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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2025, n. 10948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10948 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RR RC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Alessandro Martelli, in sostituzione dell'Avv. Carlo Taormina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10948 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo del Perù nei confronti di RC RR, destinatario di mandato di arresto internazionale emesso il 13 gennaio 2022 dalla Corte superiore di giustizia di AO (Perù) per il reato di traffico illecito aggravato di sostanze stupefacenti commesso in AO il 01/12/2000, in quanto ricercato per fini processuali per la violazione di cui agli artt. 296 e 297 del codice penale peruviano corrispondente nella legge italiana al reato p. e p. dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per aver, in concorso con altre due persone, allo stato non identificate, trasportato Kg. 8,580 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'estradando che con apposito atto deducono con unico motivo violazione di legge penale e del Trattato Bilaterale di estradizione sottoscritto a Roma il 24/11/1994 e relativo protocollo modificativo dell'art. 6 fatto a Lima, essendosi dichiarate le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione nei confronti del RR, nonostante l'avvenuta prescrizione del reato per il quale si procede. Ripercorse le vicende che hanno riguardato i rapporti con l'A.G. peruviana fino alla trasmissione da parte del Ministro della Giustizia, in data 28.05.2024, della domanda di estradizione, il ricorso richiama l'eccezione difensiva con la quale era stata dedotta la prescrizione del reato ascritto all'estradando, in applicazione dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca del fatto, più favorevole, essendo decorso il periodo di prescrizione massimo, pari a 22 anni e sei mesi, in data 3 maggio 2023, trovando applicazione l'art. 4 del Trattato bilaterale secondo il quale è obbligatorio il «rifiuto dell'estradizione se alla data del ricevimento della richiesto sia prescritta, secondo al legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si chiede l'estradizione». Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha escluso il decorso della prescrizione sia con riferimento alla formulazione dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, sia a quella successivamente frutto della riforma nel 2005, considerando l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 DPR n. 309/90 e gli aumenti del tempo necessario a prescrivere in forza degli atti interruttivi, individuando il termine di prescrizione massimo in 30 anni non ancora decorso. In tal modo non ha considerato che - sia secondo la disciplina vigente all'epoca del fatto che quella successiva - alla data del 3.12.2020 era decorso il periodo di prescrizione ordinario, pari a venti anni, senza che fossero intervenuti atti interruttivi. 2 Cosicché, essendosi verificata al momento della proposizione della domanda estradizionale la condizione ostativa prevista dall'art. 4 del Trattato, la estradizione doveva essere negata, dovendosi considerare anche che il mandato di arresto internazionale è stato emesso il 13.1.2022, dopo ben oltre 21 anni dalla commissione del fatto, e la domanda estradizionale è stata trasmessa dal Ministro ben dopo quattro anni dallo spirare del termine ordinario di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. La Corte di appello ha rigettato la deduzione difensiva in ordine alla verificatasi prescrizione del reato alla data del 3 maggio 2023 - considerando il periodo di prescrizione massimo di anni ventidue e mesi sei in applicazione della previsione dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca del fatto - considerando che il reato contestato all'estradando ha una pena finale pari a 26 anni e mesi sei, ricadendo nella ipotesi sub 1) dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, con termine di prescrizione ordinario pari a venti anni e pertanto con prescrizione massima pari a 30 anni. Ha escluso l'applicazione della disciplina risultante dalla riforma del 2005 - che individuava il periodo massimo di prescrizione in anni 25 e, pertanto, con prescrizione massima decorrente alla data del 3.12.2025 - richiamando orientamenti di legittimità e non ritenendo possibile calcolare il termine di prescrizione rifacendosi, quanto alla pena edittale, al vecchio art. 157 e, quanto all'aggravante ordinaria, alla legge Cirielli che non consente di calcolarla. Considera, infine, la disciplina peruviana in tema di prescrizione rilevando che il delitto contestato all'estradando è punito con pena "non minore di 25 anni" e che l'art. 80 del codice penale peruviano dispone che l'azione penale si prescrive in un tempo uguale al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, rilevando che le disposizioni sono state specificamente commentate nell'ambito della documentazione inviata a sostegno della richiesta di estradizione, dalla quale si ravvisa l'esperibilità dell'azione giudiziaria nei confronti del RR. 3. Ritiene questa Corte che correttamente la sentenza impugnata abbia fatto riferimento alle disposizioni interne ai fini della verifica della necessaria condizione della non prescrizione del reato per il quale l'Autorità giudiziaria peruviana procede nei confronti dell'estradando. 3 4. L'articolo 4 del trattato di estradizione Italia - Peru', ratificato con legge 3 maggio 2004, n.135, avente ad oggetto il rifiuto dell'estradizione, stabilisce che l'estradizione viene negata (lett. b) «se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione». 5. La prima questione che viene in rilievo è quella relativa alla disciplina della prescrizione applicabile al caso di specie. La regola stabilita dal Trattato bilaterale è quella secondo la quale, per rifiutare l'estradizione, è sufficiente che la prescrizione si sia verificata in base alla legge di una delle Parti. In relazione alr analogo principio stabilito nella Convenzione Europea di estradizione è stato già affermato che nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede accertata secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento (Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014 Rv. 261644). Ebbene, dalle indicazioni fornite dalla sentenza, secondo la legge peruviana il reato non è prescritto, essendo la prescrizione prevista dall'art. 80 del codice penale peruviano in un tempo uguale al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, nella specie "non minore di anni 25". Cosicché correttamente la sentenza esamina il requisito negativo della prescrizione del reato in base alla disciplina italiana e del pari correttamente esclude fondamento alla deduzione difensiva che aveva indicato il periodo ordinario e massimo di prescrizione calcolati, rispettivamente, in anni quindici e anni 22 e mesi sei, operando una commistione non consentita delle due discipline in quanto in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Rv. 248783). Pertanto correttamente, ai fini della determinazione del termine prescrizionale, la Corte di appello si è riferita alla disciplina vigente all'epoca del fatto, che fissava la prescrizione ordinaria in venti anni (art. 157, comma 1 n. 1, cod. pen.), trattandosi di reato punito con la pena edittale massima di venti anni, aumentata a 26 anni e sei mesi per l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. n. 309, che la disciplina previgente considerava ai fini del calcolo della prescrizione (art. 157, comma 2, cod. pen.) e quella massima in trenta anni (art. 160, comma 3, cod. pen.). 4 Invero, è stato più volte affermato che nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione ovvero da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto, per effetto del principio "tempus regit actum", riferibile alla procedura estradizionale anche perché la stessa si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti ascritti all'estradando (Sez. 6, n. 11495 del 21/10/2013, dep. 2014, OK, Rv. 260878). La decisione ha spiegato che «questa S.C. ha affermato come nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea o da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali [...]» - come la convenzione italo-peruviana applicabile al caso di specie - «l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta estradizionale, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto (cfr.: Sez. 6^, 15.11.2007 n. 8729, Tankowski, rv. 238718; Sez. 6^, 9.10.2008 n. 48414, Dalli Cardillo, rv. 242426; Sez. 6^, 5.11.2008 n. 43871, Cieloch, rv. 241527; Sez. 6^, 20.12.2010 n. 45051, Mandachi, rv. 249218; Sez. 6^, 5.4.2011 n. 22507, Moujane, rv. 250271). Deve, in vero, rilevarsi che il regime della prescrizione applicabile secondo la legge italiana ai reati oggetto di consegna non deroga al criterio selettivo di natura processuale del tempo del commesso reato [...]. L'operatività del canone tempus regit actum e dell'autonoma determinazione della prescrizione (secondo gli ordinamenti degli Stati richiedente e richiesto) discende, dal principio, fondamentale in materia estradizionale, di doppia incriminabilità (art. 13 c.p., comma 2) e - per ciò stesso- di doppia procedibilità, con la conseguenza che la legge applicabile a fini prescrizionali è necessariamente quella del momento di commissione del reato oggetto della domanda di estradizione. La procedura estradizionale, del resto, si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale formale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti reato ascritti all'estradando. Con l'ulteriore effetto, quindi, che - in ragione della natura processuale dell'istituto dell'estradizione, che non può che soggiacere alla regola del tempus regit actum (irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. cod. civ., comma 1) - non si rende evocabile la disciplina intertemporale dettata dall'art. 2 cod. pen., comma 4, (applicazione delle norme più favorevoli all'imputato), valevole per le sole norme penali sostanziali (quelle, cioè, direttamente incidenti sul precetto o sulla sanzione), la cui concreta applicazione nei casi di estradizione è demandata alla sola autorità giudiziaria dello Stato richiedente la consegna, allo Stato richiesto imponendosi di definire e qualificare 5 (secondo il criterio della doppia punibilità) unicamente la legge penale nazionale applicabile al consegnando». 6. In base alla individuazione del termine ventennale di prescrizione ordinaria, il suo decorso si sarebbe realizzato alla data del 1 dicembre 2020, dovendosi, quindi, individuare una sospensione o un atto interruttivo - intervenuti anteriormente a tale termine - che consentano di ritenere non interamente decorso il predetto termine ordinario o di dare rilievo al termine di prescrizione massimo di trenta anni. 7. A tal riguardo, nel ribadire il principio espresso dalla sentenza OK , Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, Juravliov, Rv. 261644, ha chiarito che «facendo stretta applicazione della sola disciplina nazionale, occorra verificare se, nel procedimento condotto all'estero, siano stati adottati provvedimenti capaci di produrre gli effetti previsti dalla legge italiana, ad esempio in tema di sospensione od interruzione della corsa del termine prescrizionale. Nel senso indicato militano ragioni logiche e letterali. Quanto a queste ultime» - con osservazione valida anche per la convenzione italo-peruviana - «si è visto che la norma convenzionale allude alla "legislazione" dei due Stati coinvolti nel rapporto estradizionale, ma non evoca una distinzione di effetti tra gli atti giurisdizionali degli Stati medesimi. Se tale distinzione fosse stata introdotta, ne sortirebbe la conseguenza che il termine prescrizionale nel Paese richiesto correrebbe sempre e liberamente, fino appunto alla domanda di estradizione o, anzi, fino all'arresto per fini estradizionali, che può costituire [...]il primo atto "nazionale" del Paese richiesto. Un ostacolo di tale portata alla collaborazione internazionale per la repressione del crimine avrebbe dovuto essere configurato con ben altra chiarezza. Si tratterebbe, d'altra parte, di una soluzione priva di logica. La norma in esame costituisce espressione del criterio di "doppia punibilità", e tende ad evitare che gli Stati parte della Convenzione siano costretti a consegnare un estradando quando, secondo la loro legislazione nazionale, vi sia stata la lesione degli interessi presidiati dall'istituto della prescrizione, e pregiudicati dall'inerzia o dalla lentezza del potere pubblico: la ragionevole durata, l'efficienza del procedimento probatorio, l'attualità del bisogno punitivo, ecc... Sarebbe paradossale se, per quanto in ipotesi efficacemente progredito presso lo Stato interessato alla consegna, il processo fosse "sanzionato" dall'effetto estintivo in forza di una congenita ininfluenza di tale progressione rispetto alla corsa del termine prescrizionale in ogni altro Stato aderente alla Convenzione. Ogni Stato, in sostanza, vedrebbe "soverchiata" la propria disciplina dei termini, e delle relative cause di sospensione o interruzione, da quella dello Stato di rifugio dell'estradando, senza alcuna possibilità di attivarsi efficacemente per attivare le correzioni pure previste dalla legislazione di tale 6 ultimo Stato. La Corte dunque ritiene che, nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione, assumano rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, sempreché tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale». 8. Rileva questo Collegio che, dopo aver correttamente individuato i termini di prescrizione, solo apoditticamente la sentenza assume che il reato ascritto all'estradando non sia ancora prescritto per l'ordinamento italiano. Invero, non ha verificato se, durante il decorso del termine ordinario, si sia verificato - secondo i criteri prima ricordati - un atto sospensivo o interruttivo del termine, cosicché - rispettivamente - il termine non possa essere interamente decorso o venire in rilievo il termine prescrizionale massimo. Dalla stessa sentenza, senza che siano riferiti a tale necessario esame, risulta solo l'iniziale rilievo della "tardiva" domanda di estradizione proposta dal Perù sulla base del mandato di cattura emesso il 10.1.2022, il richiamo al precedente arresto provvisorio del RR in data 7.8.2022, al quale ha fatto seguito la revoca della misura con ordinanza della Corte di appello di Roma in data 5.11.2022 per inutile decorso del termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di estradizione da parte dell'Autorità peruviana e la successiva ordinanza del 22.12.2023 con la quale la stessa Corte di appello ha dichiarato non luogo a procedere in ordine alla estradizione verso la Repubblica del Perù di RC RR in quanto non pervenuta formale domanda di estradizione entro il termine di cui all'art. 10, par. 4, del Trattato bilaterale di estradizione;
infine, risulta la trasmissione della domanda di estradizione da parte del Ministro della giustizia in data 28.05.2024 ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen. 9. Ritiene questa Corte che la mancata verifica di tali aspetti decisivi ai fini della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dalla Autorità peruviana, segnatamente con riguardo alla previsione dell'art. 4 del Trattato bilaterale di estradizione del 29 novembre 1994, designa un decisivo vizio della sentenza impugnata, al cui rilievo consegue il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. 10. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 203, disp. att. cod. proc. pen. 3 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/02/2025. q
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Alessandro Martelli, in sostituzione dell'Avv. Carlo Taormina, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10948 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo del Perù nei confronti di RC RR, destinatario di mandato di arresto internazionale emesso il 13 gennaio 2022 dalla Corte superiore di giustizia di AO (Perù) per il reato di traffico illecito aggravato di sostanze stupefacenti commesso in AO il 01/12/2000, in quanto ricercato per fini processuali per la violazione di cui agli artt. 296 e 297 del codice penale peruviano corrispondente nella legge italiana al reato p. e p. dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per aver, in concorso con altre due persone, allo stato non identificate, trasportato Kg. 8,580 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'estradando che con apposito atto deducono con unico motivo violazione di legge penale e del Trattato Bilaterale di estradizione sottoscritto a Roma il 24/11/1994 e relativo protocollo modificativo dell'art. 6 fatto a Lima, essendosi dichiarate le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione nei confronti del RR, nonostante l'avvenuta prescrizione del reato per il quale si procede. Ripercorse le vicende che hanno riguardato i rapporti con l'A.G. peruviana fino alla trasmissione da parte del Ministro della Giustizia, in data 28.05.2024, della domanda di estradizione, il ricorso richiama l'eccezione difensiva con la quale era stata dedotta la prescrizione del reato ascritto all'estradando, in applicazione dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca del fatto, più favorevole, essendo decorso il periodo di prescrizione massimo, pari a 22 anni e sei mesi, in data 3 maggio 2023, trovando applicazione l'art. 4 del Trattato bilaterale secondo il quale è obbligatorio il «rifiuto dell'estradizione se alla data del ricevimento della richiesto sia prescritta, secondo al legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si chiede l'estradizione». Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha escluso il decorso della prescrizione sia con riferimento alla formulazione dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, sia a quella successivamente frutto della riforma nel 2005, considerando l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 DPR n. 309/90 e gli aumenti del tempo necessario a prescrivere in forza degli atti interruttivi, individuando il termine di prescrizione massimo in 30 anni non ancora decorso. In tal modo non ha considerato che - sia secondo la disciplina vigente all'epoca del fatto che quella successiva - alla data del 3.12.2020 era decorso il periodo di prescrizione ordinario, pari a venti anni, senza che fossero intervenuti atti interruttivi. 2 Cosicché, essendosi verificata al momento della proposizione della domanda estradizionale la condizione ostativa prevista dall'art. 4 del Trattato, la estradizione doveva essere negata, dovendosi considerare anche che il mandato di arresto internazionale è stato emesso il 13.1.2022, dopo ben oltre 21 anni dalla commissione del fatto, e la domanda estradizionale è stata trasmessa dal Ministro ben dopo quattro anni dallo spirare del termine ordinario di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. La Corte di appello ha rigettato la deduzione difensiva in ordine alla verificatasi prescrizione del reato alla data del 3 maggio 2023 - considerando il periodo di prescrizione massimo di anni ventidue e mesi sei in applicazione della previsione dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca del fatto - considerando che il reato contestato all'estradando ha una pena finale pari a 26 anni e mesi sei, ricadendo nella ipotesi sub 1) dell'art. 157 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, con termine di prescrizione ordinario pari a venti anni e pertanto con prescrizione massima pari a 30 anni. Ha escluso l'applicazione della disciplina risultante dalla riforma del 2005 - che individuava il periodo massimo di prescrizione in anni 25 e, pertanto, con prescrizione massima decorrente alla data del 3.12.2025 - richiamando orientamenti di legittimità e non ritenendo possibile calcolare il termine di prescrizione rifacendosi, quanto alla pena edittale, al vecchio art. 157 e, quanto all'aggravante ordinaria, alla legge Cirielli che non consente di calcolarla. Considera, infine, la disciplina peruviana in tema di prescrizione rilevando che il delitto contestato all'estradando è punito con pena "non minore di 25 anni" e che l'art. 80 del codice penale peruviano dispone che l'azione penale si prescrive in un tempo uguale al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, rilevando che le disposizioni sono state specificamente commentate nell'ambito della documentazione inviata a sostegno della richiesta di estradizione, dalla quale si ravvisa l'esperibilità dell'azione giudiziaria nei confronti del RR. 3. Ritiene questa Corte che correttamente la sentenza impugnata abbia fatto riferimento alle disposizioni interne ai fini della verifica della necessaria condizione della non prescrizione del reato per il quale l'Autorità giudiziaria peruviana procede nei confronti dell'estradando. 3 4. L'articolo 4 del trattato di estradizione Italia - Peru', ratificato con legge 3 maggio 2004, n.135, avente ad oggetto il rifiuto dell'estradizione, stabilisce che l'estradizione viene negata (lett. b) «se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l'azione penale relativa al reato per il quale si richiede l'estradizione». 5. La prima questione che viene in rilievo è quella relativa alla disciplina della prescrizione applicabile al caso di specie. La regola stabilita dal Trattato bilaterale è quella secondo la quale, per rifiutare l'estradizione, è sufficiente che la prescrizione si sia verificata in base alla legge di una delle Parti. In relazione alr analogo principio stabilito nella Convenzione Europea di estradizione è stato già affermato che nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede accertata secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento (Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014 Rv. 261644). Ebbene, dalle indicazioni fornite dalla sentenza, secondo la legge peruviana il reato non è prescritto, essendo la prescrizione prevista dall'art. 80 del codice penale peruviano in un tempo uguale al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, nella specie "non minore di anni 25". Cosicché correttamente la sentenza esamina il requisito negativo della prescrizione del reato in base alla disciplina italiana e del pari correttamente esclude fondamento alla deduzione difensiva che aveva indicato il periodo ordinario e massimo di prescrizione calcolati, rispettivamente, in anni quindici e anni 22 e mesi sei, operando una commistione non consentita delle due discipline in quanto in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Rv. 248783). Pertanto correttamente, ai fini della determinazione del termine prescrizionale, la Corte di appello si è riferita alla disciplina vigente all'epoca del fatto, che fissava la prescrizione ordinaria in venti anni (art. 157, comma 1 n. 1, cod. pen.), trattandosi di reato punito con la pena edittale massima di venti anni, aumentata a 26 anni e sei mesi per l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. n. 309, che la disciplina previgente considerava ai fini del calcolo della prescrizione (art. 157, comma 2, cod. pen.) e quella massima in trenta anni (art. 160, comma 3, cod. pen.). 4 Invero, è stato più volte affermato che nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione ovvero da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto, per effetto del principio "tempus regit actum", riferibile alla procedura estradizionale anche perché la stessa si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti ascritti all'estradando (Sez. 6, n. 11495 del 21/10/2013, dep. 2014, OK, Rv. 260878). La decisione ha spiegato che «questa S.C. ha affermato come nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea o da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali [...]» - come la convenzione italo-peruviana applicabile al caso di specie - «l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta estradizionale, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto (cfr.: Sez. 6^, 15.11.2007 n. 8729, Tankowski, rv. 238718; Sez. 6^, 9.10.2008 n. 48414, Dalli Cardillo, rv. 242426; Sez. 6^, 5.11.2008 n. 43871, Cieloch, rv. 241527; Sez. 6^, 20.12.2010 n. 45051, Mandachi, rv. 249218; Sez. 6^, 5.4.2011 n. 22507, Moujane, rv. 250271). Deve, in vero, rilevarsi che il regime della prescrizione applicabile secondo la legge italiana ai reati oggetto di consegna non deroga al criterio selettivo di natura processuale del tempo del commesso reato [...]. L'operatività del canone tempus regit actum e dell'autonoma determinazione della prescrizione (secondo gli ordinamenti degli Stati richiedente e richiesto) discende, dal principio, fondamentale in materia estradizionale, di doppia incriminabilità (art. 13 c.p., comma 2) e - per ciò stesso- di doppia procedibilità, con la conseguenza che la legge applicabile a fini prescrizionali è necessariamente quella del momento di commissione del reato oggetto della domanda di estradizione. La procedura estradizionale, del resto, si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale formale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti reato ascritti all'estradando. Con l'ulteriore effetto, quindi, che - in ragione della natura processuale dell'istituto dell'estradizione, che non può che soggiacere alla regola del tempus regit actum (irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. cod. civ., comma 1) - non si rende evocabile la disciplina intertemporale dettata dall'art. 2 cod. pen., comma 4, (applicazione delle norme più favorevoli all'imputato), valevole per le sole norme penali sostanziali (quelle, cioè, direttamente incidenti sul precetto o sulla sanzione), la cui concreta applicazione nei casi di estradizione è demandata alla sola autorità giudiziaria dello Stato richiedente la consegna, allo Stato richiesto imponendosi di definire e qualificare 5 (secondo il criterio della doppia punibilità) unicamente la legge penale nazionale applicabile al consegnando». 6. In base alla individuazione del termine ventennale di prescrizione ordinaria, il suo decorso si sarebbe realizzato alla data del 1 dicembre 2020, dovendosi, quindi, individuare una sospensione o un atto interruttivo - intervenuti anteriormente a tale termine - che consentano di ritenere non interamente decorso il predetto termine ordinario o di dare rilievo al termine di prescrizione massimo di trenta anni. 7. A tal riguardo, nel ribadire il principio espresso dalla sentenza OK , Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, Juravliov, Rv. 261644, ha chiarito che «facendo stretta applicazione della sola disciplina nazionale, occorra verificare se, nel procedimento condotto all'estero, siano stati adottati provvedimenti capaci di produrre gli effetti previsti dalla legge italiana, ad esempio in tema di sospensione od interruzione della corsa del termine prescrizionale. Nel senso indicato militano ragioni logiche e letterali. Quanto a queste ultime» - con osservazione valida anche per la convenzione italo-peruviana - «si è visto che la norma convenzionale allude alla "legislazione" dei due Stati coinvolti nel rapporto estradizionale, ma non evoca una distinzione di effetti tra gli atti giurisdizionali degli Stati medesimi. Se tale distinzione fosse stata introdotta, ne sortirebbe la conseguenza che il termine prescrizionale nel Paese richiesto correrebbe sempre e liberamente, fino appunto alla domanda di estradizione o, anzi, fino all'arresto per fini estradizionali, che può costituire [...]il primo atto "nazionale" del Paese richiesto. Un ostacolo di tale portata alla collaborazione internazionale per la repressione del crimine avrebbe dovuto essere configurato con ben altra chiarezza. Si tratterebbe, d'altra parte, di una soluzione priva di logica. La norma in esame costituisce espressione del criterio di "doppia punibilità", e tende ad evitare che gli Stati parte della Convenzione siano costretti a consegnare un estradando quando, secondo la loro legislazione nazionale, vi sia stata la lesione degli interessi presidiati dall'istituto della prescrizione, e pregiudicati dall'inerzia o dalla lentezza del potere pubblico: la ragionevole durata, l'efficienza del procedimento probatorio, l'attualità del bisogno punitivo, ecc... Sarebbe paradossale se, per quanto in ipotesi efficacemente progredito presso lo Stato interessato alla consegna, il processo fosse "sanzionato" dall'effetto estintivo in forza di una congenita ininfluenza di tale progressione rispetto alla corsa del termine prescrizionale in ogni altro Stato aderente alla Convenzione. Ogni Stato, in sostanza, vedrebbe "soverchiata" la propria disciplina dei termini, e delle relative cause di sospensione o interruzione, da quella dello Stato di rifugio dell'estradando, senza alcuna possibilità di attivarsi efficacemente per attivare le correzioni pure previste dalla legislazione di tale 6 ultimo Stato. La Corte dunque ritiene che, nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione, assumano rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, sempreché tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale». 8. Rileva questo Collegio che, dopo aver correttamente individuato i termini di prescrizione, solo apoditticamente la sentenza assume che il reato ascritto all'estradando non sia ancora prescritto per l'ordinamento italiano. Invero, non ha verificato se, durante il decorso del termine ordinario, si sia verificato - secondo i criteri prima ricordati - un atto sospensivo o interruttivo del termine, cosicché - rispettivamente - il termine non possa essere interamente decorso o venire in rilievo il termine prescrizionale massimo. Dalla stessa sentenza, senza che siano riferiti a tale necessario esame, risulta solo l'iniziale rilievo della "tardiva" domanda di estradizione proposta dal Perù sulla base del mandato di cattura emesso il 10.1.2022, il richiamo al precedente arresto provvisorio del RR in data 7.8.2022, al quale ha fatto seguito la revoca della misura con ordinanza della Corte di appello di Roma in data 5.11.2022 per inutile decorso del termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di estradizione da parte dell'Autorità peruviana e la successiva ordinanza del 22.12.2023 con la quale la stessa Corte di appello ha dichiarato non luogo a procedere in ordine alla estradizione verso la Repubblica del Perù di RC RR in quanto non pervenuta formale domanda di estradizione entro il termine di cui all'art. 10, par. 4, del Trattato bilaterale di estradizione;
infine, risulta la trasmissione della domanda di estradizione da parte del Ministro della giustizia in data 28.05.2024 ai sensi dell'art. 703 cod. proc. pen. 9. Ritiene questa Corte che la mancata verifica di tali aspetti decisivi ai fini della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dalla Autorità peruviana, segnatamente con riguardo alla previsione dell'art. 4 del Trattato bilaterale di estradizione del 29 novembre 1994, designa un decisivo vizio della sentenza impugnata, al cui rilievo consegue il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. 10. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 203, disp. att. cod. proc. pen. 3 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/02/2025. q