Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1837/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30/05/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 20100 BREGNANO ITALIA con l'Avv. TROLESE ERIKA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4 21000 CIRIMIDO ITALIA con l'Avv. CARIATI MARIO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in BREGNANO, in data 09/10/2004,
(anno 2004, atto n. 16, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 6.03.2017, omologato con decreto del 31/03/2017 emesso dal Tribunale di Como
- (CF. nata il [...] a [...]. Persona_1 C.F._3
- (CF. ) nata il [...] a [...]. Controparte_1 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con l'accordo raggiunto in sede di udienza di prima comparizione delle parti del 27/03/2025 innanzi al Giudice Relatore, a seguito del ricorso contenzioso depositato da in data 29/05/2024, hanno consensualmente richiesto pronuncia divorzile alle Parte_1 seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 09/10/2004 in Bregnano, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile Parte_2 di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Affidare le figlie minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Controparte_1 collocamento presso la madre presso la residenza di Bregnano, Via Kennedy Parte_1
1.
3) Assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, a , Parte_1 che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie, dando atto che la stessa sta provvedendo integralmente a far data dal mese di agosto 2016 al pagamento della rata di mutuo gravante sull'immobile.
4) Disporre il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il signor potrà Parte_2 vedere e tenere con sé ed il martedì pomeriggio, quando terrà le figlie anche nel fine Per_1 CP_1 settimana, e il venerdì pomeriggio in quelle settimane in cui il week end è di spettanza della madre;
per il momento senza pernottamento in quanto il signor sta cercando una soluzione CP_1 abitativa idonea ad ospitare le minori per la notte. Per le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé le figlie minori per pari periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
i genitori terranno con sé le minori per un uguale numero di giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che le bambine trascorrano alternativamente di anno in anno il giorno di
Pasqua con uno di essi. Per le vacanze estive le minori trascorreranno con i genitori almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo individuato entro il 31 maggio di ogni anno;
i
“ponti” saranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza e da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti e, in caso di disaccordo, per gli anni pari la scelta spetterà al padre, per quelli dispari alla madre. 5) Disporre che il signor verserà mensilmente l'importo di 200 euro a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per ciascuna delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo in vigore presso il Tribunale di Como. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_1
6) Il signor si obbliga a cedere, con notaio che sarà scelto comunemente dalle parti con CP_1 oneri a carico di entrambi, il prima possibile e, comunque, entro il 30.7.2025, la propria porzione del 50% della casa coniugale alla moglie;
le parti precisano che il trasferimento qui operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale, che per il trasferimento medesimo non verrà versato alcun importo e chiedono pertanto l'applicazione dei benefici fiscali conseguenti.
7) Le spese di lite si intendono compensate.
8) Le parti dichiarano di rinunziare ad impugnare l'emananda sentenza.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte: 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 09/10/2004, in BREGNANO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BREGNANO
(anno 2004, atto n. 16, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREGNANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23/05/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao