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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 198 2022
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte"; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione di cui ha dato lettura, nel procedimento avente n. di RGL: 198/2022 Il Sig. Parte 1 nato a [...] il [...], CF: C.F. 1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Leo Stilo, giusta procura in atti;
و
Ricorrente
Contro ,in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
l'avv. Maurizio Cimino;
-resistente-
CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Pietro Capurso,
-resistente-
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 19/01/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000637206000,
notificata il 12.10.2021 limitatamente ed esclusivamente all'avviso di addebito di natura contributiva n. 39420120000933045000, per contributi previdenziali
I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni di riferimento
2010 e 2011 per un totale di € 3.818,19 (compresi di sanzioni e interessi).
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della tardiva notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta notifica della cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Concludeva per il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto. Si costituiva l' CP_2 chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché
nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' CP_3
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella di pagamento de quo risulta, senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata nell'atto impugnato.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella indicata e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 1. n 335
del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge,
con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione-nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di
- sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi prescrizione dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento alla cartella impugnata per la quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti. Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente Controparte_4
che non ha dato idonea prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09420219000637206000, in relazione all'avviso di addebito n.
39420120000933045000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti
asseritamente vantati dall' CP_2 e dagli stessi portati;
condanna la resistente Controparte_5 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro
Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo "Consolle del
Magistrato", in data 11/11/2025.
IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 198 2022
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte"; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione di cui ha dato lettura, nel procedimento avente n. di RGL: 198/2022 Il Sig. Parte 1 nato a [...] il [...], CF: C.F. 1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Leo Stilo, giusta procura in atti;
و
Ricorrente
Contro ,in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
l'avv. Maurizio Cimino;
-resistente-
CP_2 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Pietro Capurso,
-resistente-
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 19/01/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219000637206000,
notificata il 12.10.2021 limitatamente ed esclusivamente all'avviso di addebito di natura contributiva n. 39420120000933045000, per contributi previdenziali
I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni di riferimento
2010 e 2011 per un totale di € 3.818,19 (compresi di sanzioni e interessi).
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della tardiva notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta notifica della cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Concludeva per il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto. Si costituiva l' CP_2 chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché
nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' CP_3
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella di pagamento de quo risulta, senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata nell'atto impugnato.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella indicata e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 1. n 335
del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge,
con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione-nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di
- sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi prescrizione dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento alla cartella impugnata per la quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti. Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente Controparte_4
che non ha dato idonea prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n.
09420219000637206000, in relazione all'avviso di addebito n.
39420120000933045000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti
asseritamente vantati dall' CP_2 e dagli stessi portati;
condanna la resistente Controparte_5 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro
Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo "Consolle del
Magistrato", in data 11/11/2025.
IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo