TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/11/2024, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 22.11.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1743/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: prestazione: indennità - rendita vitalizia Inail o equivalente – altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. PAPA SERGIO, PAPA FRANCESCO e PAPA
MARIAFRANCESCA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzi
PEC indicati: Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
CONTRO
INAIL (P.IVA indicata – c.f. indicato: ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Regionale pro tempore della Campania, in virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL del 25.2.98, elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n. 12/14, presso l'avv. Sergio
Parrella - che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 (p.e.c. Per_1 indicata: ; Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I. Con ricorso depositato in data 4/7/2021, la parte indicata in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Avellino di “1 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale ed a beneficiare della rendita e/o indennizzo per danno biologico nella misura 15%, ovvero in quella maggiore che verrà accertata in corso di causa a mezzo di CTU, la cui nomina si chiede sin da ora, riconoscendosi il nesso di causalità tra la malattia (BPCO) e le condizioni dell'ambiente professionale e l'omessa dotazione di idonei strumenti di protezione individuale, il tutto con decorrenza 07.03.2019 data di presentazione della domanda, ovvero con quella accertata in corso di causa;
- conseguentemente, condannare
l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come domiciliato, al pagamento in favore dell'istante della rendita e/ indennizzo per il danno biologico, nonché di tutti i benefici economici dipendenti e/o connessi con la malattia professionale con decorrenza 07.03.2019, o con quella che verrà accertata in corso di causa, contratta per le mansioni svolte dal ricorrente, le condizioni dell'ambiente lavorativo e la mancata dotazione da parte della delle opportune misure CP_1 di sicurezza in favore di , sprovvisto delle idonee protezioni individuali, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- il tutto con vittoria degli onorari di causa, oltre accessori di legge, con attribuzione agli avvocati Papa”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della industria che si occupava della produzione di pannelli in legno CP_2 compensato a partire dal 21.11.1988 al 15.05.2020, data questa in cui veniva licenziato a conclusione di procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 per cessazione attività; di essere stato collocato, a causa della crisi aziendale, in CIGS dal 21.05.2019 ininterrottamente fino alla cessazione del rapporto;
di avere svolto le mansioni di manutentore elettrico delle linee di produzione e di essere stato poi spostato al settore controllo qualità, dapprima a partire 20.09.2002 “per un periodo transitorio come operatore di laboratorio a ciclo continuo” e poi in via stabile con il compito specifico di classificare l'idoneità alla vendita dei pannelli in legno truciolato prodotti nello stabilimento.
In particolare, il ricorrente rappresentava di essersi occupato dal settembre 2002 e fino alla fine del rapporto della classificazione del materiale prodotto, svolgendo una serie di attività che lo esponevano quotidianamente e per 8 ore consecutive a polveri, micro- polveri e sostanze chimiche.
Precisava che l'attività era svolta prevalentemente presso il locale laboratorio del controllo qualità, dove esso ricorrente, dopo aver personalmente prelevato i pannelli -
2 subito dopo il fissaggio dei collanti necessari per la solidificazione del truciolato e, pertanto, ancora impregnati di solventi quali il solfato ammoneo e l'ammoniaca da analizzare nei locali di produzione- ne verificava l'idoneità.
Specificava che la prima verifica cui era addetto riguardava i carichi di trazione, che si eseguiva incollando e quindi utilizzando ulteriori sostanze chimiche, 3/6 supporti della misura 50x50 su ogni pannello e che tra le prove di classificazione, vi erano poi quelle di laboratorio, delle quali alcune essenziali e sempre di sua competenza (la prova del residuo dell'umidità e quella relativa alla capacità di assorbimento del materiale) che si effettuavano mediante l'utilizzo del , dell'acetilacetone e dell'ammonio CP_3 acetato le cui esalazioni continue avevano imposto all'azienda di limitare quanto meno l'attività di estrazione della formaldeide con il metodo fotometrico in una cabina isolata dal resto dell'ambiente di lavoro, ma priva dell'estrattore d'aria.
Soggiungeva che le prove di classificazione dei pannelli cui era stato adibito avrebbero di fatto dovuto avvenire come da regolamento aziendale ogni 30 minuti, ma ciò non accadeva mai, giacché, essendo la produzione a ciclo continuo e su 2 linee, era necessario effettuare le prove di laboratorio per le intere 8 ore di lavoro, senza alcuna interruzione.
Riferiva di aver sempre lavorato sebbene sprovvisto dell'equipaggiamento consono, avendo in dotazione semplici mascherine utilizzate da tutti gli operai indistintamente, sprovviste dei filtri specifici per le sostanze chimiche e le polveri in genere e del tutto insufficienti per le attività svolte a contatto con sostanze chimiche e su materiali umidi, precisando che di essere stato esposto al descritto ambiente nocivo non soltanto nel laboratorio del controllo qualità, bensì anche sulle linee di produzione stabilmente, in qualità di manutentore elettrico, in ambienti cioè saturi di polveri e micro frammenti di truciolati.
Esponeva di aver presentato, in data 07.03.2019, domanda per malattia professionale n. 516561397, respinta dall' con provvedimento del 05.07.2019 contenente la CP_4 seguente motivazione: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è sottoposto e la malattia denunciata”; di aver proposto di poi ricorso amministrativo, anch'esso respinto con provvedimento del 02.07.2020 così motivato: “Valutata l'opposizione da Lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente
3 espresso. Pertanto, la sua domanda non può essere accolta. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”.
In punto di diritto, deduceva la riconducibilità della malattia denunciata (bronco pneumopatia cronica ostruttiva) ad ipotesi tabellata al punto n. 66 per lavorazioni che espongono l'assicurato all'ammoniaca, in quanto esso ricorrente era stato esposto all'ammoniaca per almeno 20 anni e in via gradata, deduceva in ogni caso l'origine lavorativa della malattia denunciata, atteso che dal 2002 aveva lavorato per l'intera giornata (8 ore consecutive) in un ambiente lavorativo altamente nocivo.
Sulla scorta di quanto innanzi rassegnava le conclusioni sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 23.4.2022si costituiva l'Inail instando per il rigetto del ricorso.
In particolare, l' resistente deduceva il difetto di prova circa l'esposizione della CP_5 ricorrente ad un rischio professionale potenzialmente idoneo a causare la patologia lamentata, precisando che la natura professionale della malattia era stata esclusa in sede amministrativa per mancanza del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta.
Rappresentava che le allegazioni di cui in ricorso non trovavano conferma nella documentazione acquisita in sede di istruttoria amministrativa, dalla quale era emerso che “il ricorrente per la parte elettrica non ha avuto nessun contatto con prodotti chimici del processo produttivo, mentre per il laboratorio ha avuto un'esposizione alla formaldeide, acque distillate e toluene in forma ridottissima e con le dovute precauzioni”, che il lavoratore utilizzava i presidi individuali di sicurezza messi a disposizione dall'azienda (guanti, mascherine monouso e con filtri, scarpe e abbigliamento da lavoro) e che erano presenti nell'ambiente lavorativo efficaci sistemi di abbattimento delle polveri e degli agenti inquinanti come previsto dalla normativa in materia.
Evidenziava, inoltre, che l'onere della prova circa l'origine professionale della discopatia lombare lamentata, ossia che la stessa sia stata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, in quanto malattia non tabellata grava sulla parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto.
Di poi, mutato il giudicante dal 12 settembre 2022, acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova orale (cfr. verbale di udienza del 27/9/2022) e disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico al dott. (cfr. verbali delle Persona_2 udienze del 5.5.2023 e 7.11.2023), all'esito della discussione fissata per la odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza.
4
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
L'oggetto della causa è incentrato sul mancato riconoscimento da parte dell'INAIL della patologia respiratoria di cui è affetto il ricorrente quale malattia professionale.
Gli elementi caratterizzanti la malattia professionale sono: l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera; il rapporto causale con tali lavorazioni (=rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi).
L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale.
A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde delle Corte di
Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia.
Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.
In argomento, giova ricordare che, con l'introduzione del sistema misto avvenuta in seguito alle sentenze n. 179 e n. 206 della Corte Costituzionale del 1988, le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate (ossia elencate nelle tabelle annesse al testo unico 124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/94 e dal D.M. 9 aprile 2008) e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle ovvero contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge, contratte in lavorazioni tabellate ma insorte oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio.
In punto di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto dovendo, pertanto, l'Inail provare una diversa eziologia della malattia stessa, come ad esempio la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa ovvero l'inidoneità della lavorazione a determinare la malattia (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
26 luglio 2004, n. 14023), per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore l'onere della prova del nesso eziologico tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
03/03/2021, n. 5816; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948).
5 In sostanza, mentre in caso di malattia tabellata opera la presunzione legale (relativa) di sussistenza del nesso eziologico;
in caso di malattia non tabellata, la parte ricorrente ha l'onere di provare, con precisione, i fatti costituivi del diritto fatto valere in giudizio dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta cioè risalire a molteplici cause, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto e la valutazione deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte ma anche le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio. Diversamente, non può dirsi adempiuto l'onere di provare la dipendenza dal lavoro della patologia denunciata.
4. Ciò premesso, nel caso in esame, in data 5.3.2019 è stata denunciata all'INAIL la seguente infermità ritenuta in connessione causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente: “broncopneumopatia cronica ostruttiva in paziente che inala polveri e vapori tossici in ambiente professionale”.
In data 16/05/2019 il convenuto Istituto Assicuratore, nel riscontrare una
“broncopneumopatia cronica restrittiva di grado lieve”, ha escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la patologia diagnosticata.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo di essere affetto da
“broncopneumopatia cronica ostruttiva” e producendo certificazione medica relativa alla predetta diagnosi, chiedendo di accertare la sussistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta e la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica, onde ottenere la condanna del resistente alla corresponsione dell'indennizzo in rendita ovvero in capitale ai sensi del D. Lgs. N° 38/2000.
5. Osserva il Tribunale che, al fine di accertare l'eziopatogenesi lavorativa della tecnopatia lamentata dal ricorrente, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio e, nella specie, le dichiarazioni dei testi, tutti escussi alla udienza del 28.3.2023.
In particolare, il teste , collega di lavoro del ricorrente nella Testimone_1 CP_1 dal 1994 ha riferito: “ADR. Ricordo che quando ho conosciuto il , lo stesso Pt_1 svolgeva mansioni di elettricista;
poi ha cambiato mansione ed è andato in laboratorio, dove ho svolto anche io le mie mansioni, se non ricordo male il Pt_1
6 ha svolto le sue mansioni in laboratorio, occupandosi del controllo qualità per circa quindici anni. ADR. Il controllo qualità consisteva nel decidere sulla qualità del prodotto. noi addetti al controllo qualità, periodicamente, più volte nel corso della stessa giornata, prendevamo il pannello e lo tagliavamo sega sezionandolo in piccoli pezzi, poi lo mettevamo nel forno per testarne la umidità, oppure per testare se era liscio o grezzo versavamo un diluente sul pannello (diluente questo il quale scivolava
o meno dandoci la misura della qualità del pannello); per testare la flessibilità utilizzavamo un macchinario col quale verificavamo se e fino a che punto si piegava il pannello, per testarne il punto di rottura;
ricordo inoltre che si occupava Pt_1 di eseguire un test di laboratorio preordinato alla estrazione di formaldeide. ADR se non ricordo male gli addetti sezionavano i pannelli a 10 mm e li mettevano in un recipiente in vetro ed estraevano la formaldeide, ma non so essere più preciso perché non me ne occupavo io….ADR il lavorava in produzione, che era a ciclo Pt_1 continuo e svolgeva un lavoro settimanale di circa 40/48, con turno di otto ore variabile distribuito nell'arco della settimana (ad esempio due mattine, due pomeriggi e due notti)….Ricordo che prima di iniziare le mansioni di analista di laboratorio il e svolgeva la manutenzione degli impianti. Molte volte l'ho Pt_1 chiamato io stesso quando ad esempio si fermava una sega perché io lavoravo su una sezionatrice piuttosto vecchio. ADR Lui veniva a sbloccare valvole e fusibili e ripristinava i macchinari ADR. Ricordo che l'ambiente di lavoro era polverosissimo, con i gas dei muletti a scoppio. Ad esempio io ero legato al magazzino, nel quale
c'erano i camion che per non far scaricare l'aria riempivano l'ambiente di lavoro di gas di scarico. ADR. Ricordo che l'ambiente di lavoro della era Controparte_6 un unicum con il magazzino e la sezionatura ADR. Ricordo che come manutentore elettrico il interveniva su tutti gli impianti presenti in azienda sia della Pt_1 produzione sia della sia NL3. E così anche per il laboratorio. Il CP_6 CP_1 laboratorio della si trovava nella parte ed era un ambiente CP_1 CP_1 chiuso. ADR. Ricordo che il si occupava dei test di laboratorio sia per la Pt_1 produzione he che NL3. Ricordo che il a mezzogiorno CP_6 CP_1 Pt_1 quando faceva l'elettricista andava a pranzo, mentre quando si occupava delle prove di laboratorio faceva 8 ore continue. ADR Ricordo che il indossava una Pt_1 tuta e una mascherina forniti in dotazione dall'azienda a tutti i lavoratori. La mascherina che ci forniva l'azienda era una FFp2. ADR. Ricordo che tutti noi lavoratori, compreso il , dopo circa tre ore ci toglievano la mascherina Pt_1
7 perché ci mancava l'ossigeno ADR. Preciso che sono stato rappresentante sindacale
e che richiesi mascherine col filtro, ma non ricordo che l'azienda le abbia fornite. Io non l'ho mai ricevuta. ADR. Era un ambiente pieno di polveri e residui di legno residuati dalla lavorazione dei pannelli;
i pannelli erano in legno e MDF e venivano lavorati con collanti e poi pressati. ADR quando sono stato sottoposto alle visite mediche periodiche da parte del datore di lavoro l'otorino mi disse che avevo la
“polvere nel naso”. Ricordo che anche ad altri colleghi fu detta la stessa cosa. Penso che l'esito fu lo stesso per il . ADR Ricordo che dalla produzione ritiravo il Pt_1 panello ancora caldo e fumante per eseguire la prova qualità, lo portavo in laboratorio e lo analizzavamo e così faceva anche il . Preciso che facevamo Pt_1 un materiale per il Giappone con una colla che si chiamava isocianato, questo era un prodotto Novolegno e quando asportavamo una parte del panello impregnato di questa sostanza ci bruciavano gli occhi. Questo materiale si chiamava WRJ e infatti all'inizio lo facevamo per periodi prolungati, poi grazie alle istanze del sindacato fu ridotta l'esposizione a quindici giorni al mese. ADR l'estrazione della formaldeide era un procedimento chimico che si svolgeva in laboratorio, stabilmente a cura del
, in uno sgabuzzino di un metro per un metro, dal quale sebbene munito di Pt_1 porta, arrivavano le esalazioni della formaldeide. ADR su domanda dell'avv. Parrella viene chiesto: nell'ambiente di lavoro erano presenti sistemi di areazione o comunque sistemi di abbattimento degli agenti inquinanti? R. C'erano delle eliche che aspiravano i fumi e i vapori e li gettavano all'aperto. Molte volte dette eliche erano rotte e comunque non erano presenti nel laboratorio, che era chiuso. Nel laboratorio
c'erano le finestre”.
Il teste Scampamorte, collega del ricorrente e assistente di Testimone_2 produzione prima e responsabile di produzione poi, ha riferito: “Il inizialmente Pt_1 svolgeva mansioni di elettricista in produzione per circa 15 anni, ma di preciso non so dire il periodo, se non ricordo male è entrato in azienda nel 1988 quando è nata la produzione e poi è passato al laboratorio nel sistema qualità. Ricordo che il CP_6
faceva manutentore di quadri elettrici e motori, l'ambiente lavorativo era Pt_1 molto polveroso. Il processo produttivo partiva dal legname che già provocava polvere;
poi il legname veniva messo nelle tramogge e veniva raccolto il legno cippato, ossia frantumato, poi veniva messo nel digester dove veniva cotto a 120 gradi con pressione di 12 bar;
poi da lì veniva raffinato mediante dischi raffinatori
,con i quali veniva polverizzato per ottenere la fibra di legno;
quindi veniva miscelata
8 con collante UREA, ma abbiamo anche usato isocianato e insieme alla colla UREA venivano messi vari additivi, ammonio, paraffina e inizialmente abbiamo anche usato ammoniaca pura. Ricordo che all'esterno del capannone c'era un bidone di dieci quintali di ammoniaca pura, che fu tolto dopo che un lavoratore forse, agli inizi degli anni novanta, fu travolto, nel tentativo di aggiustare il rubinetto gocciolante del bidone, e fu trasportato in ospedale. ADR poi questa fibra miscelata veniva stoccata in un bunker esterno;
dal bunker esterno tramite ventilatori veniva convogliata nella produzione tramite la formatrice;
formato un materasso di fibra di legno, proseguiva sulla linea e veniva tagliato in base alle esigenze di produzione finendo nelle presse, che a contatto col materasso umido sprigionano vapori per l'elevata temperatura della pressa. ADR Ricordo che nel laboratorio il lavorava a turni perché si Pt_1 trattava di ciclo continuo. ADR. C'erano due linee di produzione, e CP_6
. ADR. Nel laboratorio si facevano le prove meccaniche del pannello CP_1 mediante utilizzo di per vedere gli assorbimenti superficiali del pannello;
CP_3 poi veniva eseguita estrazione di formaldeide, mediante UREA pura e poi con uno spettometro;
infine provvedevano alla cottura nei forni mediante contestuale utilizzo, se non ricordo male, di sostanze solforose. Gli addetti al laboratorio si recavano sulla linea per prelevare i pannelli da testare e li portavano in laboratorio. ADR. Ricordo che il come tutti gli altri lavoratori, lavorava sei giorni a settimana, due Pt_1 mattine, due pomeriggi e due notti smontando per il riposo compensativo e i turni erano articolati nelle seguenti fasce orarie: 6-14; 14-22; 22-06. Anche io come assistente ho fatto gli stessi turni. ADR come responsabile invece seguivo il turno 8-
17. ADR sono diventato responsabile nel 2010. ADR. Sono entrato nella CP_1 nel 1982. ADR Ricordo che in un unico capannone vi erano due linee di produzione
( e NL3, mentre era a parte in un capannone contiguo), nonché vi CP_1 CP_6 era il laboratorio e poi c'era un piccolo spazio con pialla per tagliare pezzi. ADR. I lavoratori erano dotati di mascherine tipo quelle che abbiamo usato per il Covid.
ADR. Ricordo che sulla pressa c'era sistema di aspirazione che convogliava i fumi quando si apriva la pressa, ma siccome i degasaggi erano troppo elevati allora una porzione di fumo andava nel capannone e un'altra andava nell'atmosfera. ADR
Ricordo che gli aspiratori non funzionavano tutti contemporaneamente anche perché se fossero stati azionati contemporaneamente, la pressione avrebbe danneggiato le tubazioni”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, delle cui attendibilità non vi è motivo
9 di dubitare, può ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in ricorso, con le modalità ivi indicate, tali da comprovare altresì la ricorrenza di un rischio specifico per la patologia denunciata, quale fattore causale rilevante, quand'anche non esclusivo, ai fini dell'invocato indennizzo per malattia professionale.
In particolare risulta comprovato che il ricorrente ha lavorato dal 1988 al 2020 alle dipendenze della industria specializzata nella produzione di pannelli Controparte_2 in legno compensato, dapprima quale operaio addetto alla manutenzione del sistema elettrico delle linee di produzione e poi, per circa quindici anni, quale addetto alla verifica e del controllo qualità dei pannelli prodotti.
Deve ritenersi altresì raggiunta la prova che durante l'arco lavorativo presso la l ricorrente è stato esposto al rischio di inalazione di polveri di legno, Controparte_2 ammoniaca e formaldeide e ha sempre lavorato sprovvisto dell'equipaggiamento consono, avendo in dotazione semplici mascherine utilizzate da tutti gli operai indistintamente, sprovviste dei filtri specifici per le sostanze chimiche e le polveri in genere e del tutto insufficienti per le attività svolte a contatto con sostanze chimiche e su materiali umidi.
In sostanza, può ritenersi provata l'origine professionale della malattia denunciata.
6. Tale assunto risulta inoltre confermato da quanto affermato in sede di C.T.U. dal consulente incaricato, dott. Persona_2
Più nel dettaglio, all'esito delle indagini, il consulente incaricato, posta la diagnosi di
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva”, ha riferito: “In effetti, dalla disamina degli elementi documentali versati in atti emerge che il lavoratore in questione fosse esposto al rischio lavorativo di inalazione di polveri ed inquinanti in qualità di addetto alla manutenzione elettrica, attività che ha svolto per circa 20 anni presso lo stabilimento del suo ultimo datore di lavoro (Doc10_N2 programma sorveglianza sanitaria per i lavoratori dell'azienda Novolegno S.p.A. Arcella-Montefredane – addetti manutenzione meccanica ed addetti manutenzione elettrica). Tale assunto è confermato anche dalle schede in atti sottoscritte dal medico competente della predetta azienda e relative al giudizio di idoneità del periziato (Doc18_N10 giudizi idoneità al lavoro)…..Il ricorrente è affetto da una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ovvero una condizione eterogenea del polmone caratterizzata da sintomi cronici respiratori (dispnea, tosse,produzione di espettorato) dovuti ad anormalità delle vie aeree (bronchiti, bronchioliti), e/o alveolari (enfisema) che causano persistenti e spesso progressive ostruzioni delle stesse…Sul punto, il
10 convenuto istituto assicuratore ha evidenziato che nelle tabelle delle M.P. approvate con D.M. del 9.4.2008, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (prevista al n. 66 delle suddette tabelle), non è posta in correlazione causale con nessuna delle lavorazioni dedotte in giudizio e ritenute da controparte quale agenti causali dell'insorgenza della stessa, precisando altresì che l'esposizione alla formaldeide è ritenuta, sempre nelle tabelle approvate dal D.M. 9.4.2008, quale causa di asma bronchiale (n. 43: lavorazioni che espongono all'azione di aldeidi e derivati) che è una patologia diversa dalla BPCO della quale è stata richiesta il riconoscimento professionale…La mentovata tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce la broncopneumopatia cronica ostruttiva tra le malattie professionali ponendola in relazione, tra l'altro, alle seguenti lavorazioni dell'industria: voce n°66 (periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione = sei anni):
a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo.
b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva.
c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso.
d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie.
e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce.
f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali.
g) Fusione artigianale e artistica del vetro.
h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca.
i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico.
l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa.
m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati.
n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto.
o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono.
p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene.
Nelle allegate linee guida emanate dall'INAIL nel 2023, la BPCO è in genere evolutiva ed associata ad una aumentata risposta infiammatoria cronica delle vie aeree del polmone alle esposizioni a particelle nocive e/o gas. I fattori di rischio della BPCO possono essere suddivisi in:
11 non modificabili, quelli legati alla suscettibilità individuale;
modificabili, quelli voluttuari, occupazionali ed ambientali.
Tra i fattori modificabili figurano l'esposizione a vapori, gas, polveri e fumi identificati dall'acronimo inglese VGDF (vapours, gases, dusts, fumes), il fumo di sigaretta (attivo, passivo), l'inquinamento outdoor e indoor (l'esposizione da combustibili a biomasse), lo stato socioeconomico di povertà, la malnutrizione e le infezioni polmonari (di origine virale, batterica o fungina). Le prefate linee guida
INAIL sottolineano l'esistenza di una forte evidenza scientifica che supporta il ruolo dell'esposizione occupazionale quale fattore di rischio sottostimato per lo sviluppo della BPCO. Inoltre, il predetto istituto assicuratore riconosce che le diagnosi di BPCO per esposizioni occupazionali siano inferiori alla situazione reale, imputandone le motivazioni della sottodiagnosi della patologia e di conseguenza anche della sottodenuncia di malattia professionale all'assenza di indicatori che consentano di differenziare la BPCO occupazionale da quella correlata al fumo di sigaretta nonché dall'incompleta conoscenza delle malattie professionali da parte dei medici che effettuano la diagnosi di BPCO. Infine, le citate linee guida individuano le polveri di legno tra le cause probabili di esposizione occupazionale associata allo sviluppo di
BPCO. Le considerazioni dianzi illustrate sono confermate dagli allegati articoli scientifici prodotti dal consulente tecnico di parte ricorrente in sede peritale”.
Insomma, ad avviso del consulente, la suddetta malattia polmonare può essere considerata una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa di lavorazioni che espongono all'ammoniaca, come indicato nell'apposita tabella allegata dal DM 9 aprile 2008, nonché derivata dall'inalazione di polveri di legno, posta la risoluzione in termini positivi della prova che il lavoratore ha svolto l'attività lavorativa in ambiente nocivo esposto a polveri di legno e alla inalazione di ammoniaca senza essere provvisto di mascherine con filtri per sostanze chimiche.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Per_2 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle
[...] condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico. Nel corso delle operazioni, inoltre, non
12 sono state presentate note critiche né osservazioni alla perizia da parte dell'Istituto assicuratore.
Pertanto, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, ha riconosciuto, all'esito della valutazione complessiva delle menomazioni poste a base della rendita già costituita assieme alle malattia professionale oggetto del presente giudizio, un danno biologico pari al 6%, con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale
(5/3/2019), percentuale questa confermata, con esaustiva e condivisibile motivazione, anche seguito delle osservazioni alla relazione preliminare mosse dalla parte ricorrente
(vedasi pagina I della CTU).
In ordine all'accertamento del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la malattia, vale soggiungere che la riconducibilità della patologia della ricorrente ad una malattia tabellata (cfr. pag. 10 della relazione peritale in atti) rende operante la presunzione legale sopra richiamata, in assenza peraltro di prova contraria offerta dal resistente
. CP_4
7. Da ultimo, con riferimento alla domanda di condanna formulata in ricorso, va ricordato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 D. Lgs. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei
13 coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione…”.
Il comma 5 della medesima norma recita poi espressamente: “
5. Nel caso in cui
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
8. In conclusione, sulla scorta della norma citata e alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso può essere accolto, con il riconoscimento, a favore della ricorrente, di un grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica quale danno biologico pari al 6% e la conseguente condanna del resistente Inail alla corresponsione delle relative provvidenze di legge con decorrenza dal 5.3.2019.
9. In applicazione del principio di causalità, l'INAIL va condannato alla rifusione delle spese di lite, previa compensazione delle stesse in misura della metà ex art. 113 T.U.
1124/1965, tenuto conto della percentuale riconosciuta nella misura del 6% a fronte di quella richiesta in ricorso del 15%, spese queste che vengono liquidate, già al netto della compensazione parziale, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2022 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la distrazione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'Inail.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell'Inail con ricorso depositato in data 4.7.2021 e ritualmente
[...]
14 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) accerta che parte ricorrente ha contratto la malattia professionale meglio descritta nella C.T.U. in atti a causa dell'attività lavorativa;
2) accerta in capo a un grado complessivo della menomazione Parte_1 dell'integrità psicofisica pari al 6%, con decorrenza dalla data di denuncia di malattia professionale (5.3.2019) per le causali di cui in parte motiva;
3) condanna l'Inail alla erogazione delle relative provvidenze, in ragione di una percentuale di danno biologico del 6%, con maggiorazione degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
4) previa compensazione nella misura di ½, condanna INAIL, in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida, già al netto della compensazione, complessivamente in € 2.319,00
(euroduemilatrecentodiciannove/00) per onorario, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi ai procuratori antistatari;
5) Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di INAIL.
Così deciso in Avellino il 22.11.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 22.11.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1743/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: prestazione: indennità - rendita vitalizia Inail o equivalente – altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. PAPA SERGIO, PAPA FRANCESCO e PAPA
MARIAFRANCESCA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzi
PEC indicati: Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
CONTRO
INAIL (P.IVA indicata – c.f. indicato: ) in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Regionale pro tempore della Campania, in virtù dei poteri ad esso spettanti ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L. n. 29 del 3.2.93 e sue successive modifiche ed integrazioni e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL del 25.2.98, elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n. 12/14, presso l'avv. Sergio
Parrella - che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, registrata il 18.6.14 (p.e.c. Per_1 indicata: ; Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I. Con ricorso depositato in data 4/7/2021, la parte indicata in epigrafe ha chiesto al Tribunale di Avellino di “1 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della malattia professionale ed a beneficiare della rendita e/o indennizzo per danno biologico nella misura 15%, ovvero in quella maggiore che verrà accertata in corso di causa a mezzo di CTU, la cui nomina si chiede sin da ora, riconoscendosi il nesso di causalità tra la malattia (BPCO) e le condizioni dell'ambiente professionale e l'omessa dotazione di idonei strumenti di protezione individuale, il tutto con decorrenza 07.03.2019 data di presentazione della domanda, ovvero con quella accertata in corso di causa;
- conseguentemente, condannare
l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come domiciliato, al pagamento in favore dell'istante della rendita e/ indennizzo per il danno biologico, nonché di tutti i benefici economici dipendenti e/o connessi con la malattia professionale con decorrenza 07.03.2019, o con quella che verrà accertata in corso di causa, contratta per le mansioni svolte dal ricorrente, le condizioni dell'ambiente lavorativo e la mancata dotazione da parte della delle opportune misure CP_1 di sicurezza in favore di , sprovvisto delle idonee protezioni individuali, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- il tutto con vittoria degli onorari di causa, oltre accessori di legge, con attribuzione agli avvocati Papa”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della industria che si occupava della produzione di pannelli in legno CP_2 compensato a partire dal 21.11.1988 al 15.05.2020, data questa in cui veniva licenziato a conclusione di procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 per cessazione attività; di essere stato collocato, a causa della crisi aziendale, in CIGS dal 21.05.2019 ininterrottamente fino alla cessazione del rapporto;
di avere svolto le mansioni di manutentore elettrico delle linee di produzione e di essere stato poi spostato al settore controllo qualità, dapprima a partire 20.09.2002 “per un periodo transitorio come operatore di laboratorio a ciclo continuo” e poi in via stabile con il compito specifico di classificare l'idoneità alla vendita dei pannelli in legno truciolato prodotti nello stabilimento.
In particolare, il ricorrente rappresentava di essersi occupato dal settembre 2002 e fino alla fine del rapporto della classificazione del materiale prodotto, svolgendo una serie di attività che lo esponevano quotidianamente e per 8 ore consecutive a polveri, micro- polveri e sostanze chimiche.
Precisava che l'attività era svolta prevalentemente presso il locale laboratorio del controllo qualità, dove esso ricorrente, dopo aver personalmente prelevato i pannelli -
2 subito dopo il fissaggio dei collanti necessari per la solidificazione del truciolato e, pertanto, ancora impregnati di solventi quali il solfato ammoneo e l'ammoniaca da analizzare nei locali di produzione- ne verificava l'idoneità.
Specificava che la prima verifica cui era addetto riguardava i carichi di trazione, che si eseguiva incollando e quindi utilizzando ulteriori sostanze chimiche, 3/6 supporti della misura 50x50 su ogni pannello e che tra le prove di classificazione, vi erano poi quelle di laboratorio, delle quali alcune essenziali e sempre di sua competenza (la prova del residuo dell'umidità e quella relativa alla capacità di assorbimento del materiale) che si effettuavano mediante l'utilizzo del , dell'acetilacetone e dell'ammonio CP_3 acetato le cui esalazioni continue avevano imposto all'azienda di limitare quanto meno l'attività di estrazione della formaldeide con il metodo fotometrico in una cabina isolata dal resto dell'ambiente di lavoro, ma priva dell'estrattore d'aria.
Soggiungeva che le prove di classificazione dei pannelli cui era stato adibito avrebbero di fatto dovuto avvenire come da regolamento aziendale ogni 30 minuti, ma ciò non accadeva mai, giacché, essendo la produzione a ciclo continuo e su 2 linee, era necessario effettuare le prove di laboratorio per le intere 8 ore di lavoro, senza alcuna interruzione.
Riferiva di aver sempre lavorato sebbene sprovvisto dell'equipaggiamento consono, avendo in dotazione semplici mascherine utilizzate da tutti gli operai indistintamente, sprovviste dei filtri specifici per le sostanze chimiche e le polveri in genere e del tutto insufficienti per le attività svolte a contatto con sostanze chimiche e su materiali umidi, precisando che di essere stato esposto al descritto ambiente nocivo non soltanto nel laboratorio del controllo qualità, bensì anche sulle linee di produzione stabilmente, in qualità di manutentore elettrico, in ambienti cioè saturi di polveri e micro frammenti di truciolati.
Esponeva di aver presentato, in data 07.03.2019, domanda per malattia professionale n. 516561397, respinta dall' con provvedimento del 05.07.2019 contenente la CP_4 seguente motivazione: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è sottoposto e la malattia denunciata”; di aver proposto di poi ricorso amministrativo, anch'esso respinto con provvedimento del 02.07.2020 così motivato: “Valutata l'opposizione da Lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario, si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente
3 espresso. Pertanto, la sua domanda non può essere accolta. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”.
In punto di diritto, deduceva la riconducibilità della malattia denunciata (bronco pneumopatia cronica ostruttiva) ad ipotesi tabellata al punto n. 66 per lavorazioni che espongono l'assicurato all'ammoniaca, in quanto esso ricorrente era stato esposto all'ammoniaca per almeno 20 anni e in via gradata, deduceva in ogni caso l'origine lavorativa della malattia denunciata, atteso che dal 2002 aveva lavorato per l'intera giornata (8 ore consecutive) in un ambiente lavorativo altamente nocivo.
Sulla scorta di quanto innanzi rassegnava le conclusioni sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 23.4.2022si costituiva l'Inail instando per il rigetto del ricorso.
In particolare, l' resistente deduceva il difetto di prova circa l'esposizione della CP_5 ricorrente ad un rischio professionale potenzialmente idoneo a causare la patologia lamentata, precisando che la natura professionale della malattia era stata esclusa in sede amministrativa per mancanza del nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta.
Rappresentava che le allegazioni di cui in ricorso non trovavano conferma nella documentazione acquisita in sede di istruttoria amministrativa, dalla quale era emerso che “il ricorrente per la parte elettrica non ha avuto nessun contatto con prodotti chimici del processo produttivo, mentre per il laboratorio ha avuto un'esposizione alla formaldeide, acque distillate e toluene in forma ridottissima e con le dovute precauzioni”, che il lavoratore utilizzava i presidi individuali di sicurezza messi a disposizione dall'azienda (guanti, mascherine monouso e con filtri, scarpe e abbigliamento da lavoro) e che erano presenti nell'ambiente lavorativo efficaci sistemi di abbattimento delle polveri e degli agenti inquinanti come previsto dalla normativa in materia.
Evidenziava, inoltre, che l'onere della prova circa l'origine professionale della discopatia lombare lamentata, ossia che la stessa sia stata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, in quanto malattia non tabellata grava sulla parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto.
Di poi, mutato il giudicante dal 12 settembre 2022, acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova orale (cfr. verbale di udienza del 27/9/2022) e disposta consulenza tecnica d'ufficio con incarico al dott. (cfr. verbali delle Persona_2 udienze del 5.5.2023 e 7.11.2023), all'esito della discussione fissata per la odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza.
4
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
L'oggetto della causa è incentrato sul mancato riconoscimento da parte dell'INAIL della patologia respiratoria di cui è affetto il ricorrente quale malattia professionale.
Gli elementi caratterizzanti la malattia professionale sono: l'esposizione al rischio specifico determinato dalle lavorazioni alle quali è adibito il prestatore d'opera; il rapporto causale con tali lavorazioni (=rapporto diretto ed efficiente fatta salva la possibilità di fattori causali extralavorativi).
L'impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale.
A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde delle Corte di
Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia.
Tale ragionevole certezza deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell'eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.
In argomento, giova ricordare che, con l'introduzione del sistema misto avvenuta in seguito alle sentenze n. 179 e n. 206 della Corte Costituzionale del 1988, le malattie professionali, ammesse alla tutela assicurativa, si distinguono in malattie professionali tabellate (ossia elencate nelle tabelle annesse al testo unico 124/1965, così come modificate ed integrate dal D.P.R. 336/94 e dal D.M. 9 aprile 2008) e malattie professionali non tabellate, ossia non riportate nelle tabelle ovvero contratte in lavorazioni non tabellate ovvero incluse nelle tabelle di legge, contratte in lavorazioni tabellate ma insorte oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio.
In punto di onere della prova del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la malattia sofferta, va osservato che, mentre per le malattie tabellate il nesso causale è presunto dovendo, pertanto, l'Inail provare una diversa eziologia della malattia stessa, come ad esempio la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa ovvero l'inidoneità della lavorazione a determinare la malattia (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
26 luglio 2004, n. 14023), per le malattie non tabellate, invece, spetta al lavoratore l'onere della prova del nesso eziologico tra la l'attività lavorativa e la malattia, conformemente al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
03/03/2021, n. 5816; Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2020, n. 8948).
5 In sostanza, mentre in caso di malattia tabellata opera la presunzione legale (relativa) di sussistenza del nesso eziologico;
in caso di malattia non tabellata, la parte ricorrente ha l'onere di provare, con precisione, i fatti costituivi del diritto fatto valere in giudizio dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, la cui origine può essere fatta cioè risalire a molteplici cause, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento non può essere oggetto di presunzioni ipotetiche, ma esige una dimostrazione, almeno in termini di probabilità, riconducibile a concrete e specifiche situazioni di fatto e la valutazione deve essere operata considerando non soltanto le mansioni svolte ma anche le condizioni di lavoro, la durata e l'intensità dell'esposizione al rischio. Diversamente, non può dirsi adempiuto l'onere di provare la dipendenza dal lavoro della patologia denunciata.
4. Ciò premesso, nel caso in esame, in data 5.3.2019 è stata denunciata all'INAIL la seguente infermità ritenuta in connessione causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente: “broncopneumopatia cronica ostruttiva in paziente che inala polveri e vapori tossici in ambiente professionale”.
In data 16/05/2019 il convenuto Istituto Assicuratore, nel riscontrare una
“broncopneumopatia cronica restrittiva di grado lieve”, ha escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'assicurato e la patologia diagnosticata.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo di essere affetto da
“broncopneumopatia cronica ostruttiva” e producendo certificazione medica relativa alla predetta diagnosi, chiedendo di accertare la sussistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta e la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica, onde ottenere la condanna del resistente alla corresponsione dell'indennizzo in rendita ovvero in capitale ai sensi del D. Lgs. N° 38/2000.
5. Osserva il Tribunale che, al fine di accertare l'eziopatogenesi lavorativa della tecnopatia lamentata dal ricorrente, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio e, nella specie, le dichiarazioni dei testi, tutti escussi alla udienza del 28.3.2023.
In particolare, il teste , collega di lavoro del ricorrente nella Testimone_1 CP_1 dal 1994 ha riferito: “ADR. Ricordo che quando ho conosciuto il , lo stesso Pt_1 svolgeva mansioni di elettricista;
poi ha cambiato mansione ed è andato in laboratorio, dove ho svolto anche io le mie mansioni, se non ricordo male il Pt_1
6 ha svolto le sue mansioni in laboratorio, occupandosi del controllo qualità per circa quindici anni. ADR. Il controllo qualità consisteva nel decidere sulla qualità del prodotto. noi addetti al controllo qualità, periodicamente, più volte nel corso della stessa giornata, prendevamo il pannello e lo tagliavamo sega sezionandolo in piccoli pezzi, poi lo mettevamo nel forno per testarne la umidità, oppure per testare se era liscio o grezzo versavamo un diluente sul pannello (diluente questo il quale scivolava
o meno dandoci la misura della qualità del pannello); per testare la flessibilità utilizzavamo un macchinario col quale verificavamo se e fino a che punto si piegava il pannello, per testarne il punto di rottura;
ricordo inoltre che si occupava Pt_1 di eseguire un test di laboratorio preordinato alla estrazione di formaldeide. ADR se non ricordo male gli addetti sezionavano i pannelli a 10 mm e li mettevano in un recipiente in vetro ed estraevano la formaldeide, ma non so essere più preciso perché non me ne occupavo io….ADR il lavorava in produzione, che era a ciclo Pt_1 continuo e svolgeva un lavoro settimanale di circa 40/48, con turno di otto ore variabile distribuito nell'arco della settimana (ad esempio due mattine, due pomeriggi e due notti)….Ricordo che prima di iniziare le mansioni di analista di laboratorio il e svolgeva la manutenzione degli impianti. Molte volte l'ho Pt_1 chiamato io stesso quando ad esempio si fermava una sega perché io lavoravo su una sezionatrice piuttosto vecchio. ADR Lui veniva a sbloccare valvole e fusibili e ripristinava i macchinari ADR. Ricordo che l'ambiente di lavoro era polverosissimo, con i gas dei muletti a scoppio. Ad esempio io ero legato al magazzino, nel quale
c'erano i camion che per non far scaricare l'aria riempivano l'ambiente di lavoro di gas di scarico. ADR. Ricordo che l'ambiente di lavoro della era Controparte_6 un unicum con il magazzino e la sezionatura ADR. Ricordo che come manutentore elettrico il interveniva su tutti gli impianti presenti in azienda sia della Pt_1 produzione sia della sia NL3. E così anche per il laboratorio. Il CP_6 CP_1 laboratorio della si trovava nella parte ed era un ambiente CP_1 CP_1 chiuso. ADR. Ricordo che il si occupava dei test di laboratorio sia per la Pt_1 produzione he che NL3. Ricordo che il a mezzogiorno CP_6 CP_1 Pt_1 quando faceva l'elettricista andava a pranzo, mentre quando si occupava delle prove di laboratorio faceva 8 ore continue. ADR Ricordo che il indossava una Pt_1 tuta e una mascherina forniti in dotazione dall'azienda a tutti i lavoratori. La mascherina che ci forniva l'azienda era una FFp2. ADR. Ricordo che tutti noi lavoratori, compreso il , dopo circa tre ore ci toglievano la mascherina Pt_1
7 perché ci mancava l'ossigeno ADR. Preciso che sono stato rappresentante sindacale
e che richiesi mascherine col filtro, ma non ricordo che l'azienda le abbia fornite. Io non l'ho mai ricevuta. ADR. Era un ambiente pieno di polveri e residui di legno residuati dalla lavorazione dei pannelli;
i pannelli erano in legno e MDF e venivano lavorati con collanti e poi pressati. ADR quando sono stato sottoposto alle visite mediche periodiche da parte del datore di lavoro l'otorino mi disse che avevo la
“polvere nel naso”. Ricordo che anche ad altri colleghi fu detta la stessa cosa. Penso che l'esito fu lo stesso per il . ADR Ricordo che dalla produzione ritiravo il Pt_1 panello ancora caldo e fumante per eseguire la prova qualità, lo portavo in laboratorio e lo analizzavamo e così faceva anche il . Preciso che facevamo Pt_1 un materiale per il Giappone con una colla che si chiamava isocianato, questo era un prodotto Novolegno e quando asportavamo una parte del panello impregnato di questa sostanza ci bruciavano gli occhi. Questo materiale si chiamava WRJ e infatti all'inizio lo facevamo per periodi prolungati, poi grazie alle istanze del sindacato fu ridotta l'esposizione a quindici giorni al mese. ADR l'estrazione della formaldeide era un procedimento chimico che si svolgeva in laboratorio, stabilmente a cura del
, in uno sgabuzzino di un metro per un metro, dal quale sebbene munito di Pt_1 porta, arrivavano le esalazioni della formaldeide. ADR su domanda dell'avv. Parrella viene chiesto: nell'ambiente di lavoro erano presenti sistemi di areazione o comunque sistemi di abbattimento degli agenti inquinanti? R. C'erano delle eliche che aspiravano i fumi e i vapori e li gettavano all'aperto. Molte volte dette eliche erano rotte e comunque non erano presenti nel laboratorio, che era chiuso. Nel laboratorio
c'erano le finestre”.
Il teste Scampamorte, collega del ricorrente e assistente di Testimone_2 produzione prima e responsabile di produzione poi, ha riferito: “Il inizialmente Pt_1 svolgeva mansioni di elettricista in produzione per circa 15 anni, ma di preciso non so dire il periodo, se non ricordo male è entrato in azienda nel 1988 quando è nata la produzione e poi è passato al laboratorio nel sistema qualità. Ricordo che il CP_6
faceva manutentore di quadri elettrici e motori, l'ambiente lavorativo era Pt_1 molto polveroso. Il processo produttivo partiva dal legname che già provocava polvere;
poi il legname veniva messo nelle tramogge e veniva raccolto il legno cippato, ossia frantumato, poi veniva messo nel digester dove veniva cotto a 120 gradi con pressione di 12 bar;
poi da lì veniva raffinato mediante dischi raffinatori
,con i quali veniva polverizzato per ottenere la fibra di legno;
quindi veniva miscelata
8 con collante UREA, ma abbiamo anche usato isocianato e insieme alla colla UREA venivano messi vari additivi, ammonio, paraffina e inizialmente abbiamo anche usato ammoniaca pura. Ricordo che all'esterno del capannone c'era un bidone di dieci quintali di ammoniaca pura, che fu tolto dopo che un lavoratore forse, agli inizi degli anni novanta, fu travolto, nel tentativo di aggiustare il rubinetto gocciolante del bidone, e fu trasportato in ospedale. ADR poi questa fibra miscelata veniva stoccata in un bunker esterno;
dal bunker esterno tramite ventilatori veniva convogliata nella produzione tramite la formatrice;
formato un materasso di fibra di legno, proseguiva sulla linea e veniva tagliato in base alle esigenze di produzione finendo nelle presse, che a contatto col materasso umido sprigionano vapori per l'elevata temperatura della pressa. ADR Ricordo che nel laboratorio il lavorava a turni perché si Pt_1 trattava di ciclo continuo. ADR. C'erano due linee di produzione, e CP_6
. ADR. Nel laboratorio si facevano le prove meccaniche del pannello CP_1 mediante utilizzo di per vedere gli assorbimenti superficiali del pannello;
CP_3 poi veniva eseguita estrazione di formaldeide, mediante UREA pura e poi con uno spettometro;
infine provvedevano alla cottura nei forni mediante contestuale utilizzo, se non ricordo male, di sostanze solforose. Gli addetti al laboratorio si recavano sulla linea per prelevare i pannelli da testare e li portavano in laboratorio. ADR. Ricordo che il come tutti gli altri lavoratori, lavorava sei giorni a settimana, due Pt_1 mattine, due pomeriggi e due notti smontando per il riposo compensativo e i turni erano articolati nelle seguenti fasce orarie: 6-14; 14-22; 22-06. Anche io come assistente ho fatto gli stessi turni. ADR come responsabile invece seguivo il turno 8-
17. ADR sono diventato responsabile nel 2010. ADR. Sono entrato nella CP_1 nel 1982. ADR Ricordo che in un unico capannone vi erano due linee di produzione
( e NL3, mentre era a parte in un capannone contiguo), nonché vi CP_1 CP_6 era il laboratorio e poi c'era un piccolo spazio con pialla per tagliare pezzi. ADR. I lavoratori erano dotati di mascherine tipo quelle che abbiamo usato per il Covid.
ADR. Ricordo che sulla pressa c'era sistema di aspirazione che convogliava i fumi quando si apriva la pressa, ma siccome i degasaggi erano troppo elevati allora una porzione di fumo andava nel capannone e un'altra andava nell'atmosfera. ADR
Ricordo che gli aspiratori non funzionavano tutti contemporaneamente anche perché se fossero stati azionati contemporaneamente, la pressione avrebbe danneggiato le tubazioni”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, delle cui attendibilità non vi è motivo
9 di dubitare, può ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in ricorso, con le modalità ivi indicate, tali da comprovare altresì la ricorrenza di un rischio specifico per la patologia denunciata, quale fattore causale rilevante, quand'anche non esclusivo, ai fini dell'invocato indennizzo per malattia professionale.
In particolare risulta comprovato che il ricorrente ha lavorato dal 1988 al 2020 alle dipendenze della industria specializzata nella produzione di pannelli Controparte_2 in legno compensato, dapprima quale operaio addetto alla manutenzione del sistema elettrico delle linee di produzione e poi, per circa quindici anni, quale addetto alla verifica e del controllo qualità dei pannelli prodotti.
Deve ritenersi altresì raggiunta la prova che durante l'arco lavorativo presso la l ricorrente è stato esposto al rischio di inalazione di polveri di legno, Controparte_2 ammoniaca e formaldeide e ha sempre lavorato sprovvisto dell'equipaggiamento consono, avendo in dotazione semplici mascherine utilizzate da tutti gli operai indistintamente, sprovviste dei filtri specifici per le sostanze chimiche e le polveri in genere e del tutto insufficienti per le attività svolte a contatto con sostanze chimiche e su materiali umidi.
In sostanza, può ritenersi provata l'origine professionale della malattia denunciata.
6. Tale assunto risulta inoltre confermato da quanto affermato in sede di C.T.U. dal consulente incaricato, dott. Persona_2
Più nel dettaglio, all'esito delle indagini, il consulente incaricato, posta la diagnosi di
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva”, ha riferito: “In effetti, dalla disamina degli elementi documentali versati in atti emerge che il lavoratore in questione fosse esposto al rischio lavorativo di inalazione di polveri ed inquinanti in qualità di addetto alla manutenzione elettrica, attività che ha svolto per circa 20 anni presso lo stabilimento del suo ultimo datore di lavoro (Doc10_N2 programma sorveglianza sanitaria per i lavoratori dell'azienda Novolegno S.p.A. Arcella-Montefredane – addetti manutenzione meccanica ed addetti manutenzione elettrica). Tale assunto è confermato anche dalle schede in atti sottoscritte dal medico competente della predetta azienda e relative al giudizio di idoneità del periziato (Doc18_N10 giudizi idoneità al lavoro)…..Il ricorrente è affetto da una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ovvero una condizione eterogenea del polmone caratterizzata da sintomi cronici respiratori (dispnea, tosse,produzione di espettorato) dovuti ad anormalità delle vie aeree (bronchiti, bronchioliti), e/o alveolari (enfisema) che causano persistenti e spesso progressive ostruzioni delle stesse…Sul punto, il
10 convenuto istituto assicuratore ha evidenziato che nelle tabelle delle M.P. approvate con D.M. del 9.4.2008, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (prevista al n. 66 delle suddette tabelle), non è posta in correlazione causale con nessuna delle lavorazioni dedotte in giudizio e ritenute da controparte quale agenti causali dell'insorgenza della stessa, precisando altresì che l'esposizione alla formaldeide è ritenuta, sempre nelle tabelle approvate dal D.M. 9.4.2008, quale causa di asma bronchiale (n. 43: lavorazioni che espongono all'azione di aldeidi e derivati) che è una patologia diversa dalla BPCO della quale è stata richiesta il riconoscimento professionale…La mentovata tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce la broncopneumopatia cronica ostruttiva tra le malattie professionali ponendola in relazione, tra l'altro, alle seguenti lavorazioni dell'industria: voce n°66 (periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione = sei anni):
a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo.
b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva.
c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso.
d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie.
e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce.
f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali.
g) Fusione artigianale e artistica del vetro.
h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca.
i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico.
l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa.
m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati.
n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto.
o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono.
p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene.
Nelle allegate linee guida emanate dall'INAIL nel 2023, la BPCO è in genere evolutiva ed associata ad una aumentata risposta infiammatoria cronica delle vie aeree del polmone alle esposizioni a particelle nocive e/o gas. I fattori di rischio della BPCO possono essere suddivisi in:
11 non modificabili, quelli legati alla suscettibilità individuale;
modificabili, quelli voluttuari, occupazionali ed ambientali.
Tra i fattori modificabili figurano l'esposizione a vapori, gas, polveri e fumi identificati dall'acronimo inglese VGDF (vapours, gases, dusts, fumes), il fumo di sigaretta (attivo, passivo), l'inquinamento outdoor e indoor (l'esposizione da combustibili a biomasse), lo stato socioeconomico di povertà, la malnutrizione e le infezioni polmonari (di origine virale, batterica o fungina). Le prefate linee guida
INAIL sottolineano l'esistenza di una forte evidenza scientifica che supporta il ruolo dell'esposizione occupazionale quale fattore di rischio sottostimato per lo sviluppo della BPCO. Inoltre, il predetto istituto assicuratore riconosce che le diagnosi di BPCO per esposizioni occupazionali siano inferiori alla situazione reale, imputandone le motivazioni della sottodiagnosi della patologia e di conseguenza anche della sottodenuncia di malattia professionale all'assenza di indicatori che consentano di differenziare la BPCO occupazionale da quella correlata al fumo di sigaretta nonché dall'incompleta conoscenza delle malattie professionali da parte dei medici che effettuano la diagnosi di BPCO. Infine, le citate linee guida individuano le polveri di legno tra le cause probabili di esposizione occupazionale associata allo sviluppo di
BPCO. Le considerazioni dianzi illustrate sono confermate dagli allegati articoli scientifici prodotti dal consulente tecnico di parte ricorrente in sede peritale”.
Insomma, ad avviso del consulente, la suddetta malattia polmonare può essere considerata una malattia professionale contratta nell'esercizio ed a causa di lavorazioni che espongono all'ammoniaca, come indicato nell'apposita tabella allegata dal DM 9 aprile 2008, nonché derivata dall'inalazione di polveri di legno, posta la risoluzione in termini positivi della prova che il lavoratore ha svolto l'attività lavorativa in ambiente nocivo esposto a polveri di legno e alla inalazione di ammoniaca senza essere provvisto di mascherine con filtri per sostanze chimiche.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. Per_2 si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle
[...] condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Il medico incaricato, invero, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico. Nel corso delle operazioni, inoltre, non
12 sono state presentate note critiche né osservazioni alla perizia da parte dell'Istituto assicuratore.
Pertanto, si ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente, il quale, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, ha riconosciuto, all'esito della valutazione complessiva delle menomazioni poste a base della rendita già costituita assieme alle malattia professionale oggetto del presente giudizio, un danno biologico pari al 6%, con decorrenza dalla data della denuncia di malattia professionale
(5/3/2019), percentuale questa confermata, con esaustiva e condivisibile motivazione, anche seguito delle osservazioni alla relazione preliminare mosse dalla parte ricorrente
(vedasi pagina I della CTU).
In ordine all'accertamento del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la malattia, vale soggiungere che la riconducibilità della patologia della ricorrente ad una malattia tabellata (cfr. pag. 10 della relazione peritale in atti) rende operante la presunzione legale sopra richiamata, in assenza peraltro di prova contraria offerta dal resistente
. CP_4
7. Da ultimo, con riferimento alla domanda di condanna formulata in ricorso, va ricordato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 D. Lgs. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei
13 coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione…”.
Il comma 5 della medesima norma recita poi espressamente: “
5. Nel caso in cui
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
8. In conclusione, sulla scorta della norma citata e alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso può essere accolto, con il riconoscimento, a favore della ricorrente, di un grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica quale danno biologico pari al 6% e la conseguente condanna del resistente Inail alla corresponsione delle relative provvidenze di legge con decorrenza dal 5.3.2019.
9. In applicazione del principio di causalità, l'INAIL va condannato alla rifusione delle spese di lite, previa compensazione delle stesse in misura della metà ex art. 113 T.U.
1124/1965, tenuto conto della percentuale riconosciuta nella misura del 6% a fronte di quella richiesta in ricorso del 15%, spese queste che vengono liquidate, già al netto della compensazione parziale, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2022 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la distrazione.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'Inail.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell'Inail con ricorso depositato in data 4.7.2021 e ritualmente
[...]
14 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) accerta che parte ricorrente ha contratto la malattia professionale meglio descritta nella C.T.U. in atti a causa dell'attività lavorativa;
2) accerta in capo a un grado complessivo della menomazione Parte_1 dell'integrità psicofisica pari al 6%, con decorrenza dalla data di denuncia di malattia professionale (5.3.2019) per le causali di cui in parte motiva;
3) condanna l'Inail alla erogazione delle relative provvidenze, in ragione di una percentuale di danno biologico del 6%, con maggiorazione degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
4) previa compensazione nella misura di ½, condanna INAIL, in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida, già al netto della compensazione, complessivamente in € 2.319,00
(euroduemilatrecentodiciannove/00) per onorario, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi ai procuratori antistatari;
5) Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di INAIL.
Così deciso in Avellino il 22.11.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
15