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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 273/2023,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dal'avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco De Cicco, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti dall'avv. Sergio Parrella
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.02.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato le seguenti e testuali conclusioni: A ) “accertare che il ricorrente il 30.03.2022 alle ore 11:30 circa mentre accedeva ai luoghi di lavoro , e quindi nell'imminenza dell'unità lavorativa di servizio subiva un serio infortunio , in particolare ponendo il piede in fallo nel parcheggio della sede di servizio , cadeva al suolo con la mano sinistra riportando un trauma contusivo al primo dito della mano sinistra ; B ) “dichiarare che l'incidente subito del 30.03.2022 costituisce infortunio sul lavoro e per lo effetto annullare e/o revocare la nota di rigetto del 27.05.2022” ; C ) “per lo effetto
1 condannare essa alla corresponsione del giusto indennizzo e di ogni altro emolumento CP_1
previsto per legge; il tutto con la rivalutazione monetaria , interessi e il favore delle spese, e CON
ATTRIBUZIONE AL PROCURATORE ANTISTATARIO”.
Allo scopo ha premesso di: essere dipendente della presso l'unità di Avellino con CP_2
mansione di operaio;
di aver subito un infortunio in data 30.03.2022 mentre accedeva ai luoghi di lavoro;
che tale infortunio risultava connesso ad una caduta nel parcheggio della sede di servizio, in ragion della quale subiva un trauma contusivo al primo dito della mano sinistra;
di essersi recato all'Ospedale civile di Avellino, dove gli veniva diagnosticato il trauma;
di aver comunicato all' l'infortunio per ottenere il correlato indennizzo;
che l' con nota del 27.05.2022, ha CP_1 CP_1 rigettato la domanda adducendo che l'infortunio occorso non sarebbe accaduto per rischio lavorativo, ma per un “rischio generico legato alla vita quotidiana”.
Esaurita la fase amministrativa, adiva questo Tribunale e concludeva ut supra.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'istituto resistente, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'asserito infortunio subito dal ricorrente può essere qualificato alla stregua di un “infortunio in itinere”. Si definisce infortunio in itinere l'infortunio occorso ai lavoratori che muovendosi su strada compiono il tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti (laddove non vi sia una mensa aziendale).
Ricade in questo ambito l'incidente stradale che coinvolge il lavoratore che usa un mezzo privato per recarsi dalla propria abitazione alla sede del lavoro o per tornare dallo stesso.
Il legislatore, con la legge 17 maggio 1999 n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. u) a dettare una specifica normativa per la tutela dell'infortunio in itinere. La delega ha, di seguito, trovato attuazione con l'emanazione dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 chiarisce che per gli infortuni in itinere l' estende la sua tutela CP_1
anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, ovvero se soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
2 - la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Considerata la dinamica dell'infortunio e la sua qualificazione, il ricorrente avrebbe dovuto allegare le ragioni implicanti il necessario uso del mezzo di trasporto privato per recarsi sul luogo di lavoro.
Tale circostanza non è stata allegata, né, di conseguenza dimostrata, con contestazione della parte resistente.
Il riconoscimento di un infortunio in itinere presuppone che lo stesso sia avvenuto nel tragitto lavoro-casa e non sia frutto di un rischio elettivo;
in caso di uso di mezzo proprio, la parte deve dimostrare che non vi fossero idonei mezzi pubblici. L'infortunio “in itinere” indennizzabile, inoltre, ricorre solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno possa essere agevolmente coperto, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi (cfr. T.A.R. Piemonte sez. I, 13/02/2022,
n.117; Tribunale Chieti sez. lav., 02/02/2022, n.33). Ne consegue la superfluità della istruttoria tesa ad accertare il nesso eziologico tra l'infortunio allegato e la strada del parcheggio asseritamente dissestata, mancando l'allegazione correlata ad un presupposto essenziale ed integrante il fatto costitutivo della domanda.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità e della natura tecnica delle questioni dedotte.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 9.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
3
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 273/2023,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dal'avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco De Cicco, presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura CP_1 generale alle liti dall'avv. Sergio Parrella
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.02.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato le seguenti e testuali conclusioni: A ) “accertare che il ricorrente il 30.03.2022 alle ore 11:30 circa mentre accedeva ai luoghi di lavoro , e quindi nell'imminenza dell'unità lavorativa di servizio subiva un serio infortunio , in particolare ponendo il piede in fallo nel parcheggio della sede di servizio , cadeva al suolo con la mano sinistra riportando un trauma contusivo al primo dito della mano sinistra ; B ) “dichiarare che l'incidente subito del 30.03.2022 costituisce infortunio sul lavoro e per lo effetto annullare e/o revocare la nota di rigetto del 27.05.2022” ; C ) “per lo effetto
1 condannare essa alla corresponsione del giusto indennizzo e di ogni altro emolumento CP_1
previsto per legge; il tutto con la rivalutazione monetaria , interessi e il favore delle spese, e CON
ATTRIBUZIONE AL PROCURATORE ANTISTATARIO”.
Allo scopo ha premesso di: essere dipendente della presso l'unità di Avellino con CP_2
mansione di operaio;
di aver subito un infortunio in data 30.03.2022 mentre accedeva ai luoghi di lavoro;
che tale infortunio risultava connesso ad una caduta nel parcheggio della sede di servizio, in ragion della quale subiva un trauma contusivo al primo dito della mano sinistra;
di essersi recato all'Ospedale civile di Avellino, dove gli veniva diagnosticato il trauma;
di aver comunicato all' l'infortunio per ottenere il correlato indennizzo;
che l' con nota del 27.05.2022, ha CP_1 CP_1 rigettato la domanda adducendo che l'infortunio occorso non sarebbe accaduto per rischio lavorativo, ma per un “rischio generico legato alla vita quotidiana”.
Esaurita la fase amministrativa, adiva questo Tribunale e concludeva ut supra.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'istituto resistente, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
L'asserito infortunio subito dal ricorrente può essere qualificato alla stregua di un “infortunio in itinere”. Si definisce infortunio in itinere l'infortunio occorso ai lavoratori che muovendosi su strada compiono il tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti (laddove non vi sia una mensa aziendale).
Ricade in questo ambito l'incidente stradale che coinvolge il lavoratore che usa un mezzo privato per recarsi dalla propria abitazione alla sede del lavoro o per tornare dallo stesso.
Il legislatore, con la legge 17 maggio 1999 n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. u) a dettare una specifica normativa per la tutela dell'infortunio in itinere. La delega ha, di seguito, trovato attuazione con l'emanazione dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 chiarisce che per gli infortuni in itinere l' estende la sua tutela CP_1
anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, ovvero se soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
2 - la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Considerata la dinamica dell'infortunio e la sua qualificazione, il ricorrente avrebbe dovuto allegare le ragioni implicanti il necessario uso del mezzo di trasporto privato per recarsi sul luogo di lavoro.
Tale circostanza non è stata allegata, né, di conseguenza dimostrata, con contestazione della parte resistente.
Il riconoscimento di un infortunio in itinere presuppone che lo stesso sia avvenuto nel tragitto lavoro-casa e non sia frutto di un rischio elettivo;
in caso di uso di mezzo proprio, la parte deve dimostrare che non vi fossero idonei mezzi pubblici. L'infortunio “in itinere” indennizzabile, inoltre, ricorre solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno possa essere agevolmente coperto, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi (cfr. T.A.R. Piemonte sez. I, 13/02/2022,
n.117; Tribunale Chieti sez. lav., 02/02/2022, n.33). Ne consegue la superfluità della istruttoria tesa ad accertare il nesso eziologico tra l'infortunio allegato e la strada del parcheggio asseritamente dissestata, mancando l'allegazione correlata ad un presupposto essenziale ed integrante il fatto costitutivo della domanda.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità e della natura tecnica delle questioni dedotte.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 9.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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