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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/08/2024, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AR Gabriella PERRONE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1525/2024, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. ), il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 primo rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Alcini e la seconda dall'avv. Rosalia Tulipano, procuratore domiciliatario;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 5.04.2024, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in Copertino il 26.10.1996 e che dalla loro unione era nati quattro figli,
(6.06.1997), (2.10.2000), (25.10.2004) e AR (20.06.2012); - che era Per_1 Per_2 Per_3 stata pronunciata la separazione con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 26.07.2022; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
I ricorrenti vivranno separatamente stabilendo e fissando, in piena autonomia, come già di fatto avvenuto, il loro domicilio e la loro residenza ove lo riterranno più opportuno. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale, essendo gli stessi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile;
La figlia minore, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora abituale Persona_4 presso l'abitazione della Sig.ra in Copertino (LE) alla Via Maggiore Baracca, n. 74 e per Parte_2 la medesima gli odierni ricorrenti hanno predisposto congiuntamente un piano genitoriale, allegato in atti, al quale espressamente si riportano.
I figli maggiorenni , , sono tutti economicamente Persona_5 Persona_6 Persona_7 autosufficienti. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2 250,00=(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Per_4
Tale somma sarà versata in contanti direttamente nelle mani della Sig.ra previo
[...] Parte_2 rilascio di idonea ricevuta, entro il giorno 20 di ogni mese. Per l'assegno unico dovuto per la figlia, la Signora ne farà richiesta all'INPS per l'intero importo del 100%; le spese straordinarie Parte_2 occorrenti per la figlia minore saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% (il coniuge che le ha anticipate potrà ottenere il rimborso previa esibizione dei relativi scontrini e/o fatture e/o ricevute fiscali).
Con decreto del 6.05.2024 il Giudice relatore fissava l'udienza del 4.06.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle richieste. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della 1 parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni concordate tra le parti possono essere ratificate in quanto rispettose degli interessi delle parti e della figlia minorenne. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] l'[...], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in Copertino il 26.10.1996 alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese.
Lecce, 16/07/2024
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa AR Gabriella PERRONE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AR Gabriella PERRONE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1525/2024, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. ), il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 primo rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Alcini e la seconda dall'avv. Rosalia Tulipano, procuratore domiciliatario;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 5.04.2024, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in Copertino il 26.10.1996 e che dalla loro unione era nati quattro figli,
(6.06.1997), (2.10.2000), (25.10.2004) e AR (20.06.2012); - che era Per_1 Per_2 Per_3 stata pronunciata la separazione con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 26.07.2022; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
I ricorrenti vivranno separatamente stabilendo e fissando, in piena autonomia, come già di fatto avvenuto, il loro domicilio e la loro residenza ove lo riterranno più opportuno. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale, essendo gli stessi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile;
La figlia minore, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora abituale Persona_4 presso l'abitazione della Sig.ra in Copertino (LE) alla Via Maggiore Baracca, n. 74 e per Parte_2 la medesima gli odierni ricorrenti hanno predisposto congiuntamente un piano genitoriale, allegato in atti, al quale espressamente si riportano.
I figli maggiorenni , , sono tutti economicamente Persona_5 Persona_6 Persona_7 autosufficienti. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2 250,00=(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Per_4
Tale somma sarà versata in contanti direttamente nelle mani della Sig.ra previo
[...] Parte_2 rilascio di idonea ricevuta, entro il giorno 20 di ogni mese. Per l'assegno unico dovuto per la figlia, la Signora ne farà richiesta all'INPS per l'intero importo del 100%; le spese straordinarie Parte_2 occorrenti per la figlia minore saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% (il coniuge che le ha anticipate potrà ottenere il rimborso previa esibizione dei relativi scontrini e/o fatture e/o ricevute fiscali).
Con decreto del 6.05.2024 il Giudice relatore fissava l'udienza del 4.06.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle richieste. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della 1 parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni concordate tra le parti possono essere ratificate in quanto rispettose degli interessi delle parti e della figlia minorenne. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] l'[...], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in Copertino il 26.10.1996 alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese.
Lecce, 16/07/2024
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa AR Gabriella PERRONE
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