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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1362/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Locri, via G. Garibaldi n. 324/5, presso lo studio degli avv.ti Ivo Lemoli e Maria
Tropea che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n. 82, presso lo studio degli avv.ti Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio e
OR LO che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.04.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI – 001037399, notificata il 17.03.2023, con la quale l' di CP_1
Reggio Calabria gli ingiungeva di pagare, nel termine di 30 gg., l'importo complessivo di €. 10.000,00 (oltre spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa - ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni nella L. n. 638/83 - per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti riferite all'anno 2016.
Lamentava il ricorrente: la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto;
l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art.14 L. n.689/1981, per la notificazione della violazione;
la violazione dell'art. 25 del D. LGS n.46/99 e successive modifiche ed, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 28 L. 689/81, in mancanza di atti interruttivi tra la data di commissione del presunto illecito e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare “la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001037399 notificata il 17.03.2023, emessa dall' nei confronti del Sig. e delle sanzioni ivi contenute, poiché CP_1 Parte_1
i motivi addotti nel presente ricorso sono più che fondati e meritevoli di accoglimento. Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta opposizione ex art. 22
Legge n. 689/1981, come modificato dal d. lgs. n. 150/2011 e, nel merito, la sua totale infondatezza insistendo per l'integrale rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 26.11.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano entrambe le parti sicché la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere esaminata la tempestività dell'opposizione proposta, anche alla luce dell'eccezione formulata dall' di inosservanza del termine CP_1
perentorio di 30 gg. decorrenti dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
L'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze- ingiunzione: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato, l'atto introduttivo, depositato il 17.04.2023 a fronte della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data 17.03.2023, considerato che il 16.04.2023 era domenica e, conseguentemente, la scadenza del termine perentorio è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno non festivo.
2. Nel merito, il thema decidendum del presente giudizio attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall nei confronti del ricorrente, quale CP_1
responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relativa alle annualità 2015/2016.
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in linea generale, come il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi, rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/83 conv. in L. n. 638/83 che, testualmente, prevedeva:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Com'è noto, con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha depenalizzato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ad €. 10.000,00 annui, il reato
è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
è, dunque, la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati.
Tanto premesso e con specifico riferimento al caso di specie, a carico del ricorrente- trasgressore, v'è stata l'emissione di un atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 - convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83 – per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81.
Più in particolare, con l'atto di accertamento della violazione prot. n.
.6700.18/05/2018.0175854 del 18.05.2018, l resistente ha contestato al CP_1 CP_2
ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale IR IE, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute per il periodo 12/2015 – 05/2016 per un importo di quote non versate pari ad
€. 875,00.
Le quote a carico dell'impresa individuale erano state, peraltro, denunciate dallo stesso datore di lavoro nella denuncia mensile relativa al periodo sopra Pt_2 indicato che, però, ne ha, a suo tempo, omesso il versamento integrale nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi.
Non è, invero, in discussione tra le parti – anzi è dato pacifico - che il ricorrente non abbia provveduto al pagamento entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, termine stabilito dalla normativa, e, pertanto, l' di Reggio CP_1
Calabria ha emanato il provvedimento oggetto dell'odierna opposizione.
Sul punto deve precisarsi che, ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, individuato come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro - in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli - i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Ciò posto in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie va rilevato, innanzitutto, che l'opponente non contesta l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui si discute nei termini ordinari, né in quelli indicati dall'atto di accertamento a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione opposta né, tantomeno, ha provato l'avvenuto tempestivo pagamento della somma richiesta, che viceversa ha dichiarato all con la denuncia mensile CP_1 Pt_3
sicché la sussistenza dell'omissione contributiva è pacifica tra le parti.
Più in particolare, nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli Pt_2
obblighi contributivi facenti carico all'azienda e dovuti all' , il ricorrente ha CP_1
dichiarato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti ed ha omesso di versarle all' . CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , CP_1
sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214).
I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' previdenziale hanno, infatti, natura ricognitiva della situazione CP_3
debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). Ne deriva, quindi, che risultano le condizioni, tutte prescritte della normativa vigente, per la notifica dell'atto di accertamento e per l'emanazione della ordinanza di ingiunzione opposta.
3.Tanto chiarito, priva di pregio è la contestazione afferente all'omessa e/o invalida notifica dell'atto prodromico al titolo impugnato, ossia dell'atto di accertamento della violazione prot. n. .6700.18/05/2018.0175854 del 18.05.2018. CP_1 Ed invero, dalla documentazione depositata dall'Istituto emerge che l'atto di accertamento citato è stato notificato all'odierno opponente in data 28.05.2018 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 890/1982 che dispone, nel caso in cui la notifica dell'atto non possa essere eseguita mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, che possa essere effettuata a persona di famiglia (nella specie fratello non convivente) che abbia accettato di riceverla. Dalla cartolina di ritorno, esibita in atti, si evince, altresì, che, in pari data, il notificante ha provveduto a spedire comunicazione di avvenuta notifica al ricorrente attraverso raccomandata n.
660018358389.
Orbene, la Suprema Corte, in fattispecie del tutto analoga alla presente, con la recentissima sentenza n. 13894/2025 ha precisato che il vincolo di parentela o affinità
è sufficiente a giustificare la presunzione che l'atto notificato sarà consegnato al destinatario, indipendentemente dal requisito della convivenza - così valorizzando il requisito del legame familiare e non quello della coabitazione – e giungendo alla conseguenza che, in tale ipotesi, spetta al contribuente, e non all'Ente notificatore, dimostrare che la presenza del familiare in casa sua era puramente 'occasionale e temporanea' “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo…La notifica, quando effettuata a mezzo del servizio postale, va considerata rituale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo della legge 20 novembre
1982, n. 890, ove l'agente postale abbia consegnato il plico a persona di famiglia (nella specie, al coniuge separato)… In realtà, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vincolo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., ritenendo che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che
l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;
presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario…come più volte da questa Corte precisato, viene instaurata la presunzione della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto” ulteriormente specificando
“nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) che per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2quater, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che
l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone
a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento di notifica debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n.
10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con
l'avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura di notifica con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. «irreperibilità relativa» del destinatario
(e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile
2021, n. 10012 – nello stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736;
Cass. 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201)”.
Deve, quindi, concludersi, conformemente all'orientamento di legittimità citato e contrariamente all'assunto del ricorrente, che essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani di persona di famiglia, il notificante aveva l'obbligo di inviare una raccomandata «semplice» - così come effettivamente avvenuto - senza dover fornire la prova della sua ricezione. Da tali circostanze ne consegue la presunzione di conoscenza dell'atto notificato in capo al ricorrente, in mancanza assoluta di prova contraria, gravante ovviamente sull'opponente, in ordine alla non occasionalità della presenza del fratello nella propria residenza. A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale (disciplinate dalla
Legge 890/1982 in forza degli artt. 14 Legge 689/1981 e 14 Legge 890/1982),
l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine all'attività svolta e alle dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché l'affermazione del ricevente (nella specie, di essere “fratello” seppure
“non convivente"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, "legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario"
(Cass. civ. 15108/2019).
4. Acclarata la ritualità della notifica dell'atto di accertamento, è, tuttavia, fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981 che impone all'Amministrazione di notificare, agli interessati residenti nel territorio dello Stato italiano, gli estremi della violazione entro 90 gg., pena l'estinzione dell'obbligazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito.
Compete, quindi, al giudice di merito, in caso di contrasto tra le parti, determinare il tempo ragionevolmente occorrente all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie, e cioè,
l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.
28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, Cass. 29.10.2019, n. 27702).
Ancora, il Supremo Collegio (cfr. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11 maggio 2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione - da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Nella specie, alla luce della documentazione in atti, non può che ritenersi fondata la doglianza attorea in ordine alla tardività della notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, potendo individuarsi il dies a quo, per la decorrenza del termine decadenziale, alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.
n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), considerato che le violazioni contestate sarebbero state facilmente rilevabili dall' in quanto non implicanti particolari aggravi istruttori. CP_1
Né, invero, il resistente ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, non essendo emersi elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall e rammentandosi, CP_3
peraltro, che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza, a favore dell' , di un determinato importo, sono registrati negli archivi CP_1
di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'Ente stesso.
Peraltro, la tesi difensiva del resistente, a sostegno del proprio ritardo, appare del tutto sprovvista di riferimenti temporali che consentano a questo Giudice, eventualmente di valutare un diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine dell'art. 14, essendosi l' limitato a dedurre il completamento delle indagini CP_1
necessarie ai fini dell'accertamento della violazione solo a ridosso della notificazione, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento.
D'altra parte, secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 3254 del 5 marzo 2003), ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento - al cui termine collocare il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica - non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca in cui si ha la piena conoscenza dell'illecito.
Alle medesime conclusioni si giunge anche utilizzando, quale parametro per la decorrenza del dies a quo, quello relativo alla data di scadenza del versamento dei contributi.
Difatti, considerato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza.
Deve, dunque, convenirsi che la notifica dell'atto di accertamento della violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 avvenuta in data 28.05.2018 è, in ogni caso, tardiva rispetto al termine di 90 giorni, trattandosi di ritenute relative alle annualità 2015/2016.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso merita accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI –
001037399, notificata dall' il 17.03.2023; CP_1 -condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Locri, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1362/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Locri, via G. Garibaldi n. 324/5, presso lo studio degli avv.ti Ivo Lemoli e Maria
Tropea che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n. 82, presso lo studio degli avv.ti Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio e
OR LO che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.04.2023 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI – 001037399, notificata il 17.03.2023, con la quale l' di CP_1
Reggio Calabria gli ingiungeva di pagare, nel termine di 30 gg., l'importo complessivo di €. 10.000,00 (oltre spese di notifica) a titolo di sanzione amministrativa - ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni nella L. n. 638/83 - per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti riferite all'anno 2016.
Lamentava il ricorrente: la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto;
l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art.14 L. n.689/1981, per la notificazione della violazione;
la violazione dell'art. 25 del D. LGS n.46/99 e successive modifiche ed, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 28 L. 689/81, in mancanza di atti interruttivi tra la data di commissione del presunto illecito e la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare “la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001037399 notificata il 17.03.2023, emessa dall' nei confronti del Sig. e delle sanzioni ivi contenute, poiché CP_1 Parte_1
i motivi addotti nel presente ricorso sono più che fondati e meritevoli di accoglimento. Con vittoria di spese, competenze, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità della proposta opposizione ex art. 22
Legge n. 689/1981, come modificato dal d. lgs. n. 150/2011 e, nel merito, la sua totale infondatezza insistendo per l'integrale rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 21.10.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 26.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 26.11.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano entrambe le parti sicché la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere esaminata la tempestività dell'opposizione proposta, anche alla luce dell'eccezione formulata dall' di inosservanza del termine CP_1
perentorio di 30 gg. decorrenti dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
L'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze- ingiunzione: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato, l'atto introduttivo, depositato il 17.04.2023 a fronte della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data 17.03.2023, considerato che il 16.04.2023 era domenica e, conseguentemente, la scadenza del termine perentorio è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno non festivo.
2. Nel merito, il thema decidendum del presente giudizio attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall nei confronti del ricorrente, quale CP_1
responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relativa alle annualità 2015/2016.
Ai fini della soluzione della controversia va osservato, in linea generale, come il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi, rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/83 conv. in L. n. 638/83 che, testualmente, prevedeva:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Com'è noto, con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha depenalizzato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ad €. 10.000,00 annui, il reato
è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
è, dunque, la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati.
Tanto premesso e con specifico riferimento al caso di specie, a carico del ricorrente- trasgressore, v'è stata l'emissione di un atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 - convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83 – per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81.
Più in particolare, con l'atto di accertamento della violazione prot. n.
.6700.18/05/2018.0175854 del 18.05.2018, l resistente ha contestato al CP_1 CP_2
ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale IR IE, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute per il periodo 12/2015 – 05/2016 per un importo di quote non versate pari ad
€. 875,00.
Le quote a carico dell'impresa individuale erano state, peraltro, denunciate dallo stesso datore di lavoro nella denuncia mensile relativa al periodo sopra Pt_2 indicato che, però, ne ha, a suo tempo, omesso il versamento integrale nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi.
Non è, invero, in discussione tra le parti – anzi è dato pacifico - che il ricorrente non abbia provveduto al pagamento entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, termine stabilito dalla normativa, e, pertanto, l' di Reggio CP_1
Calabria ha emanato il provvedimento oggetto dell'odierna opposizione.
Sul punto deve precisarsi che, ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, individuato come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ciascun anno (anno civile).
Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro - in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i datori di lavoro agricoli - i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Ciò posto in linea generale, con specifico riferimento al caso di specie va rilevato, innanzitutto, che l'opponente non contesta l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui si discute nei termini ordinari, né in quelli indicati dall'atto di accertamento a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione opposta né, tantomeno, ha provato l'avvenuto tempestivo pagamento della somma richiesta, che viceversa ha dichiarato all con la denuncia mensile CP_1 Pt_3
sicché la sussistenza dell'omissione contributiva è pacifica tra le parti.
Più in particolare, nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli Pt_2
obblighi contributivi facenti carico all'azienda e dovuti all' , il ricorrente ha CP_1
dichiarato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti ed ha omesso di versarle all' . CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , CP_1
sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214).
I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' previdenziale hanno, infatti, natura ricognitiva della situazione CP_3
debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). Ne deriva, quindi, che risultano le condizioni, tutte prescritte della normativa vigente, per la notifica dell'atto di accertamento e per l'emanazione della ordinanza di ingiunzione opposta.
3.Tanto chiarito, priva di pregio è la contestazione afferente all'omessa e/o invalida notifica dell'atto prodromico al titolo impugnato, ossia dell'atto di accertamento della violazione prot. n. .6700.18/05/2018.0175854 del 18.05.2018. CP_1 Ed invero, dalla documentazione depositata dall'Istituto emerge che l'atto di accertamento citato è stato notificato all'odierno opponente in data 28.05.2018 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 890/1982 che dispone, nel caso in cui la notifica dell'atto non possa essere eseguita mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, che possa essere effettuata a persona di famiglia (nella specie fratello non convivente) che abbia accettato di riceverla. Dalla cartolina di ritorno, esibita in atti, si evince, altresì, che, in pari data, il notificante ha provveduto a spedire comunicazione di avvenuta notifica al ricorrente attraverso raccomandata n.
660018358389.
Orbene, la Suprema Corte, in fattispecie del tutto analoga alla presente, con la recentissima sentenza n. 13894/2025 ha precisato che il vincolo di parentela o affinità
è sufficiente a giustificare la presunzione che l'atto notificato sarà consegnato al destinatario, indipendentemente dal requisito della convivenza - così valorizzando il requisito del legame familiare e non quello della coabitazione – e giungendo alla conseguenza che, in tale ipotesi, spetta al contribuente, e non all'Ente notificatore, dimostrare che la presenza del familiare in casa sua era puramente 'occasionale e temporanea' “in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo…La notifica, quando effettuata a mezzo del servizio postale, va considerata rituale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo della legge 20 novembre
1982, n. 890, ove l'agente postale abbia consegnato il plico a persona di famiglia (nella specie, al coniuge separato)… In realtà, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vincolo presuntivo di cui al secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., ritenendo che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che
l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna;
presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario…come più volte da questa Corte precisato, viene instaurata la presunzione della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto” ulteriormente specificando
“nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139, comma 4, cod. proc. civ.) che per la notifica a mezzo posta (art. 7, commi 3 e 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, nel testo novellato dall'art. 36, comma 2quater, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che
l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone
a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento di notifica debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n.
10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con
l'avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura di notifica con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. «irreperibilità relativa» del destinatario
(e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile
2021, n. 10012 – nello stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736;
Cass. 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201)”.
Deve, quindi, concludersi, conformemente all'orientamento di legittimità citato e contrariamente all'assunto del ricorrente, che essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani di persona di famiglia, il notificante aveva l'obbligo di inviare una raccomandata «semplice» - così come effettivamente avvenuto - senza dover fornire la prova della sua ricezione. Da tali circostanze ne consegue la presunzione di conoscenza dell'atto notificato in capo al ricorrente, in mancanza assoluta di prova contraria, gravante ovviamente sull'opponente, in ordine alla non occasionalità della presenza del fratello nella propria residenza. A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale (disciplinate dalla
Legge 890/1982 in forza degli artt. 14 Legge 689/1981 e 14 Legge 890/1982),
l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine all'attività svolta e alle dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché l'affermazione del ricevente (nella specie, di essere “fratello” seppure
“non convivente"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, "legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario"
(Cass. civ. 15108/2019).
4. Acclarata la ritualità della notifica dell'atto di accertamento, è, tuttavia, fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981 che impone all'Amministrazione di notificare, agli interessati residenti nel territorio dello Stato italiano, gli estremi della violazione entro 90 gg., pena l'estinzione dell'obbligazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito.
Compete, quindi, al giudice di merito, in caso di contrasto tra le parti, determinare il tempo ragionevolmente occorrente all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie, e cioè,
l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.
28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, Cass. 29.10.2019, n. 27702).
Ancora, il Supremo Collegio (cfr. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11 maggio 2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione - da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione.
Nella specie, alla luce della documentazione in atti, non può che ritenersi fondata la doglianza attorea in ordine alla tardività della notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, potendo individuarsi il dies a quo, per la decorrenza del termine decadenziale, alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.
n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), considerato che le violazioni contestate sarebbero state facilmente rilevabili dall' in quanto non implicanti particolari aggravi istruttori. CP_1
Né, invero, il resistente ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, non essendo emersi elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall e rammentandosi, CP_3
peraltro, che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza, a favore dell' , di un determinato importo, sono registrati negli archivi CP_1
di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'Ente stesso.
Peraltro, la tesi difensiva del resistente, a sostegno del proprio ritardo, appare del tutto sprovvista di riferimenti temporali che consentano a questo Giudice, eventualmente di valutare un diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine dell'art. 14, essendosi l' limitato a dedurre il completamento delle indagini CP_1
necessarie ai fini dell'accertamento della violazione solo a ridosso della notificazione, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento.
D'altra parte, secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 3254 del 5 marzo 2003), ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento - al cui termine collocare il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica - non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca in cui si ha la piena conoscenza dell'illecito.
Alle medesime conclusioni si giunge anche utilizzando, quale parametro per la decorrenza del dies a quo, quello relativo alla data di scadenza del versamento dei contributi.
Difatti, considerato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza.
Deve, dunque, convenirsi che la notifica dell'atto di accertamento della violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 avvenuta in data 28.05.2018 è, in ogni caso, tardiva rispetto al termine di 90 giorni, trattandosi di ritenute relative alle annualità 2015/2016.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso merita accoglimento, restando assorbita ogni ulteriore questione, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI –
001037399, notificata dall' il 17.03.2023; CP_1 -condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione CP_1
delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Locri, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi