Versione
1 marzo 2006
1 marzo 2006
Art. 17. 1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 619 del c.p.c. , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 619 (Forma dell'opposizione). - Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'art. 616 tenuto conto della competenza per valore.».
"Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 619 del c.p.c. , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 619 (Forma dell'opposizione). - Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'art. 616 tenuto conto della competenza per valore.».
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2006, n. 13917Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI META, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SERGES, rappresentato e …Leggi di più...
- condizioni·
- sentenza·
- giudice di pace·
- principio dell'apparenza·
- applicabilità residuale·
- fattispecie·
- criterio di individuazione generale·
- valore della domanda·
- necessità·
- regime delle impugnazioni·
- individuazione·
- esclusione·
- riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato·
- procedimento davanti al pretore (o al conciliatore)·
- impugnazioni civili