazione alla signora le detrazioni delle spese straordinarie del figlio verranno divise al CP_1
50% tra i genitori di Per_1
8) I rimborsi relativamente a spese sanitarie, comprese quelle dentistiche, e scolastiche sostenute per il figlio, anche a titolo di borse studio, rientranti tra le spese straordinarie sopra indicate, che la signora dovesse percepire per le CP_1
sue condizioni reddituali od altro saranno girati per la metà al signor nel Pt_1
caso in cui lo stesso vi abbia concorso con il pagamento del 50%; in difetto rimarranno in favore della madre.
9) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio del proprio passaporto e per il rilascio della carta d'identità e del passaporto del minore.
10)Le spese legali sono compensate e ciascuna parte sosterrà le spese del proprio legale”.
Le parti hanno dato atto che la sig.ra è impiegata presso l'azienda CP_1 CP_2
mentre il sig. è un lavoratore autonomo personal trainer.
[...] Pt_1
6 I ricorrenti hanno rappresentato che il sig. in accordo con la sig.ra Pt_1 CP_1
ha lasciato nel mese di dicembre 2023 la residenza coniugale, sita a Trento in via
Caneppele n. 55 e concessa in locazione alla sig.ra CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di Per_1
concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio Per_1
nato a [...] il [...], siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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