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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/12/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2243/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2243/2025 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
LA LO - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Firenze, via del Pian dei Carpini
n.96/2;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
AN CC - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Porto Sant'Elpidio, via Tunisia n. 3 int. 10;
***
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio a Montottone il 07/05/2020 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2020, Numero 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1) – dalla cui unione è nata, anteriormente al matrimonio, la figlia (nata il [...] Persona_1
e riconosciuta da ). Parte_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e Parte_1 Parte_2
- con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6/6/2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, attualmente domiciliata in Sanremo, via Corso Felice Cavallotti 122, località ove la figlia minore frequenta la Scuola di Liceo Musicale Gian Domenico Cavallotti;
3. la rinuncia all'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del e della di lui Parte_1 Pt_3 madre, posta in Montottone, via Spontini n. 16, essendosi già stabilita con la figlia in Sanremo, seppur presso detto immobile familiare le stesse manterranno la loro residenza anagrafica, sin tanto che la signora la non Parte_1 deciderà di variare la residenza. La Sig.ra pertanto, in accordo con Sig. si impegna, quando Parte_1 Parte_2 avrà modo di spostare la residenza in maniera definitiva, di comunicarlo allo stesso.
4. le visite del padre alla figlia minore verranno così modulate:
- il padre potrà vedere la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e le esigenze di natura scolastica- ricreativa e sportiva della figlia ormai ultrasedicenne, un weekend al mese, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera, previo accordo con la madre per individuare il primo fine settimana possibile del mese in questione.
- nei periodi feriali di Natale e di Pasqua verrà concordato tra i genitori, con congruo anticipo, di almeno un mese, un periodo di visita di almeno quattro giorni, tenuto comunque conto degli impegni e delle esigenze della minore come sopra detto.
pagina 2 di 4 - durante il periodo delle ferie scolastiche estive intercorrente quindi dalla fine delle lezioni sino all'inizio del successivo anno scolastico, la minore trascorrerà con il padre una vacanza di almeno una settimana.
- durante il periodo invernale, da gennaio a marzo, il padre potrà effettuare insieme alla figlia, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, una settimana bianca o, alternativamente un viaggio turistico anche in località estere.
5. Il padre inoltre contribuirà al mantenimento della figlia:
- mediante la corresponsione di euro 250,00 mensili da versare alla madre, , quale genitore Parte_1 collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante ricarica della carta prepagata postepay evolution num. 5333
1711 5107 4966 IBAN [...], dando atto che questa è già stata consegnata alla figlia dal Sig. importo sottoposto alla rivalutazione monetaria come per legge. Parte_2
- contribuendo, mediante pagamento o rimborso alla Sig.ra in caso di anticipazione, al 50 % delle spese Parte_1 straordinarie come da protocollo e modalità ivi previste dal CNF del 2017, compreso eventuali rette scolastiche e/o universitarie da comunicarsi anche a mezzo e-mail o messaggio telefonico.
6. I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente non pretendendo alcun contributo economico l'uno dall'altro.
7. I coniugi prestano reciproco consenso, sin da ora, al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
2. Con il ricorso le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Montottone il 07/05/2020 (atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del comune di Montottone, Anno 2020, Numero 1, Parte II, Serie
C, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montottone affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2243/2025 promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
LA LO - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Firenze, via del Pian dei Carpini
n.96/2;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
AN CC - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Porto Sant'Elpidio, via Tunisia n. 3 int. 10;
***
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio a Montottone il 07/05/2020 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2020, Numero 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1) – dalla cui unione è nata, anteriormente al matrimonio, la figlia (nata il [...] Persona_1
e riconosciuta da ). Parte_2
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e Parte_1 Parte_2
- con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6/6/2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, attualmente domiciliata in Sanremo, via Corso Felice Cavallotti 122, località ove la figlia minore frequenta la Scuola di Liceo Musicale Gian Domenico Cavallotti;
3. la rinuncia all'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del e della di lui Parte_1 Pt_3 madre, posta in Montottone, via Spontini n. 16, essendosi già stabilita con la figlia in Sanremo, seppur presso detto immobile familiare le stesse manterranno la loro residenza anagrafica, sin tanto che la signora la non Parte_1 deciderà di variare la residenza. La Sig.ra pertanto, in accordo con Sig. si impegna, quando Parte_1 Parte_2 avrà modo di spostare la residenza in maniera definitiva, di comunicarlo allo stesso.
4. le visite del padre alla figlia minore verranno così modulate:
- il padre potrà vedere la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e le esigenze di natura scolastica- ricreativa e sportiva della figlia ormai ultrasedicenne, un weekend al mese, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera, previo accordo con la madre per individuare il primo fine settimana possibile del mese in questione.
- nei periodi feriali di Natale e di Pasqua verrà concordato tra i genitori, con congruo anticipo, di almeno un mese, un periodo di visita di almeno quattro giorni, tenuto comunque conto degli impegni e delle esigenze della minore come sopra detto.
pagina 2 di 4 - durante il periodo delle ferie scolastiche estive intercorrente quindi dalla fine delle lezioni sino all'inizio del successivo anno scolastico, la minore trascorrerà con il padre una vacanza di almeno una settimana.
- durante il periodo invernale, da gennaio a marzo, il padre potrà effettuare insieme alla figlia, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, una settimana bianca o, alternativamente un viaggio turistico anche in località estere.
5. Il padre inoltre contribuirà al mantenimento della figlia:
- mediante la corresponsione di euro 250,00 mensili da versare alla madre, , quale genitore Parte_1 collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante ricarica della carta prepagata postepay evolution num. 5333
1711 5107 4966 IBAN [...], dando atto che questa è già stata consegnata alla figlia dal Sig. importo sottoposto alla rivalutazione monetaria come per legge. Parte_2
- contribuendo, mediante pagamento o rimborso alla Sig.ra in caso di anticipazione, al 50 % delle spese Parte_1 straordinarie come da protocollo e modalità ivi previste dal CNF del 2017, compreso eventuali rette scolastiche e/o universitarie da comunicarsi anche a mezzo e-mail o messaggio telefonico.
6. I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente non pretendendo alcun contributo economico l'uno dall'altro.
7. I coniugi prestano reciproco consenso, sin da ora, al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
2. Con il ricorso le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Montottone il 07/05/2020 (atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del comune di Montottone, Anno 2020, Numero 1, Parte II, Serie
C, Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montottone affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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