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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245516172502 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245516172502 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa alla TARSU anni 2018-2019, deducendo la mancata notifica del prodromico accertamento, l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Cessaniti, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigeto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 19.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni di ADER e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla eccepita mancata notifica di un preventivo avviso di accertamento vale rilevare come “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la normativa di cui al r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive integrazioni e modificazioni, non prevede alcuna necessità della previa notifica di un avviso di accertamento per una iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima, in assenza di denunciate variazioni o di richieste di esenzioni o riduzioni dell'imposta….” Cass. 1927/2007 - vedi anche Cass. 37006/2021.
E' indubbio, ancora, che la cartella esattoriale possa essere adottata anche in assenza della preventiva notifica di un atto impositivo e costituire il primo ed unico atto mediante il quale viene esercitata la pretesa tributaria (vedi Cass. Sez. Un. 11722/2010).
Anche l'eccezione di decadenza non può trovare accoglimento. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ( TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ….” Cass. 24679/2011.
Dalla relata di notifica della cartella di pagamento impugnata emerge che la consegna all'Ufficio postale avveniva in data 9.5.2025, con successiva consegna in data 9.7.2025.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: “……Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.I.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
Ne consegue che per l'anno 2018, considerando l'intervento della normativa emergenziale e la sospensione dei termini di prescrizione (per un periodo di 542 giorni) non può ritenersi inutilmente decorso il termine prescrizionale (quinquennale) previsto per il tributo locale in contestazione.
Per le medesime ragioni, anche con riferimento al periodo di imposta 2019, tale termine prescrizionale non può ritenersi inutilmente decorso, con rigetto del ricorso sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti del Comune di Cessaniti, non costituito;
- pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245516172502 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245516172502 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa alla TARSU anni 2018-2019, deducendo la mancata notifica del prodromico accertamento, l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Cessaniti, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigeto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 19.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni di ADER e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla eccepita mancata notifica di un preventivo avviso di accertamento vale rilevare come “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la normativa di cui al r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive integrazioni e modificazioni, non prevede alcuna necessità della previa notifica di un avviso di accertamento per una iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima, in assenza di denunciate variazioni o di richieste di esenzioni o riduzioni dell'imposta….” Cass. 1927/2007 - vedi anche Cass. 37006/2021.
E' indubbio, ancora, che la cartella esattoriale possa essere adottata anche in assenza della preventiva notifica di un atto impositivo e costituire il primo ed unico atto mediante il quale viene esercitata la pretesa tributaria (vedi Cass. Sez. Un. 11722/2010).
Anche l'eccezione di decadenza non può trovare accoglimento. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ( TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ….” Cass. 24679/2011.
Dalla relata di notifica della cartella di pagamento impugnata emerge che la consegna all'Ufficio postale avveniva in data 9.5.2025, con successiva consegna in data 9.7.2025.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: “……Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.I.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
Ne consegue che per l'anno 2018, considerando l'intervento della normativa emergenziale e la sospensione dei termini di prescrizione (per un periodo di 542 giorni) non può ritenersi inutilmente decorso il termine prescrizionale (quinquennale) previsto per il tributo locale in contestazione.
Per le medesime ragioni, anche con riferimento al periodo di imposta 2019, tale termine prescrizionale non può ritenersi inutilmente decorso, con rigetto del ricorso sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti del Comune di Cessaniti, non costituito;
- pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – sez.
2 del 3 febbraio 2026.