Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11252 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione - Prefettura di Roma del 10 luglio 2025, con cui veniva rigettata l’istanza di riesame della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata il 22 luglio 2020, già precedentemente rigettata con decreto del 22 luglio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria del 12 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione - Prefettura di Roma del 10 luglio 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 22 luglio 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, in favore della stessa ricorrente (istanza già precedentemente rigettata con decreto del 22 luglio 2024).
Il provvedimento gravato è motivato come segue: “ non risulta integrata la documentazione utile ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti ex art del DL 19 maggio 2020 n. 34 (…..)” ; in particolare, non risulta dimostrata “ l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, comma 4 dell'art. 103 del DL 19 maggio 2020, in quanto il verbale di prima udienza inviato ai fini della dimostrazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro non può essere considerato valido non essendoci corrispondenza tra la persona che ha presentato la domanda di emersione a favore della lavoratrice sig.ra -OMISSIS-e il resistente indicato nel suddetto verbale che risulta essere un certo sig. -OMISSIS-”, e non è stata prodotta “ documentazione che giustifichi il cedente alloggio ad aver presentato la cessione di fabbricato ” e inerente la sistemazione alloggiativa della ricorrente.
In sede di gravame la ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue: i) sebbene la domanda di emersione sia stata formulata dalla sig.ra -OMISSIS-come “promessa di assunzione”, il rapporto di lavoro con i sig. -OMISSIS-era già in essere prima della presentazione della domanda di emersione. La ricorrente lavorava, infatti, con continuità, dal 21 gennaio 2019, alle dipendenze della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- e del padre di lei, sig. -OMISSIS--OMISSIS-, presso l’abitazione di quest’ultimo; ii) alla convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma del 31 maggio 2024 si è presentata solo la lavoratrice, essendo il rapporto di lavoro definitivamente cessato in data 24 giugno 2023; iii) in sede di convocazione la ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso per attesa occupazione; contestualmente, l’Amministrazione le ha consegnato un preavviso di rigetto per l’assenza ingiustificata della datrice di lavoro e in quanto “ il Contratto di lavoro proposto con la domanda di emersione, inoltrata il 22/07/2020, in cui si formulava una promessa di assunzione, non è stato mai formalmente instaurato (comunicato all'INPS o al Ministero del Lavoro), ciò determinando di fatto la carenza del requisito prescritto ai sensi dell'art 103, c. 4 DL 34/2020 ai fini del rilascio alla lavoratrice del permesso di soggiorno per attesa occupazione ”; iv) le motivazioni dedotte dall’Amministrazione nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90 sono state confermate nel provvedimento di reiezione della domanda del 22 luglio 2024; v) di aver prodotto alla Prefettura di Roma, ai fini della dimostrazione della pregressa esistenza del rapporto di lavoro e ai fini del richiesto riesame della domanda di emersione rigettata col provvedimento del 22 luglio 2024, il verbale di conciliazione in via transattiva della causa da lei intentata contro i suoi datori di lavoro, -OMISSIS- -OMISSIS-, sottoscritto presso il giudice del lavoro il 14 marzo 2025, col quale le sono state riconosciute le differenze retributive richieste, il prospetto del TFR e l’ultima retribuzione ricevuta dalla datrice di lavoro -OMISSIS- -OMISSIS-relativo all’ultimo periodo gennaio - giugno 2023 nella sede del Patronato INAPI di Roma; vi) che il verbale di conciliazione prodotto alla Prefettura è stato sottoscritto dal solo resistente -OMISSIS- -OMISSIS-per il fatto che la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, pur regolarmente citata in giudizio è rimasta contumace; v) di aver depositato in sede giudiziale un ulteriore documento attestante l'esistenza del rapporto di lavoro, costituito dalla dichiarazione resa da -OMISSIS-, persona che era stata già indicata come testimone nel corpo del ricorso al giudice del lavoro, nella quale si legge che la ricorrente effettivamente lavorava presso l’abitazione del sig. -OMISSIS--OMISSIS- alle dipendenze sue e di sua figlia -OMISSIS- già dal 2019 e fino al 2023 e che aveva la disponibilità dell’alloggio.
Con memoria depositata in data 24 ottobre 2025 l’Amministrazione resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha ribadito che alla promessa di assunzione indicata dalla datrice di lavoro nella domanda di emersione non è mai seguita la stipulazione del contratto di lavoro con la ricorrente e che il verbale di conciliazione prodotto da quest’ultima sarebbe inidoneo, per le ragioni esposte nel provvedimento gravato, a dimostrare la pregressa sussistenza del rapporto di lavoro.
Con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, con riferimento all’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, si è ritenuto che: i) in ragione della documentazione depositata dalla ricorrente sia in sede procedimentale che giudiziale, sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, apparendo dimostrato che il rapporto di lavoro con la ricorrente si sia costituito, sia pure in via di mero fatto, prima della presentazione della domanda di emersione e sia cessato per volontà del datore di lavoro prima del completamente della procedura, oltre che la sussistenza del requisito alloggiativo; ii) la discrasia sul soggetto che ha sottoscritto il verbale di conciliazione in sede giudiziale non appare circostanza tale da far escludere la sussistenza del rapporto di lavoro in quanto l’originario datore era stato comunque evocato nel giudizio civile ma è rimasto contumace; iii) sussista il pericolo di espulsione dedotto ai fini della concessione della misura interinale. Conseguentemente, l’istanza di sospensione in via interinale del provvedimento gravato è stata accolta.
Con memoria depositata in data 12 febbraio 2026 l’Amministrazione resistente ha rappresentato che, in esecuzione della citata ordinanza n. -OMISSIS-/2025, il provvedimento impugnato è stato annullato e che in sede di convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma (svoltasi in data 11 dicembre 2025) l’istanza è stata definita positivamente mediante consegna del c.d. modello “209” per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Detta circostanza è stata confermata dalla ricorrente con memoria depositata lo stesso 12 febbraio 2026, con la quale è stato pertanto richiesto che si dichiari cessata la materia del contendere.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente con la citata memoria del 12 febbraio 2026 - in ragione della positiva definizione in suo favore della procedura di emersione, mediante rilascio del nulla osta per la richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, a seguito di una rinnovata ed autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione resistente - ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e delle modalità con le quali sono state regolate le spese del giudizio relativamente alla fase cautelare, fatta eccezione per il contributo unificato, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate, ad eccezione per il contributo unificato, da distrarre in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente (sig.ra -OMISSIS-) e le altre persone fisiche indicate (i sigg.ri -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IA NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NE | EL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.