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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5142/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
NOCERA SUPERIORE il 27/02/1957, elettivamente domiciliato in VIA G. A. PAPIO N.22 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MAROTTA GIUSEPPE (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
[...]
, con Controparte_1 sede In Fisciano (SA), frazione Lancusi, Corso S. Giovanni, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di AL , iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla P.IVA_1
Banca d'Italia al n. , in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_2 di amministrazione dott. nato a [...] 4 CP_2 CP_1
Agosto 1959, domiciliato per la carica presso l'indicata sede sociale, rap presentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Maurizio Napoli, C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3 studio, in AL, alla Via Cilento n. 13
CONVENUTA NONCHÉ
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 1 in persona del Vicepresidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione Dott. con sede Controparte_4 legale in Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.I. , P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di società a responsabilità Parte_2 limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza- Brianza – Lodi n. 11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35745.9, giusta procura speciale per atto del Notaio Per_1 di Settimo NE conferita in data 03 marzo 2021,
[...]
Rep. n. 3085, Racc. n. 2355, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di intervento, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso la cui casella di C.F._4 posta elettronica certificata elegge domicilio:
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TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 CPC
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atti di citazione ritualmente notificati, in relazione ai due giudizi riuniti, premetteva quanto segue: Parte_1
- l'attore è titolare di un rapporto dì conto corrente con l'istituto bancario Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, Filiale di Mercato San Severino, contraddistinto dal n. 0/103171 acceso in data 02.03.99;
- al già menzionato contratto di conto corrente risulta collegato anche un contratto di apertura di credito per
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 2 "affidamento", contratti che non prevedono alcuna pattuizione scritta in ordine al tasso di interessi da applicarsi e ad ogni altra spesa ulteriore;
- nel corso del suddetto rapporto la convenuta banca aveva sempre, sin dall'inizio, addebitato interessi debitori superiori al tasso legale, mai validamente pattuiti;
- il convenuto istituto bancario aveva, inoltre, sempre variato in modo illegittimo ed unilateralmente i tassi di interesse sia creditori che debitori;
- gli interessi debitori, unitamente alle spese ed alle commissioni non dovute, erano stati capitalizzati trimestralmente, in evidente violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'attore aveva stipulato, inoltre, con il convenuto istituto bancario un mutuo chirografario n. MOO/010000105657 (del 05.12.07) del complessivo importo di € 100.000,00 ed un mutuo ipotecario n. MOO/010000105313 (dell'8.10.10) dell'importo di € 130.000,00, per i quali venivano convenuti e successivamente applicati interessi usurari e per i quali era previsto un piano di ammortamento c.d. alla francese, affetto da nullità
Tanto premesso, l'attore concludeva chiedendo:
1) di accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del conto corrente bancario intestato all'attore, che la convenuta banca, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti;
2) di rideterminare, anche a mezzo di CTU, l'esatto ammontare del conto corrente intestato all'attore;
3) di condannare il convenuto istituto bancario
[...]
alla restituzione in favore Controparte_5 di di tutti gli importi, nessuno escluso, che Parte_1 risultassero percepiti indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c., il tutto oltre interessi legali/moratori e rivalutazione monetaria, da computarsi dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
4) di accertare e dichiarare, con riferimento ai due contratti di mutuo, la pattuizione e la applicazione, da parte del convenuto istituto bancario, di interessi usurari;
5) di condannare il convenuto istituto bancario alla ripetizione, in favore dell'attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c., di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, dichiarando non
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 3 dovuti tutti gli interessi ancora da corrispondere;
6) di accertare e dichiarare che i piani di ammortamento dei due mutui per cui è causa sono fondati su un interesse composto, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c;
7) di procedere alla redazione di un nuovo piano di ammortamento, con condanna del convenuto istituto bancario alla restituzione, in favore dell'attore, di tutte le somme percepite in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il convenuto eccependo: Controparte_6
1) il mancato esperimento tentativo di conciliazione, con conseguente improcedibilità della domanda;
2) la nullità' dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, essendosi limitato l'attore a svolgere generiche contestazioni e non specifiche doglianze, senza alcun riferimento ai tassi e alle condizioni applicate;
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI C/C
3) la prescrizione con riguardo ai periodi precedenti al settembre 2009, quinquennio anteriore alla data di notifica dell'atto notificato alla Banca ex art. 2948 n. 4 c.c. o, comunque, la prescrizione decennale ex art.2946 c.c. per tutto il periodo antecedente al settembre 2004, tenuto conto della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie
4) l'inammissibilità della domanda di condanna, presentando il conto corrente n. 0/103172, in essere dal 2/3/1999, ad oggi, un saldo contabile negativo pari ad € 28.005.28, non potendo l'attore chiedere la ripetizione di somme non ancora pagate;
5) l'infondatezza nel merito delle censure relative:
- alla capitalizzazione degli interessi, essendo i contratti di c/c sottoscritti sotto la vigenza della delibera del CICR con cadenza trimestrale dell'addebito degli interessi sia creditori che debitori;
- alla C.M.S., risultando l'espressa previsione contrattuale, sottoscritta dal cliente, di ogni condizione del conto contestata dall'attore e non avendo lo stesso contestato gli estratti conto puntualmente inviati, che si intendono, pertanto, approvati, anche in relazione alle valute e alle spese di tenuta conto;
- al mancato superamento del tasso soglia, non avendo l'attore indicato né i periodi di riferimento né i tassi applicati e da applicarsi;
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 4 IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO
6) la confusione tra interessi corrispettivi e moratori;
7) la legittimità del cd. ammortamento alla francese
8) l'infondatezza delle domande attoree.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito, di rigettare ogni domanda proposta dichiarandola, nulla, inammissibile, improponibile, del tutto infondata in fatto ed in diritto e priva di prova. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Veniva espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio.
In data 7/9/2022, si costituiva, ex art. 111 c.p.c., la società
premettendo quanto segue: Parte_2
- che, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020 con, tra gli altri, Controparte_7
, aveva acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli
[...]
1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”;
- che, della avvenuta cessione era stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 143 del 05/12/2020;
- che, tra i crediti oggetto della già menzionata cessione, era compreso quello vantato nei confronti di , Parte_1 con annessi privilegi, garanzie e accessori;
- che, per effetto della cessione, era Parte_2 subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti della debitrice ceduta e, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale aveva prodotto nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Il terzo interventore concludeva facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla Banca convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 5
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va rilevato che le parti procedevano ad esperire la mediazione obbligatoria, che aveva esito negativo.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio (tra cui la consulenza tecnica di parte) appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto avendo parte attrice richiesto l'accertamento
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 6 della nullità delle clausole di cui all'atto di citazione, con rideterminazione del saldo e la condanna alla restituzione dell'indebito.
Con riguardo l''eccepita prescrizione della domanda restitutoria, in relazione al contratto di conto corrente, va affrontata preliminarmente la questione dell'ammissibilità di siffatta domanda in presenza di un contratto di conto corrente ancora in essere. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4214 del 15/02/2024, si è pronunciata sull' “ammissibilità – e la compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario – dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto)”. In primis, i Giudici di legittimità – richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ribadiscono che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”. Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” Cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, Ord. del 05-09-2018, n. 21646). Le ragioni dell'illegittimità non vanno rinvenute, secondo la Corte, nel fatto che l'azione di ripetizione dell'indebito di somme illegittimamente addebitate può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché, fino a quel momento, le somme non possono considerarsi ancora 'pagate, come affermato nel presente giudizio dalla Banca convenuta, dovendosi fare applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, le quali hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie”.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 7 A tal proposito, il Supremo Collegio – in perfetta continuità con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 2010 – chiarisce che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie, “che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. I giudici di legittimità precisano, inoltre, che “se nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Ecco perché, secondo la Cassazione, è errato affermare, in via generale, che “si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente”. Tale eventualità si verifica, invero, solo nella situazione “in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto
“scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”. La Suprema Corte, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 8 anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». Pertanto, “il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, n. 24418). Con ordinanza del 05/09/2018 n. 21646, la Cassazione hanno riaffermato che il correntista, anche “in una situazione … contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo”. Pertanto, nel caso di specie, appare evidente la sussistenza dell'interesse del correntista ad agire, anche in costanza di rapporto, al fine di chiarire la legittimità o meno di alcune clausole contrattuali e verificare la concreta ricaduta sul conto della loro illegittimità, ricostruendo il debito effettivamente sussistente nei confronti dell'istituto ed escludendo, per il futuro, annotazioni illegittime. Allo stesso modo sussiste l'interesse del correntista a proporre la domanda di rettifica del saldo di conto corrente.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 9 Ai fini dell'eccepita prescrizione, occorre affrontare anche l'ulteriore questione della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. La suprema Corte, più volte chiamata ad esprimersi sul punto, ormai da anni, evidenzia quella che deve essere la linea di demarcazione tra le due tipologie di pagamento. In particolare, le Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 – a cui, poi, si sono riportate tutte le successive sentenze, –, hanno stabilito che “il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato “oltre fido”), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso “extra fido” (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente”. Più recentemente, la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9141/2020, a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I, sent. n. 3858 del 15 Febbraio 2021), ha affermato che «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria
o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda
o meno i limiti del concesso affidamento»
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 10 Sulla questione i giudici di legittimità sono tornati anche con l'ordinanza n. 3858 del 2021, ristabilendo “tutti i paletti concettuali della fattispecie, ripercorrendo – quasi a scopo didattico – l'intero iter argomentativo che ha portato a definire l'essenza stessa del ricalcolo del saldo del conto corrente, in caso di vizi negli addebiti da parte della banca”. Infatti, in tale pronuncia si ribadisce che il “pagamento in senso tecnico” può essere individuato soltanto laddove vi siano rimesse solutorie, ossia versamenti che il cliente effettua su un conto scoperto (cioè, non affidato) oppure oltre i limiti del fido;
con le rimesse ripristinatorie, invece, il correntista si limita ad ampliare nuovamente la disponibilità dell'affidamento, non potendosi individuare un pagamento nel senso appena precisato. È di tutta evidenza, però, come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. del 16 marzo 2023, n. 7721, cit.), che l'applicazione ai casi concreti dei menzionati principi per la ricostruzione contabile del conto corrente bancario, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, pone un ulteriore problema relativo a quale saldo contabile dovrà essere utilizzato per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie. Il “saldo banca”, che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il “saldo rettificato”, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito? La Suprema Corte, richiamando il dibattito giurisprudenziale sorto in merito alla tipologia di saldo contabile da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie, ha affermato che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato“, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto”.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 11 Non si può non ricordare, inoltre, “che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto” (cfr. Cass. civ. n. 21646/2018). Pertanto, nel caso di specie, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, dal momento che ci troviamo di fronte ad una azione di nullità imprescrittibile, essendo inammissibile nel caso di specie, come sopra evidenziato, l'azione di ripetizione. In tema di indebito bancario, l'istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo 'coperto' da prescrizione. Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali e, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie, trattandosi di rapporto ancora in essere e non definito al momento della proposizione del presente giudizio.
Deve, sempre preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento di ex art. 111 cpc, l'evento CP_3 successorio risultando dalla documentazione versata in atti, atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della disposizione codicistica consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. 6471/2012) e conservando il
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 12 cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016); quindi l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della Banca convenuta, ne consegue che essa deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale suo successore a titolo CP_3 particolare (Cass. 22424/2009; 8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della verrà formulata nei confronti della CP_3
Controparte_1
.
[...]
2. Sul merito. Risulta stipulato tra le parti un contratto di conto corrente ordinario n. 02/103172 del 2/03/1999, acceso presso la Banca del Credito , in relazione al quale risultano Controparte_1 prodotti gli estratti del conto corrente e gli estratti conto scalari dal 31/08/2005 al 30/11/2009 e dal 07/06/2013 al 31/12/2013. Dalla lettura degli stessi, si evidenzia che il conto risulta aperto in data antecedente al 31/08/2005, quando lo stesso presentava un saldo pari a - € 21.530,50; al 30/11/2009 il conto risultava ancora acceso e presentava un saldo negativo pari ad - € 17.534,52. Non risultano invece prodotti gli estratti conto per il periodo dall'1/12/2009 al 7/06/2013. Risulta, altresì, stipulato tra le parti un contratto di conto corrente n. 103172/61, acceso presso Banca del Credito Cooperativo di Fisciano, in relazione al quale risulta depositato il contratto del 2/03/1999, firmato dal correntista;
in tale documento le condizioni economiche applicate risultano però illeggibili. Risulta comprensibile esclusivamente l'applicazione di un tasso di
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 13 interesse debitore pari a 11,50% ed una commissione di massimo scoperto pari a 0,50%. Tra le parti risulta, poi, stipulato, un contratto di apertura di credito in conto corrente del 20/10/2003, per una somma complessiva pari ad € 7.750,00, nel quale sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- Importo del credito concesso € 7.750,00
- Scadenza Durata superiore a 19 mesi
- Tasso di interesse debitore entro fido 12,50%
- Tasso di interesse debitore oltre fido 15,50%
- Tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (15,50%)
- c.m.s. 0,50% Risulta, inoltre, stipulato un contratto di apertura di credito in conto corrente del 20/10/2004, per una somma complessiva pari ad € 15.000,00, in cui sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- Importo del credito concesso € 15.000,00
- Scadenza Durata superiore a 19 mesi
- Tasso di interesse debitore entro fido 11,50%
- Tasso di interesse debitore oltre fido 13,50%
- Tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (13,50%)
- c.m.s. 0,50% Risulta, poi, stipulato un contratto di apertura di credito in conto corrente del 3/02/2005, per una somma complessiva pari ad € 40.000,00, in cui sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- Importo del credito concesso € 40.000,00
- Scadenza Durata superiore a 19 mesi
- Tasso di interesse debitore entro fido 11,50%
- Tasso di interesse debitore oltre fido 13,50%
- Tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (13,50%)
- c.m.s. 0,50% Risulta, altresì, stipulato un contratto di apertura di credito in
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 14 conto corrente del 2/12/2005, per una somma complessiva pari ad € 20.000,00, in cui sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- importo del credito concesso € 20.000,00
- durata e scadenza una tantum fino al 31/03/2006, salva eventuale successiva trasformazione della dura a tempo indeterminata al correntista che accetta. Ove alla scadenza del termine, la Banca non richieda al Correntista o questi non effettui autonomamente il pagamento di quanto dovuto per capitali, interessi, spese ed ogni altro accessorio, la durata del contratto di intenderà trasformata a tempo indeterminato
- tasso di interesse debitore entro fido 11,50%
- tasso di interesse debitore oltre fido 13,50%
- tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (13,50%)
- c.m.s. 0,50%
Risulta, infine, stipulato un contratto di mutuo n. 105587/24 chirografario del 9/05/2012, concesso dalla BCC di Fisciano al mutuatario, per una somma di € 100.000,00. Parte_1
Tale somma era stata erogata sul c/c n. 1031762/61 di cui il mutuatario risultava intestatario. Il mutuatario si obbligava a restituire alla Banca un interesse annuo del 8%; tra la documentazione agli atti risulta un piano di ammortamento alla francese di 120 rate mensili a partire dal 9/6/2012, da pagare entro il termine massimo del 9/05/2022. Il pagamento delle singole rate doveva avvenire con addebito dell'importo delle rate di rimborso e degli eventuali accessori sul c/c n. 103172/61 intestato al mutuatario.
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 15 Il Ctu, rilevato che in relazione agli estratti conto da analizzare (conto corrente ordinario e conto anticipi) risultavano mancanti gli estratti conto per alcuni periodi, ha provveduto ad effettuare la ricostruzione esclusivamente sulla documentazione agli atti e considerando il saldo debitore registrato in partenza del primo estratto conto disponibile e per l'intero periodo in continuità.
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 103172/61, acceso Contr presso di , lo stesso era iniziato ad essere CP_1 movimentato dal 31/08/2005; il Ctu ha analizzato tale rapporto fino alla data del 30/11/2009. Successivamente, poiché agli atti risultava uno stralcio di estratto conto alla data dal 7/06/2013 al 10/02/2014, il CTU ha provveduto ad addebitare solo le competenze del periodo. Il Ctu, ha poi proceduto ad esaminare i vari contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati nel corso del rapporto contrattuale e gli estratti conto scalari disponibili, ed ha potuto evincere che il tasso applicato nel corso del rapporto era stato quello pattuito, ed in particolare, relativamente ai diversi fidi accordati, era stato applicato un tasso debitore pari al 11,50% entro il fido concesso ed il 13,50% oltre il fido concesso. Con riguardo alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente, relativamente al conto corrente ordinario n. Contr 103172/61 acceso presso di , il CTU ha fatto CP_1 riferimento al contratto del 20/10/2004, depositato in atti, e, come richiesto nel quesito integrativo, ha determinato il TAEG senza includere, nel periodo che va dall'entrate in vigore della Legge n. 108/96 fino al 31 dicembre 2009, la Commissione di SS PE;
in parallelo, la Commissione di SS PE pattuita è stata confrontata con la “CMS soglia” ottenuta aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108. Il Ctu ha rilevato come risultano pattuiti i seguenti TAEG (in tutti i contratti): TAEG = 12,00% Tale valore è stato confrontato con la soglia usura rispettivamente del IV trimestre 2004, del I trimestre 2005 e del IV trimestre 2005. La CMS pattuita è stata oggetto di valutazione separata e la CMS soglia è stata determinata aumentando del 50% la CMS media del
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 16 periodo considerato. Dall'analisi effettuata non si evince la pattuizione di tassi superiori alla soglia usura, né in merito ai tassi debitori, né in merito alle CMS. Con riguardo all'anatocismo, nei contratti prodotti erano indicati un tasso di interesse annuo entro il limite di fido del 11,50%, un tasso di interesse annuo oltre il limite di fido del 13,50%; il contratto iniziale, inoltre, prevedeva una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori. I contratti che pattuiscono tali condizioni economiche risultavano firmati dal correntista. La banca ha rispettato quanto disposto dalla Delibera del CICR del 9/2/2000. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, dall'analisi dei contratti prodotti, il Ctu ha evidenziato come la commissione di massimo scoperto fosse stata determinata solo in ordine all'aliquota e non anche alle modalità di calcolo, né risultava, con l'entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 che la banca si fosse adeguata alle clausole sulla c.m.s. alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che prevede sia una “commissione di massimo scoperto” che il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”. Nei contratti esaminati il Ctu ha rilevato che non risultava presente alcuna pattuizione in merito alle valute da applicare. Il Ctu ha, pertanto, provveduto ad effettuare i conteggi del conto Contr corrente n. 103172/61 acceso presso di per il periodo CP_1 dal 31/08/2005 fino al 30/11/2009 rielaborando il saldo in € - 12.297,96. Con riguardo al contratto di mutuo n. 105857/24, sottoscritto dal mutuatario, lo stesso risultava acceso presso la banca BCC di Fisciano ed aveva ad oggetto il finanziamento di una somma pari ad € 100.000,00 (somma mutuata), erogata al netto di ogni onere tributario (al netto, quindi, di commissioni e spese). Tale finanziamento, all'atto dell'erogazione, risultava essere stato corrisposto sul c/c n. 103172/61 intestato al mutuatario acceso presso la medesima banca. Si trattava di un “mutuo chirografario imprese”, che è un finanziamento a medio/lungo termine che prevede rimborsi rateali con un piano di ammortamento a scadenze concordate con rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso o
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 17 variabile. Con il “finanziamento chirografario” la banca eroga al cliente una somma di denaro che il cliente può destinare a scopi diversi. Nel caso esaminato, il mutuo chirografario di € 100.000,00, stipulato in data 09/05/2012, prevedeva un piano di rimborso costituito da n. 120 rate mensili di € 1.213,69, per una durata complessiva di 10 anni. Si trattava, pertanto, di un piano di ammortamento c.d. “alla francese” che prevede, quindi, una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi;
a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta. Con riguardo all'ammortamento alla francese, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.15130/2024, hanno approfondito la tale questione dell'ammortamento alla francese con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso con allegato il piano di ammortamento recante chiara indicazione degli importi dovuti dal mutuatario in occasione del pagamento di ciascuna rata di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale. In quella occasione la Cassazione, ha chiarito, da un lato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici in spregio alla normativa codicistica e di settore, dall'altro lato che nessun vizio di trasparenza può ravvisarsi in siffatti contratti, giacché il piano di ammortamento reca precisa indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario alla banca. All'indomani della pronuncia delle SS.UU. si era riacceso il dibattito ipotizzando che la pronuncia n.15130/2024 lasciasse spazio per possibili contestazioni, da parte dei mutuatari, laddove il contratto sottoscritto fosse regolato a tasso variabile e non fisso. La giurisprudenza di merito, aveva quindi cominciato a pronunciarsi, sui mutui variabili, in modo eterogeneo, talvolta sancendo la legittimità anche di tali contratti, talaltra volta rinvenendone profili di invalidità soprattutto con riguardo alla normativa in tema di trasparenza. Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 18 Con l'ordinanza in questione, la Corte di Cassazione, come detto, ha esteso ai mutui regolati a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle SS.UU. per i mutui a tasso fisso. La Corte ha in particolare chiarito che:
1. “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
2. se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, tasso di interesse nominale (tan) ed effettivo (taeg), periodicità (numero composizione) delle rate rimborso con la loro ripartizione per quote capitale interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”. La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”. In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 19 da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.
Al fine di procedere all'analisi del rapporto di finanziamento Contr chirografario n. 105857/24 acceso presso , il Ctu CP_1 ha provveduto ad effettuare l'analisi sulla base della documentazione in atti: in particolare, il contratto ha ad oggetto la concessione, da parte dell'istituto di credito, BCC di Fisciano di un finanziamento chirografario (tipo” imprese”) di € 100.000,00 da cui dedurre spese e commissioni. Il finanziamento era stato concesso al tasso nominale annuo all'atto dell'erogazione pari a all'8,00%; il TAEG corrispondente al tasso nominale era pari al''8,424%. L'art. 3 del contratto stabiliva l'obbligo, per la parte mutuataria, di restituire la somma mutuata di € 100.000,00 mediante pagamento di n. 120 rate posticipate con cadenza mensile a partire dal 9/6/2012, ciascuna costituita da una quota di rimborso del capitale e da una quota di interessi;
sempre l'articolo 3 del contratto stabiliva che il pagamento delle singole rate sarebbe dovuto avvenire con addebito dell'importo delle rate di rimborso e degli eventuali accessori sul conto corrente n. 103172/61 intestato al mutuatario che si impegnava a precostituirvi i fondi necessari. La prima rata di scadenza era stata fissata al 09 giugno 2012, mentre l'ultima rata al 9/5/2022. L'art. 6 del contratto regola i casi di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, prevedendo, in tali casi, la corresponsione da parte del mutuatario di un compenso pari al 1,00% del capitale restituito anticipatamente. Inoltre, dal documento di sintesi allegato al contratto, si evince che gli interessi (8,00%) sono calcolati con riferimento all'anno civile e l'applicazione di un tasso di mora pari al 1,00% punti in più del tasso corrispettivo rilasciato al momento dell'insorgenza e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora. Lo stesso documento di sintesi allegato al contratto di mutuo riporta il “costo complessivo” del finanziamento, ossia il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) pari all' 8,42400%. Il Ctu ha provveduto a verificare il rispetto della soglia usura al momento della stipula del contratto, includendo nel calcolo del TEG le spese connesse all'erogazione del finanziamento (pari ad €
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 20 500,00, di cui spese di istruttoria di € 250,00 e imposta sostitutiva di € 250,00) La metodologia di calcolo impiegata dal Ctu è stata quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia sin dalla prima pubblicazione, analoga a quella prevista dal decreto del Ministero del Tesoro dell'8/7/92 per il calcolo del TAEG. Il CTU ha calcolato un TEG del 8,42% che si attesta su tassi inferiori alla soglia usura rilevata dalla Banca di Italia del 16,625%. Il Ctu ha poi proceduto ad esaminare il tasso di mora;
come stabilito dal contratto di mutuo, gli interessi moratori sono calcolati nella misura del 1,00% punti in più del tasso corrispettivo rilasciato al momento dell'insorgenza e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora;
quindi, risultano essere nella misura del 9%, inferiore alla soglia usura rilevata dalla Banca di Italia per “altri finanziamenti alle famiglie e imprese”, del 16.6250%. La domanda attorea va pertanto, solo parzialmente accolta, con la rideterminazione del saldo del c/c in € -12.297,96.
Ogni altra domanda, compresa quella risarcitoria, né allegata né provata, va rigettata.
3.Sulle spese di lite. Stante il parziale accoglimento della domanda le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti
Controparte_8
nella
[...] misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5142/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra , Parte_1 [...]
Controparte_8
ogni contraria istanza
[...] CP_3 CP_3 disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea;
2. ridetermina il saldo del c/c in € -12.297,96;
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 21 3. rigetta nel resto;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico delle parti,
[...]
Controparte_8
nella
[...] misura del 50% ciascuna le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 22
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5142/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
NOCERA SUPERIORE il 27/02/1957, elettivamente domiciliato in VIA G. A. PAPIO N.22 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. MAROTTA GIUSEPPE (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
[...]
, con Controparte_1 sede In Fisciano (SA), frazione Lancusi, Corso S. Giovanni, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di AL , iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla P.IVA_1
Banca d'Italia al n. , in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_2 di amministrazione dott. nato a [...] 4 CP_2 CP_1
Agosto 1959, domiciliato per la carica presso l'indicata sede sociale, rap presentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Maurizio Napoli, C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3 studio, in AL, alla Via Cilento n. 13
CONVENUTA NONCHÉ
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 1 in persona del Vicepresidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione Dott. con sede Controparte_4 legale in Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.I. , P.IVA_3 iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di società a responsabilità Parte_2 limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni, n. 2, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano – Monza- Brianza – Lodi n. 11386170960, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35745.9, giusta procura speciale per atto del Notaio Per_1 di Settimo NE conferita in data 03 marzo 2021,
[...]
Rep. n. 3085, Racc. n. 2355, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di intervento, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso la cui casella di C.F._4 posta elettronica certificata elegge domicilio:
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TERZO INTERVENTORE EX ART. 111 CPC
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/6/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atti di citazione ritualmente notificati, in relazione ai due giudizi riuniti, premetteva quanto segue: Parte_1
- l'attore è titolare di un rapporto dì conto corrente con l'istituto bancario Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, Filiale di Mercato San Severino, contraddistinto dal n. 0/103171 acceso in data 02.03.99;
- al già menzionato contratto di conto corrente risulta collegato anche un contratto di apertura di credito per
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 2 "affidamento", contratti che non prevedono alcuna pattuizione scritta in ordine al tasso di interessi da applicarsi e ad ogni altra spesa ulteriore;
- nel corso del suddetto rapporto la convenuta banca aveva sempre, sin dall'inizio, addebitato interessi debitori superiori al tasso legale, mai validamente pattuiti;
- il convenuto istituto bancario aveva, inoltre, sempre variato in modo illegittimo ed unilateralmente i tassi di interesse sia creditori che debitori;
- gli interessi debitori, unitamente alle spese ed alle commissioni non dovute, erano stati capitalizzati trimestralmente, in evidente violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'attore aveva stipulato, inoltre, con il convenuto istituto bancario un mutuo chirografario n. MOO/010000105657 (del 05.12.07) del complessivo importo di € 100.000,00 ed un mutuo ipotecario n. MOO/010000105313 (dell'8.10.10) dell'importo di € 130.000,00, per i quali venivano convenuti e successivamente applicati interessi usurari e per i quali era previsto un piano di ammortamento c.d. alla francese, affetto da nullità
Tanto premesso, l'attore concludeva chiedendo:
1) di accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del conto corrente bancario intestato all'attore, che la convenuta banca, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti;
2) di rideterminare, anche a mezzo di CTU, l'esatto ammontare del conto corrente intestato all'attore;
3) di condannare il convenuto istituto bancario
[...]
alla restituzione in favore Controparte_5 di di tutti gli importi, nessuno escluso, che Parte_1 risultassero percepiti indebitamente ai sensi dell'art. 2033 c.c., il tutto oltre interessi legali/moratori e rivalutazione monetaria, da computarsi dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
4) di accertare e dichiarare, con riferimento ai due contratti di mutuo, la pattuizione e la applicazione, da parte del convenuto istituto bancario, di interessi usurari;
5) di condannare il convenuto istituto bancario alla ripetizione, in favore dell'attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c., di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, dichiarando non
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 3 dovuti tutti gli interessi ancora da corrispondere;
6) di accertare e dichiarare che i piani di ammortamento dei due mutui per cui è causa sono fondati su un interesse composto, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c;
7) di procedere alla redazione di un nuovo piano di ammortamento, con condanna del convenuto istituto bancario alla restituzione, in favore dell'attore, di tutte le somme percepite in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il convenuto eccependo: Controparte_6
1) il mancato esperimento tentativo di conciliazione, con conseguente improcedibilità della domanda;
2) la nullità' dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, essendosi limitato l'attore a svolgere generiche contestazioni e non specifiche doglianze, senza alcun riferimento ai tassi e alle condizioni applicate;
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI C/C
3) la prescrizione con riguardo ai periodi precedenti al settembre 2009, quinquennio anteriore alla data di notifica dell'atto notificato alla Banca ex art. 2948 n. 4 c.c. o, comunque, la prescrizione decennale ex art.2946 c.c. per tutto il periodo antecedente al settembre 2004, tenuto conto della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie
4) l'inammissibilità della domanda di condanna, presentando il conto corrente n. 0/103172, in essere dal 2/3/1999, ad oggi, un saldo contabile negativo pari ad € 28.005.28, non potendo l'attore chiedere la ripetizione di somme non ancora pagate;
5) l'infondatezza nel merito delle censure relative:
- alla capitalizzazione degli interessi, essendo i contratti di c/c sottoscritti sotto la vigenza della delibera del CICR con cadenza trimestrale dell'addebito degli interessi sia creditori che debitori;
- alla C.M.S., risultando l'espressa previsione contrattuale, sottoscritta dal cliente, di ogni condizione del conto contestata dall'attore e non avendo lo stesso contestato gli estratti conto puntualmente inviati, che si intendono, pertanto, approvati, anche in relazione alle valute e alle spese di tenuta conto;
- al mancato superamento del tasso soglia, non avendo l'attore indicato né i periodi di riferimento né i tassi applicati e da applicarsi;
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 4 IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO
6) la confusione tra interessi corrispettivi e moratori;
7) la legittimità del cd. ammortamento alla francese
8) l'infondatezza delle domande attoree.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: nel merito, di rigettare ogni domanda proposta dichiarandola, nulla, inammissibile, improponibile, del tutto infondata in fatto ed in diritto e priva di prova. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Veniva espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio.
In data 7/9/2022, si costituiva, ex art. 111 c.p.c., la società
premettendo quanto segue: Parte_2
- che, in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 01 dicembre 2020 con, tra gli altri, Controparte_7
, aveva acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli
[...]
1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco”;
- che, della avvenuta cessione era stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 143 del 05/12/2020;
- che, tra i crediti oggetto della già menzionata cessione, era compreso quello vantato nei confronti di , Parte_1 con annessi privilegi, garanzie e accessori;
- che, per effetto della cessione, era Parte_2 subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti della debitrice ceduta e, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale aveva prodotto nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Il terzo interventore concludeva facendo proprie le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla Banca convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 5
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va rilevato che le parti procedevano ad esperire la mediazione obbligatoria, che aveva esito negativo.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio (tra cui la consulenza tecnica di parte) appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto avendo parte attrice richiesto l'accertamento
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 6 della nullità delle clausole di cui all'atto di citazione, con rideterminazione del saldo e la condanna alla restituzione dell'indebito.
Con riguardo l''eccepita prescrizione della domanda restitutoria, in relazione al contratto di conto corrente, va affrontata preliminarmente la questione dell'ammissibilità di siffatta domanda in presenza di un contratto di conto corrente ancora in essere. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4214 del 15/02/2024, si è pronunciata sull' “ammissibilità – e la compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario – dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto)”. In primis, i Giudici di legittimità – richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ribadiscono che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”. Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” Cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, Ord. del 05-09-2018, n. 21646). Le ragioni dell'illegittimità non vanno rinvenute, secondo la Corte, nel fatto che l'azione di ripetizione dell'indebito di somme illegittimamente addebitate può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché, fino a quel momento, le somme non possono considerarsi ancora 'pagate, come affermato nel presente giudizio dalla Banca convenuta, dovendosi fare applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/2010, le quali hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie”.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 7 A tal proposito, il Supremo Collegio – in perfetta continuità con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 2010 – chiarisce che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”. Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie, “che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. I giudici di legittimità precisano, inoltre, che “se nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Ecco perché, secondo la Cassazione, è errato affermare, in via generale, che “si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente”. Tale eventualità si verifica, invero, solo nella situazione “in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto
“scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”. La Suprema Corte, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 8 anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». Pertanto, “il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, n. 24418). Con ordinanza del 05/09/2018 n. 21646, la Cassazione hanno riaffermato che il correntista, anche “in una situazione … contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo”. Pertanto, nel caso di specie, appare evidente la sussistenza dell'interesse del correntista ad agire, anche in costanza di rapporto, al fine di chiarire la legittimità o meno di alcune clausole contrattuali e verificare la concreta ricaduta sul conto della loro illegittimità, ricostruendo il debito effettivamente sussistente nei confronti dell'istituto ed escludendo, per il futuro, annotazioni illegittime. Allo stesso modo sussiste l'interesse del correntista a proporre la domanda di rettifica del saldo di conto corrente.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 9 Ai fini dell'eccepita prescrizione, occorre affrontare anche l'ulteriore questione della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. La suprema Corte, più volte chiamata ad esprimersi sul punto, ormai da anni, evidenzia quella che deve essere la linea di demarcazione tra le due tipologie di pagamento. In particolare, le Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 – a cui, poi, si sono riportate tutte le successive sentenze, –, hanno stabilito che “il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato “oltre fido”), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso “extra fido” (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente”. Più recentemente, la stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9141/2020, a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. I, sent. n. 3858 del 15 Febbraio 2021), ha affermato che «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria
o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda
o meno i limiti del concesso affidamento»
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 10 Sulla questione i giudici di legittimità sono tornati anche con l'ordinanza n. 3858 del 2021, ristabilendo “tutti i paletti concettuali della fattispecie, ripercorrendo – quasi a scopo didattico – l'intero iter argomentativo che ha portato a definire l'essenza stessa del ricalcolo del saldo del conto corrente, in caso di vizi negli addebiti da parte della banca”. Infatti, in tale pronuncia si ribadisce che il “pagamento in senso tecnico” può essere individuato soltanto laddove vi siano rimesse solutorie, ossia versamenti che il cliente effettua su un conto scoperto (cioè, non affidato) oppure oltre i limiti del fido;
con le rimesse ripristinatorie, invece, il correntista si limita ad ampliare nuovamente la disponibilità dell'affidamento, non potendosi individuare un pagamento nel senso appena precisato. È di tutta evidenza, però, come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. del 16 marzo 2023, n. 7721, cit.), che l'applicazione ai casi concreti dei menzionati principi per la ricostruzione contabile del conto corrente bancario, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, pone un ulteriore problema relativo a quale saldo contabile dovrà essere utilizzato per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie. Il “saldo banca”, che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il “saldo rettificato”, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito? La Suprema Corte, richiamando il dibattito giurisprudenziale sorto in merito alla tipologia di saldo contabile da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie, ha affermato che “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato“, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto”.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 11 Non si può non ricordare, inoltre, “che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto” (cfr. Cass. civ. n. 21646/2018). Pertanto, nel caso di specie, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, dal momento che ci troviamo di fronte ad una azione di nullità imprescrittibile, essendo inammissibile nel caso di specie, come sopra evidenziato, l'azione di ripetizione. In tema di indebito bancario, l'istituto di credito non ha diritto a quelle annotazioni in conto corrente prive di un valido titolo le quali, addebitate sul conto corrente, vanno stornate ai fini della rideterminazione del reale saldo, a nulla rilevando che le stesse ricadano nel periodo 'coperto' da prescrizione. Ciò in quanto la rettifica del saldo di conto corrente non è soggetta a limiti temporali e, in particolare, al termine di prescrizione decennale, che invece interessa la ripetizione delle rimesse solutorie, trattandosi di rapporto ancora in essere e non definito al momento della proposizione del presente giudizio.
Deve, sempre preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento di ex art. 111 cpc, l'evento CP_3 successorio risultando dalla documentazione versata in atti, atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della disposizione codicistica consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. 6471/2012) e conservando il
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 12 cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016); quindi l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della Banca convenuta, ne consegue che essa deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale suo successore a titolo CP_3 particolare (Cass. 22424/2009; 8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della verrà formulata nei confronti della CP_3
Controparte_1
.
[...]
2. Sul merito. Risulta stipulato tra le parti un contratto di conto corrente ordinario n. 02/103172 del 2/03/1999, acceso presso la Banca del Credito , in relazione al quale risultano Controparte_1 prodotti gli estratti del conto corrente e gli estratti conto scalari dal 31/08/2005 al 30/11/2009 e dal 07/06/2013 al 31/12/2013. Dalla lettura degli stessi, si evidenzia che il conto risulta aperto in data antecedente al 31/08/2005, quando lo stesso presentava un saldo pari a - € 21.530,50; al 30/11/2009 il conto risultava ancora acceso e presentava un saldo negativo pari ad - € 17.534,52. Non risultano invece prodotti gli estratti conto per il periodo dall'1/12/2009 al 7/06/2013. Risulta, altresì, stipulato tra le parti un contratto di conto corrente n. 103172/61, acceso presso Banca del Credito Cooperativo di Fisciano, in relazione al quale risulta depositato il contratto del 2/03/1999, firmato dal correntista;
in tale documento le condizioni economiche applicate risultano però illeggibili. Risulta comprensibile esclusivamente l'applicazione di un tasso di
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 13 interesse debitore pari a 11,50% ed una commissione di massimo scoperto pari a 0,50%. Tra le parti risulta, poi, stipulato, un contratto di apertura di credito in conto corrente del 20/10/2003, per una somma complessiva pari ad € 7.750,00, nel quale sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- Importo del credito concesso € 7.750,00
- Scadenza Durata superiore a 19 mesi
- Tasso di interesse debitore entro fido 12,50%
- Tasso di interesse debitore oltre fido 15,50%
- Tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (15,50%)
- c.m.s. 0,50% Risulta, inoltre, stipulato un contratto di apertura di credito in conto corrente del 20/10/2004, per una somma complessiva pari ad € 15.000,00, in cui sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- Importo del credito concesso € 15.000,00
- Scadenza Durata superiore a 19 mesi
- Tasso di interesse debitore entro fido 11,50%
- Tasso di interesse debitore oltre fido 13,50%
- Tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (13,50%)
- c.m.s. 0,50% Risulta, poi, stipulato un contratto di apertura di credito in conto corrente del 3/02/2005, per una somma complessiva pari ad € 40.000,00, in cui sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- Importo del credito concesso € 40.000,00
- Scadenza Durata superiore a 19 mesi
- Tasso di interesse debitore entro fido 11,50%
- Tasso di interesse debitore oltre fido 13,50%
- Tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (13,50%)
- c.m.s. 0,50% Risulta, altresì, stipulato un contratto di apertura di credito in
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 14 conto corrente del 2/12/2005, per una somma complessiva pari ad € 20.000,00, in cui sono riportate le seguenti condizioni economiche da applicare nel corso del rapporto contrattuale:
- importo del credito concesso € 20.000,00
- durata e scadenza una tantum fino al 31/03/2006, salva eventuale successiva trasformazione della dura a tempo indeterminata al correntista che accetta. Ove alla scadenza del termine, la Banca non richieda al Correntista o questi non effettui autonomamente il pagamento di quanto dovuto per capitali, interessi, spese ed ogni altro accessorio, la durata del contratto di intenderà trasformata a tempo indeterminato
- tasso di interesse debitore entro fido 11,50%
- tasso di interesse debitore oltre fido 13,50%
- tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo applicato al momento della richiesta di adempimento (13,50%)
- c.m.s. 0,50%
Risulta, infine, stipulato un contratto di mutuo n. 105587/24 chirografario del 9/05/2012, concesso dalla BCC di Fisciano al mutuatario, per una somma di € 100.000,00. Parte_1
Tale somma era stata erogata sul c/c n. 1031762/61 di cui il mutuatario risultava intestatario. Il mutuatario si obbligava a restituire alla Banca un interesse annuo del 8%; tra la documentazione agli atti risulta un piano di ammortamento alla francese di 120 rate mensili a partire dal 9/6/2012, da pagare entro il termine massimo del 9/05/2022. Il pagamento delle singole rate doveva avvenire con addebito dell'importo delle rate di rimborso e degli eventuali accessori sul c/c n. 103172/61 intestato al mutuatario.
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 15 Il Ctu, rilevato che in relazione agli estratti conto da analizzare (conto corrente ordinario e conto anticipi) risultavano mancanti gli estratti conto per alcuni periodi, ha provveduto ad effettuare la ricostruzione esclusivamente sulla documentazione agli atti e considerando il saldo debitore registrato in partenza del primo estratto conto disponibile e per l'intero periodo in continuità.
Con riguardo al rapporto di conto corrente n. 103172/61, acceso Contr presso di , lo stesso era iniziato ad essere CP_1 movimentato dal 31/08/2005; il Ctu ha analizzato tale rapporto fino alla data del 30/11/2009. Successivamente, poiché agli atti risultava uno stralcio di estratto conto alla data dal 7/06/2013 al 10/02/2014, il CTU ha provveduto ad addebitare solo le competenze del periodo. Il Ctu, ha poi proceduto ad esaminare i vari contratti di apertura di credito in conto corrente stipulati nel corso del rapporto contrattuale e gli estratti conto scalari disponibili, ed ha potuto evincere che il tasso applicato nel corso del rapporto era stato quello pattuito, ed in particolare, relativamente ai diversi fidi accordati, era stato applicato un tasso debitore pari al 11,50% entro il fido concesso ed il 13,50% oltre il fido concesso. Con riguardo alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto di apertura di credito in conto corrente, relativamente al conto corrente ordinario n. Contr 103172/61 acceso presso di , il CTU ha fatto CP_1 riferimento al contratto del 20/10/2004, depositato in atti, e, come richiesto nel quesito integrativo, ha determinato il TAEG senza includere, nel periodo che va dall'entrate in vigore della Legge n. 108/96 fino al 31 dicembre 2009, la Commissione di SS PE;
in parallelo, la Commissione di SS PE pattuita è stata confrontata con la “CMS soglia” ottenuta aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108. Il Ctu ha rilevato come risultano pattuiti i seguenti TAEG (in tutti i contratti): TAEG = 12,00% Tale valore è stato confrontato con la soglia usura rispettivamente del IV trimestre 2004, del I trimestre 2005 e del IV trimestre 2005. La CMS pattuita è stata oggetto di valutazione separata e la CMS soglia è stata determinata aumentando del 50% la CMS media del
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 16 periodo considerato. Dall'analisi effettuata non si evince la pattuizione di tassi superiori alla soglia usura, né in merito ai tassi debitori, né in merito alle CMS. Con riguardo all'anatocismo, nei contratti prodotti erano indicati un tasso di interesse annuo entro il limite di fido del 11,50%, un tasso di interesse annuo oltre il limite di fido del 13,50%; il contratto iniziale, inoltre, prevedeva una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori. I contratti che pattuiscono tali condizioni economiche risultavano firmati dal correntista. La banca ha rispettato quanto disposto dalla Delibera del CICR del 9/2/2000. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, dall'analisi dei contratti prodotti, il Ctu ha evidenziato come la commissione di massimo scoperto fosse stata determinata solo in ordine all'aliquota e non anche alle modalità di calcolo, né risultava, con l'entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 che la banca si fosse adeguata alle clausole sulla c.m.s. alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che prevede sia una “commissione di massimo scoperto” che il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”. Nei contratti esaminati il Ctu ha rilevato che non risultava presente alcuna pattuizione in merito alle valute da applicare. Il Ctu ha, pertanto, provveduto ad effettuare i conteggi del conto Contr corrente n. 103172/61 acceso presso di per il periodo CP_1 dal 31/08/2005 fino al 30/11/2009 rielaborando il saldo in € - 12.297,96. Con riguardo al contratto di mutuo n. 105857/24, sottoscritto dal mutuatario, lo stesso risultava acceso presso la banca BCC di Fisciano ed aveva ad oggetto il finanziamento di una somma pari ad € 100.000,00 (somma mutuata), erogata al netto di ogni onere tributario (al netto, quindi, di commissioni e spese). Tale finanziamento, all'atto dell'erogazione, risultava essere stato corrisposto sul c/c n. 103172/61 intestato al mutuatario acceso presso la medesima banca. Si trattava di un “mutuo chirografario imprese”, che è un finanziamento a medio/lungo termine che prevede rimborsi rateali con un piano di ammortamento a scadenze concordate con rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso o
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 17 variabile. Con il “finanziamento chirografario” la banca eroga al cliente una somma di denaro che il cliente può destinare a scopi diversi. Nel caso esaminato, il mutuo chirografario di € 100.000,00, stipulato in data 09/05/2012, prevedeva un piano di rimborso costituito da n. 120 rate mensili di € 1.213,69, per una durata complessiva di 10 anni. Si trattava, pertanto, di un piano di ammortamento c.d. “alla francese” che prevede, quindi, una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi;
a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta. Con riguardo all'ammortamento alla francese, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.15130/2024, hanno approfondito la tale questione dell'ammortamento alla francese con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso con allegato il piano di ammortamento recante chiara indicazione degli importi dovuti dal mutuatario in occasione del pagamento di ciascuna rata di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale. In quella occasione la Cassazione, ha chiarito, da un lato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici in spregio alla normativa codicistica e di settore, dall'altro lato che nessun vizio di trasparenza può ravvisarsi in siffatti contratti, giacché il piano di ammortamento reca precisa indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario alla banca. All'indomani della pronuncia delle SS.UU. si era riacceso il dibattito ipotizzando che la pronuncia n.15130/2024 lasciasse spazio per possibili contestazioni, da parte dei mutuatari, laddove il contratto sottoscritto fosse regolato a tasso variabile e non fisso. La giurisprudenza di merito, aveva quindi cominciato a pronunciarsi, sui mutui variabili, in modo eterogeneo, talvolta sancendo la legittimità anche di tali contratti, talaltra volta rinvenendone profili di invalidità soprattutto con riguardo alla normativa in tema di trasparenza. Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 18 Con l'ordinanza in questione, la Corte di Cassazione, come detto, ha esteso ai mutui regolati a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle SS.UU. per i mutui a tasso fisso. La Corte ha in particolare chiarito che:
1. “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
2. se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, tasso di interesse nominale (tan) ed effettivo (taeg), periodicità (numero composizione) delle rate rimborso con la loro ripartizione per quote capitale interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”. La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”. In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 19 da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.
Al fine di procedere all'analisi del rapporto di finanziamento Contr chirografario n. 105857/24 acceso presso , il Ctu CP_1 ha provveduto ad effettuare l'analisi sulla base della documentazione in atti: in particolare, il contratto ha ad oggetto la concessione, da parte dell'istituto di credito, BCC di Fisciano di un finanziamento chirografario (tipo” imprese”) di € 100.000,00 da cui dedurre spese e commissioni. Il finanziamento era stato concesso al tasso nominale annuo all'atto dell'erogazione pari a all'8,00%; il TAEG corrispondente al tasso nominale era pari al''8,424%. L'art. 3 del contratto stabiliva l'obbligo, per la parte mutuataria, di restituire la somma mutuata di € 100.000,00 mediante pagamento di n. 120 rate posticipate con cadenza mensile a partire dal 9/6/2012, ciascuna costituita da una quota di rimborso del capitale e da una quota di interessi;
sempre l'articolo 3 del contratto stabiliva che il pagamento delle singole rate sarebbe dovuto avvenire con addebito dell'importo delle rate di rimborso e degli eventuali accessori sul conto corrente n. 103172/61 intestato al mutuatario che si impegnava a precostituirvi i fondi necessari. La prima rata di scadenza era stata fissata al 09 giugno 2012, mentre l'ultima rata al 9/5/2022. L'art. 6 del contratto regola i casi di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, prevedendo, in tali casi, la corresponsione da parte del mutuatario di un compenso pari al 1,00% del capitale restituito anticipatamente. Inoltre, dal documento di sintesi allegato al contratto, si evince che gli interessi (8,00%) sono calcolati con riferimento all'anno civile e l'applicazione di un tasso di mora pari al 1,00% punti in più del tasso corrispettivo rilasciato al momento dell'insorgenza e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora. Lo stesso documento di sintesi allegato al contratto di mutuo riporta il “costo complessivo” del finanziamento, ossia il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) pari all' 8,42400%. Il Ctu ha provveduto a verificare il rispetto della soglia usura al momento della stipula del contratto, includendo nel calcolo del TEG le spese connesse all'erogazione del finanziamento (pari ad €
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 20 500,00, di cui spese di istruttoria di € 250,00 e imposta sostitutiva di € 250,00) La metodologia di calcolo impiegata dal Ctu è stata quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia sin dalla prima pubblicazione, analoga a quella prevista dal decreto del Ministero del Tesoro dell'8/7/92 per il calcolo del TAEG. Il CTU ha calcolato un TEG del 8,42% che si attesta su tassi inferiori alla soglia usura rilevata dalla Banca di Italia del 16,625%. Il Ctu ha poi proceduto ad esaminare il tasso di mora;
come stabilito dal contratto di mutuo, gli interessi moratori sono calcolati nella misura del 1,00% punti in più del tasso corrispettivo rilasciato al momento dell'insorgenza e mantenuto fisso per tutto il periodo in cui maturano interessi di mora;
quindi, risultano essere nella misura del 9%, inferiore alla soglia usura rilevata dalla Banca di Italia per “altri finanziamenti alle famiglie e imprese”, del 16.6250%. La domanda attorea va pertanto, solo parzialmente accolta, con la rideterminazione del saldo del c/c in € -12.297,96.
Ogni altra domanda, compresa quella risarcitoria, né allegata né provata, va rigettata.
3.Sulle spese di lite. Stante il parziale accoglimento della domanda le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti
Controparte_8
nella
[...] misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5142/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO Con BANCARIO, ), pendente tra , Parte_1 [...]
Controparte_8
ogni contraria istanza
[...] CP_3 CP_3 disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea;
2. ridetermina il saldo del c/c in € -12.297,96;
N.R.G. 5142/2014 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 21 3. rigetta nel resto;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. pone definitivamente a carico delle parti,
[...]
Controparte_8
nella
[...] misura del 50% ciascuna le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 29/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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