Versione
14 febbraio 1990
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6 marzo 1992
6 marzo 1992
Art. 2. Caratteristiche delle parti utilizzate e stagionatura (( 1. Il "prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche. )) 2. La stagionatura del prodotto denominato "prosciutto di Modena" non puo' essere inferiore a nove mesi a partire dall'ingresso della coscia fresca nello stabilimento di stagionatura.
3. Le cosce fresche del "prosciutto di Modena" non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.
3. Le cosce fresche del "prosciutto di Modena" non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 reg. ord. 2024, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 (di cui deve intendersi evocato il primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 …
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2012, n. 923Provvedimento: […] Nella procedura in esame, avviata nel lontano 2005 e costellata di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione municipale, è invero indubbia la sussistenza del "ritardo" (ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 11, in ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5), stante altresì il chiaro disposto dell'articolo 27, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56 il quale impone, in relazione alle lottizzazioni, che "La delibera del Consiglio Comunale, di approvazione o di diniego, deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della proposta".Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- responsabilità amministrativa·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 2 l. 241/90·
- conformità urbanistica·
- responsabilità per inottemperanza·
- piani di lottizzazione·
- art. 2-bis l. 241/90·
- art. 21-bis l. 241/90·
- procura regionale della corte dei conti·
- procedimento amministrativo·
- valutazione di interesse pubblico·
- danno ingiusto da ritardo