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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1041/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1041/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...], Corso Flaminio n.40 CF Parte_1
e nata a [...] il [...] rappresentati e difesi, giusta C.F._1 Parte_2 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Gaetano Puma del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso di lui studio in Castel Ritaldi (PG) Fraz. Bruna, Piazza Partigiani 2;
- RICORRENTE –
e
, nata a [...] il [...], CP_1
- INTERDICENDA –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Interdizione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2025, e hanno agito dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale chiedendo che venisse dichiarata la interdizione della madre nata a CP_1
Spoleto il 23.02.1942 concordando nella nomina di quale tutore dell'interdicenda. Parte_1
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno evidenziato che la signora si trova in uno CP_1 stato di infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetta da gravi patologie, quali: alzhaimer di grado lieve in associazione a cerebrovasculopatia lacunare, gonartrosi bilaterale, Glaucoma idiopatico, distrofia lieve della macula, ipovitaminosi di tipo D;
che, tale stato di salute ha portato la sig.ra ad essere del tutto tutto CP_1 incapace di attendere alle attività della vita quotidiana e alla cura della propria persona, necessitando di assistenza continua.
Sulla scorta di tali rilievi, i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'applicazione della misura di cui all'art. 414 c.c. e si è reso disponibile ad assumere l'ufficio di tutore. Parte_1
I parenti e gli affini individuati dall'art. 712 c.p.c. sono stati regolarmente citati in giudizio.
All'udienza del 10.09.2025 è comparso personalmente il ricorrente, che ha insistito nella Parte_1 domanda di interdizione confermando la propria disponibilità ad assumere l'incarico di tutore.
Alla medesima udienza è stata sentita l'interdicenda, con l'ausilio della figlia , attraverso Parte_2 un collegamento audiovisivo considerata la intrasportabilità della stessa.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio senza concessioni di termini.
Il PM, comparso all'udienza del 10.09.2025 si è associato alla domanda di interdizione.
***
Reputa il Collegio che la domanda svolta dal ricorrente sia fondata e che debba essere dichiarata la interdizione di CP_1
Il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi "in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi"; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131). Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata pagina 2 di 5 dall'articolo 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma - rubricata con la dicitura "persone che possono essere interdette", in luogo della precedente "persone che devono essere interdette" - prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile "con la minore limitazione possibile della capacità di agire" (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio
2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n.
17421).
Sul punto, la Cassazione ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib.
Milano Sez. IX, 0311-2014).
Venendo al caso in esame, l'interdicenda all'udienza del 10.09.2025 mediante collegamento audiovisivo, non è riuscita a fornire alcuna risposta alle domande formulate, non essendo in grado di esprimersi a livello linguistico in autonomia, apprendo incapace di orientarsi nel tempo e nello spazio.
Ciò ha rivelato un evidente e completo stato di incapacità, tale da impedirgli di attendere ai propri interessi.
L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo - nei limiti delle conoscenze medicolegali richieste al giudice - solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).
pagina 3 di 5 Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (in termini,
App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
Alle risultanze dell'esame dell'interdicendo si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata dal ricorrente: Certificato di diagnosi clinica di CP_1
Certificato di richiesta assistenza domiciliare per (cfr. doc. 3 e 4 all. al ricorso). CP_1
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano senza alcun dubbio i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie particolarmente gravi emerse.
Nel caso di specie quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà fisiche e quelle intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di intendere e di volere, e giacché la parte non appare in grado di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri in ragione delle proprie patologie, con conseguente incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi (cfr. Trib.
Modena, 9 settembre 2002).
Non risulta, infatti, possibile tutelare il soggetto con una misura di protezione meno invasiva, dato che l'interdicenda non manifesta, neanche in via residua, alcuna capacità di intendere e di volere né all'attualità né in prospettiva futura.
La presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare, anche al fine della nomina del tutore.
A fronte del quadro familiare emerso durante la trattazione, è opportuno che l'ufficio di tutore, fatte salve le ulteriori statuizioni del giudice tutelare, in via provvisoria venga assunto dal figlio,
[...]
, dichiaratosi disposto ad occuparsi della madre e che, sempre in via provvisoria, Pt_1 [...] sia nominata come protutore. Per_1
Ai sensi dell'art. 423 c.c., inoltre, va disposta la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Nulla si dispone sulle spese processuali, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1041/2025, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...]; CP_1
- Nomina, in via provvisoria, tutore;
Parte_1
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione allo Stato civile del Comune di Spoleto;
- Nulla sulle spese.
Si trasmetta al giudice tutelare per le determinazioni di competenza.
Spoleto, lì 16.10.2025
Il Presidente rel.
LA TT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1041/2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...], Corso Flaminio n.40 CF Parte_1
e nata a [...] il [...] rappresentati e difesi, giusta C.F._1 Parte_2 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Gaetano Puma del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso di lui studio in Castel Ritaldi (PG) Fraz. Bruna, Piazza Partigiani 2;
- RICORRENTE –
e
, nata a [...] il [...], CP_1
- INTERDICENDA –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Interdizione
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.09.2025
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2025, e hanno agito dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale chiedendo che venisse dichiarata la interdizione della madre nata a CP_1
Spoleto il 23.02.1942 concordando nella nomina di quale tutore dell'interdicenda. Parte_1
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno evidenziato che la signora si trova in uno CP_1 stato di infermità di mente abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetta da gravi patologie, quali: alzhaimer di grado lieve in associazione a cerebrovasculopatia lacunare, gonartrosi bilaterale, Glaucoma idiopatico, distrofia lieve della macula, ipovitaminosi di tipo D;
che, tale stato di salute ha portato la sig.ra ad essere del tutto tutto CP_1 incapace di attendere alle attività della vita quotidiana e alla cura della propria persona, necessitando di assistenza continua.
Sulla scorta di tali rilievi, i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'applicazione della misura di cui all'art. 414 c.c. e si è reso disponibile ad assumere l'ufficio di tutore. Parte_1
I parenti e gli affini individuati dall'art. 712 c.p.c. sono stati regolarmente citati in giudizio.
All'udienza del 10.09.2025 è comparso personalmente il ricorrente, che ha insistito nella Parte_1 domanda di interdizione confermando la propria disponibilità ad assumere l'incarico di tutore.
Alla medesima udienza è stata sentita l'interdicenda, con l'ausilio della figlia , attraverso Parte_2 un collegamento audiovisivo considerata la intrasportabilità della stessa.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio senza concessioni di termini.
Il PM, comparso all'udienza del 10.09.2025 si è associato alla domanda di interdizione.
***
Reputa il Collegio che la domanda svolta dal ricorrente sia fondata e che debba essere dichiarata la interdizione di CP_1
Il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi "in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi"; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131). Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata pagina 2 di 5 dall'articolo 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma - rubricata con la dicitura "persone che possono essere interdette", in luogo della precedente "persone che devono essere interdette" - prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile "con la minore limitazione possibile della capacità di agire" (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio
2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n.
17421).
Sul punto, la Cassazione ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib.
Milano Sez. IX, 0311-2014).
Venendo al caso in esame, l'interdicenda all'udienza del 10.09.2025 mediante collegamento audiovisivo, non è riuscita a fornire alcuna risposta alle domande formulate, non essendo in grado di esprimersi a livello linguistico in autonomia, apprendo incapace di orientarsi nel tempo e nello spazio.
Ciò ha rivelato un evidente e completo stato di incapacità, tale da impedirgli di attendere ai propri interessi.
L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo - nei limiti delle conoscenze medicolegali richieste al giudice - solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).
pagina 3 di 5 Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (in termini,
App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
Alle risultanze dell'esame dell'interdicendo si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata dal ricorrente: Certificato di diagnosi clinica di CP_1
Certificato di richiesta assistenza domiciliare per (cfr. doc. 3 e 4 all. al ricorso). CP_1
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano senza alcun dubbio i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie particolarmente gravi emerse.
Nel caso di specie quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà fisiche e quelle intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di intendere e di volere, e giacché la parte non appare in grado di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri in ragione delle proprie patologie, con conseguente incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi (cfr. Trib.
Modena, 9 settembre 2002).
Non risulta, infatti, possibile tutelare il soggetto con una misura di protezione meno invasiva, dato che l'interdicenda non manifesta, neanche in via residua, alcuna capacità di intendere e di volere né all'attualità né in prospettiva futura.
La presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare, anche al fine della nomina del tutore.
A fronte del quadro familiare emerso durante la trattazione, è opportuno che l'ufficio di tutore, fatte salve le ulteriori statuizioni del giudice tutelare, in via provvisoria venga assunto dal figlio,
[...]
, dichiaratosi disposto ad occuparsi della madre e che, sempre in via provvisoria, Pt_1 [...] sia nominata come protutore. Per_1
Ai sensi dell'art. 423 c.c., inoltre, va disposta la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Nulla si dispone sulle spese processuali, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1041/2025, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...]; CP_1
- Nomina, in via provvisoria, tutore;
Parte_1
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione allo Stato civile del Comune di Spoleto;
- Nulla sulle spese.
Si trasmetta al giudice tutelare per le determinazioni di competenza.
Spoleto, lì 16.10.2025
Il Presidente rel.
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