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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 951/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4375/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211753 TARI 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211753 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403487 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403487 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato l'Avvocato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione notificatogli dal Comune di Vallo della Lucania, con riferimento a tributi TARI ed ICI per gli anni 2014, 2015 e 2017.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti o in ogni caso la non corretta notifica degli stessi.
Il ricorrente produceva poi istanza di rateizzazione per la somma 987,67€ al Comune di Vallo della Lucania per la propria posizione debitoria e, per questa, i pagamenti risultano tutt'ora regolari.
Successivamente allo stesso veniva notificato provvedimento di sgravio parziale.
Il Comune di Vallo della Lucania non si costituiva in giudizio.
Indi questo Giudice ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti appare, incontrovertibilmente, che il Signor Ricorrente_1
, impugnando l'intimazione, ha contestato la precedente notifica dell'ingiunzione, con riferimento esplicito alla non corretta notifica della stessa.
Infatti, la notifica effettuata nelle mani di persona di famiglia non è stata completata con l'invio della raccomandata informativa.
Per tutte le altre censure vale l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e lo sgravio parziale.
In assenza di costituzione dell'Ente non è dato chiarire motivi diversi contenuti nell'impugnazione.
Tale mancata costituizione in giudizio rende opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4375/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania - Piazza Vittorio Emanuele 44 84078 Vallo Della Lucania SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211753 TARI 2014
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 211753 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403487 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 403487 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato l'Avvocato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione notificatogli dal Comune di Vallo della Lucania, con riferimento a tributi TARI ed ICI per gli anni 2014, 2015 e 2017.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti o in ogni caso la non corretta notifica degli stessi.
Il ricorrente produceva poi istanza di rateizzazione per la somma 987,67€ al Comune di Vallo della Lucania per la propria posizione debitoria e, per questa, i pagamenti risultano tutt'ora regolari.
Successivamente allo stesso veniva notificato provvedimento di sgravio parziale.
Il Comune di Vallo della Lucania non si costituiva in giudizio.
Indi questo Giudice ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti appare, incontrovertibilmente, che il Signor Ricorrente_1
, impugnando l'intimazione, ha contestato la precedente notifica dell'ingiunzione, con riferimento esplicito alla non corretta notifica della stessa.
Infatti, la notifica effettuata nelle mani di persona di famiglia non è stata completata con l'invio della raccomandata informativa.
Per tutte le altre censure vale l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e lo sgravio parziale.
In assenza di costituzione dell'Ente non è dato chiarire motivi diversi contenuti nell'impugnazione.
Tale mancata costituizione in giudizio rende opportuna la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese