Decreto cautelare 5 agosto 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07968/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03833/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3833 del 2022, proposto da Società Filou Club di NI IO e SA AR s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Sguanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
A - per l’annullamento del decreto n. 15/2022 del 27 luglio 2022, notificato il 28 luglio successivo, con il quale il Vicario del Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di notifica, delle attività di intrattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande praticate nella discoteca denominata “Filou Club” sita in Sorrento alla via S. Maria della Pietà n. 12, disponendo pure l’affissione all’esterno del locale di un cartello con la seguente dicitura “chiuso su disposizione del Questore ai sensi dell’ art. 100 T.U.P.L.S.”;
B - di ogni atto preordinato, precedente, propedeutico e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Napoli;
Visto il D.P. 1482 del 5 agosto 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa AL IC NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 4 agosto 2022, la società ricorrente - titolare in Sorrento alla via Pietà n. 12 di un’attività di pubblico trattenimento - impugnava il provvedimento, con cui il Questore di Napoli, in esito alla rissa ivi occorsa nella nota tra il 01 ed il 02 maggio 2022, le aveva ingiunto la sospensione dell’attività per quindici giorni, a decorrere dalla data di notifica (28 luglio 2022). A sostegno del gravame, la società ricorrente articolava quattro distinti motivi di ricorso, con cui, in sintesi: 1) eccepiva l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura ex art. 100 R.D. 773/1931 nonché l’illogicità, l’irragionevolezza, la sproporzione ed il travisamento dei presupposti di fatto, in ragione di una serie di elementi oggettivi utili a minare il quadro ricostruttivo dell’Amministrazione; 2) deduceva la propria estraneità ai fatti e, comunque, la carenza motivazionale in ordine alla necessità di applicare la misura della sospensione anche dopo l’applicazione ai corrisssanti, delle misure di cui all’art. 13 bis d.l. n. 14/2017, conv. L. n. 14/2017 come successivamente modificato ed integrato dall’art. 21, co 1 ter d.l. n. 113/2018, conv. l. n. 132/2018 e dall’art. 11 d.l. n. 130/2020, conv. l. n.173/2020); 3) lamentava l’irragionevolezza di quanto osservato in ordine alla mancata produzione di memorie in sede procedimentale, posto che a tale contraddittorio si era posto in chiave ostativa il diniego all’accesso richiesto in data 19 luglio 2022; 4) eccepiva la sproporzione, ad ogni modo, del provvedimento impugnato, tenuto conto delle misure già applicate ai corrissanti e dianzi menzionate.
2. – Con D.P. 1482 del 5 agosto 2022, era respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica.
3. – Il 23 agosto 2022 si costituiva in giudizio la Questura di Napoli, successivamente depositando memoria (31 agosto 2022).
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso - previo rilievo da parte del Collegio ex art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in ragione del definitivo esaurimento degli effetti dell’atto impugnato - era trattenuto in decisione.
5. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (decreto n. 15/2022 del 27 luglio 2022) con cui il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di notificazione (28 luglio 2022), dell’attività di pubblico trattenimento presso la discoteca “Filou Club” di Sorrento, ubicata alla via S. Maria della Pietà n. 12 e gestita dalla società ricorrente. Alla base della determinazione:
- a) gli eventi di cui alla “comunicazione propulsiva del 2 maggio 2022, redatta dalla Compagnia Carabinieri – Stazione di Sorrento prot. n. 15/2- seguita dalle note del 6 maggio 2022 della Stazione Pimonte – prot. n. 62/40 - 1/2022 e dell’8 maggio 2022 Cat. Q.2.2/2022 del Comm.to di P.S. Sorrento” e relativi al “grave episodio occorso nella notte del 1 maggio c.a. [2022], verso le ore 3.20, quando per futili motivi si consumava, all’interno del “Filou Club”, una violenta rissa tra avventori, alcuni di questi affetti anche da pregiudizi e/o precedenti di Polizia”;
- b) i seguenti elementi in fatto: “dalle verifiche esperite dal personale dei CC della Compagnia di Sorrento, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale, si è accertato che la violenta rissa ha avuto origine all’interno dei locali, per poi sfociare all’esterno, ancorché per futili motivi, tra due gruppi istinti di avventori, provenienti il primo da Castellammare di Stabia ed il secondo da Pimonte; il tutto a seguito di alcuni apprezzamenti esercitati su una ragazza presente alla serata; […] la rissa, iniziata all’interno e conclusasi fuori dal locale, è avvenuta tra 6 avventori uno dei quali identificato per R.C., veniva accoltellato, riportando ferite multiple nella zona toracica con prognosi riservata e trasportato con urgenza presso l’ospedale del Mare di Napoli; inoltre, tra i corrissanti, veniva identificato in V.V., che pure riportava ferite da taglio alla mano dx con sospetta lesione tendinea e giudicato con prognosi di 20 giorni s.c.; […] per il fatti su esposti venivano tratti in arresto in flagranza di reato, in quanto ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 61 n. 1, art. 588 c.p., quattro dei corrissanti, identificati per C.C., M.C., M.M. e D.P., mentre altri due soggetti, identificati per R.C. e V.V., venivano denunciate in stato di libertà per il medesimo reato; […] a seguito dei fatti accaduti il GIP del tribunale di Torre Annunziata nell’ambito del procedimento penale instauratosi […], oltre a convalidare il materiale sequestrato, applicava a C.C. e M.C. la misura cautelare degli arresti domiciliari e M.M. e D.P. la misura dell’obbligo di dimora”;
- c) le seguenti considerazioni: “Valutato estremamente superficiale il comportamento tenuto dal personale addetto al controllo dei locali di pubblico spettacolo, che di fronte ad episodi criminosi così eclatanti e pericolosi per l’ordine pubblico e l’incolumità delle persone, si limitava ad accompagnare uno dei gruppi all’uscita del locale chiudendo la porta, senza assicurarsi minimamente di quel che stesse accadendo all’esterno della discoteca, ove la colluttazione, tra le suindicate persone, degenerava; Tenuto conto altresì che quanto su descritto non risulta un episodio isolato poiché, come da nota pervenuta dal Comm.to di Polizia Sorento cat. Q.2/2 del 4 maggio 2022, all’interno del locale nel recente passato, ovvero in data 09.03.2019, un avventore indentificato per L.C. veniva aggredito e colpito alla testa con un oggetto di vetro, da tale T.M., per cui si ritiene che il locale in oggetto costituisca fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini, nonché di allarme sociale, anche in considerazione delle modalità con cui sono avvenute le efferate aggressioni, tutte caratterizzate da una spiccata crudeltà; Considerato per di più che la Stazione di Carabinieri di Pimonte comunicava, con la su citata nota n. 62, che D.P., M.M. e R.C., soggetti coinvolti nella rissa, annoverano diversi precedenti di polizia, nonché frequentazioni con soggetti vicini ad un clan camorristico della zona”.
5.1. – In tali termini riepilogato il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto superare il rilievo dell’improcedibilità del gravame sollevato all’udienza pubblica avendo parte ricorrente dichiarato, a mezzo del proprio difensore, la persistenza dell’interesse alla decisione, anche a fini eventualmente risarcitori.
5.2. – Nel merito, il ricorso è infondato, in ragione delle considerazioni appresso spiegate.
Ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773 del 1931 (TULPS) “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”. La norma àncora il suo presupposto applicativo a tre distinte fattispecie, e cioè ai casi in cui: (i) all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; (ii) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; (iii) l’esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini. “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 100 del TULPS vale a impedire la prosecuzione di un’attività pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, a prescindere dalla condotta personale del titolare del locale. Si tratta, dunque, di una misura di prevenzione, e non di una misura di tipo repressivo o sanzionatorio, essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività (Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422). […] La finalità perseguita dall’art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, è quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità del titolare del locale; la previsione normativa attribuisce quindi al Questore il potere di sospendere l’esercizio dell’attività commerciale oggetto di licenza commerciale al ricorrere di una serie di autonomi presupposti concernenti l’esercizio commerciale e non già la condotta del suo titolare, il cui accertamento implica l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa che è sindacabile tramite la piena cognizione del fatto storico posto a base della valutazione dell’amministrazione e la cognizione sulla valutazione discrezionale nei limiti, in particolare, della sussistenza dei vizi del difetto di istruttoria, di illogicità, di irragionevolezza, di proporzionalità, di sviamento e di attendibilità della scelta effettuata (T.A.R. Lombarda, Milano, sez. I, 15/01/2024, n.81; TAR Cagliari, (Sardegna) sez. I, nn. 191/2023, 484/2023, 110/2024 e 543/2024)” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 28/05/2025) 19/06/2025, n. 2367).
Tanto chiarito in termini generali va altresì precisato che secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche di questo Tribunale:
- “i tumulti o i gravi disordini verificatisi all’esterno del locale non rilevano ai fini dell’adozione delle misure ex art. 100 T.U.L.P.S. (TAR Campania - sez. Salerno, 7/2/2018 n. 284; TAR Lombardia - sez. III, 3/2/2011 n. 457), a meno che essi, sulla base degli accertamenti svolti e documentati dall'Amministrazione, non siano la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di fatti all'interno del locale. Infatti, in tale ipotesi ciò che assume rilievo è che l'esercizio pubblico sia stato il “teatro” del tumulto e del disordine e che quindi gli epiloghi degli episodi di violenza abbiano un fondato antecedente causale nelle circostanze verificatesi nell'esercizio pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 23/1/2007 n. 1563; TAR Lombardia, sez. I, 6/2/2019 n. 880, TAR Liguria, sez. II, 10/1/2018 n. 26)” (TAR Campania, sez. V, 29/01/2025, n. 787);
- ancora, “la lettera e la ratio dell'art. 100 TULPS consentono di affermare che, in nessuna delle ipotesi considerate dalla norma, un singolo episodio sia sufficiente ad integrare i presupposti per l'adozione delle previste misure inibitorie, a meno che esso non sia caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale (Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2016, n. 1752)” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., (data ud. 28/05/2025) 19/06/2025, n. 2367), sicché, in effetti, anche un singolo episodio può giustificare l’adozione della misura preventiva di cui all'art. 100 TULPS allorquando costituisca un oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, sez. I, parere del 22 marzo 2023, n. 594; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 30/11/2021, n. 355; C.d.S., Sez. III, 4 maggio 2016, n. 1752).
5.2.1. – Poste queste coordinate, ed evidenziata l’ampiezza della discrezionalità amministrativa in materia (Cfr., Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 594 del 20 aprile 2023), osserva il Collegio che, incontestati gli eventi posti alla base del provvedimento impugnato e dianzi descritti al par. 5, sub b), il provvedimento impugnato abbia fatto buon governo dei principi recati dall’art. 100 del TULPS, non essendo revocabile in dubbio la gravità dell’episodio (violenta rissa tra due gruppi di avventori, originata da futili motivi, con feriti, anche gravi, da accoltellamento e deferimento all’autorità giudiziaria, anche con applicazione di misure cautelari ad alcuni dei corrissanti) ed il suo collegamento con il Filou Club , essendo la rissa iniziata all’interno del locale per poi proseguire all’esterno, sino all’intervento delle forze dell’ordine. Né tali elementi sono in effetti scalfiti dalle circostanze evidenziate dalla ricorrente nel primo motivo di gravame (tra cui: allontanamento dei facinorosi da parte del personale di sicurezza; intervento tempestivo delle forze dell’ordine; utilizzo dell’arma soltanto all’esterno del locale; scarsa presenza di persone all’esterno del locale) che si presentano di fatto inidonee a scalfire, nel complesso, l’entità dell’episodio criminoso ed il suo collegamento oggettivo con il locale, unici elementi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione ex art. 100 TULPS. V’è da dire, in aggiunta che, pur essendo sufficiente a giustificare l’adottato provvedimento la gravità intrinseca dell’evento criminoso sin qui citato, il Questore non si è limitato soltanto ad una puntuale descrizione di quest’ultimo, alle efferate modalità di esecuzione ed al carattere futile delle ragioni che l’avevano determinato, ma ha anche riportato – per evidenti analogie legate alla modalità violente – anche l’evento criminoso del 2019, in occasione del quale “un avventore era stato colpito alla testa con un oggetto di vetro da tale T.M.” Peraltro, tale dato - di cui, nonostante la (relativa) risalenza e checché ne dica la ricorrente, è evidente la rilevanza in ragione della sua intrinseca gravità – contribuisce anch’esso, ad avviso del Tribunale, al complessivo quadro “di gravi elementi, valorizzati con argomentazioni provvedimentali non affette da manifesta irragionevolezza, che integrano plausibilmente il presupposto dell’allarme sociale e del pericolo per la sicurezza pubblica ai fini dell'adottato provvedimento cautelare di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, affidato dal Legislatore alla prudente discrezionalità del Questore” (TAR Campania, sez. V, 29/01/2025, n. 787) con conseguente correttezza (e legittimità) della complessiva valutazione riportata nel provvedimento impugnato e che, di seguito, per completezza, si riporta: “Valutati tutti i disordini avvenuti all’interno del Filou Club, i quali hanno generato la commissione di reati di “rissa e aggressioni”, non devono intendersi solo ed esclusivamente, come singole figure autonome di reato di pericolo, rispetto al bene giuridico dell’incolumità individuale degli avventori della struttura bensì, come conseguenza ulteriore, seppur indiretta, di minaccia per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I fatti avvenuti all’interno di un esercizio aperto al pubblico, attrattore di un’enorme massa di giovani per gli eventi danzanti che si svolgono all’interno, possono essere qualificati come turbative dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del TULPS, il quale risponde all’esclusiva finalità di attuare misure di prevenzione, in relazione alla possibilità di pericoli che possano minacciare i beni tutelati dalla legislazione di pubblica sicurezza, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio”.
5.2.2. - Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va respinto il primo motivo di censura.
5.3. - Quanto alle restanti doglianze, rileva il Collegio che non possono essere positivamente apprezzati il secondo ed il quarto motivo di censura (di cui è opportuna la trattazione congiunta per evidente affinità tematica): l’intervenuta applicazione, in capo ai corrissanti, della misura di cui all’art. 13 bis integrato dal n. 1 bis col d.l. n. 130/2020, in nulla elide infatti la possibilità di applicare anche la misura interdittiva di cui all’art. 100 TULPS, trattandosi di istituti aventi presupposti e finalità diverse; né, in ragione dell’intervenuta applicazione del divieto di cui all’art. 13 bis citato, l’Amministrazione è tenuta a motivare sulla “permanenza” dei presupposti di pericolo legittimanti l’applicazione del provvedimento interdittivo nei confronti del locale ex art. 100 TULPS, essendo quest’ultima norma dettata, come sopra visto, al fine di impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività legate all’attività del locale e non anche ai responsabili del fatto criminoso; né, infine, la disposta sospensione, tenuto conto di quanto sopra argomentato al par. 5.2.1 in ordine all’intrinseca gravità di quanto accaduto il nella notte tra il 1 ed il 2 maggio 2022, è viziata, in termini di proporzione, a cagione del divieto imposto ai corrissanti ex art. 13 bis.
5.4. – Parimenti da respingere il residuo motivo (il terzo), con cui la ricorrente lamenta l’erronea valutazione della propria “indifferenza” al contraddittorio procedimentale, quest’ultima scaturita, a suo dire, dal diniego di accesso ai documenti del procedimento (“il decreto impugnato ha individuato pure la mancanza di scritti difensivi della ricorrente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’ applicazione della sanzione ex art. 100 T.U.L.P.S., valutando la “indifferenza” alla partecipazione, quale strumento di collaborazione del privato alla decisione amministrativa”): in disparte l’indimostrata efficacia ostativa del diniego di accesso (motivato da ragioni legate al procedimento penale in corso) alla produzione di memorie endoprocedimentali, infatti, la doglianza non mina in alcun modo il quadro istruttorio posto a sostegno del provvedimento, sufficiente, come sopra visto, all’adozione della misura.
5.5. - Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.
5.6. - Considerata la peculiarità della materia, il Collegio ritiene che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
AL IC NI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL IC NI | LO NI |
IL SEGRETARIO