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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1705/2025, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: SS - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli Parte_1 CP_1 affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex artt. 12 e 13 l. 118/1971 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/92, non essendo mai stata convocata a visita dall'Istituto nonostante l'invio della domanda amministrativa.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice, Dott.ssa reputava che la ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92 ed invalida ai fini della percezione dell'assegno di assistenza fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ex art. 12 l. 118/1971.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
All'udienza del 24.6.2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio di opposizione e, stante la mancata emanazione del decreto di omologa, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alle prestazioni accertate in corso di atp.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Tanto premesso e in virtù della rinuncia al giudizio da parte dell'istante, può dichiararsi il diritto della stessa ad essere riconosciuta portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 nonché invalida in misura del 80% ex art. 13 l. 118/1971 a decorrere dall'11/10/2022, data di presentazione della domanda amministrativa. Per tali ragioni le spese di lite della precedente fase vengono liquidate come in dispositivo e compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale della domanda;
le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico della parte rinunciante e, in virtù della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., possono essere dichiarate irripetibili. Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della l. 104/92 e dell'art. 13 della l. 118/1971 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11/10/2022);
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in CP_1
€ 1.018,67 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- spese del giudizio di opposizione irripetibili;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 24/06/2025
Il giudice
TA CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1705/2025, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: SS - pensione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli Parte_1 CP_1 affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex artt. 12 e 13 l. 118/1971 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/92, non essendo mai stata convocata a visita dall'Istituto nonostante l'invio della domanda amministrativa.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice, Dott.ssa reputava che la ricorrente fosse da considerarsi Persona_1 unicamente nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92 ed invalida ai fini della percezione dell'assegno di assistenza fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ex art. 12 l. 118/1971.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
All'udienza del 24.6.2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio di opposizione e, stante la mancata emanazione del decreto di omologa, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alle prestazioni accertate in corso di atp.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Tanto premesso e in virtù della rinuncia al giudizio da parte dell'istante, può dichiararsi il diritto della stessa ad essere riconosciuta portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 nonché invalida in misura del 80% ex art. 13 l. 118/1971 a decorrere dall'11/10/2022, data di presentazione della domanda amministrativa. Per tali ragioni le spese di lite della precedente fase vengono liquidate come in dispositivo e compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale della domanda;
le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico della parte rinunciante e, in virtù della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., possono essere dichiarate irripetibili. Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della l. 104/92 e dell'art. 13 della l. 118/1971 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11/10/2022);
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in CP_1
€ 1.018,67 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- spese del giudizio di opposizione irripetibili;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 24/06/2025
Il giudice
TA CO