Decreto cautelare 11 marzo 2025
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/03/2026, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03201/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3201 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio di non idoneità fisica del 23 gennaio 2025 con cui la commissione per l'accertamento dell'idoneità psico – fisica ha giudicato il ricorrente non idoneo per asserito "deficit della forza muscolare (Handgrip 32.1 kg mano dx e 29.9 kg mano sx) ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella A del d.P.R. nr. 207 del 17 dicembre 2015";
- del bando di concorso pubblico per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024;
- del diario e delle modalità di svolgimento degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 15 dicembre 2024, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed in particolare del test c.d. Handgrip;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui possano ledere gli interessi del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 luglio 2025, dei seguenti atti:
1. del decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato in data 21 maggio 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esame, per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato del 23 luglio 2024, successivamente ampliato a 2.127 unità;
2. della tabella movimenti agenti e assistenti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi per i candidati risultati idonei al concorso pubblico per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata sul portale ufficiale della Polizia di Stato denominato “doppiavela” in data 27 giugno 2025;
3. per quanto occorrer possa, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, lesivo dell'interesse del ricorrente ed ostativo all'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti;
4. dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per esame, aperto ai cittadini italiani, per l'assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con d.C.P. del 23 luglio 2024; convocato per l’accertamento dei requisiti fisici in data 23 gennaio 2025, è stato escluso per «deficit della forza muscolare (Handgrip 32.1 kg mano dx e 29.9 kg mano sx)» , ai sensi dell’art. 3, c. 1, Tabella A, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
2. Allegando di essersi successivamente sottoposto a verifiche della forza muscolare presso uno studio medico privato e presso il Coni, in occasione delle quali è stata rilevata, rispettivamente, una forza media alla mano destra di 40,23 e 42,8 kg e alla mano sinistra di 38 e 37,8 kg, il sig. -OMISSIS- ha adito questo T.a.r. chiedendo l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di esclusione e degli atti presupposti e, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna della p.a. alla sua ammissione al corso di formazione, con retrodatazione degli effetti, sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. « [v] iolazione e falsa applicazione dell’art.12 comma 5 lettera c del bando di concorso - violazione e falsa applicazione dell’art.3 comma 1 del d.P.R. n°207 del 17 dicembre 2015 - eccesso di potere per travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - illogicità e contraddittorietà manifesta» , in quanto la commissione di concorso sarebbe incorsa in un errore valutativo e in un deficit istruttorio, non avendo sufficientemente indagato la sussistenza del requisito, nonostante il superamento delle prove di efficienza fisica indicasse il possesso di una forma fisica adeguata, come dimostrato dalle certificazioni prodotte (ed acquisite a breve distanza di tempo rispetto alla prova concorsuale, così da scongiurare il rischio di una intenzionale modifica del parametro);
II. « [v] iolazione e falsa applicazione della direttiva tecnica per l'attuazione del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 - eccesso di potere per travisamento dei fatti - carenza di istruttoria e motivazione, arbitrio e difetto di presupposto» , in quanto la commissione non lo avrebbe preventivamente istruito sulle modalità di svolgimento del test , onde consentirgli di familiarizzare con lo strumento ai fini di una corretta esecuzione dell’esercizio, previste dalla direttiva tecnica di attuazione del d.P.R. 207/2015 (relative, in particolare, all'angolazione del braccio, alla posizione delle spalle, dell'avambraccio e del polso e alla durata della presa).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 17 marzo 2025 e ha successivamente depositato le relazioni del Servizio contenzioso e affari legali (prot. 4820 del 26 marzo 2025) e del Servizio affari generali di sanità (prot. 5455 del 25 marzo 2025), volte a difendere la correttezza degli accertamenti eseguiti e l’attendibilità dei risultati forniti dal dinamometro utilizzato e a rivendicare l’irripetibilità delle prove fuori dalla sede concorsuale, in applicazione dei principi del tempus regit actum e della par condicio competitorum .
4. Con ordinanza del 2 aprile 2025, n. 6627, questo T.a.r. ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno del requisito controverso, affidando l’incarico alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare di Roma.
5. Il verificatore, nella relazione depositata in data 6 maggio 2025, ha attestato di aver sottoposto a visita il sig. -OMISSIS- il giorno prima e aver rilevato valori – media mano destra 44,6 kg e mano sinistra 38,4 kg – compatibili con quelli minimi previsti dal d.P.R. 207/2015.
6. In data 9 luglio 2025 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti per impugnare, per illegittimità derivata, la graduatoria finale di merito del concorso approvata con decreto direttoriale del 20 maggio 2025 e il provvedimento di assegnazione dei vincitori ai reparti di destinazione e chiedere, in via cautelare, anche alla luce dei risultati a lui favorevoli della verificazione, l’ammissione con riserva alle successive fasi del concorso.
7. Con ordinanza del 28 agosto 2025, n. 4567, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’amministrazione resistente di sottoporre il sig. -OMISSIS- alle prove di concorso non ancora sostenute e, in caso di esito positivo, di ammetterlo, con riserva, al primo corso di formazione utile e al ricorrente di procedere entro 60 giorni all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami (e, quindi, pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso e degli estremi dell’ordinanza con l’indicazione nominativa di tutti i soggetti, vincitori e idonei, collocati nella graduatoria finale di merito).
8. Il ricorrente ha dato, quindi, prova di aver adempiuto in data 23 settembre 2025, depositando la comunicazione del Ministero dell’Interno che conferma la pubblicazione sul proprio sito internet degli atti indicati.
9. Il Ministero dell’Interno ha successivamente dedotto e documentato sia di aver sottoposto il ricorrente, con esito positivo, all’accertamento dei requisiti attitudinali sia di essersi determinato, con decreto in corso di perfezionamento, per l’inserimento del ricorrente in graduatoria «con riserva di rivederne la posizione al termine del contenzioso» .
10. Alle note d’udienza in data 24 febbraio 2026 il ricorrente ha allegato la convocazione al 231° corso di formazione con avvio il 2 febbraio 2026, chiedendo la rimozione della riserva.
11. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Potendosi senz’altro trattare congiuntamente tutte le censure articolate dal ricorrente, tra loro connesse, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.
Secondo la Tabella A allegata al d.P.R. 207/2015 i candidati di sesso maschile ai concorsi nelle forze armate e di polizia devono avere una forza muscolare “handgrip” pari o superiore a 40 kg.
Il ricorrente è stato escluso perché l’amministrazione ha accertato in data 23 gennaio 2025 una forza significativamente inferiore (32,1 kg mano destra e 29,9 kg mano sinistra), ma tali valori sono stati già smentiti dalle certificazioni acquisite dal ricorrente a distanza di circa un mese (vds., oltre al certificato del Coni, l’esito della visita eseguita presso lo studio medico del 25 febbraio 2025, in cui si attestano valori medi di 40,23 kg alla mano destra e 38 kg alla mano sinistra, che, tenuto conto delle verosimili difficoltà nella ricerca di enti o laboratori in grado di eseguire il test in questione, non sembra collocarsi ad una distanza temporale eccessiva rispetto allo svolgimento della prova concorsuale, apparendo, così, utilizzabile quale principio di prova dell’illegittimità del provvedimento, anche in ragione del fatto che «l’esigenza di avere prove controfattuali coeve o assai prossime temporalmente rischia di coartare l’effettività della tutela giurisdizionale» , cfr. Cons. Stato, III, ord. 24 aprile 2024, n. 1591).
Il verificatore ha, poi, confermato che i valori di forza muscolare del ricorrente sono superiori al limite previsto dalla fonte regolamentare (media 44,6 kg alla mano destra e 38,4 kg alla mano sinistra).
Secondo la giurisprudenza prevalente, «a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675» (Cons. Stato, II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, la verificazione corrobora la tesi, che trova già riscontro nella produzione documentale di parte, di un’errata valutazione dei parametri fisici del ricorrente da parte della commissione, che finisce con il viziare insanabilmente il provvedimento di esclusione impugnato.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione, consolidamento degli esiti delle prove alle quali il sig. -OMISSIS- è stato ammesso con la tutela cautelare e suo inserimento a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria finale di merito del concorso.
13. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione a favore del ricorrente. Le spese di verificazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste, invece, a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatti salvi il rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione a favore del ricorrente e il pagamento delle spese di verificazione, quantificate in € 500,00 e da liquidare come da documentazione versata in atti, da porre a carico dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RT, Presidente
Caterina Lauro, Referendario
RI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR | IO RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.