Art. 16.
Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 .
Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni; gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti Istituti ed Aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 , possono, a norma della legge stessa, operare. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 .
Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni; gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti Istituti ed Aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonche' le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 , possono, a norma della legge stessa, operare. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.