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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6441 /2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, promossa da
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Loredana Casablanca e dall'avv. Corrado Attennante, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Arena, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari. In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 20.11.2017, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1665/2017
[...] del 15.09.2017, notificato in data 12.10.2017, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto, in solido con il fideiussore , il pagamento Parte_2 della somma di € 87.593,86, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. Controparte_1
101910224, acceso in data 08.02.2012 (€ 48.904,46), e in forza del mutuo chirografario n. 3972378, sottoscritto in data 07.03.2012 (€ 38.689,40). A fondamento dell'opposizione proposta, ha contestato la mancanza di prova scritta del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto ed eccepito, nel merito, l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute. Ha, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_3 cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la decisione. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla
2 luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Nel merito, l'opposizione azionata da è infondata e va, pertanto, Parte_1 rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante allegando il contratto di apertura di conto corrente e il contratto di finanziamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Anche con riferimento al contratto di conto corrente deve osservarsi come "la mancata tempestiva e specifica contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1830 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo meramente contabile non precludendo ovviamente la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (Cass., sez. 1, 19 marzo 2007 n. 6514; cfr.
Cass., sez. III, 14 giugno 2012 n. 9720; Tribunale Lecco, sentenza n. 502/15; Cass. Civ. n. 10043/23). Il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può poi assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro
3 completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale ( Cass. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca cfr. altresì Cass. Civ n.2607/24 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata
l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito” (cfr. Cass. n.
29415 del 2020). A ciò consegue che deve ritenersi provato il risultato contabile di cui all'estratto di saldaconto in quanto non oggetto di specifica contestazione in ordine alla conformità rispetto alle scritture della banca, ovvero, agli estratti conto ricevuti dal cliente, in carenza altresì di tempestiva e specifica contestazione degli estratti e ove non si rilevino fondate le censure relative alle invalidità sollevate, senza che pertanto sia necessaria in tale caso la produzione integrale degli estratti conto precedenti non essendo necessario procedere ad alcuna ricostruzione del conto.
Non assume rilievo ancora la circostanza secondo la quale la vicenda in oggetto trarrebbe origine dal precedente rapporto di conto corrente n. 10967450, non avendo l'opponente formulato alcuna domanda specifica sul punto né sollevato eccezioni sull'andamento del rapporto pregresso.
Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta e non risultando fondate le censure sollevate in ordine alle invalidità contestate. Va, infatti, in primo luogo rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari, genericamente formulata dall'opponente. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi
4 soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari,
19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass.
Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale
5 a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Non merita parimenti accoglimento la censura reativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera
6 indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo il contratto di conto corrente stato sottoscritto nel 2012, ovvero successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dei medesimi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, il contratto depositato in atti appare pienamente conforme al disposto di cui all'art. 2 della delibera, prevedendo espressamente il contratto di conto corrente, sottoscritto dal cliente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima.
Anche le doglianze di parte opponente in ordine all'applicazione da parte della banca di commissioni di massimo scoperto non dovute sono generiche e devono rigettarsi, essendo il rapporto di conto corrente stato acceso nel 2012, periodo in cui la commisione di massimo scoperto era normativamente disciplinata, sicchè parte attrice avrebbe dovuto eventualmente censurare la violazione della disciplina prevista in materia dall'art. 2 bis del D.L. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009 e dal decreto C.I.C.R. n. 644 del 20.06.2012, e successivamente dall'art. 117 bis T.U.B.. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattuite, avendo la stessa formulato le proprie contestazioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che modo e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti della;
vanno conseguentemnte Parte_1 rigettate le domande di ripetizione e risarcitoria in carenza della illegittimità censurate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo
7 quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6441/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1665/17, emesso dal Tribunale di Messina in data del 15.09.2017;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra l'opponente e la terza intervenuta.
Si comunichi. Messina, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6441 /2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, promossa da
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Loredana Casablanca e dall'avv. Corrado Attennante, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Arena, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco, giusta procura in atti, terzo intervenuto avente ad oggetto: contratti bancari. In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 20.11.2017, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1665/2017
[...] del 15.09.2017, notificato in data 12.10.2017, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto, in solido con il fideiussore , il pagamento Parte_2 della somma di € 87.593,86, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. Controparte_1
101910224, acceso in data 08.02.2012 (€ 48.904,46), e in forza del mutuo chirografario n. 3972378, sottoscritto in data 07.03.2012 (€ 38.689,40). A fondamento dell'opposizione proposta, ha contestato la mancanza di prova scritta del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto ed eccepito, nel merito, l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di interessi usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute. Ha, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa ex art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_3 cessionaria del credito in contestazione, aderendo alle difese già svolte dalla banca cedente. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la decisione. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla
2 luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Nel merito, l'opposizione azionata da è infondata e va, pertanto, Parte_1 rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante allegando il contratto di apertura di conto corrente e il contratto di finanziamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Anche con riferimento al contratto di conto corrente deve osservarsi come "la mancata tempestiva e specifica contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1830 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo meramente contabile non precludendo ovviamente la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (Cass., sez. 1, 19 marzo 2007 n. 6514; cfr.
Cass., sez. III, 14 giugno 2012 n. 9720; Tribunale Lecco, sentenza n. 502/15; Cass. Civ. n. 10043/23). Il saldaconto -il quale nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento- ben può poi assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro
3 completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale ( Cass. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca cfr. altresì Cass. Civ n.2607/24 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata
l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito” (cfr. Cass. n.
29415 del 2020). A ciò consegue che deve ritenersi provato il risultato contabile di cui all'estratto di saldaconto in quanto non oggetto di specifica contestazione in ordine alla conformità rispetto alle scritture della banca, ovvero, agli estratti conto ricevuti dal cliente, in carenza altresì di tempestiva e specifica contestazione degli estratti e ove non si rilevino fondate le censure relative alle invalidità sollevate, senza che pertanto sia necessaria in tale caso la produzione integrale degli estratti conto precedenti non essendo necessario procedere ad alcuna ricostruzione del conto.
Non assume rilievo ancora la circostanza secondo la quale la vicenda in oggetto trarrebbe origine dal precedente rapporto di conto corrente n. 10967450, non avendo l'opponente formulato alcuna domanda specifica sul punto né sollevato eccezioni sull'andamento del rapporto pregresso.
Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta e non risultando fondate le censure sollevate in ordine alle invalidità contestate. Va, infatti, in primo luogo rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari, genericamente formulata dall'opponente. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi
4 soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari,
19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente.
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass.
Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale
5 a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Non merita parimenti accoglimento la censura reativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera
6 indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, essendo il contratto di conto corrente stato sottoscritto nel 2012, ovvero successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve vagliarsi la corrispondenza dei medesimi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, il contratto depositato in atti appare pienamente conforme al disposto di cui all'art. 2 della delibera, prevedendo espressamente il contratto di conto corrente, sottoscritto dal cliente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), sicchè l'applicazione di tale effetto anatocistico deve ritenersi legittima.
Anche le doglianze di parte opponente in ordine all'applicazione da parte della banca di commissioni di massimo scoperto non dovute sono generiche e devono rigettarsi, essendo il rapporto di conto corrente stato acceso nel 2012, periodo in cui la commisione di massimo scoperto era normativamente disciplinata, sicchè parte attrice avrebbe dovuto eventualmente censurare la violazione della disciplina prevista in materia dall'art. 2 bis del D.L. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009 e dal decreto C.I.C.R. n. 644 del 20.06.2012, e successivamente dall'art. 117 bis T.U.B.. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di spese non pattuite, avendo la stessa formulato le proprie contestazioni e richieste in termini generici, senza specificamente indicare in che modo e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico. Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti della;
vanno conseguentemnte Parte_1 rigettate le domande di ripetizione e risarcitoria in carenza della illegittimità censurate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra parte opponente e la società cessionaria del credito intervenuta in giudizio, non avendo
7 quest'ultima proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dall'opponente, ma limitandosi a far proprie le difese della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6441/2017 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1665/17, emesso dal Tribunale di Messina in data del 15.09.2017;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore di delle Controparte_1 spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra l'opponente e la terza intervenuta.
Si comunichi. Messina, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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