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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI FRANCESCO, Presidente MOLINO ANNA, Relatore BALDINI MARIO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente 1. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di La Spezia - Viadotto Stagnoni Snc 19136 La Spezia SP Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 8932 DOGANE DAZI 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 8945 DOGANE DAZI 2021
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 8947 DOGANE DAZI 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 9143 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2025 depositato il 08/10/2025 Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti e verbali di causa Resistente/Appellato: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1. ha impugnato gli atti di irrogazione sanzioni prot.n. 8932 (atto 068100-04-2024) del 15.3.2024, prot. n. 8945 (atto 068100-05-04) del 15.3.2024, prot. n. 8947 (atto 068100-06-2024) del 15.3.2024 e prot. n. 9143 (atto 068100-3-2024) del 20.3.2024, ricevuti in pari data dalla Dogana della Spezia per importazioni di merce dal Bangladesh, per le quali la società beneficiava dell'esenzione daziaria prevista dal Regolamento UE n. 978/2012, derivante da preferenze generalizzate istituite dall'Unione Europea a favore di alcuni paesi in via di sviluppo.
L'Ufficio, in seguito all'avviso agli importatori emesso dalla Commissione Europea in data 15.02.2008 circa i sospetti concernenti l'effettiva provenienza delle merci importate dal Bangladesh, pur in assenza di risposta da parte dell'Società 1 in Bangladesh alle richieste della Dogana italiana di confermare l'autenticità delle fatture a corredo delle dichiarazioni doganali nelle quali i fornitori dichiaravano l'origine preferenziale delle merci, applicando gli artt. 109-110 Reg. UE 2447/2015, ha effettuato la revisione a posteriori di alcune dichiarazioni doganali ed ha emesso gli avvisi di rettifica prot. n. 19880/RU del 26.5.2021, prot. n. 19104/RU del 18.5.2022, prot. n. 19882/RU del 26.5.2021 e prot. n. 35265/RU del 4.10.2021 richiedendo il pagamento di maggiori diritti di confine, che la società ha prontamente corrisposto. Successivamente la Dogana emetteva gli atti impugnati irrogando le relative sanzioni ex art. 303 T.U.L.D.. La società contesta tali atti per la loro illegittimità sotto vari profili, pur non avendo contestato gli avvisi di rettifica cui le sanzioni si riferiscono. E' vero che nel dubbio la Dogana è legittimata a richiedere la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, ma è anche vero che la Dogana non può, in caso di mancato riscontro nei termini da parte dell'Autorità straniera sulla autenticità del documento o sull'effettiva origine dei prodotti, astenersi dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali, considerato che l'avviso agli importatori pubblicato nel 2008 dalla Commissione UE, dal seguente tenore: “La Commissione europea informa gli operatori comunitari che esistono fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG.. Nell'ambito di una missione di cooperazione comunitaria con finalità amministrative e investigative condotta in Bangladesh con l'assistenza delle autorità locali è emerso che una percentuale significativa di certificati d'origine «Form A» risultavano falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti. Gli operatori comunitari che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità…”, non impone un intervento ma richiama solo l'attenzione degli importatori sulla possibilità di dover sottostare a controlli e provare la reale provenienza della merce dal Bangladesh. Ebbene, non si ritiene che tale avviso potesse, da solo, determinare l'insorgenza di un dubbio tale da comportare la revoca dei benefici daziari a causa della semplice inerzia dell'autorità estera in assenza dell'effettiva prova circa la reale provenienza della merce importata;
tra l'altro, ad aprile del 2022 il predetto avviso è stato revocato dalla stessa autorità che l'aveva emesso, poiché “i ragionevoli dubbi” a suo tempo sussistenti in merito all'origine dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh “non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”.
Osserva la ricorrente che è vero che la revoca non ha di per sé effetti retroattivi, è vero anche che appare assai significativo il fatto che la stessa fosse stata revocata perché “dal 1° gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG. che esportano nell'ambito dell'SPG. applicano il sistema di autocertificazione REX e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine come unica prova documentale per richiedere l'origine preferenziale. I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell'SPG.”.
La stessa Commissione europea non ritiene sufficiente l'esistenza di un avviso agli importatori per far dubitare di tutte le importazioni di un certo prodotto proveniente da un dato Paese, come da comunicazione 2012/C 332/01 pubblicata nella GUUE del 30.10.2012. Pertanto, non avendo commesso alcuna violazione non può essere comminata alcuna sanzione. La mancata concessione dei benefici daziari, non dipendente dall'importatore ma dalla negligenza di un altro soggetto, ovvero l'autorità estera, non può comportare anche l'irrogazione di sanzione che si ritiene illegittima per violazione del principio di personalità della sanzione e dei suoi corollari. La società eccepisce anche la violazione dell'art. 7, comma 5 bis. D.Lgs. n. 546/1992 rilevando la presunzione di innocenza ex art. 6, par. 2, del CED per la mancanza di coscienza e volontà nel commettere la violazione, per cui, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997 non sussisterebbe alcuna sua punibilità. E ciò a maggior ragione, in quanto la violazione non c'è stata e comunque non è stata commessa dalla società Ricorrente_1. Negli atti impugnati l'Agenzia, replicando alle deduzioni difensive presentate dalla società, scrive che l'elemento soggettivo della colpa risulterebbe integrato “anche in ipotesi di contrarietà oggettiva del comportamento al precetto tributario astrattamente verificabile”. Ma ammesso e non concesso che così fosse, qual è nel nostro caso il precetto tributario e quale il comportamento della contribuente ad esso contrario? Per altro verso, non pare potersi escludere nella fattispecie l'esimente di cui all'art. 119 del Codice Doganale (Reg. UE n. 952/2013), per lo meno ai fini sanzionatori, e l'inapplicabilità dell'art. 303, co.3, TULD per mancanza dell'accertamento circa la reale provenienza della merce. Nella presente fattispecie la richiesta di corrispondere maggiori diritti è derivata direttamente e unicamente dall'applicazione del Reg UE n. 2447/2015 che ciò prevede nell'ipotesi di silenzio dell'autorità estera interpellata. Conclude la società ricorrente con la richiesta di annullare gli atti di irrogazione sanzioni impugnati, con vittoria delle pese di lite.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio di La Spezia, evidenziando la legittimità del proprio operato;
difatti, in relazione all'informativa della Commissione europea, pubblicata in data 15/2/2008 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea con n. 2008/C 41/06, con la quale si avvisavano gli operatori comunitari circa la sussistenza di fondati sospetti sull'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 della SA, provenienti dal Bangladesh, l'ufficio chiedeva alle Autorità del Bangladesh (Società 1 di Dhaka) informazioni in merito all'autenticità delle predette fatture e delle relative dichiarazioni sull'origine a corredo della merce importata e ne sollecitava la risposta. A seguito dei solleciti, pur in assenza di risposta, ha proceduto alla redazione dei processo verbale di revisione e all'emissione dei relativi avvisi di accertamento.
La società ha provveduto al pagamento degli avvisi di rettifica, senza procedere all'impugnazione degli atti. Successivamente, l'Ufficio notificava alla società i processi verbali di constatazione per contestazione delle sanzioni, avverso i quali la parte presentava osservazioni. L'Ufficio riteneva di non accogliere le osservazioni della società ed emetteva gli atti di contestazione sui quali controparte presentava le proprie deduzioni difensive ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.Lgs. 472/97. Valutate le difese della Società Ricorrente_1 Spa, l'Ufficio non le accoglieva e irrogava i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 303 c. 1 e 3 lett. a), b), c), d) ed e) TULD nel marzo del 2024, notificati a controparte in data 15/03/2024 e in data 20/03/2024.
L'Ufficio evidenzia che gli accertamenti risultano definitivi e i relativi provvedimenti sanzionatori non potrebbero essere impugnati per vizi non formali. La società difatti non lamenta un vizio proprio degli atti sanzionatori, ma un vizio relativo alla fase di accertamento, dalla quale gli atti sanzionatori sono derivati. La definitività della revisione dell'Ufficio espressa negli avvisi di rettifica non opposti nega la possibilità al contribuente di sollevare nel presente giudizio qualunque contestazione collegata agli avvisi di rettifica ormai definitivi. Non ritiene sostenibile l'eccezione secondo cui anche se non impugnati gli avvisi di rettifica, non vi sarebbero motivi legittimi per non comminare una corrispondente sanzione, né quella relativa all'applicazione dell'art. 303 TULD, sul presupposto che la mancata risposta delle Autorità, se non conferma la validità della dichiarazione d'origine, non ne conferma neppure l'erroneità. L'eccezione è infondata;
l'art. 303 TULD subordina l'irrogazione della sanzione alle ipotesi in cui le dichiarazioni relative alla qualità, quantità, valore e, per estensione giurisprudenziale, all'origine della merce, “non corrispondano all'accertamento”. La giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione è ferma nello statuire che l'eventuale riscontro di irregolarità sulla dichiarazione di origine comporta il necessario impiego dell'art. 303 TULD, compresa la gradualità punitiva del terzo comma (sentenza Cass. civ., Sez. V, Ord. 20/07/2023, n. 21685). Pertanto ritiene la legittimità delle sanzioni comminate.
La società ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 comma 5 bis D.Lgs. n. 546/1992 in quanto “non essendoci una norma sanzionatoria ad hoc che disciplini la fattispecie, l'unica ragione oggettiva su cui potrebbe fondarsi l'irrogazione di una sanzione è l'erroneità della dichiarazione doganale, ma la prova di tale erroneità non è stata data e non c'è”. Tale eccezione per l'Ufficio non è rilevante in quanto l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, L'art. 109 Reg. n. 2447/2015 impone l'inibizione del trattamento preferenziale, qualora l'Autorità estera non fornisca alcun elemento di validazione sull'origine, per cui è pacifica la violazione contestata e legittima la sanzione comminata, per cui, in mancanza di una prova contraria, sussisterebbe responsabilità della società nella violazione. La società ha svolto operazioni di importazione basandosi esclusivamente sulla iscrizione REX dei fornitori, senza svolgere alcun ulteriore approfondimento o indagine finalizzati a consolidare l'affidamento sulla effettiva origine preferenziale della merce. Inoltre non ha fornito alcun elemento di prova circa l'assenza assoluta della propria colpa, né la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. in ogni caso si richiama l'art. 119 CDU, comma 3, dispone che“il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato sulla GUUE un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario”.
L'Ufficio conclude con la richiesta di rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con successiva memoria di replica la società evidenzia che in fase di appello vi è stato l'accoglimento di ricorsi avverso sentenze favorevoli all'ufficio e la conferma di quelle favorevoli alla società, peraltro relative a sentenze favorevoli emesse da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado altra sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di I° Grado della Spezia, visti gli atti in proprio possesso, ritiene sostenibile la richiesta avanzata dalla società ricorrente, per cui accoglie il ricorso in esame. Invero, sebbene gli atti in esame siano stati emessi in applicazione dell'art. 303 TULD in conseguenza di accertamenti prodromici rimasti definitivi in quanto la società ha provveduto al pagamento dei maggiori importi, tuttavia rimangono atti distinti e separati che consentono alla società di contestare gli effetti sanzionatori ulteriori rispetto al mero pagamento del tributo senza che ciò si ponga in contrasto con il sistema della tutela giustiziale tributaria. Evidenziata l'irrilevanza della contestata violazione dell'art. 7, c. 5 bis, del D. Lgs. 546/1992 e sulla violazione della presunzione di innocenza ex art. 6, par. 2, CEDU. Da un lato la società ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 comma 5 bis D.Lgs. n. 546/1992, dall'altro l'Ufficio solleva l'eccezione relativa alle conseguenze che si possono determinare nella comminazione di una sanzione a seguito di prestata acquiescenza ad un avviso di rettifica;
tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cit. Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 21685 del 20/07/2023) che ha addirittura sostenuto l'obbligo della comminazione di una sanzione nell'eventuale riscontro di irregolarità sulla dichiarazione di origine, con le modalità di cui all'art. 303 del TULD, compresa la gradualità punitiva del terzo comma. Questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado condivide l'applicazione di tale norma, ma nel caso in cui l'Ufficio avesse realmente ed inconfutabilmente accertato una violazione come, ad esempio, in caso di effettiva risposta negativa da parte delle Autorità del Bangladesh. Ritiene, invece, ingiustificata l'applicazione di una sanzione ex art. 303 del TULD anche in caso di acquiescenza ad avviso di rettifica, qualora tale avviso fosse stato emesso sulla base di una presunzione semplice, come il mancato riscontro da parte delle Autorità del Bangladesh alle richieste formulate dalla Dogana in base a “i ragionevoli dubbi” segnalati da un avviso agli importatori sull'origine dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh, peraltro revocato in quanto tali dubbi non risultino “suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”. Si ritiene che tali circostanze non possono determinare ex se la certezza assoluta di avvenuta violazione delle norme doganali da parte della società ricorrente, trattandosi di una verifica del tutto ipotetica basata semplicemente sulla mancata risposta da parte dell'autorità del Bangladesh e non corroborata da altri elementi oggettivi e circostanziati determinanti la violazione contestata e la condotta sanzionabile a carico della società in conformità al citato novellato art. 7 comma 5 bis D.L.gs n. 546/1992 che espressamente impone all'ufficio di "dimostrare, in modo circostanziato e puntuale .... le ragioni oggettive su cui si fondano ... l'irrogazione delle sanzioni".
Per questi motivi
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia, anche tenuto conto del proprio orientamento favorevole in relazione alla medesima questione già trattata, non può che accogliere il ricorso. Considerata la complessità della materia trattata che ha condotto a diversi orientamenti interpretativi, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI FRANCESCO, Presidente MOLINO ANNA, Relatore BALDINI MARIO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente 1. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di La Spezia - Viadotto Stagnoni Snc 19136 La Spezia SP Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 8932 DOGANE DAZI 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 8945 DOGANE DAZI 2021
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 8947 DOGANE DAZI 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 9143 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2025 depositato il 08/10/2025 Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti e verbali di causa Resistente/Appellato: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1. ha impugnato gli atti di irrogazione sanzioni prot.n. 8932 (atto 068100-04-2024) del 15.3.2024, prot. n. 8945 (atto 068100-05-04) del 15.3.2024, prot. n. 8947 (atto 068100-06-2024) del 15.3.2024 e prot. n. 9143 (atto 068100-3-2024) del 20.3.2024, ricevuti in pari data dalla Dogana della Spezia per importazioni di merce dal Bangladesh, per le quali la società beneficiava dell'esenzione daziaria prevista dal Regolamento UE n. 978/2012, derivante da preferenze generalizzate istituite dall'Unione Europea a favore di alcuni paesi in via di sviluppo.
L'Ufficio, in seguito all'avviso agli importatori emesso dalla Commissione Europea in data 15.02.2008 circa i sospetti concernenti l'effettiva provenienza delle merci importate dal Bangladesh, pur in assenza di risposta da parte dell'Società 1 in Bangladesh alle richieste della Dogana italiana di confermare l'autenticità delle fatture a corredo delle dichiarazioni doganali nelle quali i fornitori dichiaravano l'origine preferenziale delle merci, applicando gli artt. 109-110 Reg. UE 2447/2015, ha effettuato la revisione a posteriori di alcune dichiarazioni doganali ed ha emesso gli avvisi di rettifica prot. n. 19880/RU del 26.5.2021, prot. n. 19104/RU del 18.5.2022, prot. n. 19882/RU del 26.5.2021 e prot. n. 35265/RU del 4.10.2021 richiedendo il pagamento di maggiori diritti di confine, che la società ha prontamente corrisposto. Successivamente la Dogana emetteva gli atti impugnati irrogando le relative sanzioni ex art. 303 T.U.L.D.. La società contesta tali atti per la loro illegittimità sotto vari profili, pur non avendo contestato gli avvisi di rettifica cui le sanzioni si riferiscono. E' vero che nel dubbio la Dogana è legittimata a richiedere la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, ma è anche vero che la Dogana non può, in caso di mancato riscontro nei termini da parte dell'Autorità straniera sulla autenticità del documento o sull'effettiva origine dei prodotti, astenersi dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali, considerato che l'avviso agli importatori pubblicato nel 2008 dalla Commissione UE, dal seguente tenore: “La Commissione europea informa gli operatori comunitari che esistono fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG.. Nell'ambito di una missione di cooperazione comunitaria con finalità amministrative e investigative condotta in Bangladesh con l'assistenza delle autorità locali è emerso che una percentuale significativa di certificati d'origine «Form A» risultavano falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti. Gli operatori comunitari che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità…”, non impone un intervento ma richiama solo l'attenzione degli importatori sulla possibilità di dover sottostare a controlli e provare la reale provenienza della merce dal Bangladesh. Ebbene, non si ritiene che tale avviso potesse, da solo, determinare l'insorgenza di un dubbio tale da comportare la revoca dei benefici daziari a causa della semplice inerzia dell'autorità estera in assenza dell'effettiva prova circa la reale provenienza della merce importata;
tra l'altro, ad aprile del 2022 il predetto avviso è stato revocato dalla stessa autorità che l'aveva emesso, poiché “i ragionevoli dubbi” a suo tempo sussistenti in merito all'origine dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh “non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”.
Osserva la ricorrente che è vero che la revoca non ha di per sé effetti retroattivi, è vero anche che appare assai significativo il fatto che la stessa fosse stata revocata perché “dal 1° gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG. che esportano nell'ambito dell'SPG. applicano il sistema di autocertificazione REX e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine come unica prova documentale per richiedere l'origine preferenziale. I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell'SPG.”.
La stessa Commissione europea non ritiene sufficiente l'esistenza di un avviso agli importatori per far dubitare di tutte le importazioni di un certo prodotto proveniente da un dato Paese, come da comunicazione 2012/C 332/01 pubblicata nella GUUE del 30.10.2012. Pertanto, non avendo commesso alcuna violazione non può essere comminata alcuna sanzione. La mancata concessione dei benefici daziari, non dipendente dall'importatore ma dalla negligenza di un altro soggetto, ovvero l'autorità estera, non può comportare anche l'irrogazione di sanzione che si ritiene illegittima per violazione del principio di personalità della sanzione e dei suoi corollari. La società eccepisce anche la violazione dell'art. 7, comma 5 bis. D.Lgs. n. 546/1992 rilevando la presunzione di innocenza ex art. 6, par. 2, del CED per la mancanza di coscienza e volontà nel commettere la violazione, per cui, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997 non sussisterebbe alcuna sua punibilità. E ciò a maggior ragione, in quanto la violazione non c'è stata e comunque non è stata commessa dalla società Ricorrente_1. Negli atti impugnati l'Agenzia, replicando alle deduzioni difensive presentate dalla società, scrive che l'elemento soggettivo della colpa risulterebbe integrato “anche in ipotesi di contrarietà oggettiva del comportamento al precetto tributario astrattamente verificabile”. Ma ammesso e non concesso che così fosse, qual è nel nostro caso il precetto tributario e quale il comportamento della contribuente ad esso contrario? Per altro verso, non pare potersi escludere nella fattispecie l'esimente di cui all'art. 119 del Codice Doganale (Reg. UE n. 952/2013), per lo meno ai fini sanzionatori, e l'inapplicabilità dell'art. 303, co.3, TULD per mancanza dell'accertamento circa la reale provenienza della merce. Nella presente fattispecie la richiesta di corrispondere maggiori diritti è derivata direttamente e unicamente dall'applicazione del Reg UE n. 2447/2015 che ciò prevede nell'ipotesi di silenzio dell'autorità estera interpellata. Conclude la società ricorrente con la richiesta di annullare gli atti di irrogazione sanzioni impugnati, con vittoria delle pese di lite.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio di La Spezia, evidenziando la legittimità del proprio operato;
difatti, in relazione all'informativa della Commissione europea, pubblicata in data 15/2/2008 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea con n. 2008/C 41/06, con la quale si avvisavano gli operatori comunitari circa la sussistenza di fondati sospetti sull'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 della SA, provenienti dal Bangladesh, l'ufficio chiedeva alle Autorità del Bangladesh (Società 1 di Dhaka) informazioni in merito all'autenticità delle predette fatture e delle relative dichiarazioni sull'origine a corredo della merce importata e ne sollecitava la risposta. A seguito dei solleciti, pur in assenza di risposta, ha proceduto alla redazione dei processo verbale di revisione e all'emissione dei relativi avvisi di accertamento.
La società ha provveduto al pagamento degli avvisi di rettifica, senza procedere all'impugnazione degli atti. Successivamente, l'Ufficio notificava alla società i processi verbali di constatazione per contestazione delle sanzioni, avverso i quali la parte presentava osservazioni. L'Ufficio riteneva di non accogliere le osservazioni della società ed emetteva gli atti di contestazione sui quali controparte presentava le proprie deduzioni difensive ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.Lgs. 472/97. Valutate le difese della Società Ricorrente_1 Spa, l'Ufficio non le accoglieva e irrogava i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 303 c. 1 e 3 lett. a), b), c), d) ed e) TULD nel marzo del 2024, notificati a controparte in data 15/03/2024 e in data 20/03/2024.
L'Ufficio evidenzia che gli accertamenti risultano definitivi e i relativi provvedimenti sanzionatori non potrebbero essere impugnati per vizi non formali. La società difatti non lamenta un vizio proprio degli atti sanzionatori, ma un vizio relativo alla fase di accertamento, dalla quale gli atti sanzionatori sono derivati. La definitività della revisione dell'Ufficio espressa negli avvisi di rettifica non opposti nega la possibilità al contribuente di sollevare nel presente giudizio qualunque contestazione collegata agli avvisi di rettifica ormai definitivi. Non ritiene sostenibile l'eccezione secondo cui anche se non impugnati gli avvisi di rettifica, non vi sarebbero motivi legittimi per non comminare una corrispondente sanzione, né quella relativa all'applicazione dell'art. 303 TULD, sul presupposto che la mancata risposta delle Autorità, se non conferma la validità della dichiarazione d'origine, non ne conferma neppure l'erroneità. L'eccezione è infondata;
l'art. 303 TULD subordina l'irrogazione della sanzione alle ipotesi in cui le dichiarazioni relative alla qualità, quantità, valore e, per estensione giurisprudenziale, all'origine della merce, “non corrispondano all'accertamento”. La giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione è ferma nello statuire che l'eventuale riscontro di irregolarità sulla dichiarazione di origine comporta il necessario impiego dell'art. 303 TULD, compresa la gradualità punitiva del terzo comma (sentenza Cass. civ., Sez. V, Ord. 20/07/2023, n. 21685). Pertanto ritiene la legittimità delle sanzioni comminate.
La società ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 comma 5 bis D.Lgs. n. 546/1992 in quanto “non essendoci una norma sanzionatoria ad hoc che disciplini la fattispecie, l'unica ragione oggettiva su cui potrebbe fondarsi l'irrogazione di una sanzione è l'erroneità della dichiarazione doganale, ma la prova di tale erroneità non è stata data e non c'è”. Tale eccezione per l'Ufficio non è rilevante in quanto l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, L'art. 109 Reg. n. 2447/2015 impone l'inibizione del trattamento preferenziale, qualora l'Autorità estera non fornisca alcun elemento di validazione sull'origine, per cui è pacifica la violazione contestata e legittima la sanzione comminata, per cui, in mancanza di una prova contraria, sussisterebbe responsabilità della società nella violazione. La società ha svolto operazioni di importazione basandosi esclusivamente sulla iscrizione REX dei fornitori, senza svolgere alcun ulteriore approfondimento o indagine finalizzati a consolidare l'affidamento sulla effettiva origine preferenziale della merce. Inoltre non ha fornito alcun elemento di prova circa l'assenza assoluta della propria colpa, né la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. in ogni caso si richiama l'art. 119 CDU, comma 3, dispone che“il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato sulla GUUE un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario”.
L'Ufficio conclude con la richiesta di rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con successiva memoria di replica la società evidenzia che in fase di appello vi è stato l'accoglimento di ricorsi avverso sentenze favorevoli all'ufficio e la conferma di quelle favorevoli alla società, peraltro relative a sentenze favorevoli emesse da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado altra sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di I° Grado della Spezia, visti gli atti in proprio possesso, ritiene sostenibile la richiesta avanzata dalla società ricorrente, per cui accoglie il ricorso in esame. Invero, sebbene gli atti in esame siano stati emessi in applicazione dell'art. 303 TULD in conseguenza di accertamenti prodromici rimasti definitivi in quanto la società ha provveduto al pagamento dei maggiori importi, tuttavia rimangono atti distinti e separati che consentono alla società di contestare gli effetti sanzionatori ulteriori rispetto al mero pagamento del tributo senza che ciò si ponga in contrasto con il sistema della tutela giustiziale tributaria. Evidenziata l'irrilevanza della contestata violazione dell'art. 7, c. 5 bis, del D. Lgs. 546/1992 e sulla violazione della presunzione di innocenza ex art. 6, par. 2, CEDU. Da un lato la società ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 7 comma 5 bis D.Lgs. n. 546/1992, dall'altro l'Ufficio solleva l'eccezione relativa alle conseguenze che si possono determinare nella comminazione di una sanzione a seguito di prestata acquiescenza ad un avviso di rettifica;
tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cit. Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 21685 del 20/07/2023) che ha addirittura sostenuto l'obbligo della comminazione di una sanzione nell'eventuale riscontro di irregolarità sulla dichiarazione di origine, con le modalità di cui all'art. 303 del TULD, compresa la gradualità punitiva del terzo comma. Questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado condivide l'applicazione di tale norma, ma nel caso in cui l'Ufficio avesse realmente ed inconfutabilmente accertato una violazione come, ad esempio, in caso di effettiva risposta negativa da parte delle Autorità del Bangladesh. Ritiene, invece, ingiustificata l'applicazione di una sanzione ex art. 303 del TULD anche in caso di acquiescenza ad avviso di rettifica, qualora tale avviso fosse stato emesso sulla base di una presunzione semplice, come il mancato riscontro da parte delle Autorità del Bangladesh alle richieste formulate dalla Dogana in base a “i ragionevoli dubbi” segnalati da un avviso agli importatori sull'origine dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh, peraltro revocato in quanto tali dubbi non risultino “suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”. Si ritiene che tali circostanze non possono determinare ex se la certezza assoluta di avvenuta violazione delle norme doganali da parte della società ricorrente, trattandosi di una verifica del tutto ipotetica basata semplicemente sulla mancata risposta da parte dell'autorità del Bangladesh e non corroborata da altri elementi oggettivi e circostanziati determinanti la violazione contestata e la condotta sanzionabile a carico della società in conformità al citato novellato art. 7 comma 5 bis D.L.gs n. 546/1992 che espressamente impone all'ufficio di "dimostrare, in modo circostanziato e puntuale .... le ragioni oggettive su cui si fondano ... l'irrogazione delle sanzioni".
Per questi motivi
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia, anche tenuto conto del proprio orientamento favorevole in relazione alla medesima questione già trattata, non può che accogliere il ricorso. Considerata la complessità della materia trattata che ha condotto a diversi orientamenti interpretativi, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.