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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/11/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 729/2024
Oggi 13 novembre 2025, innanzi al dott. OR LA, sono comparsi:
- per l'avv. GALLIPPI ALBERTO Parte_1
- per l'avv. VEZZALI MAURIZIO Controparte_1
- per , l'avv. LONER VALENTINA CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti presentano le loro conclusioni, richiamandosi ai propri atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
OR LA
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO-SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dott. OR LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile R.G. n. 729/2024 vertente tra pagina 1 di 10 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gallippi Alberto, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- ricorrente -
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Vezzali Controparte_1 di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- convenuto – con la chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Loner di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- terza chiamata
***
Oggetto: Risarcimento del danno da responsabilità ex artt. 2052 c.c.
Causa decisa all'udienza del 13/11/2025 ai sensi degli art. 281 undecies e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore della ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejecti:
In via principale
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che in data 08.09.2021 il cane di proprietà, o comunque nella custodia e disponibilità del convenuto, urtava parte ricorrente, cagionando alla stessa danni alla persona e danni materiali;
- condannare, pertanto, il sig. , ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, in subordine, Controparte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (comprensivi di spese mediche) e non patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art. 1284, IV
pagina 2 di 10 comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; del Procuratore del convenuto:
“In ogni caso, per quanto concerne il danno alla persona dell'attrice, accertarsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno e conseguentemente accertare
l'eventuale grado di riduzione del risarcimento
Per il danno a cose, respingersi le richieste risarcitorie relative alle riparazioni di orologio per importo di € 2.180 oltre iva, così come il pagamento a società Controparte_3 essendovi prova in atti che tale importo non è stato sostenuto dall'attrice;
In via strettamente subordinata al precedente punto, nella denegata ipotesi si accerti obbligo di risarcire anche i danni all'orologio attoreo e per le competenze della società
accertarsi la minore somma dovuta all'attrice per il danno Controparte_3 all'orologio e le minori competenze di Controparte_3
Nel caso di qualsivoglia condanna del convenuto al pagamento all'attrice di somme a qualsiasi titolo, capitale, spese, danni a cose e a persone, onorari, ma in ogni caso per la presente vertenza, condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 con sede in 20141\ MILANO, via Giovanni Spadolini 7, Centro Leoni Edificio B (CF
- PI a tenere indenne e manlevato il convenuto di ogni somma P.IVA_1 P.IVA_2
e spesa lo stesso dove se essere condannato per la presente vertenza
Con vittoria di spese ed onorari”. del Procuratore della terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa:
1) in via principale di merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2) in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub 1) e previa determinazione dell'effettivo grado di colpa e/o quota di
pagina 3 di 10 responsabilità del signor in relazione al fatto di causa e del danno Controparte_1 effettivamente subito dalla signora dichiarare tenuta a Parte_1 Controparte_2 garantire e manlevare il signor per la sola quota di responsabilità Controparte_1 accertata in capo alla medesimo ai sensi e nei limiti delle condizioni di cui alla polizza assicurativa n. 8124400100765, con rigetto di ogni ulteriore pretesa.
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 11.03.2024, notificato in data 18.03.2024 la signora Parte_1 ricorreva al Tribunale di Bolzano per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, asseritamente subito a causa della collisione con il cane di proprietà del sig.
, danno quantificato in complessivi € 58.184,34. Controparte_1
Il convenuto si costituiva in giudizio dichiarando di essere assicurato presso la compagnia con polizza n. 812/44/00/100765 e di avere tempestivamente effettuato nei Controparte_2 termini la denuncia di sinistro. Eccepiva la sussistenza di una corresponsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. in quanto la stessa in quanto si sarebbe disinteressata di dove si trovasse il proprio cane, omettendo di controllarlo mentre correva nel prato dell'area cani, essendo impegnata a chiacchierare, dandogli le spalle e in tal modo non avvedendosi del suo arrivo in corsa unitamente al cane di proprietà del convenuto.
Contestando la pretesa risarcitoria in punto an debeatur, chiedeva dunque l'accertamento del concorso corposo dell'attrice, con conseguente riduzione della richiesta avanzata, nonché il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per danni a cose svolta dall'attrice.
A seguito della chiamata in causa si costituiva in giudizio la compagnia assicuratica
, associandosi alle difese del proprio assicurato e non contestando la sussistenza CP_2 di copertura assicurativa.
2. All'esito dell'istruttoria risultano provate le seguenti circostanze:
- in data 17.11.2022, la signora si trovava in compagnia della signora Pt_1 Pt_2
e del proprio cane di razza Pitbull, presso l'apposita area cani, sita in Bolzano
[...] Per_1 sui prati del Talvera, nei pressi del “Museion”;
pagina 4 di 10 - successivamente è sopraggiunto il sig. che si trovava nella stessa area cani a CP_1 passeggio con il proprio cane di razza pastore maremmano;
- i due cani hanno iniziato a giocare tra di loro rincorrendosi, allorquando il cane di proprietà del convenuto ha travolto l'attrice (cfr. dichiarazioni della teste : “Il cane Pt_2 della ricorrente e quello del convenuto giocavano tra di loro, si rincorrevano etc. Mi trovano di fronte alla signora e al sig. e il cane di quest'ultimo è arrivato Pt_1 CP_1 alle mie spalle dalla parte sinistra. Ci è passato in mezzo e ha preso in pieno la signora
che è caduta. Subito dopo il cane Pitbull della signora ha colpito la mia Pt_1 Pt_1 gamba destra e ha saltato la sua padrone che si trovava a terra”; cfr. anche dichiarazione della teste di data 13.02.2023 e di analogo tenore prodotta sub doc. 1 di parte Pt_2 ricorrente);
- la ricorrente era rivolta verso la direzione di provenienza del cane del convenuto ed è stata colpita anteriormente sul lato sinistro (cfr. dichiarazioni della teste : “La ricorrente Pt_2 non si trovava a spalle rispetto al cane del sig. ed è stata colpita anteriormente sul CP_1 lato sinistro…”).
3. In punto di diritto l'art. 2052 c.c. stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Il menzionato articolo prevede a carico del proprietario una responsabilità di natura oggettiva, salva la prova liberatoria del fortuito, costituito da un evento assolutamente imprevisto, improvviso, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la custodia o l'uso dell'animale e il danno che ne è derivato, sia dal fatto stesso del danneggiato, che con il proprio comportamento ha contribuito in modo determinante al verificarsi dell'evento dannoso in modo da interrompere il nesso causale e liberare il proprietario dell'animale dalla responsabilità.
Nel caso in esame è incontestato che il cane di proprietà del resistente abbia colpito la ricorrente, facendola cadere in terra e cagionandole delle lesioni che meglio verranno descritte infra.
pagina 5 di 10 Il convenuto non ha allegato la sussistenza del caso fortuito, inteso quale fattore esterno imprevedibile e assolutamente eccezionale, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
Non è inoltre ravvisabile un comportamento colposo dell'attrice, rilevante ex art. 1227 c.c., posto che nulla è emerso in tal senso dalla prova testimoniale assunta. Risulta sul punto smentita la circostanza dedotta dal convenuto e dalla compagnia assicurativa, secondo la quale la ricorrente avrebbe dato le spalle al proprio cane e a quello del convenuto, disinteressandosi dei loro movimenti. In ogni caso, anche ove tale condotta fosse stata confermata dall'istruttoria, non sarebbe stata di per sé idonea ad incidere sul nesso causale del sinistro, posto che l'omessa vigilanza del proprio cane, non avrebbe in ogni caso contribuito al verificarsi dell'evento che è stato cagionato unicamente dall'animale di proprietà del convenuto.
Il convenuto risponde pertanto ai sensi dell'art. 2052 c.c. dei danni cagionati dal proprio animale.
4. La ricorrente, in conseguenza del sinistro sopra descritto, ha riportato lesioni personali, consistenti in una frattura multifocale del piatto tibiale sinistro, frattura del malleolo esterno sinistro e frattura composta VII costa a sinistra con falda, lesioni che, come evidenzia la relazione medico legale a firma del dott. (doc. 2 di parte ricorrente). Persona_2
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla quantificazione in termini percentuali dei postumi permanenti e dell'invalidità temporanea conseguente alle lesioni subite, nei termini che seguono:
- Danno biologico permanente al 14 %
- Inabilità temporanea totale per 65 gg
- Inabilità temporanea al 75% per 7 giorni
- Inabilità temporanea al 50% per 30 giorni
- Inabilità temporanea al 25% per 35 giorni.
5. L'attrice allega di aver subito i seguenti danni di natura patrimoniale:
- € 2.364,65 per spese mediche documentate (doc. 3);
- € 345 per la rottura dei propri occhiali (doc. 9);
- € 2.180 oltre Iva per spese di riparazione del proprio orologio Rolex Oyster Perpetual
(doc. 10);
pagina 6 di 10 - € 7.294,69 per spese di assistenza legale stragiudiziale della società Controparte_3
(doc. 11).
Le spese mediche documentate, comprensive di quelle relative alla valutazione medico legale nella fase stragiudiziale, appaiono congrue, oltre che causalmente riconducibili al sinistro e vanno pertanto integralmente rimborsate.
Per quanto attiene alle ulteriori voci di danno allegate, si osserva primo luogo che l'attrice non ha fornito la prova di avere indossato gli occhiali al momento del sinistro e che gli stessi si siano rotti a seguito della caduta. Ogni domanda sul punto va dunque respinta.
Altresì infondata appare la richiesta risarcitoria dei danni asseritamente subiti in conseguenza del danneggiamento dell'orologio automatico di proprietà della ricorrente.
Non solo il preventivo prodotto risale ad una data di circa sei mesi successiva al sinistro per cui è causa, ma inoltre riporta una serie di voci, quali “movimento usurato”, che non sono compatibili con un urto, oltre ad indicare presunti danni a lancette e massa oscillante che non sembrano poter essere stati cagionati da un impatto del braccio su un terreno erboso.
La ricorrente ha dedotto di avere subito un danno patrimoniale da esborsi pari ad € 7.294,69 per l'attività di assistenza stragiudiziale da parte della società Controparte_3 limitandosi ad esporre in atto di citazione la voce di spesa in esame nella tabella riepilogativa del danno, nonché a richiamare il doc. 11. Tale documento costituisce una mera notula “proforma” che non fa alcun riferimento al sinistro per cui è causa e nella quale viene omessa ogni specificazione relativa all'effettivo oggetto dell'attività di assistenza stragiudiziale asseritamente posta in essere dalla società.
Tale proforma indica inoltre un importo che appare eccessivo a fronte del quantum della pretesa risarcitoria dell'attrice, perché pari a circa il triplo dell'importo medio complessivo liquidabile ai sensi del DM 55/2014 a titolo di spese legali per attività stragiudiziali con valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 (all'epoca l'importo complessivo liquidabile a titolo di risarcimento del danno maggiorato di rivalutazione e interessi era inferiore ad € 52.000,00), mentre agli atti risultano documentate unicamente due lettere monitorie di cui una volta a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice (cfr. doc. 4 e 6 di parte ricorrente).
In ogni caso, integrando il rimborso di una simile voce di spesa un'ordinaria ipotesi di danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c., “come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la
pagina 7 di 10 vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.)” (Cassazione civile - sez. VI, 02/02/2018, n. 2644).
Ancora, essendo le spese di assistenza stragiudiziale soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali, compete alla ricorrente l'onere di dimostrare di aver sopportato il relativo esborso (cfr. Cassazione civile - sez. VI,
11/06/2021, n. 16612); onere probatorio che, nel caso di specie, non può certo ritenersi assolto, avendo la difesa di parte ricorrente esplicitamente rappresentato che “la notula ad oggi non è stata ancora saldata in quanto la ditta ha dato la propria disponibilità CP_3 ad attendere” (ricorso, pagina 8).
Infine, a fronte della contestazione tempestiva circa il difetto di prova di pagamento della prestazione sollevata dal convenuto e dalla chiamata in causa, la ricorrente non ha integrato la documentazione prodotta, rimanendo dunque l'asserita spesa una mera allegazione, priva di riscontri documentali. Nulla potrà pertanto essere risarcito per tale voce di danno.
6. Si procede dunque al calcolo dell'importo spettante alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno in base alla tabella che di seguito si riporta, precisando che vengono applicati i valori previsti dalla Tabella di Milano 2024. Vengono riconosciuti i valori medi indicati in tabella a titolo di “diaria” nei periodi di inabilità temporanea totale e parziale.
I risultati di calcolo vanno espressi in valuta del momento del sinistro (invalidità temporanea) ed in valuta del tempo della fine dell'invalidità temporanea (invalidità permanente) e vanno poi rivalutati alla data della liquidazione.
La rivalutazione si opera, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del costo della vita.
Spettano inoltre interessi compensativi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato. Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr. Cass. S.U. 1712/1995).
Per completezza si riporta la tabella di calcolo:
pagina 8 di 10 Danneggiato N.B.: utilizzata colonna 76 per 75 anni compiuti Data di nascita: 15-03-1947 Età: 75 anni e 8 mesi Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione) Punto tabellare di invalidità (76 anni): 2.511,71 Punto scelto liberamente dall'utente: -- Diaria giornaliera da tabella: 143,75 Diaria giornaliera scelta liberamente dall'utente: -- A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 14,0%) €. 35.164,00 Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 34.898,73 A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 65 €. 9.343,75 A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 7 €. 754,69 A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 2.156,25 A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 35 €. 1.257,81 A6) Invalidità temporanea al -- Giorni -- €. 0,00 Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 13.353,94 Totale A €. 48.676,50
Totale A devalutato alle date indicate €. 48.252,67
Danni materiali B) Spese mediche €. 2.364,65 Totale B €. 2.364,65
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 1.244,83 Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 4.163,28 Totale dovuto €. 56.025,43, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
In accoglimento della domanda svolta dal convenuto, la terza chiamata dovrà tenerlo indenne e manlevare in relazione ad ogni somma che egli sarà chiamato a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno.
7. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
Il convenuto dovrà rifondere all'attrice le spese del presente processo.
La terza chiamata dovrà tenere indenne il convenuto in relazione a quanto quest'ultimo sarà chiamato a corrispondere alla ricorrente in forza della presente sentenza e dovrà rifondergli le spese sostenute per resistere in giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Le spese vengono liquidate in dispositivo di applicazione dei valori medi di cui al DM
55/2014 e successive modifiche per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da € 52.001,00 a € 260.000,00, ridotti delle metà per assenza di questioni di particolare complessità e in considerazione dell'esigua attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. LA, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto in Controparte_1 relazione al sinistro avvenuto in data 17.11.2022, meglio descritto in parte motiva;
pagina 9 di 10 2) condanna il convenuto a corrispondere all'attrice l'importo di € Controparte_1
56.025,43, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo,
a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro;
3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio, che nel complesso vengono determinate in € 7.051,50 per compenso di avvocato, € 550,87 per spese e anticipazioni, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e spese successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) condanna a tenere indenne e manlevare il convenuto in relazione a tutti CP_2 gli importi che questi sarà chiamato a corrispondere all'attrice in forza della presente sentenza, per capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite.
5) condanna a rifondere al convenuto le spese sostenute per CP_2 Controparte_4 resistere in giudizio, che nel complesso vengono determinate in € 7.051,50 per compenso di avvocato, € 518,00 per spese e anticipazioni, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e spese successive occorrende.
Così deciso, in Bolzano il 13/11/2025.
Il Giudice
OR LA
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