Articolo 17 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 marzo 2006
Art. 17. 1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 619 del c.p.c. , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 619 (Forma dell'opposizione). - Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'art. 616 tenuto conto della competenza per valore.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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