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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1208/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_1 C.F._1
MAJA, elettivamente domiciliato in GALLERIA ISEI 6 47521 CESENA (FC) presso il difensore avv. RICCI MAJA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RICCI MAJA, elettivamente domiciliata in GALLERIA ISEI 6 47521 CESENA (FC) presso il difensore avv. RICCI MAJA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCRIMIERI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA e dell'avv. CHIOLO SIMONA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
TELEMATICO presso il difensore avv. SCRIMIERI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale procuratrice di ha ottenuto da questo Controparte_1 Controparte_2
Tribunale il decreto ingiuntivo n. 73/2023 del 25/01/2023, con il quale è stato intimato a e , in solido tra loro, il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
21.296,06, oltre a interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento per prestito personale di € 15.884,00 da loro stipulato in data 08/02/2007 con Controparte_3
In sede monitoria assumeva di essere divenuta titolare del credito Controparte_2
azionato per averlo acquistato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato ai sensi dell'art. 58 del TUB in data 20/12/2022.
e hanno proposto rituale opposizione avverso il suddetto Parte_1 Parte_2
provvedimento monitorio, eccependo:
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato ex adverso, essendo decorso il termine decennale dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, vale a dire dalla scadenza del termine di 15 giorni concesso dal creditore per il pagamento dell'intero debito residuo con raccomandate a.r. datate 18/11/2008, spedite il 28/11/2008 e ricevute in data 01/12/2008, contenenti espressa comunicazione ai debitori di decadenza dal beneficio del termine a causa del ritardo nel pagamento di 2 delle 72 rate mensili previste dal contratto di finanziamento;
- l'eccessività della somma ingiunta, in quanto comprensiva di interessi anatocistici, addebitati in violazione dell'art. 1283 c.c. si è costituita nel giudizio di opposizione, contestando integralmente Controparte_1
la fondatezza delle eccezioni avversarie.
Con ordinanza del 04/11/2024 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra , avendo quest'ultima provveduto a Parte_3
2 versare in via transattiva alla società opposta la complessiva somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio di ogni maggior pretesa nei propri confronti.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Con raccomandata a.r. datata 18/11/2008, spedita il 28/11/2008 e ricevuta in data
01/12/2008 (docc. 6a e 6d allegati alla comparsa di costituzione e risposta) CP_4
subentrata a nella titolarità del credito vantato da quest'ultima in
[...] Controparte_3
forza del suddetto contratto di finanziamento, comunicò a la decadenza dal Parte_1
beneficio del termine in relazione al contratto in questione, invitandolo a corrispondere entro 15 giorni l'importo complessivo a suo debito per rate scadute, capitale residuo, interessi di mora, penalità e spese, per un totale di € 16.910,89.
Il contesta però l'efficacia della suddetta comunicazione, sostenendo di non averla Pt_1
mai ricevuta (nonostante la firma apparentemente da lui apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata), in quanto inviata ad un indirizzo (Via Andrea Vaccaro
16 a Saviano (Napoli)) in cui il destinatario non aveva mai avuto la residenza o il domicilio, con la conseguenza che il credito azionato ex adverso risulterebbe prescritto, in quanto il sollecito del 31/07/2018 (avente ad oggetto il pagamento dell'intero debito residuo, pari a € 21.296,06), ricevuto dai due debitori nell'agosto del 2018, dovrebbe ritenersi inefficace, invalido ed illegittimo.
L'eccezione di prescrizione appare però in ogni caso priva di fondamento.
Infatti, se la predetta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine fosse rimasta inefficace, come sostiene l'opponente, il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto in questione sarebbe iniziato alla scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto di finanziamento, vale a dire in data 08/03/2013 (essendo previste dal contratto de quo 72 rate mensili con prima scadenza in data 08/03/2007); la prescrizione, pertanto, risulterebbe tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento del 31/07/2018 (doc. 7a prodotto dalla convenuta opposta), ricevuta dai debitori nell'agosto del 2018 (come espressamente ammesso nell'atto di opposizione), non essendovi alcuna ragione per ritenere detta intimazione inefficace, invalida o
3 illegittima;
peraltro, anche a prescindere da tale intimazione, la prescrizione dovrebbe ritenersi tempestivamente interrotta per effetto della notifica del decreto ingiuntivo n.
73/2023 del 25/01/2023, perfezionatasi il 06/03/2023.
Se invece la predetta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine avesse prodotto il suo effetto, la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere nel mese di dicembre del 2008, alla scadenza del termine di 15 giorni concesso ai debitori, ed anche in tal caso risulterebbe interrotta dall'intimazione di pagamento del 31/07/2018.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'addebito di interessi anatocistici, è sufficiente osservare che l'opponente, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento della medesima eccezione, non ha in alcun modo specificato le somme che la controparte gli avrebbe richiesto in violazione del divieto di anatocismo;
la doglianza relativa a dette somme non può quindi essere oggetto di verifica a mezzo di
C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e va comunque disattesa per la sua assoluta genericità.
In conclusione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto pagamento parziale in corso di causa, con condanna dell'opponente al Parte_1
pagamento del debito residuo, pari a € 11.296,06, oltre a interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si impone inoltre, in forza dell'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, la condanna di al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto Parte_1
per il presente giudizio (€ 118,50), atteso che l'attore opponente, come risulta dal verbale negativo prodotto (doc. 18 del fascicolo di parte convenuta opposta), ha omesso senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2023 del 25/01/2023;
4 2) condanna al pagamento in favore di quale Parte_1 Controparte_1
procuratrice di della somma di € 11.296,06, oltre agli interessi di Controparte_2
mora come richiesti in sede monitoria;
3) condanna a rifondere a quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del procedimento monitorio, così come liquidate con il decreto CP_2
ingiuntivo opposto, e quelle del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in €
3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
4) condanna al versamento della somma di € 118,50 all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il giorno 11/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1208/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI Parte_1 C.F._1
MAJA, elettivamente domiciliato in GALLERIA ISEI 6 47521 CESENA (FC) presso il difensore avv. RICCI MAJA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RICCI MAJA, elettivamente domiciliata in GALLERIA ISEI 6 47521 CESENA (FC) presso il difensore avv. RICCI MAJA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCRIMIERI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA e dell'avv. CHIOLO SIMONA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
TELEMATICO presso il difensore avv. SCRIMIERI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale procuratrice di ha ottenuto da questo Controparte_1 Controparte_2
Tribunale il decreto ingiuntivo n. 73/2023 del 25/01/2023, con il quale è stato intimato a e , in solido tra loro, il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
21.296,06, oltre a interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento per prestito personale di € 15.884,00 da loro stipulato in data 08/02/2007 con Controparte_3
In sede monitoria assumeva di essere divenuta titolare del credito Controparte_2
azionato per averlo acquistato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato ai sensi dell'art. 58 del TUB in data 20/12/2022.
e hanno proposto rituale opposizione avverso il suddetto Parte_1 Parte_2
provvedimento monitorio, eccependo:
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato ex adverso, essendo decorso il termine decennale dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, vale a dire dalla scadenza del termine di 15 giorni concesso dal creditore per il pagamento dell'intero debito residuo con raccomandate a.r. datate 18/11/2008, spedite il 28/11/2008 e ricevute in data 01/12/2008, contenenti espressa comunicazione ai debitori di decadenza dal beneficio del termine a causa del ritardo nel pagamento di 2 delle 72 rate mensili previste dal contratto di finanziamento;
- l'eccessività della somma ingiunta, in quanto comprensiva di interessi anatocistici, addebitati in violazione dell'art. 1283 c.c. si è costituita nel giudizio di opposizione, contestando integralmente Controparte_1
la fondatezza delle eccezioni avversarie.
Con ordinanza del 04/11/2024 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra , avendo quest'ultima provveduto a Parte_3
2 versare in via transattiva alla società opposta la complessiva somma di € 10.000,00 a saldo e stralcio di ogni maggior pretesa nei propri confronti.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Con raccomandata a.r. datata 18/11/2008, spedita il 28/11/2008 e ricevuta in data
01/12/2008 (docc. 6a e 6d allegati alla comparsa di costituzione e risposta) CP_4
subentrata a nella titolarità del credito vantato da quest'ultima in
[...] Controparte_3
forza del suddetto contratto di finanziamento, comunicò a la decadenza dal Parte_1
beneficio del termine in relazione al contratto in questione, invitandolo a corrispondere entro 15 giorni l'importo complessivo a suo debito per rate scadute, capitale residuo, interessi di mora, penalità e spese, per un totale di € 16.910,89.
Il contesta però l'efficacia della suddetta comunicazione, sostenendo di non averla Pt_1
mai ricevuta (nonostante la firma apparentemente da lui apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata), in quanto inviata ad un indirizzo (Via Andrea Vaccaro
16 a Saviano (Napoli)) in cui il destinatario non aveva mai avuto la residenza o il domicilio, con la conseguenza che il credito azionato ex adverso risulterebbe prescritto, in quanto il sollecito del 31/07/2018 (avente ad oggetto il pagamento dell'intero debito residuo, pari a € 21.296,06), ricevuto dai due debitori nell'agosto del 2018, dovrebbe ritenersi inefficace, invalido ed illegittimo.
L'eccezione di prescrizione appare però in ogni caso priva di fondamento.
Infatti, se la predetta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine fosse rimasta inefficace, come sostiene l'opponente, il decorso del termine decennale di prescrizione del diritto in questione sarebbe iniziato alla scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto di finanziamento, vale a dire in data 08/03/2013 (essendo previste dal contratto de quo 72 rate mensili con prima scadenza in data 08/03/2007); la prescrizione, pertanto, risulterebbe tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento del 31/07/2018 (doc. 7a prodotto dalla convenuta opposta), ricevuta dai debitori nell'agosto del 2018 (come espressamente ammesso nell'atto di opposizione), non essendovi alcuna ragione per ritenere detta intimazione inefficace, invalida o
3 illegittima;
peraltro, anche a prescindere da tale intimazione, la prescrizione dovrebbe ritenersi tempestivamente interrotta per effetto della notifica del decreto ingiuntivo n.
73/2023 del 25/01/2023, perfezionatasi il 06/03/2023.
Se invece la predetta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine avesse prodotto il suo effetto, la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere nel mese di dicembre del 2008, alla scadenza del termine di 15 giorni concesso ai debitori, ed anche in tal caso risulterebbe interrotta dall'intimazione di pagamento del 31/07/2018.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'addebito di interessi anatocistici, è sufficiente osservare che l'opponente, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento della medesima eccezione, non ha in alcun modo specificato le somme che la controparte gli avrebbe richiesto in violazione del divieto di anatocismo;
la doglianza relativa a dette somme non può quindi essere oggetto di verifica a mezzo di
C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e va comunque disattesa per la sua assoluta genericità.
In conclusione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto pagamento parziale in corso di causa, con condanna dell'opponente al Parte_1
pagamento del debito residuo, pari a € 11.296,06, oltre a interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si impone inoltre, in forza dell'art. 8, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, la condanna di al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto Parte_1
per il presente giudizio (€ 118,50), atteso che l'attore opponente, come risulta dal verbale negativo prodotto (doc. 18 del fascicolo di parte convenuta opposta), ha omesso senza giustificato motivo di partecipare al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 73/2023 del 25/01/2023;
4 2) condanna al pagamento in favore di quale Parte_1 Controparte_1
procuratrice di della somma di € 11.296,06, oltre agli interessi di Controparte_2
mora come richiesti in sede monitoria;
3) condanna a rifondere a quale procuratrice di Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del procedimento monitorio, così come liquidate con il decreto CP_2
ingiuntivo opposto, e quelle del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in €
3.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
4) condanna al versamento della somma di € 118,50 all'entrata del bilancio Parte_1
dello Stato.
Così deciso in Ravenna, il giorno 11/04/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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