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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3827/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3827/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAIALE DOMENICO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FELACO FABIO, giusta procura in atti
-resistente-
CONTRO
in pers. del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURA LORENI E
ANNAPAOLA CIARELLI giusta procura generale alle liti in atti
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: opposizione ad avviso di intimazione di pagamento n.
10020229006603765000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo in ordine alla debenza dei crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 10020229006603765000 notificata in data 4.11.2022 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 10020080048317058000 e n.
10020110023833743000 relative all'omesso pagamento del modello D.M. 10 e contributi
CP_ IVS inerenti al periodo 2007 e all'avviso di addebito n. 40020120000306737000
CP_ relativo all'omesso pagamento di contributi Gestione lavoratoti dipendenti per il periodo dal 07/2011 al 07/2011.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, ed ha chiesto dichiararsi la prescrizione delle cartelle esattoriali e all'avviso di addebito oggetto di opposizione sottese all'intimazione di pagamento opposta. CP_ Si costituivano in giudizio l' (di seguito l' e Controparte_3 CP_4
l' eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché CP_5
l'inammissibilità del ricorso in ordine al merito della pretesa creditoria per intervenuta decadenza (art. 24 D.Lgs. 46/99) contestando nel merito, la fondatezza del ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto.
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti rimangono assorbite in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014;
Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
3. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
4. In via preliminare si rileva che la cartella di pagamento n. 100 20110023833743000
CP_ notificata dall' in data 24.03.2011 relativa all'omesso pagamento dei contributi CP_4
IVS inerenti al periodo 2007 risulta sgravata prima della notifica dell'avviso di intimazione opposto, in quanto stralciata come dichiarato dall' nella memoria difensiva e come si CP_2
CP_ evince altresì dalla documentazione depositata in atti dall'
Pertanto, il relativo importo non risulta dovuto in quanto sgravato.
5.Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 10020080048317058000 e dell'avviso di addebito n.
40020120000306737000 quali atti sottesi all'intimazione di pagamento in questione essa è fondata.
In particolare in relazione alla cartella di pagamento n. 10020080048317058000 relativa all'omesso pagamento del modello D.M. 10/V inerenti al periodo 2007, come emerge chiaramente dalla produzione documentale allegata al fascicolo processuale delle
[...]
la cartella di pagamento n. 10020080048317058000 notificata Controparte_3 dall' il 30.01.2009 è prescritta considerando che il primo atto interruttivo è l'avviso di CP_4
intimazione di pagamento n. 10020169007924677000, notificato in data 06/07/2016.
Peraltro, non risultano depositati in atti gli avvisi di intimazioni richiamati in memoria difensiva da n. 10020159007977767000 notificato il 24/04/2015 né il sollecito CP_4
procedurale con n. 10020159021711544000, asseritamente notificato in data 06/10/2015. CP_ L' avviso di addebito n. 40020120000306737000 ritualmente notificato dall' in data
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 04/05/2012 e restituito al mittente per compiuta giacenza risulta altresì prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione come asseverato da è la notifica CP_4 dell'avviso di intimazione n. 10020169007924677000, in data 06/07/2016, il secondo atto interruttivo è la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
10084201600005862001, in data 07/10/2016 e infine, in data 04/11/2022 l a notificato CP_4
l'intimazione di pagamento n. 057 2019 9011084721 000 l'avviso di intimazione n.
10020229006603765000 oggetto dell'odierna opposizione.
Il tutto non rispettando il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 L. n.
335/95.
Il credito, pertanto, deve dirsi senza dubbio prescritto, considerato altresì il periodo di sospensione della prescrizione per l'emergenza pandemica pari a 311 giorni.
5.1. Dunque, poiché il credito di cui all'avviso di addebito n. n. 40020120000306737000 si sarebbe estinto per prescrizione, in data 7.10.2021, a tale data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182 giorni, con la conseguenza che il termine prescrizionale si è consumato il 14/08/2022 ed il primo atto interruttivo – ovvero l'intimazione di pagamento qui opposta - è stato invece notificato in data 4/11/2022.
6. Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto devono dichiararsi non dovuti i crediti portati dall' intimazione di pagamento n. 10020229006603765000 notificata in data 4.11.2022 in quanto prescritti per la cartella di pagamento n. 10020080048317058000 e per l'avviso di addebito n.
40020120000306737000:
CP_ Non risulta dovuto in quanto sgravato dall' il credito contributivo portato dalla cartella n. 100 20110023833743000 sottesa all'intimazione di pagamento opposta.
7. Le spese del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della controversia
(da €1.100/€5.201) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà, seguono la sostanziale soccombenza e vanno poste a carico dell' . Controparte_3
CP_ Le spese nei confronti dell' devono essere integralmente compensate non avendo l' dato causa al giudizio CP_2
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento n.
10020229006603765000 dichiara non dovuto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020080048317058000 e dall'avviso di addebito n.
40020120000306737000, in quanto prescritto;
2) dichiara non dovuto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 100
20110023833743000 in quanto sgravato;
3) condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le Controparte_3 spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
4) spese compensate nei confronti dell' CP_2
Latina, 26/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3827/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAIALE DOMENICO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FELACO FABIO, giusta procura in atti
-resistente-
CONTRO
in pers. del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURA LORENI E
ANNAPAOLA CIARELLI giusta procura generale alle liti in atti
-resistente-
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro avente ad oggetto: opposizione ad avviso di intimazione di pagamento n.
10020229006603765000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'accertamento negativo in ordine alla debenza dei crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 10020229006603765000 notificata in data 4.11.2022 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 10020080048317058000 e n.
10020110023833743000 relative all'omesso pagamento del modello D.M. 10 e contributi
CP_ IVS inerenti al periodo 2007 e all'avviso di addebito n. 40020120000306737000
CP_ relativo all'omesso pagamento di contributi Gestione lavoratoti dipendenti per il periodo dal 07/2011 al 07/2011.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, ed ha chiesto dichiararsi la prescrizione delle cartelle esattoriali e all'avviso di addebito oggetto di opposizione sottese all'intimazione di pagamento opposta. CP_ Si costituivano in giudizio l' (di seguito l' e Controparte_3 CP_4
l' eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché CP_5
l'inammissibilità del ricorso in ordine al merito della pretesa creditoria per intervenuta decadenza (art. 24 D.Lgs. 46/99) contestando nel merito, la fondatezza del ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto.
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti rimangono assorbite in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014;
Cass. S.U. n. 29523/2008; Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
3. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
4. In via preliminare si rileva che la cartella di pagamento n. 100 20110023833743000
CP_ notificata dall' in data 24.03.2011 relativa all'omesso pagamento dei contributi CP_4
IVS inerenti al periodo 2007 risulta sgravata prima della notifica dell'avviso di intimazione opposto, in quanto stralciata come dichiarato dall' nella memoria difensiva e come si CP_2
CP_ evince altresì dalla documentazione depositata in atti dall'
Pertanto, il relativo importo non risulta dovuto in quanto sgravato.
5.Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento n. 10020080048317058000 e dell'avviso di addebito n.
40020120000306737000 quali atti sottesi all'intimazione di pagamento in questione essa è fondata.
In particolare in relazione alla cartella di pagamento n. 10020080048317058000 relativa all'omesso pagamento del modello D.M. 10/V inerenti al periodo 2007, come emerge chiaramente dalla produzione documentale allegata al fascicolo processuale delle
[...]
la cartella di pagamento n. 10020080048317058000 notificata Controparte_3 dall' il 30.01.2009 è prescritta considerando che il primo atto interruttivo è l'avviso di CP_4
intimazione di pagamento n. 10020169007924677000, notificato in data 06/07/2016.
Peraltro, non risultano depositati in atti gli avvisi di intimazioni richiamati in memoria difensiva da n. 10020159007977767000 notificato il 24/04/2015 né il sollecito CP_4
procedurale con n. 10020159021711544000, asseritamente notificato in data 06/10/2015. CP_ L' avviso di addebito n. 40020120000306737000 ritualmente notificato dall' in data
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 04/05/2012 e restituito al mittente per compiuta giacenza risulta altresì prescritto atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione come asseverato da è la notifica CP_4 dell'avviso di intimazione n. 10020169007924677000, in data 06/07/2016, il secondo atto interruttivo è la notifica dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
10084201600005862001, in data 07/10/2016 e infine, in data 04/11/2022 l a notificato CP_4
l'intimazione di pagamento n. 057 2019 9011084721 000 l'avviso di intimazione n.
10020229006603765000 oggetto dell'odierna opposizione.
Il tutto non rispettando il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 L. n.
335/95.
Il credito, pertanto, deve dirsi senza dubbio prescritto, considerato altresì il periodo di sospensione della prescrizione per l'emergenza pandemica pari a 311 giorni.
5.1. Dunque, poiché il credito di cui all'avviso di addebito n. n. 40020120000306737000 si sarebbe estinto per prescrizione, in data 7.10.2021, a tale data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182 giorni, con la conseguenza che il termine prescrizionale si è consumato il 14/08/2022 ed il primo atto interruttivo – ovvero l'intimazione di pagamento qui opposta - è stato invece notificato in data 4/11/2022.
6. Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto devono dichiararsi non dovuti i crediti portati dall' intimazione di pagamento n. 10020229006603765000 notificata in data 4.11.2022 in quanto prescritti per la cartella di pagamento n. 10020080048317058000 e per l'avviso di addebito n.
40020120000306737000:
CP_ Non risulta dovuto in quanto sgravato dall' il credito contributivo portato dalla cartella n. 100 20110023833743000 sottesa all'intimazione di pagamento opposta.
7. Le spese del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della controversia
(da €1.100/€5.201) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà, seguono la sostanziale soccombenza e vanno poste a carico dell' . Controparte_3
CP_ Le spese nei confronti dell' devono essere integralmente compensate non avendo l' dato causa al giudizio CP_2
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento n.
10020229006603765000 dichiara non dovuto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020080048317058000 e dall'avviso di addebito n.
40020120000306737000, in quanto prescritto;
2) dichiara non dovuto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 100
20110023833743000 in quanto sgravato;
3) condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le Controparte_3 spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
4) spese compensate nei confronti dell' CP_2
Latina, 26/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro