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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1499/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4731/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17256/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 IMU-475 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria di I° di Napoli, l'originaria parte ricorrente ed in questa sede appellante impugnava nei confronti della Sogert SPA, concessionario del Comune di Casamarciano l'avviso di
Accertamento n. AC21_IMU-475 avente ad oggetto IMU anno 2021, notificato in data 16/04/24, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2021, oltre sanzioni ed interessi.
Lamentava l'illegittimità del predetto avviso, avendo il Comune liquidato l'imposta assoggettando a tassazione gli immobili in virtù di una erronea individuazione del presupposto impositivo, trattandosi di immobili esenti ex lege dall'IMU ex art.13, comma 2, lett. b) D.L. 201/2011 conv. in L.214/2011 così come integrato e modificato dall'art. 1, co. 741, lett. c) n. 3 della L. n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020).
Chiariva che gli alloggi oggetto dell'accertamento erano da considerarsi fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008.
Si costituiva nel primo grado di giudizio la Sogert SPA, concessionario del Comune di Casamarciano che negava l'esistenza di una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, tanto più che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, aveva disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
Con sentenza n. 17256 del 20.11.2024, depositata in data 02.12.2024, la 8^ sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso della parte contribuente e compensava le spese.
Proponeva appello avverso la sentenza la contribuente nella parte in cui aveva fatto erronea applicazione dell'art.13, commi 1 e 2, lettera b) del D.L. 201/ 2011 convertito in L. n. 214/2011 per come sostituito dall'art. 1, co. 741, lett. c) n. 3, L. n. 160 del 2019 e dell'art art. 7, 1 comma, lett. i, del D.L. n.504/1992.
Nel merito precisava ancora che l'applicabilità dell'art.13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011 conv. in L.
214/2011 era stata già riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 23680/2020 aveva chiarito che con l'art.13, comma 2, lett. b) del DL 201/2011 conv. in L.214/2011 era stata introdotta l'esenzione dell'IMU per gli alloggi IACP aventi le caratteristiche di alloggi sociali.
Riportava, inoltre, nel corpo dell'atto di appello i più recenti arresti sia della S.C. della Corte di Cassazione sia della giurisprudenza di merito, a sé favorevoli.
Eccepiva, in definitiva, l'infondatezza nel merito dell'accertamento per tutte le ragioni analiticamente riproposte nell'atto di appello.
Resisteva anche in questo grado di giudizio la Sogert, concessionario del Comune di Casamarciano, che instava per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto della domanda, ribadendo le motivazioni già a base della memoria depositata in primo grado e richiamando giurisprudenza a sé favorevole.
Con successiva memoria di replica in data 29.01.2026, l'Agenzia Campana per l'Ricorrente_1 ribadiva la fondatezza delle proprie ragioni e deduceva l'inconferenza delle ragioni di diritto a sostegno delle tesi avverse e della giurisprudenza dalla stessa concessionaria richiamata. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente l'Organo giudicante adito come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello è fondato nel merito e deve pertanto essere accolto.
Rileva questo Organo adito come la questione si pone in ordine all'interpretazione ed applicazione delle seguenti norme di legge vigenti, ratione temporis.
Specificamente, l'art.13, comma 2, lett. b) del D.L. n. 201/2011, oggi art. 1, co. 741, lett. c) n. 3, L. n. 160 del 2019, aveva previsto che l'imposta municipale propria non si applica, altresì: ... b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 …;
l'art.13, comma 10 del medesimo D.L. n. 201/2011 prevede invece che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di Ricorrente_1 pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
La controversia oggetto del presente giudizio, in definitiva, deve essere incentrata sulla interpretazione da dare alle suddette norme.
Rileva la Corte come in estrema sintesi il comma 2, lett. b), prevede la esenzione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, mentre il comma 10 prevede l'applicazione di una detrazione di € 200, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
Ad avviso dell'IACP, l'interpretazione da dare al combinato disposto delle due norme è che l'IMU non sarebbe applicabile agli immobili di proprietà degli IACP che hanno le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, mentre l'IMU sarebbe invece applicabile agli immobili di proprietà IACP solo se non aventi l'anzidetta destinazione ai quali, tuttavia, se regolarmente assegnati sarebbe applicabile la sola detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si sia protratta l'assegnazione.
Ad avviso del Comune, invece, l'IMU sarebbe sempre applicabile agli immobili di proprietà degli IACP che potrebbero unicamente godere della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, a condizione dell'avvenuta assegnazione dell'immobile, non avendo alcun rilievo il fatto che l'immobile abbia le caratteristiche di alloggio sociale.
In ordine alla interpretazione da dare a tali norme di legge si è aperto nel tempo un ambio dibattito in dottrina e giurisprudenza con sentenze contrastanti nonostante, sin dalla introduzione di tali norme, l'interpretazione data dal Dipartimento delle Finanze sia stata nel senso di ammettere la possibilità che gli alloggi degli enti
IACP fossero qualificabili come alloggi sociali con la conseguente applicazione, in tale ipotesi, della esenzione della IMU.
Sul punto, nella “FAQ Mini IMU e maggiorazione TASI” del 20 gennaio 2014 alla risposta n. 13 si riferisce in sostanza che il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l'esonero dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Ed ancora che in virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, circa la detrazione di € 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari si deve invece intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008.
Pertanto, nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la Circolare 18/03/2020 n. 1/DF ha confermato tale indirizzo riferito agli IACP.
Ma vi è di più.
Rileva, infatti, la Corte come in ordine alla interpretazione della normativa in esame favorevole agli IACP si sia espressa anche la Suprema Corte di Cassazione già con la sentenza del 28.10.2020, n. 23680 in cui, affrontando una controversi dell'IACP di Caserta, ha confermato che La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013,
n. 124 confermando, quindi, sia pure indirettamente, che l'esenzione Imu sia applica bile anche agli IACP - laddove i relativi immobili abbiano le caratteristiche di immobili sociali.
Questa Corte ritiene, quindi, di dovere aderire alla interpretazione delle norme favorevole agli IACP nel senso di considerare che sia da applicare l'esenzione dall'IMU per gli immobili degli IACP che hanno le caratteristiche di immobili sociali “come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Nel merito, l'appellante Agenzia Campana per l'Ricorrente_1 (ACER) -ex IACP- ha sostenuto che i fabbricati oggetto dell'accertamento avevano i requisiti di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008: in tal senso ha depositato nel primo giudizio una analitica perizia tecnica asseverata dalla quale si evincono gli immobili oggetto dell'accertamento aventi i requisiti per poter essere definiti quali alloggi sociali ex DM del 22 aprile 2008 e, per cui, quindi, non è dovuto il tributo IMU. Ebbene, tale perizia non è stata mai specificamente contestata;
neppure il Comune ha mai contestato che gli immobili ex IACP oggetto dell'accertamento non avessero le caratteristiche di alloggi sociali come per legge, ma solo che andassero qualificati giuridicamente non come alloggi sociali, ma come alloggi di Ricorrente_1 pubblica.
In punto di onere della prova appare opportuno riportare uno dei più recenti arresti della S.C. in cui è stato chiarito che “in considerazione dell'assegnazione, da parte del Comune, degli stessi immobili sottoposti a tassazione, in base al principio di cd. «vicinanza della prova», risulta quindi corretta l'affermazione della
Commissione tributaria regionale secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi erano «ben note al Comune che, come detto, provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi Comuni»;
occorre, inoltre, evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (cfr. Cass.
22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822);
ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM
22 aprile 2008 cit.; (cfr. Cass., Ordinanza 08 marzo 2024, n. 6380, Sez.
5. Presidente: STALLA - Relatore:
DELL'ORFANO in parte motiva a pag. 6).
La complessità della questione affrontata che ha comportato alcune difformità nelle pronunce di merito sul punto controverso esaminato giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e annulla l'accertamento impugnato relativo all'imu 2021.
Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4731/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17256/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 IMU-475 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria di I° di Napoli, l'originaria parte ricorrente ed in questa sede appellante impugnava nei confronti della Sogert SPA, concessionario del Comune di Casamarciano l'avviso di
Accertamento n. AC21_IMU-475 avente ad oggetto IMU anno 2021, notificato in data 16/04/24, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2021, oltre sanzioni ed interessi.
Lamentava l'illegittimità del predetto avviso, avendo il Comune liquidato l'imposta assoggettando a tassazione gli immobili in virtù di una erronea individuazione del presupposto impositivo, trattandosi di immobili esenti ex lege dall'IMU ex art.13, comma 2, lett. b) D.L. 201/2011 conv. in L.214/2011 così come integrato e modificato dall'art. 1, co. 741, lett. c) n. 3 della L. n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020).
Chiariva che gli alloggi oggetto dell'accertamento erano da considerarsi fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008.
Si costituiva nel primo grado di giudizio la Sogert SPA, concessionario del Comune di Casamarciano che negava l'esistenza di una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, tanto più che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, aveva disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
Con sentenza n. 17256 del 20.11.2024, depositata in data 02.12.2024, la 8^ sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso della parte contribuente e compensava le spese.
Proponeva appello avverso la sentenza la contribuente nella parte in cui aveva fatto erronea applicazione dell'art.13, commi 1 e 2, lettera b) del D.L. 201/ 2011 convertito in L. n. 214/2011 per come sostituito dall'art. 1, co. 741, lett. c) n. 3, L. n. 160 del 2019 e dell'art art. 7, 1 comma, lett. i, del D.L. n.504/1992.
Nel merito precisava ancora che l'applicabilità dell'art.13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011 conv. in L.
214/2011 era stata già riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 23680/2020 aveva chiarito che con l'art.13, comma 2, lett. b) del DL 201/2011 conv. in L.214/2011 era stata introdotta l'esenzione dell'IMU per gli alloggi IACP aventi le caratteristiche di alloggi sociali.
Riportava, inoltre, nel corpo dell'atto di appello i più recenti arresti sia della S.C. della Corte di Cassazione sia della giurisprudenza di merito, a sé favorevoli.
Eccepiva, in definitiva, l'infondatezza nel merito dell'accertamento per tutte le ragioni analiticamente riproposte nell'atto di appello.
Resisteva anche in questo grado di giudizio la Sogert, concessionario del Comune di Casamarciano, che instava per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto della domanda, ribadendo le motivazioni già a base della memoria depositata in primo grado e richiamando giurisprudenza a sé favorevole.
Con successiva memoria di replica in data 29.01.2026, l'Agenzia Campana per l'Ricorrente_1 ribadiva la fondatezza delle proprie ragioni e deduceva l'inconferenza delle ragioni di diritto a sostegno delle tesi avverse e della giurisprudenza dalla stessa concessionaria richiamata. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente l'Organo giudicante adito come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello è fondato nel merito e deve pertanto essere accolto.
Rileva questo Organo adito come la questione si pone in ordine all'interpretazione ed applicazione delle seguenti norme di legge vigenti, ratione temporis.
Specificamente, l'art.13, comma 2, lett. b) del D.L. n. 201/2011, oggi art. 1, co. 741, lett. c) n. 3, L. n. 160 del 2019, aveva previsto che l'imposta municipale propria non si applica, altresì: ... b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 …;
l'art.13, comma 10 del medesimo D.L. n. 201/2011 prevede invece che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di Ricorrente_1 pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
La controversia oggetto del presente giudizio, in definitiva, deve essere incentrata sulla interpretazione da dare alle suddette norme.
Rileva la Corte come in estrema sintesi il comma 2, lett. b), prevede la esenzione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, mentre il comma 10 prevede l'applicazione di una detrazione di € 200, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
Ad avviso dell'IACP, l'interpretazione da dare al combinato disposto delle due norme è che l'IMU non sarebbe applicabile agli immobili di proprietà degli IACP che hanno le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, mentre l'IMU sarebbe invece applicabile agli immobili di proprietà IACP solo se non aventi l'anzidetta destinazione ai quali, tuttavia, se regolarmente assegnati sarebbe applicabile la sola detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si sia protratta l'assegnazione.
Ad avviso del Comune, invece, l'IMU sarebbe sempre applicabile agli immobili di proprietà degli IACP che potrebbero unicamente godere della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, a condizione dell'avvenuta assegnazione dell'immobile, non avendo alcun rilievo il fatto che l'immobile abbia le caratteristiche di alloggio sociale.
In ordine alla interpretazione da dare a tali norme di legge si è aperto nel tempo un ambio dibattito in dottrina e giurisprudenza con sentenze contrastanti nonostante, sin dalla introduzione di tali norme, l'interpretazione data dal Dipartimento delle Finanze sia stata nel senso di ammettere la possibilità che gli alloggi degli enti
IACP fossero qualificabili come alloggi sociali con la conseguente applicazione, in tale ipotesi, della esenzione della IMU.
Sul punto, nella “FAQ Mini IMU e maggiorazione TASI” del 20 gennaio 2014 alla risposta n. 13 si riferisce in sostanza che il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l'esonero dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Ed ancora che in virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, circa la detrazione di € 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari si deve invece intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008.
Pertanto, nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la Circolare 18/03/2020 n. 1/DF ha confermato tale indirizzo riferito agli IACP.
Ma vi è di più.
Rileva, infatti, la Corte come in ordine alla interpretazione della normativa in esame favorevole agli IACP si sia espressa anche la Suprema Corte di Cassazione già con la sentenza del 28.10.2020, n. 23680 in cui, affrontando una controversi dell'IACP di Caserta, ha confermato che La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013,
n. 124 confermando, quindi, sia pure indirettamente, che l'esenzione Imu sia applica bile anche agli IACP - laddove i relativi immobili abbiano le caratteristiche di immobili sociali.
Questa Corte ritiene, quindi, di dovere aderire alla interpretazione delle norme favorevole agli IACP nel senso di considerare che sia da applicare l'esenzione dall'IMU per gli immobili degli IACP che hanno le caratteristiche di immobili sociali “come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Nel merito, l'appellante Agenzia Campana per l'Ricorrente_1 (ACER) -ex IACP- ha sostenuto che i fabbricati oggetto dell'accertamento avevano i requisiti di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008: in tal senso ha depositato nel primo giudizio una analitica perizia tecnica asseverata dalla quale si evincono gli immobili oggetto dell'accertamento aventi i requisiti per poter essere definiti quali alloggi sociali ex DM del 22 aprile 2008 e, per cui, quindi, non è dovuto il tributo IMU. Ebbene, tale perizia non è stata mai specificamente contestata;
neppure il Comune ha mai contestato che gli immobili ex IACP oggetto dell'accertamento non avessero le caratteristiche di alloggi sociali come per legge, ma solo che andassero qualificati giuridicamente non come alloggi sociali, ma come alloggi di Ricorrente_1 pubblica.
In punto di onere della prova appare opportuno riportare uno dei più recenti arresti della S.C. in cui è stato chiarito che “in considerazione dell'assegnazione, da parte del Comune, degli stessi immobili sottoposti a tassazione, in base al principio di cd. «vicinanza della prova», risulta quindi corretta l'affermazione della
Commissione tributaria regionale secondo cui le caratteristiche strutturali degli alloggi stessi erano «ben note al Comune che, come detto, provvede alla gestione dell'iter di assegnazione in locazione permanente agli aventi diritto collocati nelle graduatorie formate dagli stessi Comuni»;
occorre, inoltre, evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (cfr. Cass.
22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822);
ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale (o, per suo tramite, la concessionaria) fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM
22 aprile 2008 cit.; (cfr. Cass., Ordinanza 08 marzo 2024, n. 6380, Sez.
5. Presidente: STALLA - Relatore:
DELL'ORFANO in parte motiva a pag. 6).
La complessità della questione affrontata che ha comportato alcune difformità nelle pronunce di merito sul punto controverso esaminato giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e annulla l'accertamento impugnato relativo all'imu 2021.
Compensa le spese del doppio grado.